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Non sono ammesse integrazioni documentali qualora
riguardino dichiarazioni richieste a pena di esclusione; ciò anche a
prescindere dal giudizio di inutilità della dichiarazione mancante,
nell’economia dell’offerta e, quindi, sotto il profilo teleologico, della
sua irrilevanza. La dichiarazione di piena accettazione del rischio contrattuale ha natura sostanziale ed è finalizzata ad evitare che il concorrente possa operare, in astratto, con la riserva mentale di sottrarsi, in prospettiva, a taluno degli obblighi od oneri contrattuali, facendo valere una inadeguata conoscenza dell'oggetto. Costituisce sintomo di rilevanza dell'assenza della dichiarazione la richiesta della Commissione di far integrare l’offerta con l’apposizione postuma della predetta dichiarazione mancante, la quale, se fosse stata ritenuta priva di contenuti sostanziali, sarebbe stata superflua. |
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sentenza |
Sentenza n. 760 del 13/02/2003 - Consiglio di Stato |
REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente DECISIONE sui ricorsi in appello nn. 3582/2002 e 3604/2002, proposti: a) - quanto all’appello n. 3582/2002, da A. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M.F.C., C.S. e R.M. e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in ... contro E. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.M. e G.F.R. e presso il secondo elettivamente domiciliata in ... e nei confronti dell’UNIVERSITÀ degli STUDI dell’INSUBRIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio; b) - quanto all’appello n. 3604/2002, dell’UNIVERSITÀ degli STUDI dell’INSUBRIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12, contro E. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra, e nei confronti della società A. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio; per l’annullamento della sentenza del T.A.R.
della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, 31 gennaio 2002, n. 401; FATTO 1) - Con la sentenza
appellata il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalla società E.
s.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della società
l’A. s.r.l. della gara indetta dall’Università degli Studi dell’Insubria
per la concessione di autorizzazione all’installazione e gestione del
servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro. 2) - Il T.A.R., dopo avere ritenuto irrilevante la mancanza della prima parte della dichiarazione recante l’impegno a tenere ferma l’offerta per almeno tre mesi, avendo ritenuto che si trattasse di mero termine di validità dell’offerta che, se non apposto, era di pregiudizio, al più, per la parte, ma non di pregiudizio ai fini della gara (e, comunque, sul punto non c’è gravame), ha ritenuto, invece, rilevante la mancanza della seconda parte della prescritta dichiarazione; non si è, però, attestato al mero rilievo formale della mancanza di una dichiarazione che avrebbe dovuto essere resa dalle concorrenti a pena di esclusione, ma ha condotto una sommaria indagine circa la rilevanza della mancata dichiarazione in merito alla formulazione dell’offerta, ritenendo, in definitiva, che il mancato impegno prescritto possa avere condotto alla formulazione di un’offerta diversa da quella che, altrimenti, avrebbe potuto essere resa. 3) - Con gli appelli in epigrafe (nn. 3582/2002 e 3604/2002) l’originaria aggiudicataria - l’A. s.r.l. - e l’Amministrazione aggiudicatrice - Università degli Studi dell’Insubria - deducono che il T.A.R. sarebbe andato extra petita, in quanto il ricorso di primo grado avrebbe censurato la mancata apposizione della dichiarazione solo sotto il profilo formale e non sotto il profilo sostanziale della oggettiva rilevanza o meno della dichiarazione ai fini della quantificazione dell’offerta; in ogni caso, si assume, la dichiarazione ben avrebbe potuto essere apposta in sede di integrazione postuma della domanda, ciò non violando la par condicio, anche perché, in effetti, una siffatta accettazione sarebbe stata comunque riconducibile all’accettazione del capitolato d’oneri e sarebbe rientrata, inoltre, tra le integrazioni e precisazioni delle offerte, normalmente ammesse in sede di confronto concorrenziale. Si è costituita in entrambi gli appelli l’originaria ricorrente insistendo per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza appellata. Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi. DIRITTO 1) - Gli appelli in epigrafe (nn. 3582/2002 e 3604/2002), in quanto proposti avverso un’unica sentenza, debbono essere riuniti. Gli stessi sono infondati. 2) - Osserva, in proposito il Collegio che il bando di gara prevedeva che, “al fine di partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre…….c) offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema allegato al presente bando”. La dichiarazione, secondo
l’allegato ora detto, avrebbe dovuto essere del seguente tenore: “l’offerta
è formulata avendo preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari delle condizioni contrattuali che possono aver influito sulla
determinazione dell’indennità annua e che possono influire sulla
prestazione del servizio e la stessa offerta deve intendersi pertanto
pienamente remunerativa”. La società l’A. s.r.l.
non ha presentato, come si ripete, il modulo di offerta completo della
dichiarazione ora detta. Illegittimamente, quindi,
il seggio di gara l’ha riammessa, consentendole di apporre, nel corso
delle operazioni valutative, la dichiarazione mancante. 3) - Che si trattasse di
vizio rilevante è dato desumerlo, del resto, dallo stesso operato della
Commissione valutatrice, che ha ritenuto di far integrare l’offerta con
l’apposizione postuma della dichiarazione; ché, se questa fosse stata
ritenuta del tutto pleonastica e priva di contenuti sostanziali, la stessa
Commissione non avrebbe avvertito l’esigenza di richiederne la
redazione. 4) - Da disattendere è, poi, anche l’ulteriore assunto delle appellanti, secondo cui la sottoscrizione del Capitolato d’oneri e la piena accettazione dello stesso sarebbe valsa a supplire alla mancanza della dichiarazione di cui si discute, recando esso la disciplina del servizio e, dunque, le condizioni contrattuali (sicché non si sarebbe potuto dubitare della piena conoscenza ed accettazione delle circostanze generali e particolari delle condizioni contrattuali e di prestazione del servizio). La produzione del capitolato d’oneri sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente costituiva una delle condizioni di partecipazione alla gara (lettera b dei documenti da produrre) poste a pena di esclusione; si trattava, quindi, al pari della produzione del modulo di offerta di cui alla successiva, citata lettera c), di uno degli adempimenti essenziali ai fini della partecipazione alla gara; sicché non poteva la Commissione valutatrice - senza porsi in contrasto con il tassativo dettato della lex specialis della gara e senza contraddirne manifestamente i contenuti - sopperire alla carenza di una condizione essenziale di partecipazione di un concorrente valorizzandone sopra misura un’altra, posta ad altri fini. E, sul punto, è da notare che la dichiarazione in questione non riveste mera natura formale e sostanzialmente reiterativa, nei suoi contenuti ed effetti, dell’accettazione del capitolato d’oneri; altro è l’accettazione di questo e delle condizioni in esso contenute; altro la dichiarazione, vincolante per il concorrente, posta a presidio della serietà e vincolatività dell’offerta e destinata (al pari di analoghe dichiarazioni presenti e richieste nella quasi generalità dei bandi di gara) a sottrarre l’instaurando rapporto concessorio da possibili controversie legate ad una, eventualmente, non chiara formulazione del capitolato stesso. 5) - Nella sentenza qui gravata il T.A.R. ha anche operato una valutazione in merito alla concreta rilevanza che può avere assunto la mancata apposizione della dichiarazione di cui si tratta; apprezzamento che - sebbene non richiesto dall’originaria ricorrente - non pregiudica, in effetti, le odierne appellanti, essendosi limitati i primi giudici a verificare (di fatto, nell’interesse stesso dell’Amministrazione e dell’originaria controinteressata) se, in ipotesi, la dichiarazione di cui si tratta non potesse essere ritenuta, per i suoi oggettivi contenuti, del tutto inutile nell’economia dell’offerta stessa e, quindi, se - sotto il profilo teleologico - non potesse essere ritenuta irrilevante la sua mancanza. Ora, a parte quanto potrebbe dirsi in merito alla possibilità di operare un siffatto apprezzamento in presenza di clausole di esclusione, rimaste inoppugnate, che, come nella specie, rivestono carattere univoco e non si prestano a dubbi interpretativi, vi è da rilevare che, non subordinando espressamente la propria offerta alla piena accettazione del rischio contrattuale di cui si tratta (per cui l’offerta, in base ad una formulazione del bando che non si prestava ad equivoci, doveva essere necessariamente “formulata avendo preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari delle condizioni contrattuali che possono aver influito sulla determinazione dell’indennità annua e che possono influire sulla prestazione del servizio e la stessa offerta deve intendersi pertanto pienamente remunerativa”), l’interessata avrebbe potuto operare, in astratto, con la riserva mentale di sottrarsi, in prospettiva, a taluno degli obblighi od oneri contrattuali, facendo valere una inadeguata conoscenza delle dette “circostanze” per fatto ad essa non addebitabile; così riducendo, per questa via, quel margine di rischio imprenditoriale che avrebbe potuto tradursi, potenzialmente, in un’offerta economica solo apparentemente di maggior favore. Ciò che induce, a maggior ragione, a ritenere pienamente rilevante e condizionante, nell’economia della gara, la clausola in questione. Consentendo all’impresa qui appellante di integrare, nei termini di cui si discute, la propria offerta, la Commissione ha, del resto, finito anche per consentire, in effetti, alla medesima di modificare i parametri stessi della propria offerta economica in corso di gara e a buste già aperte; ciò che conferma nell’illegittimità dell’operato della Commissione stessa. E il fatto, infine, che l’offerta stessa sia stata poi assoggettata positivamente al vaglio dell’anomalia non assume alcun significativo rilievo in senso contrario, tale verifica essendo intervenuta in un momento in cui il comportamento tenuto dall’Amministrazione si era risolto nell’illegittima ammissione alla gara della concorrente in parola. 6) - Per tali motivi gli appelli in epigrafe appaiono infondati e, per l’effetto, previa la loro riunione, devono essere respinti. Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe. Spese del grado compensate. Pres. Alfonso Quaranta
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