Non può essere esclusa una ditta che ha inserito il sigillo solo nel lembo della busta che ha incollato e non in quello già preincollato dal costruttore della busta. L'importante è che non risulti violata la par-condicio tra i concorrenti e npon sia messa in dubbio la segretezza delle offerte. |
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sentenza |
sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2002, n. 3269 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2843 del 2000, proposto dalla s.c. a r.l. C.C.C.R.A. di S. e B., rappresentata e difesa dall’avv. G.L.S., elettivamente domiciliata in ... contro il Comune di Bettona, rappresentato e difeso dall’avv. A.M.M., elettivamente domiciliato nel di lui studio in ... e la C.R.P. S.p.A. per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, del 14 luglio 1999 n. 737, resa tra le parti. Visto il ricorso con i
relativi allegati; FATTO Con la sentenza in epigrafe, sono stati respinti i ricorsi proposti dalla s.c. a r.l. C.C.C.R.A. di S. e B. avverso la esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Bettona, l’aggiudicazione del medesimo alla C.R.P., ed ogni altro atto della procedura. Il T.A.R. ha ritenuto
legittima l’esclusione dell’appellante disposta per la ragione che la
busta recante la domanda di partecipazione non presentava la sigillatura
con ceralacca su tutti “i lembi di chiusura”, come prescritto
dal bando, ma solo sul lembo destinato all’introduzione
dell’incartamento. Con l’atto di appello il
C.C.C.R.A. di S. e B. ha ribadito le censure già avanzate in primo grado. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 la causa passava in decisione. DIRITTO Il primo motivo di appello, che concerne l’illegittimità dell’esclusione dalla gara, motivata dalla mancata sigillatura a ceralacca di tutti i lembi di chiusura della busta contenente l’offerta, è fondato. Va condiviso in proposito l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui è illegittima l’esclusione dalla gara per mancata apposizione del sigillo anche sul lembo di chiusura già preincollato dal costruttore della busta contenente l’offerta (T.A.R. Toscana n. 334 del 1990; T.A.R. Veneto n. 1298 del 1995, n. 223 del 1996). Il primo giudice ha
concluso nel senso opposto a quello qui accolto sulla base del numero
plurale (“lembi di chiusura”) figurante nella lettera di
invito, ma il criterio non risulta decisivo, potendosi osservare che ogni
chiusura di qualunque busta presenta comunque due lembi, individuabili in
quelle porzioni della busta destinate ad essere unite mediante
l’incollatura. L’accoglimento del primo motivo, comportando la ammissione alla gara dell’appellante, rende illegittimo il provvedimento di aggiudicazione, ed avrebbe quindi carattere assorbente delle altre questioni proposte con il gravame. Il Collegio ritiene tuttavia opportuno esaminare gli altri motivi di ricorso respinti dal primo giudice. La censura con la quale si
sostiene che la Banca aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per
difetto del requisito prescritto dal capitolato speciale, art. 14, comma
2, lett. a): avere sede o dipendenza e poter svolgere il servizio in
Bettona capoluogo, non è fondato. In favore della tesi seguita dal primo giudice depongono sia la circostanza che la clausola richiedesse, non già un fatto, ma una dichiarazione, sia la mancanza della specifica comminatoria di esclusione in caso di omessa dichiarazione. Ma argomento decisivo sembra quello, valorizzato dal T.A.R., desumibile dal comportamento della stessa Amministrazione che ha proceduto all’invito anche nei confronti di banche notoriamente prive di sedi o dipendenze in Bettona capoluogo. Il terzo motivo di appello, facente leva sulla pretesa illegittimità del parere di regolarità tecnica reso dal funzionario comunale ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142 del 1990, in quanto membro della Commissione di gara, va disatteso. La giurisprudenza della Sezione (7 agosto 1996, n. 884) ha chiarito come la norma tenda ad accentuare l’impegno del funzionario responsabile del servizio, coinvolgendolo non come soggetto terzo rispetto ad un determinato procedimento, ma appunto nella qualità di capo della struttura che ha curato l’istruttoria dell’affare sottoposto alla deliberazione dell’organo politico. E si è ritenuto che la finalità della norma non debba essere vanificata in caso di partecipazione alla commissione giudicatrice in una gara di appalto. L’accoglimento del primo motivo conduce peraltro, come si è detto, all’accoglimento dell’appello, ma le spese possono essere integralmente compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e,
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i
provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo grado; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001 con l'intervento dei magistrati: Emidio Frascione, Presidente
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