DOMANDA
Le imprese in possesso dell’Attestazione di qualificazione,
qualora vincano una gara o vengano sorteggiate per la verifica a
campione, devono ripresentare tutta la documentazione relativa ai
requisiti posseduti?
RISPOSTA
Ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.P.R. n. 34/2000,
l’attestazione di qualificazione costituisce condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini
dell’affidamento di lavori pubblici.
Ne consegue che l’impresa in possesso di tale attestazione,
qualora vinca una gara, non è tenuta a presentare tutta la
documentazione alla Stazione appaltante e non può, neanche,
essere sottoposta alla verifica a campione prevista dall’art.10
comma 1-quater della Legge n.109/94.
Solo in caso di appalti di importo a base di gara superiore a
L.40.000.000.000 l’Impresa, nonostante sia in possesso di
attestazione di qualificazione, è sottoposta alla verifica a
campione suddetta, ma limitatamente al requisito della cifra
d’affari (si veda in proposito l’art. 3 comma 6 del D.P.R. n.
34/2000). |
DOMANDA
Qualora in un certificato di esecuzione lavori rilasciato
prima del 01/03/2000 non sia stato indicato erroneamente un
subappalto regolarmente autorizzato, cosa potrebbe fare
l’Impresa subappaltatrice?
RISPOSTA
L’impresa subappaltatrice potrebbe richiedere alla stazione
appaltante un nuovo certificato di esecuzione lavori corretto (e
che sia conforme all’allegato “D” al D.P.R. n. 34/2000). |
DOMANDA
Per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti
privati, quali documenti possono sostituire il contratto, qualora
questo non sia stato mai stipulato?
RISPOSTA
È possibile sostituire il contratto soltanto con il
Preventivo e la Comunicazione di Accettazione del Preventivo. Si
tenga, comunque, presente che in tali documenti, nelle fatture e
nel certificato di esecuzione lavori devono essere descritti in
maniera analitica i lavori eseguiti. |
DOMANDA
Quale soggetto deve essere indicato nel certificato di
esecuzione lavori (allegato “D” al D.P.R. n. 34/2000) nello
spazio relativo al Responsabile della Condotta dei Lavori?
RISPOSTA
Il Responsabile della Condotta dei Lavori è il Direttore
Tecnico dell’Impresa oppure quel soggetto che, ai sensi
dell’art. 6 comma 3 del D.M. n. 145/2000, ha assunto la
direzione del cantiere. |
DOMANDA
Il capannone per il ricovero dei mezzi può essere inserito,
se ammortizzato, nel calcolo relativo all’attrezzatura?
RISPOSTA
Secondo il nostro parere (e salvo diverse indicazioni da
parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici) il
capannone per il ricovero dei mezzi non può essere inserito nel
calcolo. |
DOMANDA
In caso di lavori di sistemazione di area a verde per
committenti privati, per i quali solitamente non esiste una
concessione edilizia, una DIA o altro e non esiste neanche un
progetto, è necessario produrre, insieme al certificato di
esecuzione lavori, al
contratto e alle fatture, la dichiarazione di conformità al
progetto firmata dal direttore dei lavori?
RISPOSTA
No, in tali casi non è necessario produrre la dichiarazione
di conformità al progetto. |
DOMANDA
Per ottenere l’Attestazione di qualificazione, è
necessario che ci sia corrispondenza tra l’attività
dell’impresa indicata nel certificato CCIAA e le categorie
richieste?
RISPOSTA
Si, è necessario che ci sia corrispondenza. |
DOMANDA
Per la dimostrazione dei requisiti dei lavori eseguiti e dei
lavori di punta, è possibile presentare soltanto gli Stati di
Avanzamento Lavori?
RISPOSTA
No. I lavori eseguiti e i lavori di punta possono essere
dimostrati soltanto mediante i certificati di esecuzione lavori, i
quali, così come chiarito nella Determinazione n. 48
dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, sono
documenti diversi dai certificati di collaudo e dai certificati di
regolare esecuzione e possono riferirsi anche a lavori in corso. |
DOMANDA
L'Impresa che usufruisce dell’apporto del Direttore Tecnico
deve comunque dimostrare di essere in possesso di un'idonea cifra
d'affari, corrispondente all'importo dei lavori acquisiti tramite
D.T.?
Che cosa accade se l’impresa è nata nell’anno 2000?
RISPOSTA
L’impresa che richiede l’Attestazione di qualificazione
mediante l’apporto del Direttore Tecnico, deve sempre dimostrare
di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal
D.P.R. n. 34/2000. In particolare, deve sempre dimostrare di
essere in possesso di una cifra d’affari non inferiore al 100%
degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie.
Pertanto, una impresa costituita nell’anno 2000 potrà
richiedere l’Attestazione di qualificazione solo dopo la data di
deposito, presso gli uffici amministrativi competenti, dei
documenti fiscali relativi all’anno 2000. |
DOMANDA
Una Impresa che possiede una cifra d’affari (realizzata
negli ultimi 5 anni) di L. 400.000.000 fino a che importo può
richiedere l’attestazione?
RISPOSTA Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 34/2000, è
possibile richiedere l’Attestazione di qualificazione, in
qualsivoglia categoria, per un importo minimo di L. 500.000.000 (I
classifica) ed è necessario dimostrare di aver realizzato negli
ultimi cinque anni (con lavori svolti mediante attività diretta
ed indiretta) una cifra d’affari non inferiore al 100% degli
importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie.
Pertanto non è possibile ottenere l’Attestazione, qualora la
cifra d’affari suddetta sia pari a L. 400.000.000. |
DOMANDA
Una impresa che vuole chiedere l’Attestazione di
qualificazione per una categoria e per la VI classifica (L.
20.000.000.000), può usufruire dell’apporto da parte di un
numero di direttori tecnici tale da totalizzare e fare proprio
l'importo occorrente?
RISPOSTA Premesso che l’Attestazione di qualificazione mediante
l’apporto del Direttore Tecnico può essere rilasciata soltanto
fino alla III classifica d’importo (L.2.000.000.000), non è,
comunque, possibile sommare i lavori apportati da più Direttori
Tecnici per la stessa categoria. |
DOMANDA
L'amministratore unico di una S.a.s che ora è diventato
direttore tecnico di una S.r.l., può portare nella nuova società
i lavori svolti?
E se sì in che percentuale?
Da premettere che dai certificati dei lavori che intende
portare nella nuova società risulta lui come socio accomandatario
o amministratore, ma il direttore tecnico dei lavori è una
persona diversa.
RISPOSTA
L’art. 18 comma 14 del D.P.R. n. 34/2000 prevede che,
affinché l’impresa possa usufruire dell’apporto del direttore
tecnico, quest’ultimo debba aver svolto funzioni di direttore
tecnico per conto di imprese già iscritte all’Albo Nazionale
dei Costruttori ovvero in possesso di Attestazione di
qualificazione per un periodo complessivo non inferiore a cinque
anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo
svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con
l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o
dell’Attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori
della cui condotta è stato responsabile il direttore tecnico
dell’Impresa che richiede l’Attestazione di qualificazione.
Pertanto, relativamente al caso prospettato, la nuova s.r.l. può
usufruire dell’apporto del direttore tecnico solo se nei
certificati di esecuzione sia indicato quest’ultimo quale
responsabile della condotta dei lavori. |
DOMANDA
Nel caso in cui una cooperativa si sciolga o decida di
operare solo nel settore privato, l’Attestazione precedentemente
conseguita può essere ceduta?
RISPOSTA In nessun caso l’Attestazione di qualificazione può essere
ceduta da un soggetto giuridico ad un altro. |
DOMANDA
Un’Impresa può, ai fini dell’Attestazione di
qualificazione, computare tra i lavori eseguiti quelli di
ristrutturazione della propria sede, allegando DIA, fatture,
dichiarazione del Direttore dei Lavori, ecc…?
RISPOSTA
Sì, è possibile, purché l’Impresa produca tutta la
documentazione prevista per la dimostrazione dei lavori eseguiti
per conto proprio. |
DOMANDA
L’impresa che deposita il bilancio redatto secondo le
direttive europee può usufruire dell’Incremento convenzionale
premiante?
RISPOSTA Se l’Impresa in esame è una Impresa tenuta alla redazione
del bilancio ed è in possesso dei requisiti previsti dall’art.
19 del D.P.R. n. 34/2000, può usufruire dell’incremento
convenzionale premiante.
|
DOMANDA
L’impresa che si avvale di prestazioni di manodopera può
sommare l’importo delle relative fatture al costo sostenuto per
il personale?
RISPOSTA Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
dell’adeguato organico medio annuo, si deve fare riferimento
esclusivamente ai costi sostenuti per il personale dipendente.
Pertanto i costi sostenuti per prestazioni di mano d’opera non
possono essere presi in considerazione. |
DOMANDA
Un’impresa che ha acquistato attrezzatura minuta, che non
ha ammortizzato, può utilizzare gli importi delle relative
fatture ai fini della dimostrazione del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche?
RISPOSTA
Ai fini della dimostrazione del requisito dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche, possono essere presi in
considerazione solo le quote di ammortamento ordinario, le quote
di ammortamento figurativo, i canoni di locazione finanziaria e i
canoni di noleggio rientranti nel quinquennio di riferimento.
Pertanto, l’importo relativo all’attrezzatura minuta non
ammortizzata non può essere utilizzato per il raggiungimento
delle percentuali minime previste dall’art. 18 co.8 del D.P.R.
n. 34/2000. |
DOMANDA
Qual è il quinquennio a cui fare riferimento per la
dimostrazione dei requisiti di ordine speciale?
RISPOSTA
Per la dimostrazione dei requisiti della cifra d’affari,
dell’adeguato organico medio annuo e dell’adeguata
attrezzatura tecnica si deve fare riferimento al quinquennio
fiscalmente documentabile. Pertanto, se una Impresa chiedesse
l’Attestazione di qualificazione in data 30/11/2000 o in data
20/02/2001, dovrebbe produrre i documenti fiscali presentati agli
uffici competenti (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA,
modelli Unico, bilanci, ……) relativi agli anni 1999, 1998,
1997, 1996 e 1995; se la chiedesse, invece, in data 08/08/2001
(cioè dopo le scadenze per la presentazione agli uffici
competenti), dovrebbe presentare quelli relativi agli anni
2000,1999,1998,1997 e 1996.
Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione del requisito
dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, si deve fare
riferimento ai lavori svolti nel quinquennio antecedente la data
di sottoscrizione del contratto con la S.O.A.. Pertanto, se
l’Impresa chiedesse l’Attestazione in data 30/11/2000,
sarebbero presi in considerazione soltanto i lavori che ricadono
nel quinquennio 01/12/1995-30/11/2000 |
DOMANDA
Relativamente ai “noleggi a freddo”, è sufficiente
produrre le relative fatture, qualora manchino i contratti?
RISPOSTA
Qualora manchino i contratti è sufficiente, per la
dimostrazione delle quote relative ai noleggi, produrre le
relative fatture. |
DOMANDA
Qualora un’impresa, riceva più ordini di esecuzione
lavori, può sommare gli importi relativi a tali ordini di
esecuzione in modo da considerarli come un unico lavoro?
RISPOSTA
Ogni ordine di esecuzione rappresenta un singolo lavoro e,
pertanto, non è possibile, a meno che non ci siano dei contratti
aperti, sommare gli importi relativi a singoli ordini di
esecuzione in modo da far risultare un unico lavoro. |
DOMANDA
Come si calcola la retribuzione figurativa del Titolare e/o
Soci?
RISPOSTA
Per il calcolo della retribuzione figurativa si può fare
riferimento alla tabella seguente:
Per
le Imprese Individuali, artigiane e Società di Persone,
la retribuzione annuale del titolare e dei soci, è pari a
5 volte la retribuzione media convenzionale INAIL
|
Anno
|
Retribuzione Convenzionale INAIL
|
Fattore di moltiplicazione
|
Retribuzione Annuale di riferimento
|
1995
|
17.853.000
|
X
5
|
89.265.000
|
1996
|
18.818.000
|
X
5
|
94.090.000
|
1997
|
19.552.000
|
X
5
|
97.760.000
|
1998
|
19.884.000
|
X
5
|
99.420.000
|
1999
|
20.242.000
|
X
5
|
101.210.000
|
Valore della retribuzione convenzionale INAIL
spettante per il quinquennio
|
481.745.000
|
|
|
|