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In Caso di interruzione di gara, la commissione giudicatrice deve predisporre cautele a tutela della integrita' delle buste contenenti le offerte e trascrivere le stesse nel verbale di gara. Non basta dichiarare che le buste, alla riapertura delle operazione di gara erano integre.

Consiglio di stato sez. V sentenza n. 1612/2002.

(conferma TAR Sardegna, 3.12.1992, n. 1633).

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F A T T O 

Con la sentenza n. 1633 del 3 dicembre 1992 il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Igrolotimani, annullando l'atto di aggiudicazione dell'appalto per il conferimento del servizio d i pulizia degli uffici regionali indetto dalla Regione Sardegna per illegittimita ' del procedimento di gara ed in particolare per la omessa predisposizione di misu re idonee a prevenire la possibilita' di manomissione dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti in occasione dell'interruzione delle operazioni di gara, ch e non si erano concluse nella stessa giornata. 

Avverso tale statuizione hanno proposto appello sia la Puliroma S.r.l. (RG. 1571/1 993), sia la Regione Sardegna (RG 2546/1993), sostenendone entrambi la erroneita' , in quanto l'articolo 71 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, consentendo l'interruzione delle operazioni di gara ed il loro prosieguo al giorno successivo, non prevedevano alcuna specifica misura cautelare a tutela dell'eventuale manomissione dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, ne' stabilivano alcun obbligo di f are menzione delle cautele eventualmente adottate nel verbale delle operazioni; pe raltro, ad avviso degli appellanti, nel caso di specie, anche se non verbalizzate, le misure cautelari erano state effettivamente predisposte e comunque, com'era pacifico, non si era verificata alcuna manomissione dei plichi contenenti le offerte, cosi' che non si giustificava in alcun modo l'annullamento disposto dai primi giudici. 

In entrambi i giudizi si e' costituita l'Igrolotimani s.r.l. chiedendo il rigetto dei gravami e spiegando appello incidentale con il quale, oltre a riproporre i m otivi di censura che erano stati dichiarati assorbiti, ha lamentato l'erroneita' della sentenza in argomento nella parte in cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la lettera d'invito alla gara stessa. 

Con atto depositato il 5 aprile 2001 la Puliroma S.r.l., per mezzo del suo difenso re, ha dichiarato di non avere piu' interesse alla coltivazione dell'appello isc ritto al NRG 1571/1993, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere. 

D I R I T T O 

I.  Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei due appelli in esame, essendo entrambi proposti avverso la stessa sentenza, cio' ai sensi dell'articolo 335 C .P.C., applicabile anche al processo amministrativo. 

II.  In ordine al gravame proposto dalla Puliroma S.r.l. (NRG 1571/1993), rileva la Sezione che, come risulta dall'esposizione in fatto, l'appellante societa', a mezzo del suo difensore, ha dichiarato di non avere piu' interesse alla coltivazione dell'appello: tale dichiarazione e' stata depositata nella segreteria della Sezione il 5 aprile 2001. 

In omaggio al principio dispositivo, che informa anche il processo amministrativo, in virtu' della predetta dichiarazione, deve essere dichiarata l'improcedibilita' dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse. 

Infatti l'appello e' un istituto che trova il suo presupposto nell'interesse ad impugnare consistente nel pregiudizio sostanziale e concreto causato dalla soccom benza in primo grado e finalizzato alla rimozione del pregiudizio: in mancanza di tale interesse il giudice non puo' statuire sul merito della controversia. 

Cio' determina l'inammissibilita' dell'appello incidentale dell'appellata. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate. III. Si puo' passare quindi all'esame dell'appello proposto dalla Regione autonoma della Sardegna rispetto alla quale la Sezione osserva quanto segue.

 III.1.  In punto di fatto, non e' contestato che le operazioni relative al procedi mento di aggiudicazione dell'appalto per il conferimento del servizio di pulizia degli uffici regionali, indetto dalla Regione Sardegna, non si sono concluse in un solo giorno e che e' stato necessario proseguirle nel giorno seguente: nel verba le della commissione non e' stata riportata alcuna indicazione circa le cautele predisposte dall'amministrazione appaltante a salvaguardia della integrita' dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti. 

Non puo' condividersi, al riguardo, la tesi propugnata dall'Amministrazione appellante secondo cui non vi era alcun obbligo di predisporre cautele a tutela dell' integrita' delle buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti, mancando in tal senso un'apposita previsione da parte del legislatore. 

In realta' un tale obbligo discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti della pubblica amministrazione, in quanto l'integrita' dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti all'incanto e' uno degli eleme nti sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i con correnti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, fissati dall'articolo 97 della Costituzione, cui de ve informarsi l'azione amministrativa. 

D'altra parte, se puo' convenirsi con l'appellante sulla circostanza che, in ma ncanza di una specifica previsione da parte del legislatore di apposite misure cautelari da adottarsi nel caso di prosieguo delle operazioni di gara al giorno successivo, l'individuazione delle misure cautelari idonee deve essere rimessa al prudente apprezzamento dell'amministrazione appaltante, non puo' non rilevarsi che i n concreto di esse deve essere data menzione nel verbale di gara, proprio al fine di assicurare l'effettivo ed ordinato svolgimento del prosieguo delle operazioni. 

Nel caso di specie, non solo non e' stata fatta menzione dell'adozione di tali misure cautelari, per quanto l'Amministrazione ha genericamente, ed inammissibilmente ai fini che qui interessano, affermato di aver provveduto, senza fornire alcun a prova. 

Ne' vale ad escludere la illegittimita' del comportamento tenuto dall'amministrazione la considerazione che non si sarebbe concretamente verificata alcuna manomi ssione dei plichi contenenti le buste, atteso che la tutela giuridica dell'intere sse pubblico al corretto svolgimento delle gare pubbliche, secondo i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, deve essere assicurata in astratto e preventivamente e non puo' essere considerata soddisfatta sulla base della mera situazione di fatto del mancato verificarsi di eventi dannosi. 

L'appello principale deve essere respinto. 
III.2. E' di conseguenza inammissibile l'appello incidentale nella parte in cui ripropone al giudice d'appello l'esame dei motivi assorbiti, atteso che da essi nessun interesse concreto potrebbe ulteriormente venire all'appellante incidentale, essendo gia' stato annullato il provvedimento di aggiudicazione impugnato. 

Peraltro, come ha correttamente il giudice di primo grado, il fatto che la Igrolot imani ha partecipato alla gara in argomento, senza alcuna riserva, esclude la fond atezza dell'appello incidentale nella parte in cui e' stato rivolto il capo dell a sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto originari o proposto dalla Igrolotimani S.r.l. avverso la lettera d'invito alla gara. In conclusione devono essere respinti sia l'appello principale che quello incide ntale; le spese del presente grado di giudizio possono essere interamente compensa te. 

<< Omissis >>