Comprova
requisiti,
art.
10, comma 1 quater legge 109/94:
il termine di
dieci giorni per la presentazione dei documenti come comprova dei requisiti per
la partecipazione alla gara d'appalto, può essere prorogato, se
l'amministrazione chiede ulteriori documenti o delucidazioni sulla
documentazione presentata in tempo -
sentenza
TAR Campania, Napoli n.1011 del 5 marzo 2001.
si riporta stralcio della sentenza del TAR Campania in merito all'argomento in
epigrafe
REPUBBLICA
ITALIANA |
Sent. N. 1011 |
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Anno 2001 |
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, |
ric. N. 4921 |
F A T T O
Con ricorso notificato il 12 maggio 2000
,
depositato
il giorno 25
successivo, l’impresa xxxxxxxxx
ha impugnato il provvedimento in
epigrafe
,
con il quale il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, in relazione
alla gara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ha proceduto all’incameramento della cauzione
provvisoria dalla medesima prestata
,
perché non avrebbe provato il possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico organizzativa ai sensi dell’art.10, comma 1 quater,
della legge n.109 del 1994.
La
ricorrente
ha
dedotto un unico articolato
motivo
di violazione dell’art.10, comma 1 quater, della legge n.109 del 1994, del
bando di gara e della legge n.241 del 1990
,
nonché di eccesso di potere sotto vari profili.
Con ordinanza n.2788 del 7 giugno 2000 questo
Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato.
L’Amministrazione intimata
si
è costituita in giudizio
e nella memoria del 25 novembre 2000
ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Con memoria in pari data la ricorrente ha ribadito
i motivi di ricorso concludendo per l’accoglimento.
All'udienza del 6 dicembre 2000
il
ricorso
è
stato
ritenuto
per la decisione.
D
I R I T T O
Il ricorso è
fondato.
La commissione della gara indicata in narrativa, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art.10, comma 1 quater, della legge 11
febbraio 1994 n.109, introdotto dall’art.3, comma 1, della legge 18 novembre
1998 n.415, ha effettuato il sorteggio del 10 per cento delle offerte
presentate, al fine di individuare gli offerenti a quali richiedere di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti
nel bando di gara.
Tra le sorteggiate è risultata la ricorrente
impresa xxxxxxxxxxxxx, alla quale, con raccomandata del 9 marzo 2000, ricevuta
il giorno 11 successivo, è stato richiesto di comprovare i requisiti sopra
indicati.
La xxxxxxxx con lettera del 16 marzo 2000 ha
trasmesso la documentazione richiesta ed il presidente di gara, il giorno 17
marzo 2000, indicato nel bando di gara per l’apertura dell’asta pubblica,
non essendo decorso il termine di dieci giorni per la presentazione dei
documenti da parte delle imprese sorteggiate, ha rinviato la prosecuzione della
gara al 21 marzo successivo.
Alla data di riapertura dell’asta pubblica la
commissione ha accertato che la documentazione della xxxxxxxxxx era
insufficiente, perché “non consente la determinazione del costo sostenuto per
il personale, non essendo stati allegati i modelli riepilogativi annuali dei
versamenti effettuati a favore dell’I.N.P.S.”; inoltre i modelli mensili dei
versamenti effettuati all’I.N.P.S. riportano intestazioni e numeri di codice
fiscale diversi da quelli riferiti alla ditta concorrente”.
La commissione stessa ha quindi dichiarato
l’esclusione della xxxxxxxxx dalla gara ed ha provveduto alla aggiudicazione.
Lo stesso giorno, tuttavia, il Provveditorato alle
Opere Pubbliche della Campania ha, con fax delle ore 11,15, invitato la società
ricorrente a produrre, entro le ore 12 successive, documentazione integrativa di
quella già inviata relativa al costo del personale, nonché chiarimenti in
ordine alla mancata corrispondenza delle predette intestazioni e dei predetti
codici fiscali.
La xxxxxxxxx, sempre via fax, ha rappresentato
l’impossibilità di trasmettere immediatamente l’ulteriore documentazione
richiesta, “per la mancata presenza in sede dell’amministratore responsabile
ed ha dichiarato la propria “disponibilità a trasmettere le ulteriori
integrazioni, da Voi chieste, entro le ore 9:30 del 22/03/2000.
Il giorno dopo ha trasmesso, poi, la richiesta
dichiarazione del costo del personale, ripartito negli ultimi cinque anni, nonché
quella relativa alle posizioni INPS, oltre ai modelli 7770 della società, il
tutto accompagnato da una lettera di chiarimenti, nella quale è stata fornita
la spiegazione della diversità delle intestazioni e dei codici fiscali, in
parte dovuta ad una diversa partita IVA, aperta per un cantiere nuovo installato
in Veneto, in parte ad un errore dell’ente di previdenza.
Tuttavia, il Provveditorato, con l’atto impugnato
ha disposto l’incameramento della cauzione, motivandolo con le stesse
considerazione espresse dalla commissione di gara, senza prendere in
considerazione gli ulteriori chiarimenti forniti dalla xxxxxxxxx il 22 marzo
2000.
La mancata verifica non può, tuttavia, farsi
discendere dalla natura perentoria del termine indicato dall’art.10, comma 1
quater, della legge n.109 del 1994, che assegna ai sorteggiati il termine di
dieci giorni per fornire le giustificazioni richieste.
Il termine di dieci giorni è da considerare
perentorio, infatti, nel senso che il suo obbiettivo decorso, senza che il
sorteggiato abbia fatto pervenire la necessaria documentazione, implica
l’automatico effetto della esclusione dalla gara, dell’incameramento della
cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Ciò non comporta, tuttavia, che il sub
procedimento di verifica debba necessariamente concludersi in dieci giorni.
Se la documentazione è pervenuta nei dieci giorni
e l’Amministrazione ritiene di chiedere ulteriori chiarimenti, il termine può
e deve essere superato, - ed il procedimento di gara eventualmente rimandato -,
in relazione alla necessità di assegnare agli interessati il tempo sufficiente
per adempiere alle ulteriori incombenze.
Nel caso di specie l’impresa ricorrente, alla
quale la richiesta di giustificazioni era pervenuta il giorno 11 marzo, ha
trasmesso la documentazione il
giorno 16 successivo.
Anche se per il 21 marzo 2000 era fissata la
ripresa del procedimento di gara, non era necessario per questo obbligarla, alle
ore 11,15 di quel giorno, a fornire i chiarimenti entro le ore 15 dello stesso
giorno.
Non avendo l’Amministrazione confermato
l’immediata esclusione della ricorrente, ma avendo ritenuto opportuno
richiedere l’integrazione della documentazione dalla medesima fornita, doveva
poi coerentemente assegnare alla Capriello un termine adeguato, ritenere quindi
tempestivo l’inoltro avvenuto il giorno 22 marzo 2000, esaminare la
documentazione ricevuta ed indicare le ragioni per le quali non la considerava
esaustiva.
In considerazione di quanto sopra il ricorso,
assorbito ogni altro motivo, deve essere accolto con l’annullamento
dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sez.I
,
accoglie il ricorso in epigrafe proposto dall’impresa xxxxxxxxxxxxx e per
l’effetto annulla il provvedimento del Provveditorato alla Opere Pubbliche
della Campania del 24 marzo 2000
.
Condanna l’Amministrazione al pagamento di lire
1.000.000(un milione), quali
spese,
competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella
Camera
di Consiglio del 6 dicembre 2000
.
Il presidente est.
Il consigliere
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