In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale, la commissione di gara è obbligata a dare prevalenza al ribasso indicato in lettere. |
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Sentenza |
Sentenza TAR Veneto, n. 1 del 02/01/2003 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con
l’intervento dei magistrati Stefano
Baccarini
- Presidente Angelo
De Zotti
- Consigliere, relatore Marco
Buricelli
- Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 2733/2002 proposto da PA.CO. – PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Biagini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Venezia - Santa Croce n. 466/G; contro l’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI di VENEZIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge; e nei confronti di ARTE e RESTAURO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; di DANI COSTRUZIONI S.r.l., in proprio e quale futura mandante della costituenda ATI con le Imprese Arte e Restauro s.r.l. e Consorzio Edili Veneti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Venezia – Santa Croce n. 466/G; del
CONSORZIO EDILI VENETI, in proprio e quale futuro mandante della
costituenda ATI con le Imprese Arte e Restauro s.r.l. e Dani Costruzioni
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio; per l’annullamento del verbale
della riunione dell’11 ottobre 2002 con il quale la Commissione di gara
ha provveduto a modificare il ribasso percentuale offerto dalla ricorrente
e, quindi, a redigere la graduatoria delle offerte, dichiarando vincitore
della gara indetta per l’aggiudicazione dei “lavori di restauro
dell’ex convento di S. Sebastiano, sede della Facoltà di Lettere e
Filosofia” all’ATI controinteressata; nonché di ogni atto annesso,
connesso o presupposto; visto
il ricorso, notificato il 9 dicembre 2002 e depositato presso la
Segreteria il 12 dicembre 2002, con i relativi allegati; visto
il ricorso incidentale depositato il 19 dicembre 2002; visti
gli atti tutti di causa; uditi
all’udienza camerale del 19 dicembre 2002 (relatore il Consigliere
Angelo De Zotti), l’avvocato Biagini per la ricorrente, l’avvocato
dello Stato Daneluzzi per l’Università degli Studi di Venezia e
l’avvocato Grimani per la società Dani Costruzioni; considerato che,
per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV
e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio
fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la
completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di
procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti,
può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata; che,
nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe
potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno
espresso rilievi o riserve; che
sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente
controversia. Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che dal verbale impugnato risulta che la commissione di gara,
verificata l’incongruenza tra il prezzo complessivo offerto dalla
ricorrente PA.CO. s.p.a. ed il ribasso percentuale indicato nella stessa
offerta ha corretto quest’ultimo d’ufficio, adottando, ai fini della
conseguente definizione della procedura di gara, il valore percentuale
risultante dal rapporto tra il prezzo posto a base della procedura e
quello indicato dall’impresa (riducendolo da 10,19% a 7,511%); che in via pregiudiziale va esaminato e respinto il
ricorso incidentale, in quanto sussiste in atti, senza alcuna
confutazione, la prova che in sede di ricalcolo delle percentuali di
ribasso con il criterio conseguente alla tesi di parte ricorrente,
quest’ultima sarebbe stata l’aggiudicataria della gara in forza del
ribasso percentuale offerto del 10,19%; che la norma applicata (art. 90 D.P.R. 554/1999) prevede
espressamente al 2^ comma che “il prezzo complessivo offerto è indicato
dal concorrente in calce al modulo unitamente al conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo
complessivo ed il ribasso sono indicati in cifra ed in lettera. In caso di
discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere”; che il successivo comma 7^ stabilisce che la commissione
"dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati
dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontri un errore di calcolo, i prodotti o la
somma.... In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da
tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i
prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza. I prezzi unitari offerti eventualmente corretti,
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali"; che da tali disposizioni regolamentari, nella specie
applicabili, si evince che nelle gare soggette a tale disciplina, nella
fase di verifica e valutazione dell'offerta, deve sempre essere accordata
prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo
complessivo; che nel caso di specie la commissione di gara non avrebbe
dovuto, quindi, ridefinire il ribasso percentuale alla luce del prezzo
complessivo offerto ma effettuare l'operazione esattamente opposta,
rimodulando il prezzo in funzione del ribasso percentuale offerto (cfr.
anche sul punto TAR Lazio sez. III-ter
28 dicembre 2000 n. 12983); che in presenza di una norma esplicita, (la cui
interpretazione è confortata dalla convergente previsione del comma 7^
che assegna prevalenza al ribasso anche in caso di discordanza accertata
tra il prezzo complessivo offerto ed i prezzi unitari), non appare
decisiva neanche la dedotta qualificazione consequenziale
del ribasso (inteso come operazione puramente matematica di natura
derivata), trattandosi di aggettivazione riferita all’ipotesi
fisiologica (concordanza tra prezzo complessivo e ribasso) e non a quella
patologica, che introduce un giudizio di prevalenza e non di calcolo
matematico; che pertanto il ricorso è fondato e va accolto con
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati; che le spese di causa meritano nondimeno di essere
compensate tra le parti, per ragioni di equità. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
prima sezione, accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso
incidentale e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese
compensate. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Venezia, addì 19 dicembre 2002 Il
Presidente
L'Estensore Il
Segretario |
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