Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257
"Attuazione della direttiva
2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11
settembre 2006
(modifiche al D.lgs 626/94 in merito
all'amianto) -
Abrogato - viene sostituito dal capo 3 art. 246 D.lgs 81/08
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva
83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il
lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª
e 14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni
riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli
affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE,
2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Art. 2.
Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la
direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione
all'amianto durante il lavoro
1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994
e' inserito il seguente:
«TITOLO VI-bis
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI
CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 59-bis.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992,
n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti
attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione,
rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica
delle aree interessate.
Art. 59-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS
12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 59-quater.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria
volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale
contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste
dal presente titolo.
Art. 59-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di
lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità
e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei
rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione
all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro,
non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies
e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione
durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali
non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad
una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali
contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei
campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto
in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare
un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità,
di cui al comma 2.
Art. 59-sexies.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis,
il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di
vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una
descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei
lavoratori
all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i
loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle
condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all'articolo 59-bis,
l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di
lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di
sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies,
in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più
basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in
modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non e'
possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il
trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a
regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di
amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e
trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal
luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura
indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere
successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in
materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies,
comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 59-bis,
il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da
polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori
adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di
protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati
all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per
questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora
l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di
indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti
disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano
riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti
civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti
sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in
locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni
utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire
l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati
della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro
effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di
fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati
delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei
rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo
dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da
personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del
servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono
successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro
della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire
di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di
riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati
nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di
preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando
il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della
sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati
equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui
al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre
che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una
larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto
lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a
0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di
lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una
concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato,
il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta
il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla
situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata
solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei
lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2,
il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova
determinazione della concentrazione di fibre di amianto
nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con
altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario
l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie
respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo
strettamente necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro,
previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti,
assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno
fisico e delle condizioni climatiche.
Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui,
nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare
la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che
l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui
all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta
adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di
protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare
che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la
dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di
lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di
cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere
a tali attività.
Art. 59-duodecies.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti,
nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie
per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni
sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a
meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un
rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto
o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei
lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per
la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies,
delle misure di cui all'articolo 59-undecies,
adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi
che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla
lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce
gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i
loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui
al comma 4.
Art. 59-terdecies.
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti
ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro
rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere
nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo
59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati
delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria
emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo
59-decies, il datore di lavoro informa il più presto
possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del
superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle
misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure
adottate.
Art. 59-quaterdecies.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore
di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una
formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di
prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla
salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono
contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare
un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli
preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e
la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento
dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori
che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge
27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies.
Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2,
i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o
con periodicità fissata dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione
della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza
medica;
c) all'atto della cessazione dell'attività
comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno
dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto.
In tale occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a
successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno
l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in
particolare del torace, nonche' esami della funzione
respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore,
valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la
citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire
e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il
datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e
protezione, comunica al medico competente i valori di
esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella
cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro,
iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo
70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e
2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di
lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 2.
5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma
4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione
dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati,
trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71,
con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies,
commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «59-quinquies,
commi 1 e 3;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
«56, comma 2; 58;» sono inserite le seguenti: «59-sexies,
commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma
1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies,
commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies;
59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies,
commi 1, secondo periodo, e 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole:
«56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti: «59-quater,
comma 1; 59-octies;»;
d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e'
aggiunta la seguente: «b-ter) con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione
degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies,
commi 5 e 7.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite
le seguenti: «59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies,
commi 3 e 4;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione le norme del titolo VI-bis
del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
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