Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
"Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23
settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il
titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di
energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della
politica energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la
sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si
avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di
cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica
degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle
fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti,
sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza
tra imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezza
pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano,
per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della
direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e
aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di
evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto
di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio,
delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e
le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal
protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti
più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione
energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione
energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle
esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari
all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia
anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli
utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori
del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le
province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e
cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti
volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di
coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti
norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche
attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di
dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti
legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello
sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e
delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e
l'informazione degli utenti finali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume
e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita
un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di
edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come
unità immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio
per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio» e' la quantità annua di
energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso
standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e
estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità
viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione, della progettazione e della posizione in
relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e
dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che
influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto
nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto,
attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo
simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica
a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati
criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il
complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di
trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e'
controllata o può essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità
e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il
complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al
fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di
calore» e' la quantità di calore trasferita nell'unità di
tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata e'
il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un
impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce
all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le
definizioni dell'allegato A.
Art. 3.
Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto
si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici
oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni
previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per
quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in
relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel
caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria
di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento
dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti
volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio
esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di
specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel
caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già
previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le
seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della
disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici
del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile
totale inferiore a 50 metri quadrati.
Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo
e requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la
progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al
settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli
edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia
pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli
edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque
anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa
con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove
tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA,
il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.
Art. 5.
Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo,
concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del
CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione
energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di
pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di
ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando
l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione
integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della
normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la
qualificazione professionale e l'occupazione.
Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al
termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di
un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i
criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero
edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della
singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione
energetica e' allegato all'atto di compravendita, in originale o
copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione
energetica e' messo a disposizione del conduttore o ad esso
consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme
all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,
rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e'
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica
la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati
relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i
valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che
consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione
energetica dell'edificio. L'attestato e' corredato da
suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta
prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri
quadrati, l'attestato di certificazione energetica e' affisso
nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente
visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei
programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati
dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono
tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione
dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente
visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di
calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e
tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati
che minimizzino gli oneri.
Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di
condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la
responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede
affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione
degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva,
esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto
di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle
norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in
relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da
rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28,
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata.
2. La conformità delle opere realizzate, rispetto al
progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere
asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il
Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se
la stessa non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del
direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e'
conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti
al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi
esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di
controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente
decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro
cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente, volte a verificare la conformità alla
documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche
su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore
dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui
al presente comma e' posto a carico dei richiedenti.
Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica,
privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso
altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la
qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento
dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei
costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle
ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto
all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a
carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e
requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di
imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità
territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente
l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e
alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per
adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma
2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici
per la costituzione dei catasti degli impianti di
climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso,
stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche
significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n.
551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e
alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici
mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore
di età superiore a quindici anni, le autorità competenti
effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2,
ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo
una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e
una consulenza su interventi migliorativi che possono essere
correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai
Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,
sullo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della
normativa energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di
rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti
tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a
rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando
i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di
adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle
informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e
la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del
patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali
di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione
regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli
obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali
dell'attuazione della legislazione di settore in termini di
adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi
resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e
della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale,
sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per
l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e
manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro
legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e
di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi
del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla
domanda e all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e
ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare
attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione,
trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a
uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per
l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono
trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che
provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati
di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di
pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere
annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione
prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle
attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della
legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo
sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze
il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla
Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui
al periodo precedente.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica
degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in
particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e'
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata
dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni
di cui all'allegato I.
Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti
per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i
requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle
ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal
decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui
all'allegato L.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attività produttive, predispone
programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e
formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le
sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle
amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche
avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie,
pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come
obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto
attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai
cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato
immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della
scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che
porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche
attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto
energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra
questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto
comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la
formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la
qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi
del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza
energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e
indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e
delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2, lettere a) e b), sono integrate
nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e
sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle
attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma
119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti
nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono
resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2, lettere c) e d) competono alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che
possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per
le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si
dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di
cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno
degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle
risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n.
239.
Art. 15.
Sanzioni
1. Il progettista che rilascia la relazione di cui
all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità
stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un
attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei
criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che
rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di
certificazione energetica non veritieri, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo
caso l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune
l'asseverazione di conformità delle opere, di cui all'articolo
8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori,
e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale;
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la
asseverazione di conformità delle opere di cui all'articolo 8,
comma 2, nella quale attesta falsamente la conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica
di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a 500 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne
e' assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto
stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000
euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che
non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro
e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione
deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione
energetica di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non
superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo
6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dal compratore.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo
6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dal conduttore.
Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio
1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3
e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2;
l'articolo 34, comma 3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma
7; l'articolo 8.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24
agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.
412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di
energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti,
sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle
introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle
regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei
decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione
concorrente si applicano per le regioni e province autonome che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province
autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/91/CE.
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