Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 257
"Attuazione della direttiva 2004/40/CE
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) "
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell' 11
gennaio 2008
Abrogato
e sostituito dal titolo VIII, capo IV del testo
unico:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2005», ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva
99/92/CE, della direttiva 2003/10/CE e della direttiva
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante
legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, degli affari regionali e le autonomie locali e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE,
2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Art. 2.
Modifica della rubrica del titolo V- bis e
inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del
1994
1. La rubrica del titolo V-bis e' sostituita dalla
seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore».
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626
del 1994, e' inserito il seguente:
«"TITOLO V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 49-terdecies
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici
(da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies,
durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano
derivanti dalla circolazione di correnti indotte e
dall'assorbimento di energia, nonche' da correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da
eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi
risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si
intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici
e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel
tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti
all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su
considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti
garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici
sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute
conosciuti;
c) «valori di azione»: l'entità dei parametri
direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di
campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H),
induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina
l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel
presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il
rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di
azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati
nell'allegato VI-bis, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis,
lettera B, tabella 2.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 49-sexiesdecies
Identificazione dell'esposizione e
valutazioni dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali
sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il
calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme
europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno
contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda
la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta
le specifiche linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se
necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti
delle attrezzature in confonnità alle specifiche direttive
comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta
e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione
sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in
luoghi di lavoro accessibili al pubblico purche' si sia già
proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni
relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate
per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione
1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi
rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno
quinquennale, da personale competente nell'ambito del servizio
di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. I dati
ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di
esposizione costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il
tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni
reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del
rischio di cui all'articolo 4 deve precisare le misure adottate,
previste dagli articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies.
Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può
includere una giustificazione, per la quale data la natura e
l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non
e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati
della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione.
Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore
di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte,
elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione
di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il
datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i
valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e
organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori
limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del
lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei
campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di
dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi
di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla
valutazione del rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies
possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i
valori di azione devono essere indicati con un'apposita
segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla
valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies,
comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove ciò
sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un
superamento dei valori limite di esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante
i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del
presente titolo i valori limite di esposizione risultino
superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione, individua le cause del superamento dei valori
limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di
protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro
adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22,
il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a
rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e
i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione
al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies
con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies,
nonche' ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o
calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
effettuate a norma dell'articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli
effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della
stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione.
Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e
dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e'
stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui
all'articolo 49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa
dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati
della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico
competente ne informa il datore di lavoro che procede ad
effettuare una nuova valutazione del rischio a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d).
I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati
medici personali.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies,
commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies,
commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies,
comma 3, secondo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies,
comma 2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49,
comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies,
commi 3 e 4;»;
2. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17,
comma 1, lettere b), d), h) e l);»
sono inserite le seguenti: « 49-noviesdecies, comma 3,
49-vicies;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente
decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e
con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del
presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province
autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa
di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117,
comma terzo, della Costituzione.
Art. 5.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al
49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal presente decreto, le amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore il
30 aprile 2008.
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