Giugno
2007 |
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Circ. 3
novembre 2006, n. 1733
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Ministero delle Infrastrutture
Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 448, recante: "Misure urgenti per il
contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
(G.U. 9 novembre 2006, n.261)
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Testo
L'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
2006, n. 448, recante "Misure urgenti per il
contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro" al primo comma
dispone che: "Al fine di garantire la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ... il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili
qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
... ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell'emanazione da parte di questi ultimi del
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché
per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e
comunque non superiore a due anni".
La normativa, al fine di assicurare una più efficace
azione di prevenzione oltre che di repressione del
lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno
infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra
l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con
le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei
"competenti uffici" del Ministero delle
infrastrutture al verificarsi di determinate
fattispecie.
Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di
sospensione già pervenuti al Ministero delle
infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del
lavoro, alcuni corredati della successiva revoca,
diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme del
diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni
del Ministero delle infrastrutture:
1) |
individuare
gli uffici competenti a ricevere comunicazione
delle sospensioni di cantiere al fine della
istruttoria; |
2) |
fornire
indicazioni di massima sulle modalità
operative. |
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente
organizzazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto
ministeriale 19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra
l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero
delle infrastrutture, nonché di articolazione dello
stesso nelle strutture decentrate, "i competenti
uffici" del Ministero delle infrastrutture presso
cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le
ripartizioni di funzioni che si specificheranno, la
Direzione generale per la regolazione e i provveditorati
regionali e interregionali alle opere pubbliche.
Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di
monitoraggio, controllo e vigilanza in materia
infrastrutturale è assegnata, a livello centrale, al
Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e
regolazione, e, con riferimento all'indirizzo e
regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione
generale per la regolazione, nonché, a livello
decentrato, ai provveditorati regionali e interregionali
alle opere pubbliche, ne consegue una allocazione
funzionale della competenza all'emanazione del
provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre
la fase istruttoria può essere svolta presso i
provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche.
A livello operativo, ciascun provveditorato regionale e
interregionale alle opere pubbliche competente per
territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di
sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del
lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e
delle prerogative previste dalla normativa vigente
(comunicazione dell'avvio del procedimento, eventuale
partecipazione del destinatario, ecc.), un procedimento
amministrativo volto alla predisposizione di una
relazione illustrativa sintetica recante gli elementi
essenziali per l'emanazione del provvedimento
interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di
tutta la documentazione utile, alla Direzione generale
per la regolazione al fine della adozione dell'atto
stesso.
Per quanto concerne le modalità operative per
l'emanazione del provvedimento interdittivo, si
forniscono le seguenti indicazioni.
Il procedimento avviato da parte della struttura
decentrata deve essere normalmente concluso entro 45
giorni dalla data di ricezione del provvedimento di
sospensione; la Direzione generale per la regolazione
emana tempestivamente il provvedimento finale una volta
acquisita la documentazione, ivi compresa la relazione
illustrativa sintetica di cui sopra, trasmessa dal
competente provveditorato regionale e interregionale
alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio
suindicato decorre dalla data di pubblicazione della
presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la
fonte primaria prescrive due possibilità: a) che la
stessa sia pari alla durata della sospensione; b) che
possa essere anche disposta per un ulteriore periodo,
pari al doppio della sospensione; in entrambe le
ipotesi, la stessa non può essere superiore a due anni.
Si evince l'importanza della durata della sospensione,
che viene presa a riferimento per irrogare la sanzione
interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari
durata della sospensione costituisce, infatti, stando
alla lettera della norma, un provvedimento vincolato,
essendo esclusa, in questo caso, ogni valutazione
discrezionale in ordine all'elemento temporale.
La possibilità di prevedere un periodo interdittivo
ulteriore (pari al doppio della sospensione) potrà
allora ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in
tutti i casi "più gravi", intendendosi con
questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori
irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti
al cantiere, ovvero le ipotesi di violazione delle norme
di sicurezza di non lieve entità: l'applicazione di una
misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve
sempre essere adeguatamente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli
organi ispettivi del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale non sia indicato alcun termine
finale, la durata del provvedimento interdittivo non può
che essere pari al periodo intercorrente tra la data
della sospensione stessa e quella della intervenuta
revoca, prevista al comma 2 dell'art. 36-bis,
decreto-legge n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione
del/i lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta alcuna
revoca, la durata dell'interdizione non può che essere
pari, comunque, alla durata della sospensione, e, in
ogni caso, non potrà mai essere superiore a due anni:
da ciò consegue che il provvedimento interdittivo avrà
quale dies a quo la data di notifica all'impresa il cui
cantiere è sospeso e quale dies ad quem il termine
massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale
durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali
successivi provvedimenti da emanarsi a seguito della
acquisizione di nuovi ulteriori elementi.
La Direzione generale per la regolazione dei lavori
pubblici nell'ambito del Dipartimento II -
Infrastrutture statali, edilizia e regolazione dei
contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento
interdittivo, a seguito dell'istruttoria
tecnico-amministrativa svolta dal competente
provveditorato, avrà cura di garantire una applicazione
uniforme della disciplina in esame sul territorio
nazionale.
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche per le imprese destinatarie del provvedimento
di sospensione del cantiere da parte dei competenti
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, adottato dal direttore generale della Direzione
generale per la regolazione, è atto definitivo di
natura costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a
decorrere dalla data di notifica all'interessato e deve
essere tempestivamente comunicato all'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e al
provveditorato competente.
La natura di atto definitivo del provvedimento
interdittivo lo rende impugnabile con gli ordinari
strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo
ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica,
nei termini di legge e di ciò deve essere data notizia
in calce al provvedimento medesimo.
L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di
sospensione del provvedimento di sospensione del
cantiere può essere valutata quale causa ostativa
all'adozione del provvedimento interdittivo: pertanto,
le direzioni provinciali del lavoro informeranno
tempestivamente i provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche delle eventuali
impugnazioni, anche non in sede giurisdizionale, dei
provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.
Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere
emanato anche in caso di successiva revoca della
sospensione e che resta comunque inalterata la
possibilità, da parte della Direzione generale per la
regolazione, di revocare il provvedimento interdittivo,
in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.
Per l'attuazione della presente circolare, i
provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche predispongono le attività necessarie con le
direzioni provinciali del lavoro incardinate nell'ambito
territoriale di propria competenza e ne danno
comunicazione alla Direzione generale per la regolazione
dei lavori pubblici.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte
delle imprese, nelle more dell'emanazione del
regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
163/2006 che potrebbe disporre anche sul punto, si
invitano le stazioni appaltanti a chiedere una
autocertificazione concernente l'essere stati o meno
destinatari di provvedimenti interdettivi nell'ultimo
biennio: tale richiesta trova il proprio fondamento
normativo nel disposto della lettera e) dell'art. 38 del
decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica dei
requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare
la veridicità della predetta autocertificazione tramite
consultazione del sito informatico dell'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Al fine della migliore conoscibilità da parte delle
stazioni appaltanti della presente circolare, la stessa
viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, oltre che sui siti informatici del
Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e
sito per la pubblicazione informatica dei bandi di
gara).
Si allegano un modello che sarà utilizzato per
l'adozione del provvedimento interdittivo, nonché un
elenco recante gli elementi essenziali della
documentazione che deve essere trasmessa da parte dei
provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche alla Direzione generale della regolazione
(all. 1 e 2). |
Allegato 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dipartimento per le infrastrutture statali l'edilizia e
la regolazione dei lavori pubblici
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE
Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le
pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare
pubbliche
Visto il provvedimento di sospensione dei lavori in data
..... nell'ambito del cantiere sito in ..... via ..... a
carico della ditta ..... pervenuto in data .....
(Vista la revoca del provvedimento di sospensione
pervenuta in data ..... da parte dell'ispettorato
provinciale del lavoro) eventuale;
Vista la nota n. ..... del ..... di comunicazione alla
suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto
all'emanazione del provvedimento interdittivo a
contrarre con le pubbliche amministrazioni e a
partecipare alle gare e di contestuale invito a
presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;
Visto il decorso del termine assegnato all'interessato
senza che nulla sia pervenuto.
Ovvero
Vista la nota in data ..... recante osservazioni in
ordine ai fatti posti a fondamento della emananda misura
interdittiva;
Per quanto precede, a norma dell'art. 36-bis del
decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 248/2006,
Si adotta
col presente atto, con decorrenza ed efficacia
immediata, dalla data di notifica dello stesso
provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche
amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche:
nei confronti della ditta .....;
per un periodo di ..... giorni /mese/ anno.
Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato
all'interessato, all'Osservatorio dell'autorità di
vigilanza per i contratti pubblici, al provveditorato
competente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale (legge 1034/1971,
come modificata dalla legge 205/2000) entro sessanta
giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato (art. 8, decreto del Presidente della
Repubblica 1199/1971) entro centoventi giorni dalla
notifica. |
Allegato 2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Provveditorato interregionale alle OOPP
Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento
interdittivo a contrarre con le pubbliche
amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche
Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede
legale).
Provvedimento di sospensione dei lavori.
Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
Durata del provvedimento di sospensione (se non è
possibile indicarla, precisare i motivi).
Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento
alla ditta da parte del Provveditorato interregionale
alle OOPP.
Eventuali atti intermedi.
Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.
NB. Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni
altro atto citato nella relazione istruttoria di sintesi
dovranno pervenire in originale. |
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