LEGGE del 5 marzo 1990,
n. 46 (G.U.
del 12-03-1990, n. 59) (1)
Norme per la sicurezza degli impianti.
Testo aggiornato in base al contenuto dei
seguenti provvedimenti legislativi:
- DPR
18 aprile 1994, n. 392;
- DPR
9 maggio 1994, n. 608;
- Legge
5 gennaio 1996, n. 25.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la
seguente legge;
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente
legge i seguenti impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici
in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma 1,
lettera a), relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e
ad altri usi.
Art. 2.
Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le
imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1
è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da
parte dell'imprenditore, il quale, qualora non
ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa
al settore delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore,
nel medesimo ramo di attività dell'impresa
stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
Art. 4.
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
Abrogato dall'art. 7 del D.P.R. n. 392/1994 .
Art. 5.
Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali
Abrogato dall'art. 7 del DPR n. 392/1994.
Art. 6.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1
è obbligatoria la redazione del progetto da parte
di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di
sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di
licenze di impianto o di autorizzazioni alla
costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente
al progetto edilizio, per gli impianti il cui
progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
Art. 7.
Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando
allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono
essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità
o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di
entrata in vigore della presente legge devono
essere adeguati, entro tre anni da tale data, a
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 8.
Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica
1. Il
3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
597, è destinato all'attività di normazione
tecnica, di cui all'articolo 7 della presente
legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è
iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato
di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9.
Dichiarazione di conformità
1. Al
termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 7. Di
tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e
recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonchè, ove previsto, il
progetto di cui all'articolo 6.
Art. 10.
Responsabilità del committente o del
proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
Art. 11.
Certificato di abitabilità e di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Art. 12.
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonchè dall'obbligo di cui
all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 9.
Art. 13.
Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo 1 vengano installati in edifici
per i quali è già stato rilasciato il certificato di
abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto da altre norme
o dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto e la dichiarazione di conformità o
il certificato di collaudo, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di
cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti.
Art. 14.
Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per
accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della
normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del
fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta.
Art. 15.
Ambito di attuazione
1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
emanato, con le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel
regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali
risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui
all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le
modalità di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e di sicurezza.
Comma 2 e 3: sono stati abrogati dall'art. 7 del
D.P.R.
n. 392/1994.
Art. 16.
Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto
dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o
del proprietario, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione di cui all'art.
15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione
delle altre norme della presente legge consegue,
secondo le modalità previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire
dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15 determina le modalità della
sospensione delle imprese dal registro o
dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la
terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonchè gli
aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
Art. 17.
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare
i propri regolamenti, qualora siano in
contrasto con la presente legge.
Art. 18.
Norme transitorie
1. Fino all'emanazione del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate
ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese
di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono
tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto
prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al
committente o al proprietario la
dichiarazione di conformità recante
i numeri di partita
IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 9.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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