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Ceralacca nella busta. Se non viene richiesto espressamente il sigillo con ceralacca , non costituisce motivo di esclusione la mancanza di tale sigillo, l'importante è che si garantisca la non manomissione delle buste e l'integrità del suo contenuto, questo può essere garantito anche solo con la firma sui lembi di chiusura. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3272/02

sentenza

sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2002, n. 3272

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2000

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6318 del 1999, proposto dalla s.r.l. Cooperativa R., rappresentata e difesa dagli avv.ti N. e C., elettivamente domiciliata in ...

contro

la s.c. a .r.l. H., rappresentata e difesa dall’avv. G.M., elettivamente domiciliata in ...

e nei confronti

del Comune di Laurea di Borrello, non costituitosi;

e sul ricorso n. 6755 del 1999, proposta dal Comune di Laureana di Borrello, rappresentato e difeso dall’avv. A.M.C. elettivamente domiciliato in ...

contro

la s.c. a .r.l. H., rappresentata e difesa dall’avv. G.M. elettivamente domiciliata in ...

e nei confronti

della s.r.l. Cooperativa R., non costituitasi;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. Reggio Calabria, 16 aprile 1999 n. 460, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.c. a r.l. in entrambi i giudizi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze nn. 2005 e 2022 del 1999 con le quali sono state accolte le richieste di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli Avv.ti C. e G.;
Visto il dispositivo di decisione n. 693 del 19 dicembre 2001;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla s.c. a r.l. H. avverso la esclusione dalla gara bandita dal Comune di Laureana di Borrello per le prestazioni connesse alla realizzazione di un centro polivalente di aggregazione giovanile, e la conseguente aggiudicazione dell’appalto alla Cooperativa R..

Il T.A.R. ha ritenuto che l’esclusione, motivata sulla mancata chiusura con sigillo a ceralacca della busta recante l’offerta, fosse illegittima in quanto, fra l’altro, le espressioni usate nella lettera di invito non lasciavano intendere con sicurezza la prescrizione della specifica modalità pretesa dalla commissione giudicatrice.

Avverso la decisione hanno proposto appello la Cooperativa R. e il Comune appaltante chiedendo il rigetto del gravame.

La cooperativa H. si è costituita in entrambi i giudizi per chiedere il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 le cause passavano in decisione.

DIRITTO

Va disposta in primo luogo la riunione dei due ricorsi in appello in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

La società appellata è stata esclusa dalla gara perché l’offerta dalla stessa presentata era contenuta in un plico non sigillato con ceralacca.

Il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’esclusione per due concorrenti ragioni:

a) la lettera di invito non esprimeva con chiarezza la prescrizione della sigillatura a ceralacca;
b) nel linguaggio corrente, il termine sigillare non evoca necessariamente l’impiego della ceralacca e dei sigilli, ma esprime una modalità di chiusura che garantisca l’integrità del contenuto della busta.

Tali argomentazioni sono da condividere.

La lettera di invito ha indicato le caratteristiche della busta contenente l’offerta nel modo che segue: “debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura”. Al rigo successivo prosegue: “Detta busta sigillata contenente l’offerta deve essere racchiusa …”.

E’ da ammettere che, in mancanza del riferimento all’uso della ceralacca, solitamente presente nei bandi di gara, la concorrente sia stata indotta in errore ed abbia inteso che per sigillatura dovesse intendersi la semplice chiusura prescritta in precedenza.

Il Collegio, d’altra parte, deve tenere conto di come la giurisprudenza, pur avendo più volte affermato che per sigillatura, ai sensi dell’art. 75 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, deve intendersi l’apposizione di un’impronta su materia molle, atta a garantire l’autenticità della provenienza del plico da quel determinato mittente (Cons. St., Sez. V, 3 novembre 2000, n. 5906), in qualche caso abbia ritenuto che l’uso del sigillo non è indispensabile purché sia garantita la non manomissione della busta (Sez. IV, 10 giugno 1998, n. 937; 4 dicembre 1998, n. 1603). E tale finalità può essere ottenuta anche grazie alla firma apposta dai rappresentanti dell’impresa sui lembi di chiusura, come nella specie imposto dalla lettera di invito.

In conclusione gli appelli devono essere rigettati, ma le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti gli appelli in epigrafe, li rigetta;
spese compensate;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001 con l'intervento dei magistrati:

Emidio Frascione, Presidente
Giuseppe Farina, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere - estensore


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