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Risulta inammissile, per carenza di interesse, il ricorso contro le clausole di un bando, proposto da un impresa che non partecipa alla gara contestata. 

sentenza

sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 0006 del 03/01/2006

 

REPUBBLICA ITALIANA                          N.               REG.DEC.

            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     N.  2831     REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, (Quinta Sezione)         ANNO 2001

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2831/2001 proposto  dalla (......) s.r.l.   in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati (.........) , (.........) e (..........) presso il quale ultimo  elettivamente domicilia in Roma, 

contro

il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato  e difeso   dagli avvocati Carlo Visciola e Maria Athena Lorizio presso la quale ultima elettivamente domicilia in Roma, alla via Dora, n. 1

                                    per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Seconda  n.  2460/2000 depositata il 6 dicembre 2000;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2001 relatore il consigliere Filoreto D’Agostino e uditi , altresì, gli avvocati (......) e (......);

Visto il dispositivo della decisione n. 480 del 31 ottobre 2001;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto che:

viene in decisione l’appello proposto dalla società (.......) s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima avverso il bando di gara per il rifacimento dell’impianto di rilevazione incendio con identificazione di un punto collegato con la centralizzazione degli impianti tecnologici nell’edificio di Palazzo Vecchio in Firenze, nella parte in cui prevedeva quale requisito di partecipazione la categoria A.N.C. S5 nonché tutti gli atti collegati con particolare riferimento alla nota del Direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze n. 2787/99/23 del 29 giugno 1999;

l’Amministrazione comunale si è costituita;

la pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile il gravame in quanto la ricorrente, pur avendo contestato il bando di gara, non aveva comunque presentato domanda di partecipazione alla gara stessa;

tale osservazione è sicuramente esatta e coerente a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da ultimo ribadito da questa Sezione con pronuncia 27 giugno 2001, n. 3507, secondo la quale la mancata partecipazione alla gara di appalto rende inammissibile il ricorso contro le clausole del bando di gara e le modalità di svolgimento per carenza di interesse (cfr. anche C.d.S., V, 3 aprile 2000, n. 1909, 7 ottobre 1998, n. 1418 e 26 maggio 1997, n. 554);

alla stregua di questa considerazione l’appalto va respinto;

appare equo compensare le spese del giudizio;

                                                            P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 30 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

Presidente                    Alfonso             Quaranta        

Consigliere                   Pier Giorgio Trovato

Consigliere                   Giuseppe        Farina

Consigliere                   Corrado            Allegretta

Consigliere                   Filoreto            D’Agostino est.

 

L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE

Filoreto D’Agostino       Alfonso Quaranta

 


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