Per una gara di progettazione sotto soglia non si può tenere conto solamente dei curricula , ma vanno vanno valutate anche le condizioni economiche, tipo: l'indicazione del tempo massimo per l’espletamento di ciascun incarico, il ribasso percentuale da applicarsi alle tariffe professionali in vigore, la percentuale del rimborso spese, le modalità di pagamento dei compensi. |
sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 4466 del 20/08/01 |
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha
pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello sub 129/1999, proposto da Ghelfi Antonio,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luca R. Perfetti, Rita Bernasconi
ed Enzo Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, alla via Fedro n. 52; contro il Comune di San Damiano al Colle, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Franco Ferrari, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via
Gregoriana,n.5; nonché
contro Covini Angelo, Bolzoni Moreno Marino, Piera Poggi e Lino Fiori, non
costituiti, per
l’annullamento della sentenza del TAR-Lombardia, sez.IIIa,n.2275/98 del 15 luglio 1998
– 29 settembre 1998; visto il ricorso con i relativi allegati, visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Damiano al
Colle; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Vista l’ordinanza n. 300/99 con la quale è stata respinta la
richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata; visti tutti gli atti di causa; relatore alla pubblica udienza del 3 aprile 2001 il consigliere Paolo De
Ioanna; uditi gli avvocati Vantaggiato, su delega dell’avv. Perfetti e
l’avv. Manzi, su delega dell’avv. Ferrari; Visto il dispositivo della decisione n. 176 del 9 aprile 2001; considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto 1.
Con ricorso al TAR – Lombardia, il geometra Antonio Ghelfi ha
impugnato le deliberazioni della Giunta comunale di San Damiano al Colle
nn.229,230,231,232 del 25 ottobre 1996, che avevano ad oggetto
l’affidamento di incarichi professionali per la redazione di progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori da eseguirsi nel
territorio del Comune. 2.
Per l’affidamento degli incarichi il Comune aveva utilizzato lo
schema procedurale previsto dai commi 11 e 12 dell’art. 17 della legge
11 febbraio 1994,n.109, come modificato dalla legge n.216 del 1994,
trattandosi dell’affidamento di incarichi di progettazione di importo
inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU. L’amministrazione
aveva provveduto alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo
pretorio del Comune di San Damiano al Colle e di alcuni Comuni
viciniori, in conformità a quanto stabilito con precedenti
deliberazioni comunali. 3.
Le domande, corredate da specifiche offerte economiche per ogni
incarico e dai curricula dei professionisti partecipanti alla procedura
selettiva, erano state oggetto di specifica valutazione da parte della
Giunta, a seguito della quale il ricorrente in primo grado, ora
appellante, non risultava affidatario di alcun incarico. 4.
La domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati
veniva accolta in primo grado e annullata da questo Collegio. Nel merito
il TAR respingeva il ricorso preposto da Ghelfi. Avverso tale sentenza
veniva proposto il presente appello con richiesta di sospensione
dell’efficacia. L’istanza di sospensione veniva respinta nella
Camera di Consiglio del 2.2 1999. 5.
Nell’udienza del 3 aprile 2001, l’appello è stato trattenuto
per la decisione. Diritto. 1.
La questione di diritto su cui si fonda l’appello è l’applicazione
dell’art.17 della legge n.109 del 1994. Il comma 11 di tale articolo
faceva rinvio al regolamento previsto dall’art.3 della stessa legge,
per la definizione delle modalità di aggiudicazione per gli affidamenti
di incarichi di progettazione sotto la soglia comunitaria,,
contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento
dell’azione amministrativa con l’esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell’incarico. Il comma 12 stabiliva che al di sotto della soglia
comunitaria le stazioni appaltanti dovessero in ogni caso dare adeguata
pubblicità agli incarichi da affidare, aggiungendo che fino
all’entrata in vigore del regolamento prima richiamato l’affidamento
degli incarichi dovesse avvenire sulla base dei curricula presentati dai
progettisti. Va ricordato che all’epoca degli affidamenti in
questione, il regolamento richiamato dall’art.17 non era stato ancora
emanato.
Ora secondo l’appellante l’amministrazione comunale avrebbe dovuto
affidare gli incarichi facendo esclusivo riferimento alla valutazione
comparativa dei soli curricula, senza tenere conto delle valutazioni
economiche collegate ai diversi progetti presentati. 2.
Il giudice di primo grado ha deciso sulla base di una interpretazione più
ampia e sistematica della norma in esame: in sostanza, in accordo anche
con il principio costituzionale di buon andamento dell’attività
amministrativa e con l’esigenza di garantire la massima apertura
concorrenziale delle gare ad evidenza pubblica, ha ritenuto che, tenendo
conto delle finalità della disciplina in questione, la disposizione va
riferita “ all’insieme di tutti gli elementi, tecnici ed economici
sulla cui base effettuare la valutazione della migliore offerta”. La
legge fa riferimento all’affidamento degli incarichi sulla base dei
curricula, nel senso che il processo di valutazione comparativa delle
offerte di incarico, in precedenza adeguatamente pubblicizzate, deve
prendere le mosse dalla verifica, attraverso i curricula, del possesso
di una adeguata e sicura capacità professionale; ciò tuttavia non
impone alla stazione appaltante di procedere attribuendo un rilievo
esclusivo e comunque determinante alla valutazione dei curricula;
partendo da questi ultimi, dopo essersi garantita l’esistenza
documentata di condizioni di sicurezza e capacità professionale, la
stazione appaltante può ben tenere conto, proprio per perseguire l’economicità
dell’azione amministrativa, del quadro delle condizioni economiche
proposte dai professionisti.
Al riguardo va aggiunto che nell’avviso di selezione informale,
procedura questa certamente meno rigida e più flessibile di una gara in
senso tecnico, e nella quale il profilo fiduciario assume un rilievo
specifico, l’amministrazione aveva fatto esplicito riferimento, oltre
ai curricula, all’indicazione del tempo massimo per l’espletamento
di ciascun incarico, al ribasso percentuale da applicarsi alle tariffe
professionali in vigore, alla percentuale del rimborso spese, alla
modalità di pagamento dei compensi.
L’avviso dunque costruisce un percorso valutativo che, partendo dai
curricula, consentisse di ponderare al meglio l’interesse pubblico.
Diversamente ragionando, ove cioè si attribuisse ai curricula una
connotazione meccanicamente e rigidamente vincolante delle scelte delle
amministrazioni pubbliche, si asseconderebbe una linea interpretativa
intrinsecamente non idonea a conseguire la soluzione più economica ed
efficiente. Prospettiva questa che confligge con tutto il sistema della
normazione positiva, comunitaria e nazionale, in materia di appalti, sia
sopra che sotto soglia. 3.
Il percorso valutativo delle scelte operate dall’amministrazione è
reso esplicito nelle motivazioni dei provvedimenti di incarico, dove
vengono richiamati i profili professionali dedotti dai curricula e le
condizioni economiche offerte dai partecipanti alla selezione informale.
In questo senso, la relazione del segretario generale è certamente un
elemento istruttorio e preparatorio, ma non assume, neppure alla luce
delle specifiche previsioni dell’avviso di selezione, un ruolo
vincolante; né potrebbe essere diversamente considerando la struttura
funzionale di queste modalità di selezione, nelle quali la valutazione
della soluzione più economica ed efficiente tra quella consentite dalla
legge, spetta alla Giunta comunale, nell’esercizio di un potere
discrezionale la cui ragionevolezza e proporzionalità è pienamente
controllabile, nel caso in esame, attraverso la ricostruzione dei
presupposti di fatti e delle ragioni di diritto dedotte nella
motivazione dei provvedimenti. 4.
Infine, per quanto attiene al vizio sintomatico di violazione di
circolare occorre rilevare:
- che la pubblica amministrazione può in via generale discostarsi dalle
indicazioni contenute in una circolare, motivando adeguatamente tale
scelta sulla base della concreta e specifica conformazione che si
ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse;
- che nel caso specifico la invocata circolare del Ministero dei lavori
pubblici è posteriore alla data di assunzione delle deliberazioni in
contestazione;
- che comunque la richiamata circolare del Ministero dei lavori pubblici
n.4488/UL del 7.10.1996, introduce il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa quale metodo base cui fare riferimento e
dunque conferma, sia pure in via indiretta la correttezza dell’operato
dell’Amministrazione comunale. 5.
In via conclusiva, la sentenza appellata è corretta e
l’appello risulta infondato e pertanto deve essere respinto. Le spese
del presente grado di giudizio sono poste a carico della parte
soccombente. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese dell’appello,
liquidate nella misura di lire 4.000.000 (quattro milioni). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, addì 3 aprile 2001, dal Consiglio di Stato in
sezione giurisdizionale (sezione quinta), riunito in Camera di Consiglio
con l’intervento dei seguenti Magistrati: Salvatore Rosa
Presidente Pier Giorgio Trovato
Consigliere Corrado Allegretta
Consigliere Claudio Marchitiello
Consigliere Paolo De Ioanna
Consigliere estensore L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.to Paolo De Ioanna
f.to Salvatore Rosa IL
SEGRETARIO f.to
Francesco Cutrupi
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