si riporta di seguito la sentenza del TAR Puglia, Bari Sez.1 del 19 Aprile 2001
REPUBBLICA
ITALIANA |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Sede di Bari - Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3352 del 2000 proposto
dall’ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA di FOGGIA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Jannarelli e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Dalmazia n. 161 (c/o avv. Paola Bascià), per mandato a margine del ricorso;
CONTRO
il COMUNE di MONTELEONE di PUGLIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Giorgione, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Foggia alla via Zara n. 93, per mandato a margine della memoria di costituzione, e quindi domiciliato ex lege in Bari presso la Segreteria del Tribunale;
per l’annullamento
dell’avviso pubblico del 20 ottobre 2000, pubblicato mediante affissione all’albo pretorio comunale sino al 30 ottobre 2000, relativo ad affidamento di incarichi per la redazione del progetto e successiva direzione lavori per le opere di difesa del suolo in località “Aia del Caruso”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché sconosciuto
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Puglia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo 2001, il dott. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Paola Bascià, in sostituzione dell’avv. Antonio Jannarelli, per l’Ente ricorrent e;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso notificato il 25-27 novembre 2000 e depositato in Segreteria il 5 dicembre 2000, l’Ordine degli architetti della provincia di Foggia, in persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato l’avviso pubblico in epigrafe meglio specificato, deducendo, con unico complesso motivo, le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione di legge (legge n. 109/1994 e successive modifiche; d.P.R. n. 554/1999). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente o omessa valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento, insussistenza di atto presupposto
L’avviso pubblico è illegittimo per la sua assoluta genericità: non è dato conoscere se vi sia una presupposta determinazione intesa al conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori; non è stabilito il valore dell’opera pubblica e l’importo stimato del compenso professionale e non è quindi consentito verificare se si tratti di incarichi di valore inferiore a 40.000 Ecu, compresi tra 40.000 e 200.000 Ecu o superiori a 200.000 Ecu, con le connesse differenti modalità di affidamento, come disciplinate anche dal d.P.R. n. 554/1999; non vi è alcuna indicazione tipica dei bandi di gara; non è stata data comunque al medesimo adeguata pubblicità ove si tratti di incarico di valore inferiore a 40.000 Ecu.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Monteleone di Puglia ha dedotto in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine ricorrente e nel merito l’infondatezza del ricorso sul rilievo che con determinazione dirigenziale n. 83 del 28 agosto 2000 è stata disposta la pubblicazione di avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio, trattandosi di incarico di progettazione di valore inferiore a 40.000 Ecu, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 554/1999.
Con memoria difensiva depositata il 22 febbraio 2001, l’Ente ricorrente, pur revocando in dubbio che il valore dell’incarico, in rapporto a quello dell’opera pubblica, fosse inferiore a 40.000 Ecu, ribadiva che comunque alla procedura intesa al conferimento dell’incarico non era stata data adeguata pubblicità.
Con ordinanza n. 6 del 10 gennaio 2001 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato (con contestuale fissazione dell’udienza di discussione) sul rilievo che “l’impugnato avviso pubblico non reca alcuna indicazione né del valore dell’opera da eseguire né dell’importo stimato a titolo di compenso professionale” e che “…la mera affissione all’albo comunale dell’avviso pubblico non realizza l’adeguata pubblicità richiesta dall’art. 17 co. 12 l. 11/2/94 n. 109”.
All’udienza pubblica del 7 marzo 2001 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
D I R I T T O
1.) Il
Tribunale deve esaminare, in limine, l’eccezione pregiudiziale spiegata
dal difensore dell’Amministrazione comunale intimata, incentrata sul rilievo
della carente legittimazione ad agire dell’Ordine ricorrente in ordine
all’impugnativa di un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di
progettazione.
L’eccezione
è manifestamente destituita di giuridico fondamento.
Come
riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa anche più recente, gli ordini
professionali, in quanto enti di rappresentanza istituzionale degli interessi
dei professionisti iscritti, sono pienamente legittimati ad agire in giudizio
anche al fine di far valere interessi strumentali riferibili alla sfera
dell’intera categoria (oltre che, ovviamente, a quella di ciascun iscritto), e
quindi a dolersi della violazione di disposizioni relative alle procedure di
evidenza pubblica di carattere selettivo per l’affidamento di incarichi di
progettazione che incidano sulla partecipazione dei professionisti rappresentati
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; nello stesso senso, Sez. V, 3
giugno 1996, n. 642).
Nel
caso di specie, peraltro, in funzione delle dedotte censure, imperniate
sull’assoluta genericità dell’avviso di selezione e sulla sua carente
pubblicità, l’Ordine ricorrente è portatore di un chiaro interesse
strumentale alla rinnovazione della procedura di evidenza pubblica al fine di
consentire alla sfera dei professionisti iscritti
di partecipare ad una regolare e legittima selezione, con piena
cognizione delle caratteristiche contenutistiche dell’incarico, nei suoi
aspetti tecnico-progettuali ed economici, e con la più ampia pubblicità della
procedura stessa.
2.)
Nel merito il ricorso in epigrafe, come già divisato nell’ordinanza
cautelare, è pienamente fondato.
2.1)
Com’è noto, l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ha distinto tra
gli incarichi di progettazione di importo stimato pari o superiore a 200.000 Ecu
(per i quali trovano applicazione le disposizioni concernenti gli appalti
pubblici di servizi di cui alla direttiva CEE 92/50 del 18 giugno 1992 e al
d.lgs. 17 marzo 1997, n. 157), e quelli di importo compreso tra i 40.000 e i
200.000 Ecu ed inferiori ai 40.000 Ecu.
Per
questi ultimi, il comma dodicesimo (come sostituito dall’art. 6 della legge 18
novembre 1998, n. 415) ha previsto, sino all’entrata in vigore del regolamento
di esecuzione della legge, l’affidamento sulla base di curricula presentati
dai progettisti interessati, e, per quelli di valore inferiore ai 40.000 Ecu, a
professionisti singoli o associati o a società di professionisti di propria
fiducia, in entrambi i casi con verifica dell’esperienza e capacità
professionale dei progettisti incaricati e congrua motivazione della scelta
effettuata “in relazione al progetto da affidare”.
In
effetti, nell’impianto normativo dell’art. 12 comma dodicesimo soltanto per
gli incarichi di valore stimato compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu è
previsto che le stazioni appaltanti “…devono procedere in ogni caso a
dare adeguata pubblicità agli stessi”.
Sennonché,
già in via di prima approssimazione, deve ritenersi che, ove per incarichi di
importo stimato inferiore ai 40.000 Ecu, l’Amministrazione, autolimitando la
propria discrezionalità, ritenga di dar corso ad una procedura di tipo
selettivo, con pubblicazione di un avviso, non possa sottrarsi alla regola di pubblicità
funzionale individuata dalla citata disposizione, nel senso che il mezzo
prescelto per pubblicizzare l’avviso deve essere idoneo allo scopo
di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali
professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed
importanza dell’incarico.
Né,
quando si tratti di avviso di selezione, e non di bando di gara in senso
proprio, possono obliterarsi, sul piano del contenuto informativo minimo
dell’avviso, quelle notizie che consentano di individuare l’oggetto
dell’incarico ed il suo valore (con indicazione, quindi, dell’entità dei
lavori pubblici cui si riferisce la progettazione e del compenso stimato
previsto) nonché gli elementi valutativi che saranno considerati ai fini della
selezione (natura, caratteri ed estensione temporale delle esperienze
professionali richieste).
Deve
rammentarsi, però, che con l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge quadro sui lavori pubblici (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) il
principio di pubblicità funzionale già enunciato espressamente
per i soli incarichi di valore stimato compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu, è
stato esteso anche agli incarichi c.d. sotto soglia (e cioè inferiori, ora, ai
40.000 Euro).
L’art.
62 del d.P.R. n. 554/1999 ha infatti prescritto che i servizi di cui al
precedente art. 50 (e cioè quelli attinenti all’architettura e
all’ingegneria, relativi all’affidamento della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione) “…di importo inferiore a 40.000 Euro sono
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità
dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale”.
Inoltre,
il comma nono dell’art. 62 contiene un rinvio recettizio al
comma terzo del successivo art. 80 e alle relative forme di pubblicità, nel
senso che “i bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
all’art. 80 comma 3”.
Quest’ultimo,
com’è noto, prevede la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara
“…sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2” (e cioè su
“almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
(quotidiani) a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori”;
il comma nono chiarisce, poi, quali siano i quotidiani nazionali e quali quelli
regionali -o provinciali- più diffusi).
Il
tenore del rinvio, di chiara natura recettizia, esclude che per l’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (e quindi per
l’affidamento degli incarichi di progettazione) possano trovare applicazione
altre disposizioni dell’art. 80 dettate, in generale, per gli appalti di
lavori pubblici: e così, in particolare, quella del comma quinto che, per
l’ipotesi di importo dei lavori inferiore a 500.000 Euro faculta
le stazioni appaltanti alla sola pubblicazione dell’avviso o del bando
“…nell’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo
della stazione appaltante”.
Peraltro,
essendo le forme di pubblicità di cui all’art. 80 comma terzo riferite, in
virtù del rinvio di cui all’art. 62 comma nono, ai bandi di gara possono
profilarsi due opzioni ermeneutiche.
La
nozione di “bandi di gara” può essere intesa in senso lato, come relativa
ad ogni sorta di avviso relativo ad una selezione di tipo concorsuale per
l’affidamento di incarichi, con la conseguenza di ritenere applicabili le più
ampie forme di pubblicità previste dall’art. 80 comma terzo (pubblicazione
sul foglio inserzioni della G.U. e su almeno due quotidiani nazionali e due
regionali a più ampia diffusione) per tutti gli incarichi, sia se inferiori a
40.000 Euro sia se compresi tra i 40.000 Euro e il controvalore in euro di
200.000 DSP, da affidare, com’è noto, a licitazione privata, ai sensi
dell’art. 62 comma secondo (laddove per i progetti di importo superiore si
applica, come già evidenziato, la disciplina degli appalti pubblici di
servizi).
Al
contrario, e tenuto conto del gradualismo che ispira le forme di
pubblicità, via via più complesse (o aggravate) in funzione
dell’importo dei lavori, come prescritte dall’art. 80 commi secondo, terzo e
quarto) -ed esclusa, per le ragioni già esposte, l’applicabilità del comma
quinto-, può ritenersi che la puntuale e rigorosa osservanza delle forme di
pubblicità di cui all’art. 80 terzo comma sia imposta soltanto per i bandi di
gara in senso stretto (e quindi per gli incarichi di valore stimato compreso tra
40.000 euro e il controvalore in euro di 200.000 DSP).
In
tale ipotesi, esclusa la sufficienza della pubblicazione al solo albo pretorio
comunale (e della stazione appaltante, se trattasi di ente diverso dal comune),
la “adeguata pubblicità” deve intendersi come comprensiva, se non
dell’inserzione dell’avviso sulla G.U., almeno della pubblicazione integrale
o per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, ed
eventualmente da forme aggiuntive quali la pubblicazione sul sito internet della
stazione appaltante (che, di per sé, non è sufficiente: cfr. T.A.R. Puglia,
Bari, Sez. 1, 24 gennaio 2001, n. 190).
Ed
in tal senso è peraltro orientata la più recente giurisprudenza
amministrativa, che esclude che la “…congrua e adeguata pubblicità
dell’avviso pubblico…(possa ritenersi soddisfatta) dalla mera pubblicazione
del bando sull’albo della Stazione appaltante, senza che l’avviso
appaia sui quotidiani di tiratura locale” (Cons. Stato, 7 marzo 2001,
n. 1339).
2.1)
Nel caso di specie, peraltro, l’assoluta genericità dell’avviso pubblico
(dal quale non si evince né il numero degli incarichi, né il loro importo
stimato, né quello dei lavori cui gli incarichi di riferiscono, né i requisiti
di capacità professionale richiesti) non consente nemmeno di ritenere che fosse
applicabile la minore forma di pubblicità innanzi indicata
(pubblicazione all’albo e, per estratto o in forma integrale, su almeno due
quotidiani regionali a maggiore diffusione) in luogo di quella, più completa e
rigorosa, di cui all’art. 80 comma terzo del d.P.R. n. 554/1999, posto che non
è affatto dimostrato che il valore del (o degli?) incarichi sia inferiore a
40.000 euro (circostanza solo indirettamente affermata col richiamo all’art.
17 comma dodicesimo della legge n. 109/1994 circa l’affidamento a
professionisti di fiducia, nella determinazione dirigenziale n. 83 del 28 agosto
2000 esibita dal difensore dell’Amministrazione comunale).
3.)
Alla stregua delle osservazioni che precedono, risultano pertanto fondate le
censure di cui al motivo unico complesso di ricorso, e per quanto attiene
all’assoluta genericità dell’avviso e per quanto concerne la sua inadeguata
pubblicità a mezzo della sola affissione all’albo pretorio comunale.
4.)
In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, col conseguente
annullamento dell’avviso pubblico impugnato, salvi i provvedimenti ulteriori
dell’Amministrazione comunale intimata.
5.)
Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 3352 del 2000:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla l’avviso pubblico impugnato, salvi i provvedimenti ulteriori
dell’Amministrazione comunale;
2) condanna l’Amministrazione comunale di Monteleone di Puglia, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione, in favore dell’Ordine degli architetti della provincia di Foggia ricorrente, in persona del suo Presidente pro-tempore, delle spese ed onorari di giudizio, liquidati in complessive £. 2.000.000=.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2001, con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Stefano FANTINI Componente