Con l'avvento della Legge 166 del 2002, le norme del subappalto rimangono invariate, quindi non si può subappaltare un opera scorporabile ma bisogna costituire associazione temporanea d'imprese, quando la categoria scorporabile riguarda le lavorazioni superspecialistiche che superano il 15% del totale dei lavori. |
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Sentenza |
Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 3 aprile 2003, n. 1716 |
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente DECISIONE -
sul
ricorso
in appello n. 6016/02
, proposto
da: ARCADIA
COSTRUZIONI S.R.L.
, IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
DI IMPRESE (A.T.I.) ARCADIA COSTRUZIONI S.R.L. – ELECA S.P.A., E ELECA
S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,
rappresentate
e difese
dagli avv. Andrea Manzi, Maurizio Zoppolato e Angela Canta
, ed elettivamente domiciliate
presso lo studio del
primo in Roma, via F. Confalonieri
, n. 5
; contro ISTITUTO
NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(I.N.A.I.L.) - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentato
e difeso
dagli avv. Emilio Tedesco e Vincenzo Pone
, ed elettivamente domiciliato
presso gli stessi in Roma, via IV Novembre
, n. 144
; e nei confronti dell’IMPRESA DI COSTRUZIONI GUZZI GEOM. ERMANNO
, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata
e difesa dagli avv. Andrea Musenga e Francesco Lilli, ed
elettivamente domiciliata
presso lo studio degli stessi
in Roma, viale America
, n. 11
; e -
sul
ricorso
in appello n. 10806/02
, proposto
da: ARCADIA
COSTRUZIONI S.R.L.
, IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DELL’A.T.I. ARCADIA
COSTRUZIONI S.R.L. – ELECA S.P.A., E ELECA S.P.A., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti in carica, come sopra rappresentata,
difesa
e domiciliata; contro I.N.A.I.L.,
in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio
; e nei confronti dell’IMPRESA
DI COSTRUZIONI GUZZI GEOM. ERMANNO
, in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in giudizio
; per l’annullamento del
dispositivo 12 giugno 2002, n. 33 e della sentenza 7 agosto 2002, n. 7050
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III (nel ricorso
in appello n. 6016/02),
nonché della sentenza dello stesso Tribunale, medesima
sezione, 13 novembre 2002, n. 9941 (nel ricorso in appello n. 10806/02)
; visti i ricorsi in appello, ed i motivi successivamente
notificati nel ricorso n. 6016/02,
con i relativi allegati; visti
gli
atti di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L. e
dell’impresa di costruzioni Guzzi geom. Ermanno (nel ricorso in appello
n. 6016/02)
; viste
le memorie prodotte dalle società appellanti (in entrambi ricorsi) e
dall’I.N.A.I.L. (nel ricorso in appello n. 6016/02) a sostegno delle
rispettive difese; visti tutti gli atti delle cause; relatore all’udienza pubblica del 18 febbraio 2003
il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì l’avv. A.
Manzi
per le società
appellanti
e l’avv. G. Lisi
in delega dell’avv. E. Tedesco, per l’I.N.A.I.L.; ritenuto e considerato quanto segue. FATTO 1. L’Arcadia costruzioni s.r.l., in proprio e quale
mandataria
dell’associazione temporanea di imprese (A.T.I.) ARCADIA
costruzioni s.r.l. – Eleca s.p.a., e l’Eleca s.p.a., con ricorso
notificato il 9 aprile 2002, impugnavano, innanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio,
il provvedimento dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) –
Direzione centrale del patrimonio, con cui veniva aggiudicata (in via
definitiva l’8 aprile 2002), all’impresa di costruzioni Guzzi geom.
Ermanno, la gara di licitazione privata relativa a lavori di manutenzione
straordinaria per l’istituzione di un Centro protesico riabilitativo in
Lamezia Terme. Impugnavano, altresì, ogni altro atto presupposto,
conseguente e comunque connesso a quello suindicato, compresi per quanto
occorra il bando ed i relativi allegati, e chiedevano di disporre, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto. 2. La sezione III del detto Tribunale, con sentenza 7 agosto
2002, n. 7050, preceduta dal dispositivo 12 giugno 2002, n. 33, ha
dichiarato il ricorso in parte inammissibile, per irricevibilità del
gravame nei confronti del bando di gara, e per il resto ha ordinato
all’I.N.A.I.L. di depositare documentazione inerente la verifica della
supposta anomalia dell’offerta dell’impresa aggiudicataria, in merito
alla quale le società ricorrenti si erano riservate la facoltà di
produrre motivi aggiunti; fissando per il prosieguo l’udienza del 6
novembre 2002. Il primo giudice ha ritenuto che le società ricorrenti, le
quali sostenevano che l’aggiudicataria non sarebbe stata adeguatamente
qualificata per la categoria OS 30, avrebbero dovuto impugnare
immediatamente il punto 3, lett. b), del bando, nel quale si indica
un’unica categoria prevalente riferita alla OG 1 - cl. V, cui si
affiancano, come categorie scorporabili e subappaltabili, altre cinque,
fra le quali la OS 30 - cl. IV. La volontà dell’amministrazione,
secondo il primo giudice, era stata chiaramente quella di richiedere ai
partecipanti la qualificazione per la sola categoria prevalente,
consentendo l’affidamento in subappalto delle lavorazioni attinenti alle
altre categorie. La lesività della clausola è stata comunque conosciuta
dalla Arcadia costruzioni s.r.l. sin dalla propria nota in data 7 febbraio
2002 inviata all’I.N.A.I.L., con la quale la stessa aveva chiesto
l’accesso alla documentazione prodotta dall’impresa aggiudicataria e,
in particolare, alla qualificazione relativa le categorie OA 28 e OS 30. 3.
La sezione III del detto Tribunale, con sentenza 13 novembre 2002, n.
9941, ha dichiarato poi il ricorso inammissibile, vista la propria
precedente sentenza n. 7050/02 e dato che, a fronte della documentazione
depositata dall’I.N.A.I.L., le società ricorrenti, pur essendosi
riservate, non avevano notificato alcun motivo di impugnazione. Ha
condannato anche al pagamento delle spese di giudizio. 4.
L’Arcadia costruzioni s.r.l., in proprio e nella detta qualità,
e l’Eleca s.p.a., con un primo ricorso di appello (n.
6016/02), impugnano il citato dispositivo n. 33/2002. A seguito della
pubblicazione della sentenza n. 7050/02, le società ricorrenti, ai sensi
dell’art. 23-bis, comma 7, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, hanno
notificato in data 25 ottobre 2002 i motivi di appello, precisando
ulteriormente quelli già svolti in ambito di impugnazione del
dispositivo. I motivi sono i seguenti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. 11
febbraio 1994, n. 109, e degli artt. 1 e seguenti del d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34; violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 7,
della l. n. 109/1994, degli artt. 72 e 74 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, dell’art. 30 del d.P.R. n. 34/2000 e della lex
specialis della gara (art. 10 ed allegato 1 del bando); eccesso di
potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Si sostiene che l’impresa aggiudicataria si sarebbe dovuta
escludere, anche secondo il bando, poiché, pur se qualificata nella
categoria prevalente OG 1, non era qualificata per la categoria OS 30 (superspecializzata
a qualificazione obbligatoria); categoria che non era subappaltabile,
superando il 15 per cento del totale dei lavori, ai sensi dell’art. 13,
comma 7, della l. n. 109/1994. Così che l’appalto si sarebbe dovuto
aggiudicare alle ricorrenti; 2)
illegittimità della lex specialis
per violazione degli artt. 72-74 del d.P.R. n. 554/1999, e dell’art. 13,
comma 7, della l. n. 109/1994; violazione e falsa applicazione dell’art.
8 della l. n. 109/1994, e degli artt. 1 e seguenti del d.P.R. n. 34/2000;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Si sostiene che il bando di gara non avrebbe contenuto alcuna
disposizione che consentiva il subappalto delle lavorazioni rientranti
nella categoria OS 30; 3) erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso. Si sostiene che il bando di gara non si sarebbe dovuto
impugnare immediatamente, poiché: a) non era univoco nel consentire la subappaltabilità delle
opere rientranti nella categoria OS 30, dovendosi sempre rispettare il
limite del 15 per cento di cui all’art. 13, comma 7, della l. n.
109/1994; b) non era possibile conoscere la lesività della clausola, di
per sé non univoca, se non nel momento della sua applicazione con
l’aggiudicazione definitiva; c) dalla lettera in data 7 febbraio 2002, trattandosi di
semplice istanza di accesso, non si poteva dedurre la conoscibilità della
portata lesiva della clausola del bando. Si deduce, infine, che la presenza di un soggetto delegato
dall’Arcadia costruzioni s.r.l. alla seduta del 2 ottobre 2002 sarebbe
stata irrilevante, dato che lo stesso non aveva il potere di rappresentare
l’impresa. Con atto notificato il 17 dicembre 2002, le società
ricorrenti hanno poi presentato un ulteriore motivo di appello, del
seguente tenore: 1) violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione;
irragionevolezza; disparità di trattamento; erronea applicazione del
combinato disposto degli artt. 149 del c.p.c. e 4, comma 3, della l. 20
novembre 1982, n. 890 (sentenza della Corte costituzionale 26 novembre
2002, n. 477). Si sostiene che la notificazione del ricorso al
controinteressato, essendo avvenuta con il servizio postale, si sarebbe
perfezionata - secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002
- con la consegna del plico all’ufficiale giudiziario (effettuata il 6
aprile 2002). Ne consegue che, anche contando come dies
a quo quello della citata nota in data 7 febbraio 2002, la
notificazione del ricorso non sarebbe stata tardiva. Le appellanti chiedono, oltre l’annullamento del dispositivo
e della sentenza, nonché dei provvedimenti impugnati in primo grado, di
disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno; da commisurarsi nel 10 per cento dell’importo
offerto in gara dalle stesse, oltre al 10 per cento dell’importo non
soggetto a ribasso, esclusi gli oneri di sicurezza, ed alle spese di
partecipazione alla gara quantificabili in 3.000,00 euro. 5. L’Arcadia costruzioni s.r.l., in proprio e nella detta
qualità,
e l’Eleca s.p.a., con un secondo ricorso di appello (n.
10806/02), impugnano la citata sentenza n. 9941/2002 per gli stessi motivi
svolti a fondamento del precedente ricorso in appello. Contestano in più
la disposta condanna alle spese del giudizio. 6. Si sono costituiti, nel giudizio relativo al ricorso n.
6016/02, l’I.N.A.I.L. e l’impresa di costruzioni Guzzi geom. Ermanno,
resistendo all’appello. Le
società appellanti (in entrambi ricorsi) e l’I.N.A.I.L. (nel ricorso in
appello n. 6016/02) hanno depositato successive memorie illustrando
ulteriormente le rispettive difese. Le società appellanti, in
particolare, hanno insistito per la reintegrazione in forma specifica e
per il risarcimento del danno. DIRITTO 1. I ricorsi in appello, preliminarmente, devono essere
riuniti per evidenti ragioni di connessione. 2. Il bando della gara di appalto di cui trattasi prevedeva,
al punto 3, lett. b), dal titolo “natura ed entità dei lavori”, un
importo complessivo di euro 9.047.168,01, così distinto: categoria prevalente: OG 1 – cl. V – euro 5.332.417,48; Categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione
obbligatoria: OS3 – cl. II – euro 531.434, 15; OS 4 – cl. I – euro 197.802, 99; OS 21 – cl. I – euro 230.339, 78; OS 28 – cl. III – euro 1.190.949,61; OS 30 – cl. IV – euro 1.358.798,10. Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, “le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente
possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente
tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non
sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni”. Il successivo comma 2 prescrive poi che “le lavorazioni
relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di
cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono
essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni;
esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge,
sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale”. L’impresa aggiudicataria era qualificata nella categoria
prevalente OG 1 (edifici civili e industriali) ma non nella categoria OS
30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
televisivi); categoria, quest’ultima, di “opere specializzate”,
considerate “strutture, impianti e opere speciali”, dall’art. 72,
comma 4, lett. e), del d.P.R. n. 554/1999, se di importo superiore a
quelli indicati dal successivo art. 73, comma 3 (come nel caso di specie:
singolarmente superiore al 10 per cento dell’importo complessivo
dell’opera o di importo superiore a 150.000 euro). L’allegato A al
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 elenca la categoria OS 30 tra quelle di
opere specializzate e specifica, all’ultimo capoverso delle premesse,
che “le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle
categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella «corrispondenze
nuove e vecchie categorie» è prescritta la qualificazione obbligatoria,
qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da
realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se
prive delle relative adeguate qualificazioni”. Il
bando, quindi, considerava correttamente la categoria OS 30 a
qualificazione obbligatoria in quanto “altamente specializzata” (in
tal senso, espressamente, si veda la determinazione dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici 20 dicembre 2001, n. 25). L’impresa aggiudicataria, come appreso nel corso del
giudizio di primo grado, aveva dichiarato di volere subappaltare le
relative lavorazioni. Ma tali lavori speciali - che, tra l’altro, anche
sulla base del chiaro tenore della detta clausola del bando, non possono
essere assorbiti nella declaratoria della categoria prevalente generale -
non erano subappaltabili poiché hanno valore superiore al 15 per cento
dell’importo complessivo dei lavori. Ai sensi dell’art. 13, comma 7, della l. 11 febbraio 1994,
n. 109, “qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e
qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali
casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma”. 3. La sezione ritiene che quanto previsto dal punto 3, lett.
b), del bando non possa interpretarsi univocamente nel senso di escludere
la necessità della qualificazione dei concorrenti nella categoria OS 30 e
di ammettere, comunque e anche al di fuori dei limiti consentiti dalla
legge (art. 13, comma 7, della l. n. 109/1984), il subappalto delle
lavorazioni rientranti nella medesima categoria. Il bando, al punto 10,
prevedeva, inoltre, che i concorrenti dovevano possedere l’attestazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000,
e che le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è
qualificata dovevano essere adeguate alle categorie ed importi relativi ai
lavori da appaltare. Comunque, la clausola di cui al punto 3, lett. b), del bando
non si sarebbe dovuta impugnare immediatamente, prima
dell’aggiudicazione, da parte delle società ricorrenti, che avevano
partecipato alla gara di cui trattasi in associazione tra loro. E’,
invece, dal momento dell’aggiudicazione che è diventata attuale la
lesione dell’interesse delle stesse. I bandi di gara vanno di regola impugnati unitamente agli atti
che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad
identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere
attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva
dell’interessato. Il partecipante alla procedura concorsuale, a fronte
della clausola illegittima del bando di gara, non è titolare di un
interesse attuale all’impugnazione, dal momento che egli non sa ancora
se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si
risolverà in un esito negativo della partecipazione alla procedura
concorsuale; e, quindi, in un’effettiva lesione della situazione
soggettiva, che solo da tale esito può derivare. Il
bando di gara, normalmente impugnabile con l’atto applicativo,
conclusivo del procedimento concorsuale, deve essere considerato
immediatamente impugnabile solo allorché contenga clausole impeditive
dell’ammissione dell’interessato alla selezione; con la conseguenza
che la partecipazione alla gara e la presentazione della domanda non
costituiscono acquiescenza e non impediscono la proposizione di un
eventuale gravame (Cons. Stato, ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1). Nella fattispecie per cui è causa, la lesione della
situazione soggettiva delle società ricorrenti si è prodotta solo con
l’aggiudicazione all’impresa controinteressata. Sulla base del bando
non era possibile conoscere né le altre imprese concorrenti né il
possesso o meno, in capo alle stesse, dei requisiti richiesti dal bando;
nella specie, anche con riguardo al successivo momento dell’ammissione
alla gara, le società ricorrenti non erano in grado di sapere se
l’impresa controinteressata fosse stata o meno qualificata anche per la
categoria OS 30. Fino al momento dell’aggiudicazione, che costituisce
l’atto conclusivo del relativo procedimento, non era certo che
l’istituto appellato avrebbe scelto l’offerta della società
controinteressata; la quale, anzi, si sarebbe pure potuta escludere dalla
gara (a seguito della disposta verifica dell’anomalia dell’offerta). 4. Il primo giudice non ha pronunciato correttamente anche
quando ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dall’istanza
di accesso agli atti, presentata dall’Arcadia costruzioni s.r.l. con
raccomandata in data 7 febbraio 2002. L’istanza
non provava certo l’avvenuta piena conoscenza dei vizi della procedura.
Essa era presentata al fine di visionare la documentazione di gara
dell’impresa eventualmente aggiudicataria ed in particolare la
qualificazione alle categorie OA 28 e OS 30; e veniva riscontrata
dall’istituto appellato con nota in data 29 marzo 2002, in cui si
comunicava unicamente da chi, dove e come l’accesso poteva essere
effettuato. Solo
con la propria nota in data 20 febbraio 2002 l’Arcadia costruzioni
s.r.l. manifestava la conoscenza della mancata qualificazione, da parte
dell’impresa di costruzioni Guzzi geom. Ermanno, nella categoria OS 30.
Ma, a decorrere da questo momento, il ricorso di primo grado, notificato
(all’impresa controinteressata) il 9 aprile 2002, doveva considerarsi
tempestivo. 5. Non è nemmeno decisiva, ai fini della decorrenza del
termine per impugnare, la presenza del rappresentante dell’Arcadia
costruzioni s.r.l. (ing. Antonio Renda) alla seduta del 2 ottobre 2001. La seduta, infatti, si concludeva con la proposta di
sottoporre a verifica di anomalia le offerte presentate dall’impresa poi
divenuta aggiudicataria e dalle società ricorrenti. L’aggiudicazione
non era, quindi, ancora intervenuta; così che quanto deciso nella detta
seduta non aveva, per le società ricorrenti, contenuto lesivo. E comunque
l’avvenuta conoscenza, in questa sede, dell’ammissione dell’impresa
controinteressata non ha comportato anche la conoscenza della mancata
qualificazione della stessa nella categoria OS 30. 6. Nel merito la tesi svolta dalle società ricorrenti è
fondata. L’amministrazione
e l’impresa controinteressata sostengono che, in presenza di più opere
speciali, come nella fattispecie per cui è causa, il divieto
dell’affidamento in subappalto, previsto dall’art. 13, comma 7, della
l. n. 109/1994, scatterebbe solo se le categorie altamente specializzate,
singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al 15 per
cento del totale dei lavori. Nella specie, invece, solo i lavori della
categoria OS 30 superavano il detto importo e non quelli delle altre opere
specializzate. La
sezione ritiene che la tesi, anche se fatta propria dall’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici (determinazione 20 dicembre 2001, n. 25),
secondo un’interpretazione della norma esclusivamente terminologica, non
possa essere accolta, sulla base di principi di coerenza, logicità e
ragionevolezza; principi che, pur nell’ambito di un’interpretazione
letterale conforme all’art. 12, comma 1, delle disposizioni preliminari
al c.c., non possono non essere seguiti se si vuole attribuire un senso
alla norma. Seguendo la tesi degli appellati, la subappaltabilità di
un’opera altamente specializzata non prevalente di importo superiore al
15 per cento dei lavori complessivi dipenderebbe dalla presenza o meno di
altre lavorazioni e dalla circostanza che anche tutte queste superino la
detta percentuale del 15 per cento. In tal modo non si ammetterebbe il
subappalto se l’opera altamente specializzata è una sola e supera di
per sé il 15 per cento dell’importo totale dei lavori; lo si
ammetterebbe, invece, nel medesimo caso se però vi è un’altra o vi
sono altre opere altamente specializzate, quando anche solo una di queste
altre non supera il detto limite. Il subappalto, così, non sarebbe
ammesso solo nella prima ipotesi, anche se l’appalto è molto meno
complesso rispetto alla seconda. Il che appare contrario alla logica
sottostante l’art. 13, comma 7, della l. n. 109/1994, che è quella di
imporre a chi assume l’appalto il possesso della qualificazione
specifica per talune categorie di opere rilevanti sia qualitativamente,
poiché complesse tecnicamente (altamente specializzate), sia
quantitativamente, in quanto di per sé superiori al 15 per cento del
totale dell’appalto. Ciò che interessa al sistema (art. 8 della l. n.
109/1994 e art. 1 e seguenti del d.P.R. n. 34/2000) è che l’opera sia
eseguita direttamente, anche attraverso la costituzione di
un’associazione temporanea di tipo verticale, da un soggetto idoneo, il
quale sia adeguatamente qualificato, non solo per la categoria prevalente,
ma anche per quelle lavorazioni che sono di elevato contenuto tecnico e di
notevole rilevanza economica rispetto all’importo totale dei lavori. Il termine ”ciascuna”, di cui all’art. 13, comma 7,
della l. n. 109/1994, deve essere inteso nel senso che il divieto di
subappalto si applica alle sole opere altamente specializzate (indicate
nel bando come scorporabili) le quali hanno singolarmente valore superiore
al 15 per cento dell’importo totale dei lavori; senza bisogno che,
qualora vi siano altre categorie altamente specializzate, anche le altre,
singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al 15 per
cento del valore complessivo dell’intervento. Nel medesimo senso di quanto ritenuto dalla sezione è anche
la modifica apportata, al comma 7 dell’art. 13 della l. n. 109/1994,
dall’art. 7 della l. 1 agosto 2002, n. 166, che ha sostituito “una o
più” a “ciascuna”. La nuova norma, emanata successivamente alla
presentazione del ricorso di primo grado, ha carattere interpretativo e
non innovativo. Essa, infatti, ha inteso unicamente chiarire il
significato di una disposizione che già in precedenza, malgrado la sua
non perspicua formulazione, andava così interpretata. Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione
all’impresa controinteressata, la quale non era qualificata per la
categoria OS 30 né la poteva subappaltare. La gara, quindi, si sarebbe
dovuta aggiudicare alle società ricorrenti, che si erano classificate al
secondo posto. 7. Le appellanti chiedono il risarcimento in forma specifica,
ossia l’aggiudicazione in proprio favore, sulla base della conseguente
nullità del contratto, e il risarcimento per equivalente per la perdita
relativa alla quota di lavori già realizzata; o, in via subordinata, il
solo risarcimento per equivalente. Ora, al fine di stabilire se il comportamento
dell’amministrazione sia tale da comportare il risarcimento del danno ad
esso conseguente, è necessario procedere alla positiva verifica di tutti
requisiti previsti dalla legge; quali la sussistenza della lesione di una
situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il danno
ingiusto), la colpa o il dolo dell’amministrazione, l’esistenza di un
danno patrimoniale, ed il nesso di causalità tra l’illecito e il danno
subito (questa sezione 15 febbraio 2002, n. 924 e Cass., sez. un., 22
luglio 1999, n. 500). Tuttavia, ai fini dell’individuazione della colpa in sede di
domanda di risarcimento per danno ingiusto, se la violazione delle regole
da parte della pubblica amministrazione è l’effetto di un errore
scusabile, non è possibile configurare il requisito della colpa; se,
invece, la violazione appare grave e matura in un contesto nel quale
all’indirizzo dell’amministrazione sono formulati addebiti
ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il
requisito della colpa può dirsi sussistente (questa sezione, 4 novembre
2002, n. 6000). Ciò premesso, la sezione ritiene che nella specie non sia
sussistente l’elemento soggettivo. La violazione, da parte
dell’amministrazione, di quanto disposto dall’art. 13, comma 7, della
l. n. 109/1994, in tema di divieto di subappalto, è effetto di un errore
scusabile della stessa, data l’oscurità della norma e le conseguenti
difficoltà interpretative. Tanto che l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici si era determinata in un senso che avrebbe comportato la
legittimità dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, ma in modo
errato secondo l’interpretazione seguita dalla sezione con la presente
decisione; ed è dovuta intervenire anche una successiva disposizione a
chiarificazione ed interpretazione della norma (art. 7 della l. n.
166/2002). Ne consegue che la domanda risarcitoria deve essere respinta,
con riguardo sia alla reintegrazione in forma specifica che al
risarcimento per equivalente. Le società appellanti identificano la reintegrazione in forma
specifica nell’aggiudicazione da ordinare in proprio favore, sulla base
della conseguente nullità del contratto; il cui stato di esecuzione non
è dato conoscere sulla base degli atti di causa e la cui risoluzione, a
seguito dell’annullamento del presupposto provvedimento di
aggiudicazione, non può essere messa in dubbio (al proposito è
indicativo quanto disposto, anche se in ambito di infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, dall’art. 14, comma 2,
del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190). La sezione ritiene che la reintegrazione in forma specifica
del danno ingiusto - ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), della l. 21
luglio 2000, n. 205 - debba essere considerata alla stregua di
un’alternativa risarcitoria, potendo quest’ultima intervenire anche
per equivalente ai sensi dell’art. 2058 del c.c.. Essa rimane un rimedio
risarcitorio (o comunque riparatorio), ossia una forma di reintegrazione
dell’interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e
succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio; e non va
confusa né con l’azione di adempimento (con la quale si chiede la
condanna del debitore all’adempimento dell’obbligazione), né con il
diverso rimedio dell’esecuzione in forma specifica, quale strumento per
l’attuazione coercitiva del diritto e non mezzo di rimozione diretta
delle conseguenze pregiudizievoli. La forma specifica non è né una forma eccezionale né una
forma sussidiaria di responsabilità, ma uno dei modi attraverso i quali
il danno può essere risarcito; la cui scelta spetta al creditore, salva
l’ipotesi di eccessiva onerosità (art. 2058, comma 2, del c.c.) o di
oggettiva impossibilità. L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un
determinato provvedimento attiene a profili di adempimento e di esecuzione
e non a quelli risarcitori; in presenza di accertata spettanza del
provvedimento amministrativo preteso, come nel caso di specie,
l’emanazione dello stesso non costituisce una misura risarcitoria, ma
rappresenta la doverosa esecuzione di un obbligo che grava
sull’amministrazione. Ciò a prescindere dall’esistenza dei requisiti
previsti dalla legge per il risarcimento del danno (extracontrattuale o
contrattuale che sia), quali, in particolare, un danno patrimonialmente
apprezzabile e l’elemento soggettivo dell’illecito. Riportare tale
fase nell’ambito della reintegrazione in forma specifica e, quindi,
della tutela risarcitoria significa estendere a tale fase anche tutti i
limiti di siffatta tutela, che sono più rigorosi rispetto a quelli
previsti per l’esecuzione. Inoltre, mentre la reintegrazione in forma
specifica richiede una verifica in termini di onerosità, ai sensi
dell’art. 2058, comma 2, del c.c., tale verifica non è richiesta in
relazione alle forme di esecuzione in forma specifica della prestazione
originariamente dovuta, per le quali rileva la sola sopravvenuta
impossibilità; unico limite a cui è assoggettato l’obbligo
conformativo dell’amministrazione. Ne consegue che non è ammissibile una domanda tesa nella
sostanza ad ordinare all’amministrazione l’emanazione di provvedimenti
amministrativi, anche se di carattere vincolato, o ad accertare un obbligo
in tal senso (questa sezione, 18 giugno 2002, n. 3338, dalla quale non vi
è motivo per discostarsi). 8. La fondatezza parziale del ricorso in appello n. 6016/02
comporta che non vi è luogo a pronunciare sul motivo di appello
notificato dalle società ricorrenti il 17 dicembre 2002, che può essere
assorbito; comporta anche che deve essere accolto in parte il ricorso n.
10806/02. 9. In conclusione, i ricorsi in appello, previa riunione,
devono essere accolti in parte, con reiezione della domanda risarcitoria.
In riforma delle sentenze appellate, deve essere accolto in parte il
ricorso di primo grado e va annullato l’impugnato provvedimento di
aggiudicazione in favore dell’impresa di costruzioni Guzzi geom.
Ermanno.
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio,
sussistendo giusti motivi, possono essere compensati. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta: a)
riunisce i ricorsi in appello e li accoglie in parte, respingendo la
domanda risarcitoria; b)
annulla le sentenze appellate; c)
accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla l’impugnato
provvedimento di aggiudicazione in favore dell’impresa di costruzioni
Guzzi geom. Ermanno; d)
compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado
di giudizio; e) ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2003
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Mario
Egidio SCHINAIA
Presidente Sergio
SANTORO
Consigliere Luigi
MARUOTTI
Consigliere Carmine
VOLPE
Consigliere, Est. Rosanna
DE NICTOLIS
Consigliere Presidente Consigliere Segretario |
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