Per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, gli unici requisiti da dimostrare sono quelli previsti nell'art. 28 del DPR 34/00 e on va richiesta alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori. |
|
sentenza |
sentenza Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 18 maggio 2002, n. 2700 |
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente decisione decisione Sul ricorso in appello n. 2698/2002 del 08/04/2002 , proposto da Impresa P.A., rappresentato e difeso da avv. F.F. con domicilio eletto in .... contro COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA rappresentato e difeso da: Avv. C.S. con domicilio eletto in ... e nei confronti di Impresa S. s.r.l. rappresentato e difeso da Avv. L.D.O., Avv. V.D.A. con domicilio eletto in ... per la riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 47/2002 , resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE APPALTO PER LAVORI CENTRO STORICO ; Visto l’atto di appello con i relativi allegati; Visti gli atti di
costituzione in giudizio di COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA e Impresa S.
s.r.l. Alla pubblica udienza del 14 Maggio 2002 , relatore il Consigliere Cons. Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati F.F., D.O. anche su delega dell’avv. S. ; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 1) La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’impresa P.A. per l’annullamento del verbale di gara del 14 dicembre 2001, nella parte in cui la Commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla procedura per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento del versante ovest del centro storico del Comune di Penna S. Andrea, nonché degli atti conseguenziali:
Contro tale sentenza è proposto l’appello indicato in epigrafe . Alla camera di consiglio del 14 maggio 2002 con l’assenso delle parti il Collegio ha ritenuto la causa per la decisione in forma semplificata a tenore dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1934 come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n.2 05. 2) L’esclusione della impresa P.A. è stata disposta perché ”non in possesso della categoria OS21 come indicato nel bando di gara e per le motivazioni sopraindicate”. In punto di fatto va
precisato che il bando di gara prevedeva espressamente che le imprese non
in possesso del certificato SOA attestassero la sussistenza dei requisiti
di cui all’art.
28 del d.P.R. n. 34 del 2000
in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo.
Disponeva, altresì, il bando stesso che il requisito dell’art 28
, primo comma , lett. a) “deve riferirsi a lavori della natura
indicata al punto 3.3 .” 3) La decisione appellata ha ritenuto che da una lettura sistematica del bando si potesse trarre la conclusione che per eseguire i lavori oggetto della gara era richiesta la iscrizione anche alla categoria OS21 e che, pertanto, era legittima l’esclusione dell’attuale appellante. 4) La tesi non resiste alla puntuale censura svolta nell’atto di appello con il primo motivo nella quale si chiarisce che la prescrizione del bando soprariportata, proprio perché precisa che la equiparazione dei lavori oggetto dell’appalto ai lavori di cui alla categoria OS21 è limitata ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione degli stessi, non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 ECU, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori “analoghi” . Del resto tale previsione
è coerente con il disposto dell’art. 1 del medesimo regolamento che al,
secondo comma, fissa l’obbligo della qualificazione solo per i lavori di
importo superiore alla soglia di 150.000 ECU qui indicata. 5) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto con riforma della sentenza appellata ed annullamento degli atti impugnati in primo grado con l’unica ulteriore precisazione in ordine alla infondatezza delle eccezioni avanzate dall’Amministrazione appellata e dalla controinteressata che, trattandosi nel caso di specie di un’asta pubblica, dall’annullamento della esclusione della ricorrente in primo grado discende l’obbligo di rinnovare il procedimento esaminando anche l’offerta economica della impresa P.A. con l’adozione degli atti conseguenti all’esito della valutazione. Con il che è dimostrato l’interesse dell’appellante mentre non era necessaria alcuna impugnazione specifica del bando di gara che correttamente interpretato consentiva la partecipazione alla gara della impresa attuale appellante. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso in primo grado ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2002 con l’intervento dei Signori: Pres. Agostino Elefante |
|
Aedilweb.it - edilizia in rete |