Decreto Legislativo 14 agosto
1996, n. 493
"Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23
settembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 156
abrogato
dal D.Lgs 81/08
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare
l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno
1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva
particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei
settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in
seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n.
626/1994.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in
seguito indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica
che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una
situazione determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di
lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione
verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che
potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio
o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un
determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni
di- verse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma
geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce
una indicazione determinata, la cui visibilita' e' garantita da
una illuminazione di intensita' sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce
indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale e' assegnato un
significato determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una
situazione o che prescrive un determinato comportamento,
impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e'
illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso
stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e
diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana
o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato,
con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o
delle mani in forma convenzionale per guidare persone che
effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale
per i lavoratori.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla
segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4. Per i termini non espressamente definiti, valgono le
definizioni di cui al decreto legislativo n. 626/1994, le cui
disposizioni si applicano integralmente, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto
legislativo.
Art. 2.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in
conformita' all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente
decreto, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della
sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di
sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non
considerate negli allegati al presente decreto, il datore di
lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona
tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita'
del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno
dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso,
alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al
traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo,
fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.
Art. 3.
Requisiti della segnaletica
1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima volta a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati.
2. La segnaletica di sicurezza gia' impiegata sui luoghi di
lavoro alla data di cui al comma 1 deve essere resa conforme
alle prescrizioni riportate negli allegati entro 6 mesi da tale
data.
Art. 4.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia
informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo
alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa
ovvero dell'unita' produttiva;
b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno
dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva.
2. Il datore di lavoro provvede affinche' il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una
formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni
precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato
della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa
implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti
generici e specifici da seguire.
Art. 5.
Adeguamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale si provvede agli adeguamenti di natura tecnica degli
allegati al presente decreto adottati in sede comunitaria,
sentita eventualmente la Commissione consultiva di cui
all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e modificato
dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 6.
Modifica della normativa vigente
1. L'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 355. (Indicazioni per i recipienti). - I
recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie
pericolosi o nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura
e la pericolosita' del loro contenuto, portare le indicazioni e
i contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla normativa
che li disciplina.".
Art. 7.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 524.
2. E' soppressa la tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art. 8.
Sanzioni
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 2,
3 e 4, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo
4, comma 1.
2. Il preposto e' punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 2 e 3;
b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione per la violazione dell'articolo
4, comma 1.
(Si omette il testo degli Allegati)
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