Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163
"Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Art. 131.
Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche
comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal
d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive
comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti
di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi
del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di
coordinamento, quando previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma
2 formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di
gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del
contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di
cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di
concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2,
sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione
degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e
lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria
prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo
il concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 132.
Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore
dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'
articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal
caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente
comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle
stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni
della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di
appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e
degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti
in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti
ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per
cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per
cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al
comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario
del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è
invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto,
ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
6. Ai fini del presente articolo
si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
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