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dicembre 2006

 

Circ. 6 marzo 1995, n. 3476

ISPESL
Impianti di terra e protezione da scariche atmosferiche.



TESTO 
ALLEGATO 1 - Quadri per cantieri 
ALLEGATO 2 - Parafulmine di tipo impulsivo (Helita) 
ALLEGATO 3 - Navigazione aerea 

TESTO 
A seguito di alcune richieste di chiarimenti si danno, in relazione ai punti trattati, alcune indicazioni circa le procedure da seguire.

1. Verifiche impianti di protezione dai fulmini nei cantieri (strutture metalliche). 
1.1. Viene segnalato che in molti casi nei cantieri, vengono presentate denuncie di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (Mod. A), di strutture metalliche es. ponteggi, gru), non corredate da calcoli e schemi di realizzazione.
In occasione della verifica, constatando ancora l'assenza di detta documentazione, il tecnico dovrà procedere come di seguito indicato.
a) La struttura è autoprotetta
Se dal semplice confronto di tabelle e/o grafici, senza necessità quindi di ulteriori e appositi calcoli, la struttura risulta autoprotetta, il tecnico verificatore annoterà sul verbale: "Dall'esame dei grafici e/o delle tabelle ... la struttura risulta autoprotetta", e si procederà pertanto alla archiviazione della denuncia.
Per le tabelle e/o grafici si dovrà fare riferimento, tenendo presente le ipotesi di calcolo, a quelli indicati nella "Guida alla verifica degli impianti di protezione contro i fulmini nei cantieri edili", pubblicata nei "Fogli di informazione dell'Ispesl" n 2/93. (N.d.R. Vedasi TNE 7/93, oppure Guida Blu n. 3 "Cantieri Edili").

b) La struttura non è "sicuramente" autoprotetta
In tal caso il tecnico procede alla verifica_ dell'impianto, in quanto, considerato il tipo di struttura, la tipologia dell'impianto di protezione è ininfluente dal calcolo di Nf.
La realizzazione dell'impianto dovrá essere conforme a quanto indicato dalla norma di buona tecnica in quanto si considera la struttura non autoprotetta. 
__________________ 
Nota: in entrambi i casi a) e b) la visita dovrà essere normalmente fatturata.

2. Quadri elettrici nei cantieri 
2.1. Nei cantieri sono ammessi solo quadri del tipo ASC, rispondenti alla norma europea CENELEC EN 60439-4 (CEI 17-14/4).
Possono comunque essere utilizzati anche quadri preesistenti all'entrata in vigore della norma CEI 17-13/4 (1° novembre 1992), purché presentino i requisiti fondamentali di sicurezza indicati nei progetto "Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori" (Punto 10.7.1.4. Componenti preesistenti) (Allegato 1).

3. Parafulmine di tipo impulsivo 
3.1. Qualche dipartimento ha avuto richieste di omologazione di impianti di protezione dai fulmini di tipo impulsivo (Helita). 
Tale tipo di protezione, pur essendo solo in via di principio riconosciuto dalla norma francese UTE NF C17-100, non sembra presentare il livello di sicurezza equivalente alla corrispondente normativa nazionale.
I direttori dei dipartimenti sono invitati pertanto ad accettare "con riserva" tali domande di omologazione, interessando questo dipartimento centrale.
Sul parafulmine in questione si allega nota che questo dipartimento ha presentato al "Comitato Tecnico per la predisposizione di specifiche tecniche per l'omologazione di impianti ed apparecchiature elettriche" nella riunione dell'11/11/91 e al CT 81 dei CEI (Allegato 2).

4. Richieste di verifica di impianti di terra per rilascio di certificati di agibilità e similari
4.1. Si è a conoscenza che in alcuni casi, da parte di alcune strutture pubbliche (es. Comuni, Commissioni di vigilanza, ecc.) viene richiesto ai dipartimenti periferici la verifica dell'impianto di terra al fine del rilascio di concessioni di agibilità o di altri vincoli amministrativi.
A questo riguardo si deve ricordare che tale prassi non può trovare giustificazione, in quanto gli obblighi del datore di lavoro vengono totalmente soddisfatti con la denuncia dell'impianto di terra, che, come indicato dall'art. 11 del DM 12/9/59, costituisce anche la prima verifica dell'impianto.
In base a ciò, l'Ispesl ha due anni di tempo, dalla data della denuncia, per effettuare la verifica
La denuncia dell'impianto di terra costituisce pertanto, fino a prova contraria, presunzione di conformità alla normativa e alla legislazione vigente in materia, e in base a ciò l'impianto viene messo in funzione.
Per il datore di lavoro, pertanto, non esistono altri obblighi se non quelli derivanti dalla legge 46/90 e dal DPR 447/91, per gli aspetti che interessano il committente.

5. Applicazione delle tariffe
5.1. Con riferimento ad alcune segnalazioni pervenute, si ritiene che, a proposito della tariffazione a tempo (ultimo comma Tab. F), lì dove indicato: "nelle aziende non oltre 1000 kW ..." si debba invece intendere "nelle aziende con oltre 1000 kW 5.2. Nella applicazione delle tariffe relative agli impianti di terra, deve essere presa come riferimento per la determinazione delle competenze, la potenza installata dell'impianto.
Questa, in via convenzionale viene determinata.
a) negli impianti alimentati con cabina di trasformazione, dalla somma delle potenze di targa dei trasfomatori in modo permanente.
Gli impianti in bassa tensione, dalla potenza installata dichiarata dal calore di lavoro, non inferiore comunque alla potenza contrattuale.
5.3. Per le attività di cui all'art. 36, anche se denunciate autoprotette, esiste l'obbligo di accertare l'idoneità del sistema di autoprotezione, verificando sul posto se corrispondono i dati di progetto.
La verifica deve essere normalmente fatturata.
5.4. Nel caso di unica ragione sociale, alimentata con più utenze (contatori), per la determinazione della tariffa si dovrà fare riferimento a quella che si ricava facendo la somma delle potenze delle singole utenze.

6. Identificazione dell'impianto
6.1. Dopo aver effettuato l'omologazione dell'impianto, il dipartimento dell'Ispesl dovrà trasmettere alla unità sanitaria locale competente per territorio, una copia del modello (A o B) insieme al verbale di verifica.
Per l'identificazione dell'impianto omologato, a seconda dei casi, si dovrà procedere come di seguito indicato:a) nel caso di consegna da parte del datore di lavoro, in occasione della denuncia, di documentazioni tecniche o. schemi in duplice copia, il dipartimento li trasmetterà alla Usl come allegati al verbale e alla copia del modello 
b) nei casi in cui invece la documentazione è solo disponibile sul posto, il funzionario dell'Ispesl dovrà annotare alla fine dei verbale, i riferimenti delle tavole che identificano l'impianto e degli elaborati di progetto che sono stati esaminati per la pare di pertinenza alla verifica, contrassegnando gli stessi mediante un timbro "Dipartimento di . . .Identificazione dell'impianto di cui alla matricola ..... " Esempi di tavole che identificano l'impianto:- planimetria dei locali con destinazione d'uso 
- schema generale dell'impianto di terra 
- schema generale di distribuzione 
- schemi elettrici del quadro generale 
- chemi elettrici dei quadri principali (per l'impianto contro i fulmini) 
- calcolo della categoria dell'impianto 
- disegni dell'impianto base e integrativo 


7. Attività escluse dal campo di applicazione del DPR 547/55 (art. 2)
Con riferimento all'obbligo di denuncia degli impianti di terra e scariche atmosferiche per quanto riguarda le attività indicate nell'art. 2 del DPR 547/55, si riporta in allegato un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, relativo alla individuazione delle strutture che sono da ritenersi escluse dai campo di applicazione dei DPR 547/55. (Allegato 3) 

ALLEGATO 1 - Quadri per cantieri 
10.7.1.4 - Componenti preesistenti
Gli impianti elettrici di cantiere sono, per loro natura, temporanei e quindi se ne può prevedere, dopo la prima installazione, lo smontaggio per successive riutilizzazioni dei componenti.
Si pone quindi il problema di verificare non solo la conformità dei componenti alle norme, ma anche la loro idoneità e io stato di manutenzione, Particolare cura deve essere posta nel controllo dei cavi flessibili soggetti, per loro natura, a deterioramento.
Il problema è particolarmente sentito per i quadri di distribuzione.
La prima norma specifica per il settore delle costruzioni è la norma CEI 64-8 V5 entrata in vigore il 1° aprile 1992, Tale norma citava come riferimento normativo specifico per i quadri la norma CEI 17-13/1 (1990) e la Norma Europea CENELEC EN 60439-4, che tradotta in italiano, è divenuta, nella classificazione CEI, la 17-13/4 ( 1992).
In relazione a quanto sopra si ritiene opportuno dare indicazioni per definire alcune condizioni da rispettare per rendere possibile il riutilizzo di quadri elettrici preesistenti alle norme CEI, 17-13/4 e/o modificati e richiamare le necessarie prescrizioni per il corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori ai vari tipi di quadri.
I quadri preesistenti all'entrata in vigore della 17-13/4 (1° novembre 1992) si possono ritenere adeguati, ai fini della sicurezza, e riutilizzabili, con riferimento alla norma CEI 17/31/1:
"Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione: quadri BT. Parte 1: prescrizioni per apparecchiatura di serie (AS) e non di serie (ANS)" (edizione 1990), quando presentano almeno i requisiti di seguito dati. Per tali quadri non si ritiene necessaria la documentazione relativa alle prove. L'installatore, su richiesta, dovrá fornire la documentazione sui requisiti posseduti indicando la data di costruzione del quadro stesso.
- grado di protezione non inferiore ad IP43 nelle condizioni di esercizio ed adeguato, in ogni caso all'ambiente in cui sono installati
- protezione contro i contatti diretti (isolamento dei conduttori, inaccessibilità delle parti attive, ecc.)
- protezione contro i contatti indiretti. Il primo interruttore differenziale, se posizionato su quadro metallico, deve avere il tratto a monte protetto con isolamento equivalente alla classe II
- assenza di danneggiamenti meccanici tali da rendere il quadro insicuro - impiego di componenti idonei, provvisti di marchio o di altro tipo di certificazione, secondo quanto previsto dalla legge 791/77. In modo particolare le prese a spina devono essere di tipo conforme alle norme CEI 23-12. 

ALLEGATO 2 - Parafulmine di tipo impulsivo (Helita) 
Gli impianti di protezione contro i fulmini, possono essere riconosciuti a regola d'arte, se rispettano le normativa emanate dagli organismi di normalizzazione di cui alla direttiva CEE 83/189, purché detta norma garantisca un livello di sicurezza equivalente alla corrispondente normativa nazionale (nel caso specifico la norma CEI 81-1).
Il parafulmine in questione, di tipo impulsivo), pur riconosciuto dalla norma francese UTE (NF C 17-100), non sembra presentare il livello di sicurezza equivalente richiesto, per quanto riguarda, ad esempio, le tabelle di corrispondenza con le aste di tipo Franklin.
Si chiede pertanto di poter recepire la documentazione completa delle prove attraverso le quali i laboratori indicati nella documentazione (CNRS e EDF) hanno certificato il prodotto per ciò che riguarda sia il principio di funzionamento che la geometria del sistema di protezione (in particolare: altezza virtuale dell'asta, angolo di protezione ecc.). 

ALLEGATO 3 - Navigazione aerea 
Si la riferimento alla nota 19/6107 del 13 febbraio 1991, con la quale codesta Usl richiedeva a questo Ministero di precisare, nell'ambito di aeroporti civili o militari, quali siano le strutture escluse dalla applicazione delle norme del DPR 547/55.
Al riguardo, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, la scrivente ritiene che la definizione della navigazione aerea si possa mutuare da quella di esercizio della navigazione marittima quale è stata data nel parere n. 229/76 Sez. II del Consiglio di Stato, la quale sancisce che: "Costituiscono esercizio della navigazione marittima tutte le attività che attuano la navigazione per mare e non tutte le altre che sono ad essa preordinate, o in modo più o meno diretto, collegate e perciò si svolgono nei porti o addirittura nella nave".
Pertanto tutte le strutture preordinate alla navigazione aerea, ossia che non attuano la stessa, devono rispondere alla norma del DPR 547/55. 


 

 

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