Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195
"Attuazione della direttiva
2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30
maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE,
della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª
e 14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni
riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività
produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 626 del 1994», il titolo e' sostituito dal
seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Art. 2.
Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626
del 1994
1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994,
e' inserito il seguente:
«TITOLO V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 49-bis.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro
e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore
massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una
giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h):
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di
cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h=
87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h=
85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h=
80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e'
possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori
limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di
esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore,
come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore
limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al
minimo i rischi associati a tali attività.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 49-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all'articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al
fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite
dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle
vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e'
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore
cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati
nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati
alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle
caratteristiche del rumore da misurare, della durata
dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono
includere la campionatura, purche' sia rappresentativa
dell'esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di
buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il
datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle
misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies,
49-septies, 49-octies e 49-nonies ed
e' documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono
programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da
personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il
datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione
di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la
necessità.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore
di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e,
in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui
al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare
l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei
posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi
di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata
e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori
superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro
elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore,
considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre
delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di
esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il
lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e'
ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore
non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i
dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle
disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti
condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i
valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari
o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale
dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o
di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di
protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta
dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati
dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori
limite di esposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori
limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure
prese in applicazione del presente titolo, si individuano
esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione
per evitare che la situazione si ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano
informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano
dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di
azione di cui all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del
rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies
insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi
potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare
e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo l'esposizione al rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al
rumore eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne
conferma l'opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed
il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a
norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i
rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre
il rischio;
d) adotta le misure affinche' sia riesaminato lo
stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies.
Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore
limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro,
l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi
potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le
parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la
concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro
anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno
giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e'
condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria
e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il
datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle
deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea
un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.
Art. 49-duodecies.
Linee guida
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione
del presente capo nei settori della musica e delle attività
ricreative.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;»
sono inserite le seguenti: «49-quinquies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
«49, comma 2;» sono inserite le seguenti: «49-quinquies,
commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies,
comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies,
commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del
decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni,
introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente titolo.
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al
danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori»
nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e'
soppressa.
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-bis al 49-duodecies
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima,
l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al
rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attività ricreative,
le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere
dal 15 febbraio 2008.
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