Illegittimità dell'ente appaltante a rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali.. Non si può , infatti , avendo riguardo al caso di specie, conoscere quali offerte sarebbero pervenute, in ipotesi anche da imprese che non hanno partecipato alla gara ritenendo inadeguato il corrispettivo a base di gara di circa quattrocento milioni , ove si fosse conosciuto l’importo reale di aggiudicazione superiore di circa duecento milioni a quanto previsto. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281 |
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Sentenza TAR Liguria n. 432 del 15/04/2002 |
REPUBBLICA ITALIANA N. 6281/02 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 11934 – 12127 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente decisione Sul ricorso in appello n. 11934/2001
proposto da Air Liquide Sanità s.p.a. in persona del legale
rappresentante
rappresentata e difesa dall’avv. Guido Francesco Romanelli,
dall’avv. Paolo Vaiano e dall’avv. M.Alberto Quaglia,
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo in
Lungotevere Marzio n. 3
; CONTROLa Sol s.p.a. in persona del legale rappresentante in proporio e quale
mandataria dell’Associazione di imprese con SAPIO Produzione di Idrogeno
Liquido s.r.l.
rappresentata e difesa dall’avv .Giuseppe Franco Ferrari e Luigi Manzi
ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo in via
Gonfalonieri n.5;
E nei confrontiDell’Azienda Policlinico Umberto I° in persona del legale
rappresentante, non costituitasi; Sul ricorso in appello n. 12127/2001 proposto dall’Azienda Policlinico
Umberto I° in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa
dall’avv. Antonio Capparelli e dall’avv. Antonio Castelli Avolio con
domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Monte Zebio n.19; CONTROLa Sol s.p.a. in persona del legale rappresentante rappresentata e
difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari e dall’avv. Luigi Manzi ed
selettivamente domiciliata presso il secondo in Roma via Gonfalonieri n.
5; E nei confrontiDi Air Liquide Sanità s.p.a. in persona del legale rappresentante , non
costituitasi; Per l’annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ,
Sezione Terza, n.106/2002
; Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti come sopra
indicate
; Visto l’appello incidentale proposto dalla Sol s.p.a.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Visto il dispositivo n. 357 del 3 luglio 2002; data per letta , alla
pubblica udienza del 2 luglio
la relazione del Consigliere Goffredo Zaccardi e uditi , altresì , gli
avvocati delle parti come da verbale d’udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTOCon i due appelli indicati in epigrafe Air Liquide Sanità s.p.a. e
l’Azienda policlinico Umberto I° impugnano la sentenza del Tar Lazio ,
sezione terza, n.106/2002 con cui è stato accolto il ricorso proposto in
primo grado da Sol s.p.a. , in proprio e quale mandataria
dell’Associazione di imprese specificata in epigrafe, per
l’annullamento: a) della determinazione presa dalla Commissione tecnica
nominata nell’ambito della procedura ristretta per l’affidamento del
“servizio di gestione, manutenzione e revisione degli impianti di
stoccaggio e distribuzione di gas medicinali , tecnici e di laboratorio
compresa la fornitura degli stessi all’Azienda Policlinico Umberto I°
di Roma”, di attribuzione all’offerta presentata da Air Liquide Sanità
s.p.a. di un punteggio superiore rispetto a quello assegnato all’offerta
della ricorrente in primo grado; b) della proposta formulata dalla
Commissione Tecnica di aggiudicazione dell’appalto alla Air Liquide
Sanità s.p.a.; c) dei verbali di gara ; d) degli atti consequenziali tra
i quali l’aggiudicazione dell’appalto alla Società suindicata. Con la medesima decisione non è stato riconosciuto alla Società
ricorrente alcun risarcimento del danno perché la rinnovazione della gara
avrebbe soddisfatto
direttamente la pretesa azionata in giudizio dalla Società ricorrente. La decisione appellata , dopo aver rigettato numerose censure dirette ad
evidenziare una serie di errori di valutazione della Commissione Tecnica
in sede di valutazione delle offerte , ha accolto il ricorso ritenendo
illegittimo il comportamento dell’Azienda intimata che ha avviato una
trattativa per la riduzione del prezzo del servizio con l’aggiudicatario
provvisorio mentre era ancora in corso la procedura di aggiudicazione . E’ accaduto , infatti, che la Commisione di aggiudicazione aveva
proposto di aggiudicare la gara alla Air Liquide Sanità s.p.a. al prezzo
di £ 590.000.000 mensili e
l’Azienda aveva ritenuto di verificare l’opportunità e la convenienza
di procedere alla presa d’atto della aggiudicazione
in presenza di due offerte economiche così difformi( l’attuale
appellata aveva offerto £ 390.000.000 mensili). Dopo alcuni contatti dei
dirigenti dell’Azienda con i responsabili della Società aggiudicataria
in via temporanea si era convenuta una riduzione del 15% del prezzo che
era stato così definitivamente fissato in £ 501.500.000. Su tale
presupposto il Direttore Generale con deliberazione n. 547 del 29 agosto
2001 aveva preso atto della aggiudicazione aderendo ad una proposta
formulata in tal senso dal responsabile del competente Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali. Contro la statuizione del giudice di primo grado sono dirette le censure
svolte negli appelli essenzialmente mirate a porre in risalto
che nel procedimento in esame vi era stata aggiudicazione
definitiva , e non provvisoria , come testimonierebbero le norme di gara
,secondo cui il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, nonché
la natura di mera presa d’atto dell’aggiudicazione già
intervenuta dell’intervento nel procedimento del Direttore Generale .
Pertanto,sarebbe legittima la
fase di rinegoziazione del prezzo con l’aggiudicatario che atterrebbe
solo ad aspetti
contrattuali riservati all’autonomia negoziale delle parti che si
esplica nella fase di esecuzione degli stessi senza i vincoli derivanti
dalla procedura di gara pregressa . Non poteva porsi, quindi, alcun
problema di rispetto delle posizioni degli altri partecipanti alla gara
ormai conclusa e definita. Si sostiene , altresì, in via subordinata ,che
essendo stata annullata la sola aggiudicazione definitiva la gara dovrebbe
riprendere con la ripetizione da tale
momento procedimentale senza necessità di rinnovazione completa della
procedura . La Sol s.p.a. ha proposto appello incidentale riproducendo le censure ,
rigettate in primo grado , circa gli errori di valutazione delle offerte
tecniche effettuate dalla Commissione di valutazione dei progetti . La
difesa della Air Liquide Sanità s .p .a. ha eccepito la inammissibilità
di tali censure perché attinenti al merito dell’azione amministrativa e
, quindi , insindacabili in questa sede di giudizio attinente alla sola
legittimità degli atti e ne ha, altresì , confutato analiticamente la
fondatezza. DIRITTO1) Appare utile al Collegio premettere alcune brevi considerazioni di
carattere generale per un corretto inquadramento della questione posta con
gli appelli all’esame che si risolve, in definitiva ,nel
verificare la possibilità per le Amministrazioni appaltanti di
rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di
esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali.La
risposta al quesito posto non
può che essere negativa a giudizio del Collegio per le considerazioni che
seguono. 2) Si deve tenere presente che per gli Enti Pubblici la capacità di
agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli
organi chiamati a manifestare la volontà dell’Ente ma , invece , è
strettamente correlata allo svolgimento da parte degli organi competenti
di procedure definite in modo compiuto dal legislatore siano esse
concorsuali o, come accade in alcune ipotesi eccezionali individuate
specificamente dall’ordinamento ,non concorsuali. L’attuazione di tali
procedure sostituisce il procedimento logico di formazione della volontà
e di conseguente scelta del
contraente riservato nei rapporti interprivati alla libera autonomia
negoziale e che si concreta
nelle singole manifestazioni
di volontà dei soggetti privati. In altri termini nel nostro ordinamento
giuridico la capacità giuridica e di agire degli Enti Pubblici è
disciplinata dalle disposizioni di diritto positivo relative alle persone
giuridiche ma, in relazione al principio della necessaria evidenza
pubblica delle scelte effettuate da detti Enti , le persone giuridiche
pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti
dalla legislazione che regola la loro attività per il perseguimento dei
fini che sono loro assegnati( in tal senso cfr. tra le altre decisioni
Cons.Stato Ad. Gen.n.2/2000 del 17 febbraio 2000). Da tale premessa ,ormai
consolidata , discende , per
il carattere inderogabile delle disposizioni che prevedono tali procedure
sicuramente ascrivibili al novero delle norme imperative, l’obbligo di
seguire i procedimenti nei quali è , per così dire , cristallizzata la
volontà dell’Ente , volontà che così come deve manifestarsi secondo
tali procedure parimenti può
essere modificata solo con il ricorso ai medesimi procedimenti e , di
regola , con l’adozione di atti espressione del potere di autotutela ove
sussistano i presupposti per il ricorso ai relativi istituti. Al di
fuori dei limiti segnati dalle norme dell’ordinamento di settore che
fissano le regole cui le Amministrazioni devono seguire nel contrattare
non vi è, pertanto, capacità di agire di diritto privato, che possa
essere utilmente esercitata dalla p.a.. Siamo, perciò, in presenza
dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in palese
contrasto con le norme in tema di procedure di evidenza pubblica. Le norme qui richiamate , e che prevedono le singole procedure di gara
,corrispondono in primo luogo all’esigenza di consentire alle
Amministrazioni di provvedere nel modo più economico e conveniente alla
provvista di beni e servizi ed
alla realizzazione di opere, ma assolvono anche alla essenziale funzione
di consentire a tutti i soggetti dell’ordinamento di partecipare ,a
parità di condizioni. alla redistribuzione delle risorse pubbliche che
attraverso il sistema degli affidamenti pubblici viene effettuata. Si
tratta , con evidenza ,di risorse dei bilanci degli Enti pubblici
prevalentemente conseguite con il prelievo fiscale e con gli altri
strumenti propri della finanza pubblica e per le quali è doveroso
consentire , in linea con i principi costituzionali di cui agli articoli 3
e 41 della Costituzione prima ancora che con i principi posti a garanzia
della concorrenza nell’ordinamento interno e comunitario, la possibilità
di un libero accesso a tutti gli operatori economici giudicati
idonei tecnicamente per fornire i beni , prestare i servizi e
realizzare le opere nei
confronti di Enti pubblici. Appare utile differenziare la fattispecie in esame dai casi in cui si
individuano singoli vizi del procedimento di formazione della volontà
degli Enti pubblici e , quindi ,delle procedure di affidamento , che
determinano secondo indirizzi consolidati della Corte di Cassazione una
incapacità relativa dell’Ente con la conseguenza che il disposto
annullamento della aggiudicazione determina solo l’annullabilità del
contratto stipulato sulla base della stessa e non la sua nullità ( da
ultimo cfr. Cass. , sezione prima, 30 luglio 2002 n. 11247 ma
l’orientamento risale alla
decisione n. 1982 della medesima sezione del 20 luglio 1962) . La
procedura di scelta del contraente era , infatti , conclusa e
l’intervento del Direttore Generale in sede di approvazione degli atti
di gara, con cui si sono modificate le condizioni di aggiudicazione , è
stato effettuato in violazione delle norme imperative e non derogabili
sulla capacità contrattuale dell’Ente di appartenenza, nel che si
concreta , ad avviso del Collegio , una ipotesi di nullità del contratto
posto in essere , con la conseguente inidoneità a produrre effetti
giuridici nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma (cfr.
sul punto del rilievo come comportamento meramente fattuale degli atti
emessi in violazione delle regole sulla rappresentanza dell’Ente e sulla
necessità di seguire le procedure prescritte Cass. , sezione terza, n.
15197 del 24 novembre 2000). Va,
inoltre, evidenziato che, secondo quanto statuito di recente da questa
Sezione, il regime dell’annullamento dell’atto amministrativo ha
portata recessiva al di fuori dei casi in cui l’Amministrazione esercita
la funzione amministrativa non mediante l’adozione di provvedimenti di
natura autoritativa, bensì mediante atti di natura paritetica pur sempre
ricadenti nell’ambito di suoi poteri pubblicistici (es. accordi). In questi casi, l’esercizio della funzione amministrativa in contrasto
con norme imperative, non dà luogo alla semplice annullabilità del
provvedimento, prevista espressamente dalla legge per i soli casi di atto
e/o provvedimento di tipo autoritativo, bensì alla nullità
dell’assetto di interessi posto in essere con l’assenso del privato
interessato (art. 11 L. n. 241/90). E’ evidente, infatti, che, nelle
ipotesi considerate, non sussistendo una capacità di diritto privato,
liberamente esplicabile da parte della p.a., trattasi pur sempre di
esercizio illegittimo della funzione amministrativa, che trasmoda in
nullità del regolamento di interessi posto in essere al di fuori e senza
la prescritta osservanza delle regole della evidenza pubblica [ V. al
riguardo C.Stato Commissione speciale 12 ottobre 2001 secondo cui, in tal
modo, si introduce un elemento distorsivo nella gara, così da trasformare
illegittimamente una procedura aperta (ovvero ristretta)
in una procedura negoziata]. L’inconfigurabilità in astratto di
una capacità di diritto privato della stazione appaltante o, più in
generale, dell’Amministrazione tenuta all’osservanza delle procedure
di evidenza pubblica radica l’esame della controversia nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo l’espressa
previsione contenuta nell’art. 7 L. n. 205/2000 (lettera d), 2° comma),
trattandosi in ogni caso di una funzione amministrativa spettante alla
stessa p.a., ma esercitata in modo arbitrario e contra legem. Si è in presenza, in altri termini, di fattispecie di segno eguale e
contrario a quelle che rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario, allorchè non è in astratto configurabile un potere della p.a.
di incidere legittimamente sulla situazione soggettiva del privato (c.d.
carenza in astratto del potere). In questi casi invece esiste si il potere
della p.a. di conformare le situazioni soggettive facenti capo ai privati,
ma esso è illegittimamente esercitato mediante il ricorso a moduli
convenzionali palesemente contra legem, attesa la espressa previsione
legislativa di norme inderogabili che presiedono e precedimentalizzano il
corretto esercizio del potere da parte della p.a.. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha appunto ad
oggetto le ipotesi, e solo le ipotesi, in cui il diritto soggettivo del
privato è in astratto suscettibile di essere assoggettato, per ragioni di
pubblica utilità, al potere conformativo della p.a., anche in relazione a
singole facoltà che concorrono a determinare il relativo contenuto (artt.
41 e 42 Cost.); ragioni che spetta alla p.a. in concreto di valutare e al
giudice amministrativo ex post di poter sottoporre al suo sinacato di
legittimità, secondo le significative indicazioni contenute nella
sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2002. E’ sulla base di tali considerazioni che va negata la possibilità di
modificare le condizioni contrattuali
di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di
un’opera , sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso
non vi è capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso
ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di
parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. E’ evidente , infatti che
la modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi significativi
dell’offerta risultata aggiudicataria, sia in aumento che in diminuzione
– come è avvenuto nel caso di specie – muta le condizioni di fatto su
cui si è pervenuti alla conclusione del procedimento di aggiudicazione.
Non si può , infatti , avendo
riguardo al caso di specie, conoscere quali offerte sarebbero pervenute ,
in ipotesi anche da imprese che non hanno partecipato alla gara ritenendo
inadeguato il corrispettivo a base di gara di circa quattrocento milioni ,
ove si fosse conosciuto l’importo reale di aggiudicazione superiore di
circa duecento milioni a quanto previsto . Si tratta , è bene ricordarlo,
di corrispettivi mensili per un contratto di durata pluriennale. Da altra
angolazione la Sol s.p.a., e gli altri eventuali concorrenti,
se fossero stati a
conoscenza dell’importo effettivo di aggiudicazione avrebbero potuto
orientare in modo significativamente diverso la propria offerta tecnica
riequilibrando , in ipotesi, l’offerta complessiva nella
valutazione comparativa con quella della Società appellante. Rispetto a queste considerazioni sono ininfluenti le argomentazioni
degli appelli in ordine al momento in cui la gara in esame si è conclusa
posto che in ogni caso non era
consentito modificare le condizioni di aggiudicazione senza violare norme
imperative ed incorrendo nella nullità dell’atto stipulato. Attesa la
natura dichiarativa della nullità essa può essere rilevata d’ufficio
dal giudice. Ed invero se fosse ammissibile la rinegoziazione delle condizioni alle
quali è intervenuta l’aggiudicazione dopo la stipula del contratto non
vi sarebbe ostacolo ad una serie indeterminata di richieste di modifica
delle condizioni stesse da parte degli aggiudicatari che sarebbero indotti
a mantenere le offerte al
minimo al momento della presentazione per conseguire l’aggiudicazione
,per poi recuperare condizioni più favorevoli nel corso della esecuzione
del contratto negoziando modifiche vantaggiose quanto al prezzo o al
contenuto della prestazione ovvero
alle modalità di esecuzione della prestazione stessa. Da altra angolazione una impostazione di questo tipo sarebbe esclusa per
il divieto dello “Jus variandi “ delle Amministrazioni
nel corso della esecuzione dei contratti . E’ noto che la facoltà
di modificare l’oggetto contrattuale è oggi ristretta fortemente
dall’art. 25 della legge 109/1994 e successive modifiche e non è
consentito ,al di fuori della casistica individuata in tale disposizione
che opera solo per i lavori pubblici e non per i contratti di servizi o di
fornitura, consentire modifiche non contemplate da disposizioni di deroga
al principio stesso. Nel caso di specie non rimanevano al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria che due alternative: o annullare la procedura concorsuale che
aveva condotto ad una aggiudicazione troppo onerosa per
l’Amministrazione , valutando l’interesse pubblico ad una equilibrata
gestione delle risorse disponibili come prevalente sulla necessità di
avere immediatamente a disposizione il servizio richiesto , ovvero
aggiudicare “ tout- court” il servizio stesso all’aggiudicatario in
via provvisoria. Non avendo prescelto questa seconda via era vincolato
all’annullamento ed in tal senso va condivisa la decisione appellata che
ha annullato “ in toto” la gara e non solo l’atto finale di
aggiudicazione definitiva .Va , pertanto , rigettata anche la domanda
avanzata in via subordinata dagli appellanti e diretta a consentire la
rinnovazione del procedimento a partire
dal momento dell’aggiudicazione provvisoria. 2) Gli appelli indicati in epigrafe ,che vengono riuniti perché diretti
contro una unica sentenza, sono respinti .L’appello incidentale ,
conseguentemente ,non viene esaminato
.Sussistono motivi , tuttavia, per compensare tra le parti le spese
del giudizio. PQMIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , definitivamente
pronunciando sui ricorsi in appello indicati in epigrafe , previa loro
riunione , li rigetta con conferma della sentenza appellata. Dichiara la nullità del contratto stipulato dall’Azienda Policlinico
Umberto I° con Air Liquide Sanità s.p. a..in esito alla gara di cui al
presente giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa. Così deciso addì 2 luglio 2002 , in camera di consiglio con
l’intervento di : Claudio Varrone
Presidente Corrado Allegretta
Consigliere Goffredo Zaccardi
Consigliere rel., Claudio Marchitiello
Consigliere Marzio Branca
Consigliere L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.to
Goffredo Zaccardi
f.to Claudio Varrone IL SEGRETARIO f.to Luciana Franchini DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il.....................
13/11/2002............................ (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale |