In materia di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori per l’urbanizzazione della zona per insediamenti produttivi con l’incameramento della cauzione provvisoria | ||||
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sentenza | ||||
sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6288 |
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REPUBBLICA ITALIANA N. 6288/02 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10545 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la
seguente DECISIONE sul ricorso in appello n.10545/2001, proposto
dalla Ditta
rappresentato e difeso da:
con domicilio eletto in Roma
per
la riforma della
sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez.
autonoma per la provincia di Bolzano, n. 236 del 3.9.2001, con la quale è
stato respinto il ricorso proposto dalla Ditta Malleier Alois; Visto
l'atto di appello con i relativi allegati; Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Visti
gli atti tutti della causa; Alla
pubblica udienza del 21.5.2002, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed
uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza; Visto
il dispositivo di decisione n. 273
del 24/05/02; Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO
1.Con
l’appello in epigrafe, la Ditta Malleier Alois ha fatto presente che
aveva partecipato alla gara indetta dal Comune di Moso in Passiria, con
deliberazione del 31.10.2000, per l’aggiudicazione dei lavori per
urbanizzazione primaria della zona per insediamenti produttivi denominata
Moso, con il sistema del pubblico incanto; che
espletato il pubblico incanto era risultata aggiudicataria con il
ribasso del 10,8 % sull’importo a base d’asta (£.976.650.358) ; che,
in base al bando di gara e relativa normativa provinciale,
l’aggiudicataria era tenuta a presentare, nel termine fissato per la
stipulazione del contratto, della documentazione da cui risultasse
l’esecuzione a regola d’arte, nel quinquennio precedente la gara, di
un lavoro di importo non inferiore al 40 % ed ascrivibile alla categoria
dei lavori in appalto; che, richiesta tale documentazione con nota
sindacale del 29.1.2001, aveva fatto pervenire in data 15.2.2001 una
dichiarazione a firma dell’ing. Weiss attestante l’esecuzione dei
lavori di ampliamento dell’impianto di compostaggio “Katzental” pari
a £.349.117.371; che con successiva nota sindacale del 19.2.2001, la
Ditta veniva invitata a presentare ulteriore documentazione in quanto
quella prodotta riguardava opere inferiore rispetto all’importo di
riferimento pari a £. 390.660.143 (40 % di 976.650.358); che pertanto
inoltrava la certificazione in
data 22.2.2001, a firma del geometra Santese, attestante l’esecuzione
per conto del comune di Merano dei lavori di realizzazione di una rete di
acque bianche ed asfaltature per un importo di £. 426.920.539; che ciò
nonostante con nota comunale del 7.3.2001 le veniva richiesta altra
documentazione in quanto la dichiarazione del D. L. Santini non risultava
idonea a dimostrare la regolare esecuzione dei lavori e non presentava gli
elementi di un atto di collaudo; che nel termine prescritto inoltrava
altra documentazione ma inutilmente; che con nota comunale del 22.3.2001
le veniva comunicato che con deliberazione giuntale n.41 del 12.3.2001 era
stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione a suo favore per
mancata documentazione dell’esecuzione di lavori per un importo pari al
40 % dell’importo a base d’asta, con incameramento della cauzione
provvisoria di £.48.832.518; che inoltrata domanda
di accesso le veniva rilasciata copia della deliberazione n.41/2001
e quindi apprendeva che i lavori erano stati aggiudicati alla seconda
classificata con deliberazione n.72 del 9.4.2001; che proposto ricorso al
Tribunale regionale, questi l’aveva respinto con la sentenza appellata. HA
dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti
ragioni: -la
documentazione prodotta, di cui alla certificazione del geometra Santese
in data 22.2.2001, doveva ritenersi idonea a dimostrare l’esecuzione di
opere ascrivibili alla categoria dei lavori in appalto per un importo di
£.426.920.539, di gran lunga superiore al 40 % dell’importo a base
d’asta; né rilevava la circostanza che all’epoca dette opere non
fossero state collaudate, in quanto la relativa disciplina di gara non
richiedeva la presentazione di uno specifico documento, quale il
certificato di collaudo, ma una generica documentazione attestante
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte per un importo pari al 40 %
dell’importo a base d’asta; che d’altra parte l’art. 26 del
Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 6/1998, approvato con
DPGP n.41 del 5.7.2001, si limitava richiedere la produzione di
attestazioni di esecuzione a regola d’arte dei lavori rilasciate dal
Direttore dei lavori, anche in relazione a lavori ultimati e non
collaudati; -il
Tribunale regionale, pur concordando che la normativa di gara non
richiedesse la presentazione di uno specifico documento ai fini indicati,
riteneva erroneamente non idonea la certificazione del geometra Santese
sebbene in essa si precisasse che le opre erano state eseguite come da
contratto; -Tribunale
regionale aveva omesso di esaminare la circostanza evidenziata dalla Ditta
in ordine all’impossibilità per il Direttore dei lavori di rilasciare
una certificazione sulla regolare esecuzione delle opere prima del
controllo finale; -l’Amministrazione
comunale avrebbe dovuto verificare d’ufficio l’attendibilità e la
veridicità della documentazione prodotta dalla Ditta; -in
ogni caso l’incameramento della cauzione era da ritenersi illegittimo,
in quanto la mancata stipulazione del contratto non era dipesa da causa
imputabile all’impresa aggiudicataria, che aveva fato tutto il possibile
per produrre la prescritta documentazione. Costituitosi
in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello. Ha in
particolare evidenziato che dalla mancata stipulazione del contratto
d’appalto con la Ditta ricorrente, aveva subito un danno che la
legittimava all’incameramento della cauzione, costituito dalla
differenza tra l’offerta del primo classificato e quella del secondo e
dal ritardo con il quale erano stati iniziati i lavori dal nuovo
aggiudicatario. Con
memoria conclusiva, la Ditta appellante ha insistito sull’illegittimità
dell’incameramento della cauzione provvisoria. Alla
pubblica udienza del 21.5.2002, il ricorso è stato trattenuto in
decisione. Diritto 1.Con
sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez.
autonoma per la provincia di Bolzano, n.236 del 3.9.2001 è stato respinto
il ricorso proposto dalla Ditta Malleier Alois avverso le deliberazioni
del comune di Moso in Passiria n.41 del 12.3.2001 (e relativa
comunicazione sindacale del 22.3.2001) e n. 72 del 9.4.201, con le quali
prima è stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione a favore
della Ditta medesima della gara di appalto dei lavori per
l’urbanizzazione della zona per insediamenti produttivi “Moso”, con
l’incameramernto della cauzione provvisoria, e poi l’appalto è stato
aggiudicato alla Ditta seconda classificata. Avverso
detta sentenza ha proposto appello la Ditta Malleier Alois . 2.Lappello
è fondato in parte. 2.1.
Il Comune ha correttamente proceduto all’annullamento della precedente
aggiudicazione a favore della Ditta Malleier Alois per non aver prodotto nel
termine prescritto la documentazione da cui risultasse l’esecuzione a
regola d’arte, nel quinquennio precedente la gara, di un lavoro di
importo non inferiore al 40 % della base d’asta di £. £.976.650.358
(corrispondente a £. 390.660.143 ) ed ascrivibile alla categoria dei
lavori in appalto. Invero,
pur volendosi concordare con l’appellante che la relativa normativa di
gara non prescriveva la produzione di uno specifico documento attestante
l’avvenuta esecuzione delle opere a regola d’arte (ed in particolare
del certificato di collaudo), occorre far presente che comunque occorreva
una certificazione idonea in ordine alla conformità a regola d’arte dei
lavori eseguiti e non ancora collaudati. D’altra
parte, l’invocato art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge
provinciale n. 6/1998, approvato con DPGP n.41 del 5.7.2001, richiedeva
proprio la produzione di attestazioni di esecuzione a regola d’arte dei
lavori rilasciate dal Direttore dei lavori, anche in relazione a lavori
ultimati e non collaudati. Invece,
il certificato del Direttore dei lavori Santese in data 22.2.2001,
attestante l’avvenuta esecuzione di opere ascrivibili alla categoria dei
lavori in appalto per un importo di £.426.920.539, non precisava che i
lavori erano stati eseguiti a regola d’arte e di conseguenza non poteva
essere ritenuto idoneo allo scopo, essendo insufficiente e non
qualificante la dichiarazione dello stesso Santese di lavori eseguiti
“come da contratto”, come del resto ritenuto dal giudice di 1°
grado.. La
circostanza addotta dall’appellante in ordine all’impossibilità da
parte del Direttore dei lavori di attestare, prima del collaudo dei
lavori, l’avvenuta esecuzione dei lavori a regola d’arte, è aspetto
che non può essere preso in considerazione, in quanto eventualmente
doveva essere impugnata la normativa di gara che prescriveva tale
requisito. Non
può condividersi infine l’assunto dell’appellante in ordine alla
mancata verifica d’ufficio del contenuto documentazione prodotta, in
quanto nella specie difettava proprio l’attestazione dell’esecuzione a
regola d’arte dei lavori in questione, poi intervenuta solo in data
24.5.2001 a gara ormai aggiudicata al secondo classificato. 2.2.Va
condivisa invece la censura dell’appellante in ordine all’illegittimo
incameramento della cauzione provvisoria. Come
è precisato nel bando di gara, tale incameramento era previsto per
l’ipotesi in cui per cause imputabili all’aggiudicatario non si
pervenisse alla stipulazione del contratto. Nel
caso in esame la mancata stipulazione del contratto non risulta imputabile
a comportamento negligente dell’istante, la quale anzi
risulta aver fatto tutto il possibile per documentare il requisito
in contestazione. La
circostanza che la documentazione prodotta non fosse idonea
a documentare il requisito dell’avventa esecuzione a regola
d’arte di un lavoro di importo non inferiore al 40 % della base d’asta
è aspetto che è stato chiarito solo nel corso del procedimento di gara
ma che al momento della domanda di partecipazione alla gara non poteva
escludersi, considerando che l’ultimazione di tali lavori risulta
intervenuta nel luglio del 2.000, mentre la domanda di partecipazione alla
gara scadeva il 12.12.2000, ed il certificato di collaudo è stato poi
effettivamente rilasciato nel maggio 2001. Né
può ammettersi l’incameramento della cauzione per il fatto che
l’amministrazione comunale avrebbe subito dei danni per la differenza
tra l’offerta del primo classificato e quella del secondo e per il
ritardo con il quale erano stati iniziati i lavori, trattandosi di
evenienze diverse da quelle per le quali tale incameramento è consentito. 3.Per
quanto considerato, l'appello deve essere accolto in parte e per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto in
parte il ricorso originario, con annullamento in parte qua della delibera
n.41/2001 e relativa comunicazione. Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese dii entrambi i gradi di
giudizio.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in
parte l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della
sentenza di 1° grado, accoglie in parte il ricorso originario. Spese
compensate. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2002 con l’intervento
dei Signori: Claudio Varrone………..- Pres. Klaus Dubis………….....- Cons. Corrado Allegretta..……- Cons. Aldo Fera…….……….. - Cons. Aniello Cerreto………... - Cons.
rel. est L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE IL
SEGRETARIO DEPOSITATA IN
SEGRETERIA il....................... 13/11/2002.......................... (Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE |
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