Una gara di progettazione a massimo ribasso non arreca lesione al decoro ed al prestigio dei professionisti partecipanti. E' quanto deciso dalla sentenza in questione che rigetta il ricorso dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze e Prato. |
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REPUBBLICA ITALIANA N. 5193/01 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6958 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1999 ha
pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso
n.
6958 del 1999
,
proposto
dall’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato
,
rappresentato
e
difeso
dagli avv.ti Fabio Lorenzoni e Pier Matteo Lucibello
, elettivamente domiciliato
in
Roma, via del Viminale 43 presso lo studio del primo contro il Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Athena
Lorizio e Claudio Visciola, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via
Via Dora 1, presso lo
studio del primo. per
l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sez. II, 22 ottobre 1998 n.
930, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del
19 giugno
2001
il
consigliere Marzio Branca, e
uditi gli avv.ti Loria, su delega dell’avv. Lorenzoni per l’Ordine
degli Architetti e l’avv. Lorizio per il Comune di Firenze. Visto il dispositivo della decisione n. 346 del 23 giugno 2001.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dall’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato per ottenere
l’annullamento della gara
bandita dal Comune di Firenze per il conferimento dell’incarico di
progettazione esecutiva per la realizzazione di un centro culturale in
Firenze. Gli appellanti lamentavano che il provvedimento, prevedendo
l’attribuzione di punteggio, fra l’altro, per il maggior ribasso
rispetto al prezzo indicato il L. 290 milioni, arrecava lesione al
decoro ed al prestigio dei professionisti partecipanti alla gara,
costringendoli a contendere tra loro per ottenere l’incarico. Il TAR ha ritenuto che l’Ordine è legittimato a tutelare in giudizio
posizioni soggettive proprie e quelle della categoria nel suo complesso,
non invece gli interessi di singoli partecipanti ad una procedura
concorsuale. Avverso la decisione l’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato ha
proposto appello sostenendone l’erroneità e riproponendo i motivi di
impugnativa dedotti in prime cure. Il Comune di Firenze di è costituito in giudizio chiedendo il rigetto
del gravame.
Alla pubblica udienza del 19 giungo 2001
la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO Con la sentenza appellata è stato ritenuto il difetto di legittimazione
dell’Ordine degli architetti a proporre ricorso giurisdizionale volto
all’annullamento del bando comunale per l’affidamento della
progettazione esecutiva di un’opera pubblica, considerato lesivo del
decoro della categoria, in quanto tra i criteri di valutazione dei
progetti figurava l’attribuzione di punteggio, nella
misura del 30%, al prezzo richiesto dal concorrente. L’Ordine appellante ha ritenuto erronea la decisione facendo leva
sull’indirizzo giurisprudenziale che ha riconosciuto agli ordini
professionali il compito di tutelare anche in giudizio la professionalità
e l’immagine della categoria (Cons. St. Sez. IV, 7 ottobre 1993, n. 849; Sez. V,
3 giugno 1996, n. 624). A tale riguardo, il Collegio ritiene che il detto indirizzo, se pure non
sia da accogliere nella sua assolutezza (vedi infatti, in senso
contrario, Sez. IV, 23 ottobre 1998 n. 1378), vada nella sostanza
confermato, nel senso che, quando sia effettivamente riconoscibile nel
provvedimento amministrativo una capacità lesiva di interessi unitari
della categoria, l’Ente esponenziale della medesima sia legittimato a
far valere in giudizio anche ragioni ed interessi che non si riferiscano
alle attribuzioni proprie dell’Ordine come soggetto. Non di meno, in conformità ai principi generali della tutela
giurisdizionale, condizione e fondamento della legittimazione non può
che essere l’effettività della lesione e la correlata idoneità del
giudizio ad arrecare un reale vantaggio al ricorrente, consistente,
appunto, nell’eliminazione del pregiudizio lamentato. Nella specie, come accennato, la pretesa alla tutela da parte di un
Ordine professionale si giustificherebbe con la denunciata lesività, per il decoro ed il prestigio della
categoria, di una clausola del bando che introduce, tra gli elementi di
valutazione del progetto, il prezzo praticato dal professionista,
assumendosi che in tal modo gli architetti sarebbero “costretti a
contendere tra loro con offerte al ribasso per strappare un incarico”. Ritiene il Collegio che una
pretesa siffatta non possa essere rappresenta come un interesse
riconosciuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, e che,
pertanto, non sussista nella specie nessuna lesione giuridicamente
rilevante, suscettibile di fondare la legittimazione all’impugnazione. Va precisato che ai fini della sussistenza della lesione del prestigio e
del decoro della categoria, non viene in considerazione, in quanto
attinente al merito del giudizio, l’eventuale illegittimità della
denunciata clausola del bando per violazione di puntuali proposizioni
normative, come, secondo l’assunto, la legge n. 216 del 1995, che
escluderebbe la applicabilità agli incarichi di progettazione di
importo stimato inferiore a 200.000 ECU del d.lgs. n. 157 del 1995. Occorre invece stabilire se possa considerarsi lesiva di quel
particolare interesse che l’Ordine appellante ha inteso (ed è
legittimato a) tutelare una
disposizione di gara che attribuisca al compenso richiesto dal
professionista un peso nella scelta dell’offerta più conveniente che
l’Amministrazione deve compiere. Il quesito va risolto in senso negativo. E’ da escludere, infatti, che possa ritenersi lesivo del predetto
interesse l’adozione di un criterio di scelta che costituisce
espressione di principi pacificamente accolti dall’ordinamento. Tra questi è certamente da annoverare il
principio della libera concorrenza enunciato dagli artt. 81 e 82 del
Trattato dell’Unione Europea, il quale, secondo la pluridecennale
giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali regola
il libero svolgimento delle attività economiche, e quindi la produzione
dei beni e dei servizi. L’ordinamento italiano ha dato attuazione a
tali principi con la legge
n. 287 del 1990, secondo una disciplina dalla quale, mediante la
previsione di divieti di
intese e di abusi, emerge palesemente come il prezzo del prodotto
offerto rappresenti lo strumento essenziale della corretta competizione
concorrenziale. La giurisprudenza amministrativa ha anche
affermato che gli esercenti delle professioni intellettuali sono da
considerare imprese ai fini specifici della tutela della libera
concorrenza in quanto la loro attività consiste nell’offerta sul
mercato di prestazioni suscettibili di valutazione economica e di
acquisto delle stesse dietro corrispettivo, riconoscendosi
conseguentemente il potere dell’Autorità Garante del settore di
sottoporre ad indagine le condotte delle diverse categorie di
professionisti, unitariamente considerate (T.A.R. Lazio, Sez. I, 28
gennaio 2000, n.466). In base alla legge generale sui lavori
pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni
l’Amministrazione è tenuta alla scelta dell’offerta più
vantaggiosa, nell’individuazione della quale il prezzo dell’opera
assume indiscutibile rilievo. Anche nello specifico settore dell’attività
di progettazione l’elemento del prezzo dell’offerta ha una precisa
rilevanza. L’art. 17 della legge predetta, infatti, lo contempla
espressamente, mediante il rinvio al d.lgs. n. 157 del 1995, per gli
incarichi di importo superiore a 200.000 ECU, mentre per quelli di
importo inferiore, nel dettare i criteri direttivi per il regolamento
sulle modalità di aggiudicazione, impone il contemperamento dei
“principi generali di trasparenza e buon andamento con l’esigenza di
garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il
corrispettivo dell’incarico”. Ed infatti,
il detto Regolamento, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, bensì posteriore alla vicenda in esame, prevede puntualmente,
all’art. 64, che, nelle gare per progettazioni relative a
importi inferiori ai 200.000 EURO DSP, la presentazione di una
offerta economica, modulata su ribassi percentuali dei compensi delle
prestazioni professionali previsti nel bando. In conclusione, il Collegio ritiene che il
complessivo contesto ordinamentale contemplasse ampiamente, già prima
della normativa da ultimo citata, la possibilità di includere il prezzo
tra i criteri cui ispirare la scelta, senza che, per tale ragione, possa
anche solo adombrarsi una lesione del prestigio e della dignità di una
categoria di professionisti. Ne risulta pertanto confermato il difetto di
legittimazione a ricorrere da parte dell’Ordine appellante. L’appello va quindi respinto, ma le spese
possono essere compensate P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello
in epigrafe; dispone la compensazione delle spese; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa. Così deciso in Roma,
nella camera
di consiglio del 19 giungo
2001
con l'intervento dei magistrati: Pasquale de Lise
Presidente Andrea Camera
Consigliere Giorgio Trovato
Consigliere Filoreto D’Agostino
Consigliere Marzio Branca
Consigliere est. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.to Marzio Branca
f.to Pasquale de Lise IL
SEGRETARIO f.to
Luciana Franchini DEPOSITATA
IN SEGRETERIA il.................01/10/2001................................ (Art.
55, L. 27/4/1982,
n. 186) IL DIRIGENTE f.to Pier Maria Costarelli
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