Linee
guida
per
l'applicazione del
D.Lgs 494/96
a
cura del
Coordinamento
delle Regioni
e
delle Province autonome
Versione
approvata nel giugno 1997
dalle
Regioni e Province autonome
di
Trento e Bolzano
Indice
PREMESSA
Il
D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, pubblicato sulla G.U. n. 223
del 23.09.96, recepisce la direttiva della Comunità Europea
92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.
Si
tratta di una norma essenzialmente di tipo organizzativo,
rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia
pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di
programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei
cantieri.
L’esigenza
di coinvolgere i committenti nel processo preventivo nasce dai
dati riportati dalla Commissione europea sulle cause degli
infortuni, dai quali risulta che “il
60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa
determinata da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori”.
In
particolare, si legge nel documento della Commissione che “circa
il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall’alto”,
e questo tipo di infortunio è affrontabile “principalmente
mediante la concezione architettonica, la concezione delle
attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro”.
Inoltre,
“circa
il 28% degli incidenti mortali sono originati dall’esecuzione
di attività simultanee ma incompatibili”, legate
cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere,
affrontabile in fase progettuale.
Queste
considerazioni evidenziano l’esigenza di spostare il processo
preventivo a monte dell’apertura del cantiere, con modalità
che il Decreto legislativo individua chiaramente.
Il
Decreto 494/96 dovrà avere un ruolo positivo anche sulle
situazioni di insicurezza che spesso si vengono a creare con il
sistema dei subappalti a cascata.
In
ogni realtà infatti vi sarà una figura in grado di coordinare
le varie imprese operanti nel cantiere sotto il profilo della
sicurezza.
Al
fine di evitare pericolosi malintesi è bene però ribadire, in
premessa, che il DPR 07.01.1956 n. 164, che stabilisce le norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni,
mantiene in pieno la sua validità, ed è ad esso che si deve
prioritariamente guardare nella predisposizione della sicurezza
in cantiere.
Perciò,
in caso di irregolarità riscontrate, il primo riferimento per
l’organo di vigilanza sarà sempre il DPR 164/56, anche se,
accanto alle responsabilità dell’Impresa, dovranno essere
valutate eventuali responsabilità delle altre figure alle quali
il D.Lgs 494/96 affida dei compiti di prevenzione: il
committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la
progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione.
Il
ruolo dei coordinatori appare centrale in tutto l’impianto
normativo delineato dal Decreto. Si tratta infatti di figure con
professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia
che prima non esistevano; dovranno avere, a seconda dei casi
previsti, un titolo di studio tecnico, un’esperienza specifica
nel settore ed un attestato di frequenza ad un corso di 60 o 120
ore, e dovranno rispondere penalmente in caso di violazione
degli obblighi loro affidati.
E’
in forza di queste considerazioni che il Coordinamento delle
Regioni ha prodotto il documento contenente “Prime
indicazioni per l’attuazione dei corsi per coordinatori
previsti dagli artt. 10 e 19”, approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie autonome di
Trento e Bolzano il 20.03.97 (Allegato 1), con lo scopo preciso
di fornire un contributo di qualità all’attività di
formazione di queste figure alle quali, con molta probabilità,
si rivolgeranno i singoli cittadini quando si troveranno a
svolgere il ruolo di committenti senza essere in possesso di
un’adeguata preparazione ad affrontare i compiti e le
responsabilità che la legge affida loro.
Vengono
di seguito riportate le indicazioni messe a punto per una
corretta lettura ed una uniforme applicazione del Decreto su
tutto il territorio nazionale.
Si
ritiene necessario affiancare a tali indicazioni anche quelle
contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del
18.03.97, pubblicata sulla G.U. n. 75 del 1.04.1997, e nella
Circolare del Ministero del Lavoro n. 73 del 30.05.97 recante
"ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs
494/96".
1.
ENTRATA IN VIGORE
Il
Decreto 494 è entrato in vigore il 24 marzo 1997.
Rispetto
però alla data di applicabilità
effettiva del dispositivo legislativo, si rimanda a
quanto contenuto nel punto 1 della Circolare n. 41/97 del
Ministero del Lavoro. Sono tenuti cioè ad applicare le nuove
disposizioni i “cantieri per i quali l’incarico di
progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24
marzo 1997, data di entrata in vigore del Decreto stesso”.
Ad
ulteriore chiarimento va sottolineato che quando si parla di
affidamento dell'incarico di progettazione, si intende
ovviamente la progettazione
esecutiva, come è espressamente indicato nell'art.
3, comma 3, del Decreto.
Nel
caso di affidamento tramite concorso vale la data di
pubblicazione del bando.
2.
CAMPO DI APPLICAZIONE
(art.
1, combinato con l’art. 2, comma 1, lett. a, e con gli
allegati I e II)
.
Il
Decreto si applica ai
“cantieri temporanei o mobili, intesi come i luoghi in cui si
svolgono i lavori elencati nell’allegato I”.
Il
punto 1 dell’allegato I non costituisce una novità, poiché
ricalca fedelmente l'art. 1 del DPR 164/56.
Vengono
interessati dal punto 2 dell’allegato I altri lavori edili o
di genio civile (scavi, montaggio e smontaggio di prefabbricati,
ecc.), purché effettuati nell’ambito di cantieri temporanei o
mobili, oppure comportanti rischi particolari di cui
all’allegato II, purché anche questi rientranti nell’ambito
di cantieri temporanei o mobili.
Su
questo punto si veda anche la Circolare 41/97 del Ministero del
Lavoro.
3.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(art. 3)
Fra
i compiti propri del committente o del responsabile dei lavori
vi è la determinazione della durata dei lavori o fasi di lavoro
(comma 1) e, nei casi previsti, la designazione,
"contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione esecutiva", del coordinatore per la
progettazione (comma 3).
A
tale riguardo si ritengono necessarie due precisazioni:
1.
la
durata dei lavori, indicata al comma 3 come
"uomini/giorni" o "uomini-giorni", va
calcolata considerando le giornate lavorative che si prevede
verranno effettivamente svolte, sommando cioè il numero dei
giorni di presenza in cantiere di tutti i lavoratori a vario
titolo impiegati;
2.
un'attenta
lettura del comma 3, lettera a, chiarisce che la nomina del
coordinatore per la progettazione, va effettuata per tutti i
cantieri in cui sia prevista la presenza, o contemporanea o
successiva, di più Imprese, purché la durata presunta sia pari
ad almeno 100 uomini/giorni (si veda anche la Circolare 73/97
del Ministero del Lavoro).
4.
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Sicuramente
queste sono le due figure attorno alle quali ruota tutto il
Decreto. Si tratta di soggetti con caratteristiche professionali
nuove, che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti
della prevenzione nel settore edile.
Devono
essere nominati dal committente o, in sua vece, dal responsabile
dei lavori, “contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva”,
il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3), e, "prima
di affidare i lavori", il coordinatore per
l'esecuzione (art. 3, comma 4), e hanno gli obblighi indicati
agli artt. 4 e 5. Tali obblighi sono sanzionati penalmente.
In
considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che, in forza
dell’art. 5 (comma 1, lettere d, e, f) ha l’obbligo di
controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle
Imprese e dei lavoratori autonomi, di proporre al committente la
sospensione dei lavori, o addirittura di sospendere direttamente
i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, è assai
importante che il committente operi una scelta ponderata e
qualificata.
Si
segnala in particolare l'estrema attenzione che dovrà essere
posta nel caso in cui si volesse individuare il coordinatore fra
i dipendenti, o i titolari, dell’Impresa appaltatrice od
esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tale
soggetto sarebbe caricato dell'obbligo di controllare, per conto
del committente, la propria Impresa.
Va
ricordato, a tale proposito, che il committente non si libera
delle sue responsabilità per il semplice fatto di aver nominato
il coordinatore (art. 6, comma 2), dovendo dimostrare, in caso
di inchiesta per infortunio o di ispezione con violazione di
norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare. Dovrà
poter essere esclusa ad esempio, la “culpa
in eligendo”, per aver scelto un
soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato.
In
riferimento ai requisiti professionali dei coordinatori (artt.
10 e 19), si rimanda al già citato documento sui corsi di
formazione.
E’
opportuno chiarire tuttavia che per “associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori”,
come indicato al comma 2 dell’art. 10 fra i soggetti che
possono organizzare i corsi, sono da intendersi quelle che
rappresentano datori di lavoro o lavoratori di aziende che
operano nel settore al quale si applica il Decreto 494/96 e non
in settori produttivi diversi.
I
commi 4 e 5 dello stesso articolo prevedono che l’attestato di
frequenza al corso di cui al comma 2, non sia richiesto
rispettivamente per “i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni
di coordinatore” e per “coloro
che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni,
in qualità di pubblici ufficiali...”
Per
tali soggetti è evidente che non si può comunque prescindere
dal possesso del titolo di studio e dall’esperienza lavorativa
maturata nel settore delle costruzioni, di cui al comma 1.
L’art.
19 detta le norme per svolgere, "in
sede di prima applicazione", pur in assenza dei
"requisiti
di cui all'art. 10, commi 1 e 2", le funzioni di
coordinatore per la progettazione e di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.
Le
figure previste dal comma 1, lettera a, dell'art. 19, sono
individuabili in dipendenti inquadrati come dirigenti o preposti
che abbiano ricoperto questo ruolo per almeno quattro anni al
momento dell’entrata in vigore del Decreto, e che possano
produrre "idonea
documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi
assicurativi per il periodo di svolgimento dell'attività"
(ad es. copia dei Mod O1/M-OTT dell'INPS).
Tali
soggetti dovranno avere effettivamente svolto “attività
qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni”, attestata da documentazione
rilasciata dal datore di lavoro.
Si
ritiene che vi possano rientrare sostanzialmente i capocantiere,
quando siano in possesso di delega formale alla sicurezza per
almeno quattro anni, oppure di certificazione esplicita del
datore di lavoro indicante "l'effettivo
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul
lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni".
Al
comma 1, lettera b) si prendono invece in considerazione le
figure espressamente incaricate dall’Impresa di svolgere le "funzioni
di direttore tecnico di cantiere".
In
questo caso le "certificazioni
di committenti privati", che documenteranno i
periodi di incarico conferiti all'Impresa con quel determinato
direttore tecnico, dovranno essere "vidimate
dalle autorità che hanno rilasciato la concessione od il
permesso di esecuzione lavori”. Tale vidimazione ha
lo scopo di attestare che l'opera di cui si parla nel
certificato del committente corrisponde alle concessioni o ai
permessi rilasciati dall'autorità competente.
La
documentazione comprovante l’inquadramento di tali figure -
sia quelle rientranti nella lettera a) che nella lettera b) -
deve essere trasmessa all’organo di vigilanza territorialmente
competente per domicilio dell’interessato, prima di accettare
l’incarico di coordinatore.
Compito
dell’organo di vigilanza sarà quello di verificare che la
documentazione trasmessa sia completa.
Relativamente
all’art. 19 si vedano anche le già citate Circolari n. 41/97
e n. 73/97 del Ministero del Lavoro.
La
Circolare 73/97, in particolare, estende l'applicabilità
dell'art. 19 ai direttori dei lavori.
A
tale proposito si ritiene doveroso precisare che questi soggetti
dovranno quantomeno essere in grado di dimostrare che nei
contratti d'appalto da loro gestiti, per un periodo complessivo
non inferiore a 4 anni, era "concordato
espressamente anche il rispetto da parte delle ditte
appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti",
e dichiarare che è stato loro compito preciso verificare tale
rispetto.
In
questo caso i direttori dei lavori si troverebbero nelle
condizioni di aver svolto di fatto una funzione equivalente a
quella di direttore tecnico di cantiere, rientrando nella
fattispecie prevista dal comma 1, lettera b, dell'art. 19.
Si
deve mettere l’accento sulla fondamentale differenza tra
lavoratore subordinato e lavoratore autonomo: nel primo caso il
datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare e imporre il
rispetto delle norme antinfortunistiche, mentre nel caso del
lavoratore autonomo egli, cooperando senza vincoli di
subordinazione, non era sottoposto, almeno prima
dell’introduzione del D.Lgs 626/94, ad alcun potere di
vigilanza altrui.
La
giurisprudenza aveva tuttavia già elaborato il principio
secondo cui l’imprenditore che si rivolge ad operai
specializzati ha comunque l’obbligo di garantire la sicurezza
e l’igiene del lavoro, posto che ha inserito i lavoratori
autonomi nell’organizzazione del cantiere, anche se non li ha
sottoposti a vincolo di subordinazione (Cass. Sez. IV,
11.02.82; Cass. Pen. 1983-982.661).
Con
i D.Lgs 626/94 e 494/96 il legislatore ha inteso disciplinare
espressamente la materia.
Il
D.Lgs 626/94, all’art. 7, definisce il rapporto che deve
intercorrere tra datore di lavoro committente e lavoratore
autonomo allorché vengano a crearsi interferenze nei
lavori delle diverse imprese o dei singoli lavoratori autonomi
coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il
D.Lgs. 494/96, all’art. 2, lettera d, definisce il lavoratore
autonomo come “...persona
fisica la cui attività professionale concorre alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Il
successivo art. 7 definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri,
prevedendo per ognuno degli obblighi la relativa sanzione.
Va
da sé che anche nei cantieri temporanei o mobili sono vietati,
a norma dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs 626/94, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e ai
regolamenti vigenti in materia di sicurezza (ad es. ponteggi,
apparecchi di sollevamento....).
E'
altresì chiaro che ove il lavoratore autonomo svolga la propria
attività sotto la dirigenza dell'appaltatore, il quale gli
fornisca anche attrezzature e materiali, l'onere del rispetto
della norma di sicurezza resta a carico di quest'ultimo.
La
ragione del coinvolgimento del lavoratore autonomo nel rispetto
della norma antinfortunistica va ricercata nell’attuale
modello di organizzazione del lavoro che prevede sempre più
spesso il ricorso a piccole imprese o ad artigiani singoli
specializzati.
In
forza della normativa citata, il lavoratore autonomo è chiamato
a rispettare la norma di sicurezza allo scopo di tutelare le
legittime aspettative del lavoratore subordinato e degli altri
lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione
dell’opera.
Di
conseguenza, il lavoratore autonomo resta escluso dagli obblighi
soltanto nel caso in cui l’opera sia eseguita senza
l’apporto di altri lavoratori.
E’
opportuno sottolineare che l’apporto/concorso del lavoratore
autonomo alla realizzazione dell’opera è indipendente dalla
eventuale contemporaneità,
consequenzialità o sovrapposizione dei lavori, in quanto
l’unico parametro di riferimento è l’intera opera “indipendentemente
da eventuali frazionamenti” (art. 2, comma 1,
lettera b).
Allo
scopo di evitare errori interpretativi, è opportuno chiarire
alcune situazioni nelle quali la figura del lavoratore autonomo
assume notevole importanza.
La
prima situazione riguarda i “cantieri
in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni
lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20
lavoratori”.
Dato
per scontato che debbano sussistere ambedue le condizioni
descritte, appare giustificato ritenere che la presenza dei 21 o
più lavoratori sia sufficiente che si verifichi anche per un
solo giorno per rientrare nella categoria descritta (si veda
anche il commento
all'art.11).
Inoltre
la parola “lavoratori”
deve intendersi non riferita esclusivamente al lavoratore
subordinato bensì anche al lavoratore autonomo.
La
seconda situazione riguarda la categoria di
“cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese,
anche non contemporanea se l’entità presunta del cantiere è
pari ad almeno 100 uomini/giorni”.
In
questa categoria di cantieri rientrano anche le imprese formate
dal solo lavoratore autonomo.
La
terza situazione riguarda l’obbligo previsto dall’art. 7,
comma 1, lettera c, di adeguarsi
“...alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza”.
La
norma potrebbe apparire incongrua in quanto trasferisce
l’onere di dare indicazioni in merito alla sicurezza in capo
al committente e per lui al coordinatore, anziché
all’appaltatore.
Evidentemente
il legislatore ha ritenuto che la possibilità di frazionare
l’appalto tra più imprese e/o lavoratori autonomi sia una
scelta operata dal committente, il quale ne dovrà tenere conto
in sede contrattuale e/o di programmazione dei lavori (piani di
sicurezza).
Pertanto
il coordinatore, nella programmazione dei lavori, dovrà
considerare anche la figura del lavoratore autonomo, ove questa
possibilità venga data dal committente in sede contrattuale.
6.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
(art. 9, comma 2)
Il
2° comma dell’art. 9 prevede che
“...la redazione ovvero l’accettazione e la gestione ... dei
piani di sicurezza e coordinamento... costituisce adempimento
delle norme previste dall’art. 4, commi 1, 2, 7...del D.Lgs
626/94”.
Si
prevede cioè il superamento dell’obbligo di valutazione dei
rischi e di elaborazione del relativo documento.
A
tale riguardo va chiarito che il D.Lgs 494/96 riguarda i “cantieri
temporanei o mobili”, che, a differenza degli
insediamenti fissi, nascono e si chiudono anche in tempi molto
brevi, e sono soggetti a continue variazioni delle situazioni di
rischio.
Per
questi ed altri motivi, il legislatore ha ritenuto di
predisporre uno strumento, il
piano di sicurezza e di coordinamento,
particolarmente adatto alla valutazione ed alla prevenzione dei
rischi nei singoli cantieri.
E’
perciò conseguente l’esonero dalla valutazione del rischio
per quel cantiere in presenza del piano di sicurezza e
coordinamento.
Il
piano è soggetto, analogamente alla valutazione dei rischi, ai
continui aggiornamenti da parte del coordinatore per
l’esecuzione in corso d’opera, per essere adeguato
“...all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute” (art. 5, comma 1b).
Rimane
però obbligatoria la valutazione del rischio per l’Impresa
nel suo complesso.
L’Impresa
dovrà valutare, a norma dell’art. 4 del D.Lgs 626/94, i
rischi connessi alle proprie strutture fisse (uffici, magazzini
e depositi, impianti fissi, ecc.), alle proprie tipologie e
modalità di lavoro, alle proprie attrezzature, macchine,
sostanze e preparati pericolosi.
Questo
obbligo non viene perciò superato dall’art. 9 del D.Lgs
494/96, non potendo il piano di sicurezza e di coordinamento,
che riguarda ed è diverso per ogni singolo cantiere,
comprendere i rischi tipici dell’Impresa
Si
ritiene inoltre che il datore di lavoro, preliminarmente
all’accettazione del piano redatto dal coordinatore, debba
verificare che non vi siano elementi di contrasto con le
indicazioni di sicurezza contenute nel proprio documento di
valutazione del rischio redatto a norma dell’art. 4 del D.Lgs
626/94.
Per
quanto riguarda il livello di definizione al quale deve arrivare
il piano di sicurezza e di coordinamento, appare giustificato
ritenere che la valutazione dei rischi connessi direttamente con
il funzionamento di singole attrezzature sia a carico del datore
di lavoro, tramite la propria valutazione ex art. 4 del D.Lgs
626/94, e che perciò il coordinatore, nel redigere il piano,
non debba inoltrarsi fino a questo livello; potrà dare
indicazioni sui rischi connessi alle macchine e sulla necessità
di avere attrezzature a norma.
Compito
del coordinatore sarà invece, come previsto dall’art. 12,
comma 1, del D.Lgs 494/96, definire le procedure di sicurezza, i
tempi, la predisposizione del cantiere ecc., in relazione alla
specifica opera edile.
Nel
caso di cantieri la cui durata prevista è inferiore a quanto
indicato dall’art. 3, comma 3, e per i quali non è quindi
obbligatoria né la nomina dei coordinatori né la
predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, si fa
riferimento alla valutazione del rischio, prevista dall’art. 4
del D.Lgs 626/94, che dovrà essere modificata quando le
situazioni di rischio dei singoli cantieri differiscano
sostanzialmente da quelle previste nel documento di valutazione.
7.
NOTIFICA PRELIMINARE
(art. 11)
L’art.
11 pone a carico del committente o, in sua vece, del
responsabile dei lavori, l’obbligo di segnalare all’organo
di vigilanza territorialmente competente, l’apertura di un
nuovo cantiere.
La
notifica deve essere trasmessa “...prima
dell’inizio dei lavori” e deve contenere le
informazioni indicate nell’allegato III. Non vanno ovviamente
riportate le informazioni relative a obblighi non previsti, come
ad esempio la nomina del coordinatore quando non sia
obbligatoria.
In
caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, c’è
l’obbligo di trasmetterne notizia all’organo di vigilanza.
L’organo
di vigilanza, già identificato dall’art. 23 del D.Lgs 626/94,
è da intendersi l’Azienda Usl territoriale e, in particolare,
il Servizio di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro del
territorio nel quale è ubicato il cantiere.
Copia
della notifica deve essere
“affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente
competente”.
A
questo proposito si ritiene che l’obbligo sia assolto
indicandone gli estremi sul cartello di cantiere e custodendone
copia integrale in cantiere.
Il
comma 1 dell’art. 11, alle lettere a,
b
e c,
individua le situazioni nelle quali sussiste l’obbligo.
Alle
lettere a
e b
si usano criteri di durata presunta dei lavori, rimandando
quindi all’obbligo del committente (o del responsabile dei
lavori), di cui all’art. 3, comma 1, di determinare in fase di
progetto esecutivo “la
durata dei lavori o fasi di lavoro”.
La
lettera a
in particolare prevede la sussistenza dell’obbligo di notifica
per opere di durata presunta superiore ai 30 giorni e con
presenza contemporanea di più di 20 lavoratori. La
contemporaneità si deve intendere anche per periodi ridotti, al
limite anche di un solo giorno. Tale lettura appare giustificata
dall’elevato rischio che comporta la presenza contemporanea in
cantiere di un numero elevato di lavoratori.
A
questo riguardo la già citata Circolare 73/97 del Ministero del
Lavoro fornisce una interpretazione diversa, indicando che la
contemporaneità della presenza di più di 20 lavoratori si
debba intendere per tutti i 30 giorni lavorativi. Tale lettura,
ancorché possibile ad un esame letterale del testo, appare meno
rispondente allo spirito della norma.
Infatti,
un cantiere con presenza contemporanea di 20 lavoratori
consecutivamente presenti, rientrerebbe nel caso previsto dal
comma 1, lettera b, (500 uomini/giorni) già dopo 25 giorni
lavorativi, rendendo di fatto inutile il dispositivo della
lettera a.
Alla
lettera c
si usa un criterio di rischio, rimandando all’allegato II.
Il
punto 1 dell’allegato II indica come rischi particolari “lavori
che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiori a m 1,5 o di caduta
dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati ....”. Indicazioni utili per interpretare
il “particolarmente
aggravati” si possono trovare in altra parte di
questo documento (si veda il capitolo 10 a commento
dell’allegato II).
L’introduzione
dell’obbligo di notifica preliminare è una novità molto
importante, per la possibilità che viene data alle Aziende Usl
di avere un quadro della situazione del settore in ogni momento,
e quindi di poter programmare interventi di prevenzione e
vigilanza con il metodo dell’intervento di comparto, già
usato per tutti gli altri settori produttivi.
E’
preferibile programmare interventi per tipologia, privilegiando
le opere a maggior rischio ed i cantieri che prevedono
l’intervento di un numero elevato di imprese, e per
distribuzione territoriale, coprendo omogeneamente tutto il
territorio dell’Azienda Usl.
Va
privilegiato prioritariamente il controllo delle imprese che
risultano sconosciute al Servizio dell’Azienda Usl, oppure che
già in precedenza siano state sanzionate.
Per
evitare il rischio di vanificare l’importanza dello strumento
della notifica occorre che questo venga usato correttamente,
evitando di incorrere in alcune facili anomalie interpretative e
di comportamento.
Si
segnala innanzitutto il rischio di intervenire solamente in quei
cantieri per i quali viene rispettato l’obbligo di notifica
preliminare, permettendo di conseguenza a chi non lo rispetta,
di rimanere fuori dai programmi di vigilanza.
Tale
eventualità si supera seguendo due strade principali:
·
lavorando
con le Associazioni di categoria, con i Comitati Paritetici
Territoriali, con gli Ordini ed i Collegi, per diffondere una
informazione corretta sull’obbligo di notifica e per motivare
le imprese al rispetto dell’obbligo stesso;
·
non
abbandonando il metodo tradizionale di effettuare i controlli
“ad avvistamento”, ispezionando cioè quei cantieri che già
a prima vista appaiono non a norma.
Altro
elemento critico riguarda le opere soggette all’obbligo.
Sia
la durata presunta dei lavori che la gravità del rischio
presentano notevoli margini di discrezionalità.
Per
i criteri interpretativi sulla gravità del rischio si rimanda
alla specifica parte di questo documento (si veda il capitolo
10).
Per
quanto riguarda la durata dei lavori, è sicuramente difficile
calcolarla esattamente prima dell’inizio lavori, essendo gli
imprevisti effettivamente frequenti e di diversa natura.
D’altra
parte la norma parla di durata presunta, e non già di durata
certa, ammettendo quindi la possibile esistenza di un margine di
errore.
Il
comma 1 dell’art. 11 prevede che siano segnalati
“gli eventuali aggiornamenti”, fra i quali sono
sicuramente da considerare le variazioni della durata dei
lavori: tale obbligo può essere utile in caso di modifica
sostanziale dei tempi per cantieri che già hanno inoltrato la
notifica. E’ invece difficilmente utilizzabile nel caso di
opere con durata presunta inferiore a quella per la quale vige
l’obbligo di notifica, e che, in seguito a prolungamento dei
tempi, rientrino nell’obbligo.
Fermo
restando che le imprese hanno l’obbligo di rispettare il
dettato dell’articolo 11, e che è auspicabile un uso il più
possibile allargato della notifica, è opportuno ridurre al
minimo l’apertura di contenziosi su singole situazioni
“limite” rispetto alla durata presunta dei lavori, puntando
maggiormente alla sostanza dell’obbligo.
Se
le situazioni chiare di non rispetto dell’obbligo vanno
sicuramente sanzionate, nelle situazioni di incertezza va
privilegiato il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza
e degli obblighi previsti dal D.Lgs 494/96.
Riguardo
a tipologie di lavoro escluse dall’obbligo di notifica (ad es.
la manutenzione sugli impianti) si rimanda alla Circolare 41/97
del Ministero del Lavoro.
8.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE
(art. 16)
Per
quanto concerne l’Impresa nel suo complesso, l’obbligo di
valutazione del rischio rumore come previsto dall’art. 40 del
D.Lgs 277/91, non è modificato dall’art. 16 del D.Lgs 494/96.
Analogamente
a quanto detto in relazione all’obbligo di valutazione del
rischio (si veda il capitolo 6 a commento dell’art. 9), rimane
obbligatoria per l’Impresa la valutazione del rumore nelle
strutture fisse, quali uffici, depositi, impianti stabili, ecc.
Il
comma 1 dell’art. 16 prevede che
“l’esposizione quotidiana personale (Lep/d)
al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento... a studi e misurazioni la cui validità è
riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.”
E’
prevista cioè la possibilità di valutare il Lep
per i lavoratori dei singoli cantieri in maniera semplificata,
ricorrendo a dati di letteratura riconosciuti validi, senza
costringere le Imprese a valutazioni complesse per ogni
cantiere, che risulterebbero di scarsissimo significato
preventivo, poco verificabili e non ripetibili.
Appare
sottinteso che per tipologie diverse di cantiere, e comunque
ogni volta che sarà necessario, si dovranno eseguire, con lo
stesso metodo, ulteriori valutazioni di aggiornamento.
La
semplificazione introdotta da questo articolo non deve però
essere in alcun modo di ostacolo al rispetto del D.Lgs 277/91,
che è di carattere eminentemente preventivo, rivolto cioè
all’individuazione delle situazioni a maggior rischio e alla
loro bonifica.
In
ogni cantiere si dovrà perciò essere in grado di confrontare i
livelli sonori delle proprie fonti di rumore con quelli di
riferimento usati per il calcolo dei Lep.
Pertanto,
quando vi sia la possibilità che il livello sonoro di macchine
ed impianti, magari obsoleti, non sia confrontabile con quello
di riferimento, si dovrà provvedere alla misurazione
strumentale in loco.
Solo
in tale modo si potranno predisporre gli interventi di bonifica
alla fonte, i programmi formativi, le procedure di lavoro
corrette in grado di ridurre il rischio per i lavoratori.
Dato
che in un determinato cantiere i livelli di esposizione
giornaliera dei lavoratori si diversificano molto a seconda
della fase di avanzamento dei lavori, mentre la loro variabilità
all’interno di ciascuna fase è in genere contenuta, appare
del tutto giustificato che vengano valutati non solo i livelli
massimi ricorrenti, relativi all’intera durata del cantiere,
ma anche i livelli medi relativi ad ogni fase e la durata di
tutte le singole fasi.
Un
commento va fatto relativamente a come il coordinatore per la
progettazione dovrà affrontare il rischio rumore nel piano di
sicurezza.
Per
individuare le priorità di rischio di un cantiere che ancora
non esiste, nel quale lavoreranno imprese non ancora
identificate, il coordinatore per la progettazione potrà
utilizzare i livelli di rumore standard individuati da studi
riconosciuti validi dalla Commissione infortuni.
Suo
compito essenziale sarà quello di individuare attraverso il
piano di sicurezza, le procedure, i tempi, la migliore
disposizione del cantiere in grado di garantire il minor rischio
per i lavoratori.
L’Impresa
potrà, al momento dell’accettazione del piano, proporre
integrazioni derivanti dalle eventuali migliori misure
preventive previste nel proprio rapporto di valutazione del
rischio.
9.
APPLICABILITÀ DEL D.Lgs
758/94
In
merito alla possibilità di ricorrere al D.Lgs 758/94 per le
contravvenzioni previste dall'art. 20 e seguenti si richiama
l'art. 12 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, pubblicata sulla
G.U. n. 119 del 24.05.97, "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione", nel quale,
implicitamente, si conferma l'applicabilità del Decreto 758 al
D.Lgs 494, pur con delle modifiche per tutto il 1997.
Per
maggior chiarezza se ne riporta il testo integrale:
"Sino
al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al Decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di
cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del Decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta alla metà
la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo Decreto
legislativo n. 758 del 1994."
10.
ALLEGATO II DEL D.Lgs 494/96 - ELENCO DEI LAVORI
COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI DI CUI ALL’ARTICOLO
11, COMMA 1
L’importanza
di una corretta interpretazione dell’allegato II risiede nel
fatto che i cantieri che rientrano nei casi previsti
dall’elenco, sono soggetti a
due obblighi:
-
la
notifica, indipendentemente dalla durata del cantiere;
-
la
nomina dei coordinatori per la sicurezza, quando le dimensioni
del cantiere superano i 300 uomini-giorni.
Punto
1
Alcuni
chiarimenti sono necessari per l’interpretazione del punto 1,
relativamente alla dicitura
“se particolarmente aggravati”, riferita
“a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,50 o di caduta dall’alto da altezza superiore
a m 2”.
Nell’affermare
che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per “particolarmente
aggravati”, si ritiene comunque di dover dare
alcune indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi
controversi.
Un
primo elemento di comprensione è senz’altro da ricercare in
una corretta lettura dell’obbligo di notifica preliminare, del
cui significato preventivo si parla nel capitolo 7 (a commento
dell’art. 11).
E’
un obbligo che deve servire per la programmazione di interventi
di prevenzione e di vigilanza. Quando perciò la notifica, per
la brevissima durata dei lavori, non sia utilizzabile in senso
programmatorio, perde in massima parte il suo valore, anche in
presenza di lavori in altezza o in scavo.
In
questi casi perciò non appare utile aprire contenziosi sul
significato della frase “particolarmente aggravati”.
·
Rischio
di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m
1,5
Premesso
che esiste sempre l’obbligo di allestimento delle misure
preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc.) in
tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza
superiore a m 1,5, ai sensi dell’allegato II punto 1, appare
ragionevole considerare fra i rischi “particolarmente
aggravati” quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
[
escavazioni di trincee sviluppate in
lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e
canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola
escavazione in posizione unica;
[
escavazioni
su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di
cui all’art. 1, comma 3;
[
escavazioni
su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza
di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;
[
presenza
di traffico pesante;
[
escavazioni
dei cunicoli:
[
escavazioni
con presenza di acqua o gas.
·
Rischio
di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2
Premesso
che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m 2
richiede sempre l’allestimento dei dispositivi di protezione
collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel
caso non ne sia possibile l’installazione, l’uso della
cintura di sicurezza, ai sensi dell’allegato II, punto 1,
appare ragionevole considerare fra i rischi “particolarmente
aggravati” quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
[
le attività che comportano rischi
incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in
caso di demolizioni, oppure lavori in altezza sotto il raggio
d’azione della gru;
[
lavori
sui tetti;
[
lavori
in altezza su strutture non portanti;
[
lavori
in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
[
lavori
effettuati di notte;
[
lavori
che comportano l’allestimento o l’uso di ponteggi di grandi
dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata
completa di un edificio;
[
lavori
con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
[
lavori
con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte
sviluppabile o simili.
Punto
2
In
questo punto vengono identificati lavori che presentano due
condizioni distinte:
[
esposizione
a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute;
[
esigenza
legale di sorveglianza sanitaria.
Anche
queste condizioni contribuiscono ad allargare notevolmente la
fascia di cantieri soggetti agli obblighi legati all’allegato
II; le sostanze chimiche usate in edilizia sono infatti in
grande espansione, e l’obbligo di sorveglianza sanitaria è
diventato ancora più vasto in forza del D.Lgs 626/94
(movimentazione manuale dei carichi, cancerogeni, agenti
biologici).
Per
quanto concerne la dizione “rischi particolari”, appare
giustificato interpretare che si tratti di sostanze che pur non
rientrando nell’obbligo di controllo sanitario, sono state
individuate come pericolose dalla valutazione dei rischi.
Punto
4 “Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione”
Poiché
esiste già una regolamentazione di questa tipologia di rischio,
in particolare attraverso l’articolo 11 del DPR 164/56 che
fissa in 5 metri la distanza minima dalla costruzione o dai
ponteggi, a meno che non siano messe in atto adeguate
protezioni, non può essere ritenuto un “rischio
particolare” il lavoro a distanza superiore a 5
metri dalle linee elettriche in tensione, mentre lo può essere
quello che, pur usando precauzioni particolari, avviene a
distanza inferiore.
Punto
10
Per
“elementi
prefabbricati pesanti” appare ragionevole intendere
le strutture prefabbricate di costituzione di edifici,
lavorativi od abitativi, e opere di genio civile, che, per le
loro dimensioni e peso, comportino l’utilizzo e l’ausilio di
mezzi di sollevamento per la movimentazione.
Non
vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli
edifici lavorativi ed abitativi.
ALLEGATO
1
Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
DECRETO
LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494
PRIME
INDICAZIONI
PER
L'ATTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAGLI ARTT. 10 e 19
PREMESSA
Con il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 -
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/9/96 - è
stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, definendo e
completando, con norme specifiche, la disciplina generale
delineata in materia con il D.Lgs n. 626/94, modificato ed
integrato dal D.Lgs 242/96.
Allo scopo di fornire delle indicazioni utili per una
corretta ed omogenea gestione del Decreto è stato approvato il
presente documento che affronta prioritariamente il problema
relativo ai “corsi di formazione per la sicurezza del lavoro
nel settore edile” previsti dall’art. 10, dall’allegato V,
e dall’articolo 19 della legge per le due nuove figure
introdotte del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della
sicurezza.
In ordine a tale questione, che riveste una urgenza
notevole in considerazione del fatto che molti enti hanno già
predisposto programmi ed in molti casi avviato e realizzato
corsi, il documento intende fornire indirizzi
sia su aspetti interpretativi della norma che sugli
aspetti qualitativi dei corsi.
L’elaborazione di un documento più completo, che entri
nel merito di altri punti di criticità del Decreto legislativo
costituisce peraltro l’obiettivo successivo che le Regioni si
impegnano a perseguire e su cui hanno finalizzato un apposito
lavoro tecnico.
ANALISI
DELLA NORMA
I corsi sono previsti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs
494/96, nel quale si prevede quanto segue:
1-
devono
essere organizzati dalle
"Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o,
in via alternativa"... da altri Enti od
Associazioni che vengono elencati in maniera esplicita;
2-
devono
rispettare
"almeno" i contenuti dell'allegato V, sia
come durata che come contenuti minimi. A chi partecipa al corso
verrà rilasciato un semplice
"attestato di frequenza", e non quindi un
giudizio di merito.
3-
Le
Regioni devono determinare i costi dei corsi da esse organizzati
che dovranno essere posti a carico dei partecipanti.
Sempre all'art. 10 si stabilisce quali sono i requisiti
di cui devono essere in possesso i soggetti che chiedono di
partecipare ai corsi e, al comma 5, quali soggetti sono invece
esonerati dall'obbligo di frequentarli.
Relativamente
al punto 1:
l'art. 10 affida in primis alle Regioni il compito di
organizzare i corsi; gli altri Enti elencati hanno facoltà di
organizzarne in "alternativa". Per i corsi non
organizzati dalla Regione, il suo ruolo potrà essere quello di
indicare gli obiettivi specifici ed i metodi formativi, come nel
seguito riportato, contribuendo ad elevare il livello
qualitativo.
E' perciò urgente che ogni Regione decida il
comportamento che intende tenere, chiarendo anche i vincoli
altrimenti esistenti sulla "alternativa". E' opportuno
che le Regioni che intendono organizzare i corsi attraverso le
proprie strutture tecniche favoriscano il coordinamento tra i
servizi di prevenzione delle Aziende Usl e le strutture operanti
nel campo della formazione professionale.
E' auspicabile altresì che gli operatori delle
"strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale", oltre ad un contributo
di docenza qualificata specie sugli argomenti di specifica
competenza, forniscano il loro sostegno nella fase di
progettazione dei corsi.
Relativamente
al punto 2:
posto che la durata del corso è stabilita in 120 ore e che la
norma si limita ad indicare che devono essere trattati
"almeno" 6 argomenti, ribadito che non è previsto un
giudizio finale di merito, appare del tutto evidente che i corsi
devono essere in grado di formare professionalità reali, non
fosse altro per il fatto che i coordinatori per la sicurezza
rispondono penalmente del loro operato.
I corsi dovranno perciò avere alcuni requisiti di metodo
e di contenuto che si andranno ad indicare.
L'Ente Regione può, come ruolo prioritario, accreditare
- oppure riconoscere sotto forma di patrocinio, attestazione di
qualità o altro - i corsi che rispondano ai requisiti minimi
stabiliti.
Tale riconoscimento, che non è obbligatorio, ed è perciò
concesso solamente dietro specifica richiesta di quegli Enti
espressamente elencati al comma 2 dell'art. 10, va considerato
come indicatore importante della qualità del corso.
Le Regioni che si orienteranno verso questo tipo di
scelta operativa, dovranno mettere in atto anche un meccanismo
di verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.
E' importante che in ogni Regione, qualunque sia la
scelta operativa adottata, vengano date indicazioni alle
strutture tecniche operanti nel campo della prevenzione e della
formazione professionale di cui al punto 1, affinché
partecipino e diano il loro contributo di collaborazione
esclusivamente ai corsi che rispettano i requisiti minimi di
qualità.
L'art.
19 punto 2 fissa in 60 ore
da
frequentare entro 3 anni la durata dei corsi per i
soggetti che in sede di prima applicazione del Decreto possono
svolgere il compito di coordinatore senza avere frequentato il
corso.
Anche
per questi corsi valgono la indicazioni formulate nel presente
documento. Si tratterà di ridistribuire il tempo dedicato ai
singoli temi in maniera tale da permettere il raggiungimento
degli obiettivi formativi sfruttando le conoscenze già
possedute dagli iscritti.
Relativamente
al punto 3:
il costo dei corsi può variare in relazione a molti fattori:
numero di partecipanti, tipo di strutture utilizzate, numero e
qualificazione dei docenti, ecc.
E'
perciò opportuno che ogni singola Regione determini i costi dei
corsi che intende organizzare in proprio.
REQUISITI
MINIMI
A
conclusione si indicano quali possano ritenersi i requisiti
minimi da rispettare nella realizzazione di un corso di cui
all'art. 10, comma 2, del D.Lgs 494/96.
A.
Per
ogni corso deve essere individuato il
responsabile, con compito di gestione del progetto e
di coordinamento dell'attività didattica. Tale soggetto deve
possedere documentata esperienza e capacità formativa.
B.
I
docenti
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro saranno
preferibilmente laureati o diplomati in materie scientifiche,
con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni.
C.
Il
numero
ottimale dei partecipanti è inferiore a 30. Oltre le
30 persone, fino ad un numero massimo di 50, è necessaria la
presenza di assistenti di sala per il docente, supporti
didattici e strutture adeguate al numero.
D.
La
frequenza
va documentata con il registro delle presenze.
L'attestato di frequenza è rilasciato a chi ha effettivamente
partecipato al corso, considerando che possono essere
giustificate assenze, valutate dal responsabile del corso, di
regola (indicativamente?) non superiori al 10% delle ore
complessive.
E.
L'obiettivo
formativo
fondamentale deve essere la preparazione di soggetti in grado di
intervenire in modo propositivo nelle fasi di progettazione,
organizzazione ed esecuzione dell'opera, per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Per
la progettazione, in particolare, i discenti devono acquisire
capacità propositive su quegli aspetti del progetto che possono
essere fonte di rischio sia nella costruzione dell'opera che nel
corso del suo utilizzo successivo.
I
compiti che questi soggetti dovranno saper svolgere sono quelli
indicati all'art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs
494/96.
I
soggetti che usciranno dai corsi dovranno essere in grado di
predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, il piano
generale di sicurezza ed il fascicolo di cui all'art. 4, comma
1, lettera b.
F.
Dovranno
essere predisposti degli strumenti
di verifica dell'apprendimento, mirati agli
obiettivi, da utilizzare nei vari momenti del corso. Tale
verifica, anche se non può essere vincolante per il rilascio
dell'attestato di frequenza, fa parte integrante del progetto
formativo.
ALLEGATO
2
FAC-SIMILE
"Attestazione
di cui all'art. 19 lettera a) del D.Lgs 494/96" rilasciata
dal datore di lavoro e da trasmettere all'organo di vigilanza.
Il
sottoscritto
|
|
|
legale
rappresentante dell’Impresa
|
|
|
con
sede a
|
|
via
|
|
|
esercente
l’attività di
|
|
DICHIARA
che
il Signor
|
|
|
nato
a
|
|
il
|
|
|
e
residente a
|
|
via
|
|
n.
|
|
|
è/è
stato alle dipendenze dell’Impresa con qualifica di
|
|
|
che
consente/consentiva di sovraintendere altri lavoratori,
dal
|
|
al
|
|
|
In
tale periodo ha altresì svolto attività qualificata in
materia di sicurezza per un numero
|
di
mesi pari a
|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per
il periodo sopra dichiarato, si allega
documentazione comprovante il regolare versamento dei
contributi assicurativi.
|
Firma
del legale rappresentante
|
|
|
|
|
ALLEGATO
3
GLOSSARIO
DI RIFERIMENTO
Si
forniscono le seguenti definizioni utili in aggiunta a quelle di
cui all'art. 2 del Decreto:
Appaltante
Colui
che richiede un lavoro o una prestazione; può non coincidere
con il committente.
Appaltatore
E'
il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a
fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
Appalto
promiscuo
Appalto
che vede impegnate contemporaneamente una o più imprese
appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture
nelle quali operano i lavoratori del committente.
Si
tratta generalmente di lavori che devono essere eseguiti
contemporaneamente in luoghi nei quali potrebbero operare anche
i lavoratori del committente.
Appalto
scorporato
Appalto
di lavori effettuati da due o più imprese che, con contratti
separati, eseguono l'opera (senza la copresenza di lavoratori
dipendenti dal committente).
Questo
contratto si realizza, generalmente, quando l'opera richiede
lavori specializzati o di diversa natura.
Contratto
d'appalto
Contratto
con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di
un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art.
1655 c.c.).
Contratto
d’opera
Contratto
che si configura quando una persona si obbliga verso un’altra
“persona fisica o giuridica” a fornire un’opera o un
servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Direttore
dei lavori
Figura
nominata dal committente che opera il controllo sulla esecuzione
dei lavori, sui materiali impiegati e sulla rispondenza
dell’opera a quanto progettato o stabilito nel contratto
d’appalto.
Di
fatto è colui che vigila e garantisce l’applicazione del
capitolato d’appalto.
Direttore
tecnico di cantiere
Figura
dirigenziale incaricata della gestione del cantiere,
compresa la sicurezza.
E’
nominato dall’appaltatore e risponde degli obblighi di
quest’ultimo relativi al cantiere, quando siano delegabili.
Può
essere un titolare o un dipendente della ditta appaltatrice o un
professionista esterno da questa individuato.
ALLEGATO
4
Coordinamento
tecnico degli Assessorati alla Sanità
AGGIORNAMENTO
DELLE LINEE GUIDA
Sulla
scia della positiva esperienza, peraltro condivisa ed approvata
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province
Autonome, il Coordinamento tecnico degli Assessorati alla Sanità
ha ritenuto di proseguire l'attività di indirizzo fornendo,
anche sulla base delle osservazioni pervenute dalle varie
Regioni, delle note interpretative relative ad alcuni
"punti critici"
del D.Lgs 494/96.
Alcuni passaggi del Decreto costituiscono ancora fonte di
dubbio ed ostacolo ad una omogenea applicazione della norma ed
in particolare:
1.
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
La circolare 41/97 del Ministero del Lavoro chiarisce che
"le disposizioni del D.Lgs 494/96 si applicano ai cantieri
per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato
formalmente a partire dal 24 marzo 1997...... Nell'ipotesi di
affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale,
si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo
bando."
Ad ulteriore chiarimento nelle Linee
guida del Coordinamento delle Regioni e Province
Autonome, si sottolinea che "quando si parla di affidamento
dell'incarico di progettazione, si intende ovviamente la
progettazione esecutiva".
Si osserva tuttavia che spesso manca il progetto
esecutivo, e talvolta, per opere che non richiedono il rilascio
di una concessione, manca qualsiasi tipo di progetto, con
conseguente difficoltà ad interpretare univocamente per quali
cantieri si applichi la norma.
Pertanto, si ritiene che nel caso in cui manchi una data
certa di incarico per la progettazione esecutiva (come definita
dall'art. 16, comma 5, della legge 109/94), con relativo
incarico formale, le disposizioni del Decreto siano applicabili
ai cantieri la cui data di apertura sia successiva al 24 marzo
'97.
Ai fini dell'esclusione dal Decreto, possono essere presi
in considerazione atti ufficiali antecedenti il 24 marzo '97
(concessione edilizia, dichiarazione di inizio attività, ecc.).
Nota:
Per
progetto
esecutivo secondo il comma 5 dell'art.16 della legge
109/94, così come modificata dalla legge 216/95, si intende
quanto segue: "Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito
dall'insieme delle relazioni dei calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale
adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.
Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali,
che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei
servizi del sottosuolo."
2.
RESPONSABILE DEI LAVORI
L'art. 2, comma 1, lettera c, definisce il responsabile
dei lavori come il "soggetto incaricato dal committente per
la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo
dell'esecuzione dell'opera".
A chiarimento dei molti dubbi sollevati da più parti si
ritiene possa essere utile, in accordo anche con la circolare
del Ministero del Lavoro n. 41/97, ribadire che:
-
il
responsabile dei lavori è un soggetto che il committente non è
obbligato a nominare;
-
quando
viene incaricato, si configura come una sorta di alter ego del
committente, che, pur non liberandolo completamente dalle
responsabilità, lo sostituisce nell'organizzazione e/o nella
gestione delle fasi per le quali ha ricevuto l'incarico;
-
non
è necessariamente da configurare come il progettista o
l'esecutore dell'opera, anche se nulla vieta al committente di
nominare tali soggetti come responsabili dei lavori.
3.
ASPETTI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ARTT. 10 E 19
Il comma 4 dell'art. 10 esonera dal frequentare il corso
per coordinatori "i dipendenti in servizio presso pubbliche
amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore".
Non essendo univoca l'interpretazione data nelle diverse
realtà rispetto a cosa si debba intendere per
"coordinatore", appare ragionevole ritenere che la
norma si riferisca a personale degli uffici tecnici (comunali,
provinciali, regionali, statali, ecc.) che hanno la
responsabilità dell'ufficio, oppure, nel caso di uffici tecnici
di maggiori dimensioni, svolgano le funzioni di coordinatore di
area e/o di altri tecnici.
L'esonero, inoltre, riguarda unicamente la frequenza del
corso ma non il possesso dei titoli e dell'esperienza lavorativa
nel settore delle costruzioni di cui al comma 1 dello stesso
articolo 10.
L'art. 19, comma 1, lettera b, prevede, per chi ha svolto
le funzioni di direttore tecnico di cantiere, un meccanismo di
certificazioni e di vidimazione dell'autorità pubblica, in
molti casi di difficile attuazione. Infatti, è frequente il
caso in cui il committente non è a conoscenza di chi sia il
direttore tecnico di cantiere della ditta esecutrice, e l'Ente
che ha rilasciato la concessione non è in possesso di alcun
documento dal quale risulti il nominativo di chi ha svolto le
"funzioni di direttore tecnico di cantiere". In tali
situazioni diventa assolutamente problematico per il soggetto
interessato dimostrare di "aver svolto per almeno quattro
anni funzioni di direttore tecnico di cantiere".
Interpretando nella sostanza il testo di legge, appare
ragionevole indicare che chi è interessato dall'art. 19, comma
1 lettera b, produca una certificazione dell'Impresa attestante
lo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico di cantiere e
le certificazioni dei committenti che documentano che quell'impresa
ha svolto quei determinati lavori in quel determinato periodo;
in questo modo l'amministrazione che ha rilasciato la
concessione potrà vidimare "coscientemente" questo
tipo di certificazioni dei committenti privati.
Si ritiene infine che la presentazione della denuncia di
inizio e di fine lavori, opportunamente timbrata dall'autorità
competente, equivalga nella sostanza alla più dispendiosa
vidimazione, in termini economici e di tempo.
4.
INTEGRAZIONE TRA PIANO DI LAVORO EX ART. 34 DEL D.Lgs
277/91 e D.Lgs 494/96
Tutti gli interventi edili e le opere di genio civile che
comportano la bonifica di materiali contenenti amianto
(rimozione, incapsulamento, sovracoperture, ecc.) ricadono nel
campo di applicazione del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 494/96.
Gli interventi di demolizione o rimozione sono soggetti
alla predisposizione, da parte dell'Impresa appaltatrice, del
piano di lavoro previsto dall'art. 34 del D.Lgs 277/91.
Il committente, o il responsabile dei lavori, dovrà
valutare l'entità complessiva dell'opera tenendo conto di tutti
i lavori previsti, anche se non direttamente interessati
all'amianto, e decidere di conseguenza se è soggetto agli
obblighi di cui all'art. 3, commi 3 e 4 (nomina dei coordinatori
e conseguente piano di sicurezza e di coordinamento).
Inoltre, in tutti i casi di cantieri che effettuino,
anche parzialmente, lavori che comportino esposizione ad
amianto, a prescindere dall'entità dell'opera, vige l'obbligo,
a carico del committente, di inoltrare all'organo di vigilanza
la notifica preliminare di cui all'art. 11, comma 1, lettera c)
del 494/96: "cantieri i cui lavori comportino rischi
particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II".
In relazione a quanto sopra si possono verificare due
diversi casi.
Caso
1: Lavori
di demolizione o rimozione dell'amianto in cantieri che
richiedono i coordinatori e la stesura del piano di sicurezza e
di coordinamento
Il coordinatore
per la progettazione, nel predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento dovrà individuare le fasi in cui è previsto il
rischio da amianto, le interferenze con le eventuali altre fasi
di lavoro e le conseguenti precauzioni, opere ed attrezzature da
porre in esecuzione allo scopo di tutelare la salute dei
lavoratori, disponendo che l'Impresa chiamata ad intervenire
sull'amianto rediga il piano di lavoro come da art. 34 del D.Lgs
277/91.
Tale piano di lavoro, redatto in modo da essere
compatibile con il più complessivo piano di sicurezza e di
coordinamento, dovrà essere inviato all'organo di vigilanza che
può rilasciare prescrizioni entro 90 giorni dall'invio (art.
34, comma 5, del D.Lgs 277/91).
Trascorso
tale periodo oppure, come è auspicabile, non appena l'organo di
vigilanza l'ha "approvato", il piano di lavoro entra a
far parte integrante del piano previsto dall'art. 12 del 494/96
e come tale viene assunto dal coordinatore per la progettazione
e successivamente adottato dal coordinatore per l'esecuzione.
In fase di realizzazione il coordinatore per
l'esecuzione, assieme al datore di lavoro dell'Impresa che opera
la demolizione o la rimozione dell'amianto, ognuno per i propri
compiti, garantiranno l'applicazione di quanto stabilito
rispettivamente nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel
piano di lavoro.
Caso
2: Lavori
di demolizione o rimozione dell'amianto in cantieri che non
richiedono i coordinatori e la stesura del piano di sicurezza e
di coordinamento
Il committente, o il responsabile dei lavori, dovrà
attenersi alle indicazioni preventive contenute nell'art. 3,
comma 1, del D.Lgs 494/96, disponendo che l'Impresa incaricata
di intervenire per la demolizione o la rimozione dell'amianto
fornisca la documentazione di cui al comma 8 e rediga il piano
di lavoro previsto dall'art. 34 del D.Lgs 277/91.
|