definizioni: |
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a) cantiere :
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato
X.
b) committente:
il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile
dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della
progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del
decreto legislativo
12
aprile 2006, n. 163, (Nuovo codice
appalti) e successive modificazioni, il
responsabile
dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore
autonomo: persona fisica la cui attivita'
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore
di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile
del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g)
uomini-giorno: entita' presunta del cantiere
rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
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IL PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA
POS
Piano
operativo di sicurezza: il documento che
il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 17 comma 1, lettera a), *
i cui contenuti sono riportati nell'allegato
XV;
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Art.
17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le
seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo
28; (oggetto della
valutazione dei rischi) |
Linee guida:
(contenuti minimi)
IL
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS
Principi
generali
Il POS è
redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici in riferimento al singolo cantiere
interessato e per le lavorazioni di pertinenza dell’impresa
stessa.
Il POS dei
subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la
sicurezza direttamente o per tramite dell’impresa
appaltante
Contenuti
minimi dei POS
3.2. - Contenuti
minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell’articolo 16 del presente decreto, e successive
modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i dati
identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed
i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni
svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa;
b) le
specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;
c) la
descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e
di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi
utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e
protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste
dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale
forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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