dicembre
2006 |
|
D.Lgs. 4 agosto 1999, n.359
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute
per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
( G.U. 19 ottobre 1999, n.246)
D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359
Preambolo
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995
che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'
articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547 , e successive modifiche e integrazioni, recante norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo
III che reca disposizioni di attuazione della direttiva
89/655/CEE
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e
per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
1 Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo
III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del
Consiglio del 5 dicembre 1995.
Articolo 2
1 All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano
rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter.".
2 All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri
anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle
sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.".
3 All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per
gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in
particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi
mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le
energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte
o estratte in modo sicuro.".
4 All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia
assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione
per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di
lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di
attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate
per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano
danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia
adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a
combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia
assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto
del modo e della configurazione dell'imbracatura; le
combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di
conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte
dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in
un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la
collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di
lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali
operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine
di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un
carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il
buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia,
siano prese misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla
zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento,
esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria
aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa
vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato
XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali,
di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma
4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Articolo 3
1 All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al
quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in
servizio.".
2 All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del
1994, le parole "può stabilire" sono sostituite dalla
parola "stabilisce".
3 All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di
lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione
dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché
esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma
8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione
delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.".
Articolo 4
1 L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il
sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature
di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il
sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a
condizione che siano state prese adeguate misure in materia di
sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che
prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la
registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti
lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre
di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando.
Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro
evacuazione in caso di pericolo.".
Articolo 5
1 All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature.".
Articolo 6
1 All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo
le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti
parole: "36, comma 8-ter".
2 All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo
le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti
parole: "36, comma 8-ter".
Articolo 7
1 Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in
fine, i seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre
a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere
> 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di
sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200
kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei
piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di
esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua
calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle
attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad
attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente
l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti
essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di
lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi
specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o
sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi
di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito,
dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare
conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di
rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità
di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o
lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di
utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro: a) mediante una struttura di
protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più
di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a
bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di
giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata
equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il
periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita
in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo,
in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato
un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori
trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da
limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio
sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per
il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere
intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui
spostamento può comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che
consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale
collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature
di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di
sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con
comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la
frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere
dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la
visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire
sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a
causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio
suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere
dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali
dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di
controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in
condizioni normali possono comportare rischi di urto o di
intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di
urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite
al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati
in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai
fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in
modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di
confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare
i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano
essere liberati.".
Articolo 8
1 Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
|
|
|
|
|
|
|