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- Firma sull'offerta, va esclusa una ditta che non firma l'ultima pagina dell'offerta a prezzi unitari in quanto il fatto non costituisce "mero errore materiale" ma  è proprio la sottoscrizione dell’ultima pagina che attribuisce giuridicità all’offerta.

TAR Sicilia, sez. II, sentenza n. 1023 del 01/08/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia,  Sezione  II, ha pronunziato la seguente

N. 1093  R.Sent.

N. 3328 R.Gen.

ANNO  2000

SENTENZA

sul ricorso n.3328/00, proposto dall’Impresa Serravalli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raimondo Alaimo ed elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Sacro Cuore n. 3, presso l’avv. Girolamo Milioto (studio Maniscalco Basile),

C O N T R O

 -il Comune di Vicari , in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

E NEI CONFRONTI

della costituenda A.T.I. tra le imprese Giuseppe La Piana (capogruppo), Costruzioni Edili e Stradali, Impresa Calà Antonino, Impresa costruzioni Nigrelli Salvatore, in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe La Piana, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Calandra, presso il cui studio in Palermo, piazza V.E. Orlando n.33, è elettivamente domiciliato,

PER L’ANNULLAMENTO

-         del verbale di aggiudicazione del pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria all’interno del piano di recupero (2° stralcio) per l’importo a base d’asta di lire 762.900.000 con il quale l’appalto è stato aggiudicato alla costituenda A.T.I. controinteressata;

di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, dell’eventuale deliberazione di Giunta Municipale di approvazione degli atti di gara e del bando di gara occorrendo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della A.T.I. controinteressata;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l’ordinanza n. 2063 del 19 dicembre 2000;

Vista l’ordinanza n. 102 del 9 febbraio 2001 del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha riformato la predetta ordinanza;

Designato relatore il Referendario avv. Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2001 l’avv. Carmelo La Fauci Belponer, in sostituzione dell’avv. R. Alaimo per l’impresa ricorrente e l’avv. G. Calandra per l’impresa controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 25 ottobre 2000 e depositato il successivo giorno 31 l’impresa Serravalli s.r.l. espone che con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n. 41 dell’08.10.1999, il Comune di Vicari ha bandito pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, da esperirsi con il sistema di cui all'art. 14, comma 1, L.R. 4/96 e dell'art. 1, comma 3, della L.R. 4/98, con il criterio di cui all'art. 21 della L. 109194 e successive modifiche ed integrazioni, con la verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L.R. 21/98 e successive modifiche, mediante offerta a prezzi unitari.

Alla gara partecipavano 101 concorrenti, tra cui l'Impresa ricorrente, la controinteressata A.T.I. La Piana e l'impresa SIPA S.p.a.. La media finale delle offerte ammesse è stata dell'1,25959%.

L'appalto veniva aggiudicato alla R.T.I. controinteressata che aveva offerto un ribasso dell'1,25636%, risultato il più vicino per difetto alla media ottenuta.

L'appalto sarebbe stato invece aggiudicato all'impresa ricorrente, che aveva offerto il ribasso dell'1,24788%, se la Commissione di Gara avesse escluso la SIPA S.p.a, che non  aveva sottoscritto l'ultima pagina dell'offerta prezzi.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione ricorre, pertanto, l'impresa Serravalli S.r.l., per i seguenti motivi:

 l. Violazione dell' art. 11 lett. a), del bando di gara ‑ Eccesso di potere per illegittimità derivata.

Il bando di gara prescrive all'art. 11, lett. a) che l'offerta: "consistente nella compilazione nell'apposito modulo predisposto e fornito esclusivamente dall'Ente Appaltante, e da esso autenticato in ogni suo foglio, che deve essere completato dal soggetto partecipante alla gara, indicando nella terza colonna i prezzi unitari offerti per ciascuna categoria di lavoro e nella quarta colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza …          L'offerta deve essere firmata in ciascun foglio dall'Imprenditore …” Lo stesso bando al punto 4) delle avvertenze recita: "Si precisa che si farà luogo alla esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle modalità sopra descritte”.

La commissione aggiudicatrice avrebbe violato le prescrizioni sopra enunciate contenute nella lex specialis della gara ammettendo alla gara l’Impresa STA S.p.a., che invece avrebbe dovuto essere esclusa per mancata sottoscrizione dell'offerta prezzi presentata per concorrere all'appalto.

2. Eccesso di potere ‑ Sviamento - Violazione della par condicio.

La Commissione di gara avrebbe violato le prescrizioni contenute nella lex specialis dell'appalto e conseguentemente ha sviato il buon andamento dell'appalto violando sia il detto principio che quello della par condicio tra i concorrenti.

Il Comune di Vicari, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si è costituita la A.T.I. controinteressata, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con il favore delle spese. Ha altresì proposto ricorso incidentale,  impugnando il bando limitatamente al punto 4) delle “avvertenze”, ove vada interpretato nel senso che comporti l’esclusione dalla gara anche nel caso di semplice errore materiale, in quanto in contrasto con i principi generali in materia di semplificazione degli atti amministrativi e di massima partecipazione alle gare.

Con ordinanza n. 2063 del 19 dicembre 2000 è stata rigettata la domanda di sospensiva degli atti impugnati (accolta, peraltro, in appello con ordinanza n. 102 del 9 febbraio 2001, del Consiglio di Giustizia Amministrativa);

Con memoria del 17 aprile 2001 la controinteressata ha ulteriormente illustrato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2001, uditi i difensori delle parti che si sono riportati alle già esposte conclusioni, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In sede cautelare, con l’ordinanza n. 2663/2000 era stata rigettata la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di aggiudicazione impugnato, avanzata dall’impresa ricorrente, con la motivazione che nell’ipotesi di specie il vizio dedotto (mancata sottoscrizione dell’ultima pagina dell’offerta a prezzi unitari) costituisse un “mero errore materiale” inidoneo ad inficiare le operazioni di gara. Tale impostazione non è stata, però, condivisa dal Giudice di appello, che ha invece rilevato, con l’ordinanza n. 102/2001, che la prescrizione del bando, impugnata con il ricorso incidentale, “è stata applicata in conformità ai principi sulle gare pubbliche, che richiedono certezza sull’imputazione dell’offerta al concorrente: essendo la sottoscrizione elemento essenziale della scrittura privata”.

Alla stregua di tale orientamento va perciò riconosciuta, anche per ragioni di omonimia processuale, la questione, oggetto del presente giudizio, dovendosi ritenere che l’operato della commissione di gara, che non ha  escluso la ditta SAPI, la cui offerta non risultava sottoscritta nell’ultimo foglio,  sia illegittimo.

La sottoscrizione finale dell’offerta rileva sotto un duplice profilo: essa consente la sicura riconducibilità dell’atto negoziale al suo autore e, al tempo stesso, è indice rivelatore della serietà dell’offerta.

E’ proprio la sottoscrizione dell’ultima pagina che attribuisce giuridicità all’offerta: un’offerta non  sottoscritta è un’offerta la cui validità deve essere quanto meno confermata e non disconosciuta dalla parte: solo che ciò potrebbe avvenire  necessariamente solo dopo che le buste siano state aperte e siano conosciute quindi le offerte delle altre ditte. In tal modo verrebbe però posta in pericolo la segretezza dell’offerta e la trasparenza delle operazioni di gara.

Pertanto la sottoscrizione, tendendo ad assicurare la provenienza e l’insostituibilità dell’offerta,  assume connotato di condizione essenziale sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale (C.Stato, sez. V, 19 febbraio 1996, n. 209; T.A.R. Sicilia, 17 febbraio 1997, n. 193).

L’offerta dell’impresa SAPI andava, pertanto, esclusa, perché priva di tale requisito, a causa della mancata sottoscrizione della pagina finale.

E poiché è incontroverso che il ricalcolo della media, in dipendenza dell’esclusione dell’offerta SAPI, avrebbe comportato l’aggiudicazione all’odierna ricorrente, il ricorso risulta fondato.

Va a questo punto preso in esame il ricorso incidentale della controinteressata avverso la clausola del bando (n.4 delle “avvertenze”) in tema di esclusione dalla gara: ricorso che s’appalesa infondato, per le stesse considerazioni sopra svolte, per cui è da ritenere rilevante la mancata sottoscrizione dell’ultima pagina dell’offerta SAPI.

E pertanto, va accolto il ricorso incidentale, con conseguente annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati.

Si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione

Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati, nella stessa epigrafe indicati.------

Compensa le spese.--------------------------------------------------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.-------------------------------------------------------------

Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 27 aprile 2001 con l’intervento dei sigg. magistrati:----------------------------

-         Calogero ADAMO – Presidente,

-         Nicolò Monteleone   – Consigliere,

-         Michele Corradino – Referendario, estensore.