Accanto alla responsabilità del direttore dei lavori, va affermata anche la responsabilità del funzionario incaricato di dirigere l’Ufficio Tecnico Comunale che ben avrebbe potuto e dovuto intervenire, con tempestività, al fine di contenere il ritardo, sollecitando chi di dovere alla redazione, entro il termine semestrale previsto, quanto meno di un certificato di collaudo provvisorio o, comunque, alla presa in consegna provvisoria da parte del Comune delle opere eseguite, onde sollevare dall' onere della manutenzione l' impresa appaltatrice.
Poiché lo stato di avanzamento e l' eventuale ultimazione dell' opera poteva essere agevolmente verificata, non soltanto il responsabile dell' ufficio tecnico comunale, a ciò tenuto per dovere d' ufficio, ma qualunque residente avrebbe potuto facilmente constatare l' evoluzione dei lavori e la conclusione degli stessi.
La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d' appello, con la sentenza numero 255 del 4 maggio 2005, ribaltando completamente la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, in tema di responsabilità da danno erariale nei confronti di un direttore dei lavori, ci insegna che:
<Non è pertanto condivisibile la benevola considerazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che il ritardo del direttore sia stato ancora tanto contenuto da consentire l' emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione dell' opera) “in tempi tali da non comportare significativi oneri aggiuntivi per l' ente”, se non si fosse sommata a tale circostanza l' inerzia dell' altro convenuto (inerzia, peraltro, ritenuta poi, a sua volta, neppure essa ascrivibile a colpa grave).
Il ritardo del direttore dei lavori è stato invece, nel suo insieme, significativo e determinante per la produzione del danno, non potendo neppure condividersi la tesi, sostenuta dal primo giudice, dell' opinabilità di un effettivo obbligo del direttore di procedere autonomamente alla redazione del certificato di regolare esecuzione, in presenza della prescrizione relativa alla previa audizione del committente contenuta nell' articolo 14 del capitolato d' appalto.
Ritiene infatti il collegio, in ciò concordando con l' interpretazione della Procura appellante, che la chiara formulazione dell' articolo 14 del capitolato speciale d' appalto non possa dare adito a dubbi in ordine alla sua interpretazione, spettando alla Direzione dei lavori, in via esclusiva, l' obbligo, se non della redazione diretta del certificato, quanto meno della tempestiva assunzione di idonee iniziative presso il Comune committente, finalizzato alla necessaria comunicazione all' impresa appaltatrice delle modalità da seguire per la collaudazione dell' opera; con conseguente e connesso suo obbligo di procedere senz' altro alla redazione del certificato di regolare esecuzione, nell' ipotesi in cui l' opera non fosse stata ritenuta oggetto di formale collaudo>
Riguardo al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, così si esprime l’adito giudice amministrativo:
<il collegio rileva che egli rivestiva nell' ufficio tecnico comunale una posizione di assoluto rilievo, riconosciuta dagli stessi primi giudicanti: di tale ufficio, infatti, egli era, indipendentemente dal nomen iuris dell' incarico rivestito, il solo ed unico responsabile ed in tale qualità era intervenuto in tutte le fasi dell' appalto e della esecuzione dei lavori, rilasciando i pareri previsti dalla normativa ai fini dell' adozione degli atti deliberativi di Giunta.
Alla luce di tale assorbente considerazione, appare evidente al collegio che la sua condotta, reiteratamente omissiva e palesemente contrastante con i doveri di controllo, di segnalazione e di denuncia a lui incombenti, sia gravemente colposa e quindi perseguibile in questa sede di responsabilità amministrativo contabile>
A cura di Sonia LAZZINI
REPUBBLICA ITALIANA sent. 255/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Gaetano Pellegrino Presidente
dott. Angelo De Marco Consigliere relatore
dott. Giorgio Capone Consigliere
dott. Luciano Calamaro Consigliere
dott. Salvatore Nicolella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio d' appello iscritto al n. 20708 del registro di Segreteria, proposto dalla Procura regionale per la Sardegna
CONTRO
i Signori ********** Salvatore e ********** Francesco,
AVVERSO
la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna n. 212/2004 del 5 novembre 2002, depositata in segreteria il successivo 14 aprile 2004.
Vista la sentenza appellata.
Visti l' atto d' appello, le memorie di costituzione depositate dagli appellati, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa discussa in primo grado dinanzi alla competente Sezione territoriale.
Uditi, nel corso della pubblica udienza del 26 gennaio 2005, con l'assistenza del segretario, Sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, cons. Angelo De Marco, il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. Antonio Ciaramella e l' avvocato Gianni Allena, difensore dell' appellato Sig. ********** Francesco.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione in data 10 marzo 2003 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sardegna conveniva in giudizio l' ing. Salvatore **********, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori di adeguamento dell' impianto di pubblica illuminazione del Comune di Baunei e il geom. Francesco **********, in qualità di responsabile dell' Ufficio tecnico di quel comune, per il danno erariale di euro 50.449,84 da ripartire nella misura di 2/3 in capo al ********** e in 1/3 in capo al **********, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Il pregiudizio patrimoniale era stato ravvisato dalla Procura attrice nelle somme che il Comune di Baunei aveva dovuto corrispondere all' impresa appaltatrice, a seguito di giudizio arbitrale, per gli oneri di vigilanza e manutenzione dell' integrità dell' opera realizzata, sostenuti e richiesti in base al capitolato dalla stessa impresa, in conseguenza del ritardo con cui si era provveduto al collaudo dell' opera e al suo trasferimento all' Amministrazione.
Tale ritardo, secondo quanto sostenuto nell' atto di citazione, era scaturito dal comportamento omissivo dell' ing. **********, che aveva ingiustificatamente ritardato la redazione dei documenti necessari per avviare le operazioni collaudazione dell' opera, avendo consegnato il certificato di collaudo (unitamente al certificato di ultimazione dei lavori, allo stato finale e alla relazione e sul conto finale) dopo ben 16 mesi dalla ultimazione dei lavori.
La Procura procedente aveva ritenuto il ritardo connotato dai caratteri della antigiuridicità, in quanto poso in essere in violazione di disposizioni generali in materia di opere pubbliche che prevedono per la conclusione delle operazioni sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori in caso di collaudo e tre mesi in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione (articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e della grave colpevolezza, per la rilevante e ripetuta inosservanza dei doveri di correttezza professionale ai quali il professionista avrebbe dovuto conformare la propria attività, oltrechè, ovviamente, degli specifici obblighi di servizio cui era tenuto in forza del rapporto instaurato con l' ente locale.
Una certa efficienza causale nella determinazione del danno in questione era stata rilevata da parte attrice anche nel comportamento del geometra Francesco **********, responsabile dell' Ufficio tecnico del Comune, che aveva seguito tutte le fasi dell' appalto e dell' esecuzione dei lavori per conto del Comune e che, benché fossero evidenti le anomalie e i ritardi nella predisposizione della documentazione necessaria per la collaudazione dei lavori, aveva per lungo tempo omesso di assumere iniziative idonee a contrastare la colpevole inerzia manifestata dal direttore dei lavori, astenendosi dal formulare sollecitazioni nei confronti del professionista e, comunque, di provvedere a segnalare i fatti al Sindaco, alla Giunta e al Segretario comunale. Anche in tale condotta omissiva venivano rinvenuti elementi di grave colpevolezza, dovendo egli ben sapere, in virtù delle funzioni svolte, che il decorso dei termini contrattualmente convenuti con l' impresa per la collaudazione dell' opera avrebbe necessariamente comportato, a termini di capitolato, la ricaduta sul Comune inadempiente degli oneri di manutenzione.
Nel corso del giudizio di primo grado i due convenuti avevano respinto gli addebiti: il **********, sostenendo la prevalente responsabilità del ********** e ponendo in rilievo la circostanza che all' Amministrazione e non al direttore dei lavori competeva la facoltà di scelta tra il collaudo e la redazione del certificato di regolare esecuzione, cui egli aveva provveduto con tempestività, dopo l' invito del Sindaco in tal senso; il **********, sostenendo che egli non era mai stato titolare di un potere di sorveglianza sull' andamento dei lavori e che prima del 27 giugno 1997, allorché gli venne attribuita formalmente la responsabilità del settore, non aveva titolo per sollecitare il direttore dei lavori alla redazione del certificato di regolare esecuzione dell' opera.
La Sezione, ravvisata la sussistenza di un danno erariale, correttamente quantificato dall' attore nell' importo di euro 50.449,84 e ravvisata altresì la sussistenza di un evidente nesso causale tra la condotta dei convenuti ed il suddetto danno, con la sentenza impugnata ha nondimeno mandati entrambi assolti, per difetto, in essi, del requisito della colpa grave.
Il comportamento del **********, in particolare, è stato ritenuto “non privo di colpa”, ma non gravemente colpevole, sia perché il ritardo nella emissione del certificato di ultimazione dei lavori era stato ancora tanto contenuto da consentire l' emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione dell' opera) “in tempi tali da non comportare significativi oneri aggiuntivi per l' ente”, sia perché effettivamente sussistevano ragioni di incertezza sull' obbligo del direttore dei lavori di procedere autonomamente a redigere il certificato di regolare esecuzione, in presenza della prescrizione relativa alla previa audizione del committente contenuta nell' articolo 14 del capitolato d' appalto.
Quanto al **********, la Sezione ha rilevato che le funzioni di reggenza dell' Ufficio tecnico gli furono effettivamente conferite con delibera di Giunta del 27 giugno 1997 e che la mancata assunzione di iniziative prime di tale data non può qualificarsi come gravemente colposa, anche perché, rimossa la situazione di incertezza relativa alla sua posizione di responsabile quale unico funzionario dell' Ufficio egli si adoperò prontamente per giungere alla conclusione del procedimento in questione.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Procura regionale per la Sardegna, ritenendola viziata “sotto i profili della palese ed erronea applicazione delle norme di legge e delle disposizioni del capitolato speciale d' appalto, del travisamento e dell' erronea valutazione dei fatti, quali risultanti dalle emergenze probatorie versate agli atti di causa, nonché della manifesta illogicità della motivazione”.
Rileva la Procura che il primo giudice ha del tutto erroneamente scisso il lungo periodo di ritardo nella redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato, dopo la sottoscrizione da parte dell' impresa, in data 2 settembre 1996, del certificato di ultimazione dei lavori, solo in data 9 dicembre 1997, in due distinte fasi, risultando evidente che la soluzione di continuità individuata in un parziale adempimento (rappresentato dalla consegna, con “solo” sei mesi e venti giorni dall' accertamento del compimento dei lavori, della documentazione occorrente per dare inizio alle operazioni di collaudo) ha il “solo scopo di giustificare le reiterate ed inammissibili inadempienze del **********: nella prima, con la limitatezza del danno (il che è lapalissiano) e, nella seconda, con la assai poco perspicua considerazione di presunte incertezze interpretative delle disposizioni del capitolato d' appalto”. A tale ultimo proposito, è opinione della Procura appellante che in forza dell' articolo 14 del capitolato speciale d' appalto (la cui chiara formulazione non può dare adito a dubbi di interpretazione) spetta esclusivamente alla Direzione dei lavori assumere iniziative presso il Comune committente, al fine di comunicare all' impresa appaltatrice le modalità di collaudazione dell' opera e quindi procedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione, se l' opera non è oggetto di formale collaudo; e d' altra parte, la stessa Sezione sarda, in una precedente analoga fattispecie, aveva già precisato che in una situazione nella quale il direttore dei lavori non pone volontariamente a disposizione dell' ente appaltante gli atti contabili, per qualunque motivo, non sussiste la possibilità di un' attività sostitutiva dell' Amministrazione, volta a predisporre, anche attraverso l' incarico affidato ad un terzo, il completamento della contabilità dei lavori appaltati.
In definitiva, la colpa grave, per la cui sussistenza valgono i criteri ermeneutici enucleati da un indirizzo giurisprudenziale di cui si riportano i precedenti ritenuti più significativi, è sicuramente presente nel comportamento del professionista, il cui atteggiamento di reiterata inerzia è rivelatore di un atteggiamento “di indifferenza, di noncuranza e di incuria nei confronti del Comune, al cui servizio era stato chiamato ad operare”, posto in essere attraverso la violazione di elementari doveri di correttezza e di lealtà processuale.
Per ciò che concerne la posizione del ********** la Procura appellante rileva l' evidente contraddittorietà dell' impianto motivazionale, che afferma e nega nel contempo la rilevanza della posizione rivestita dal convenuto nell' ambito dell' Ufficio tecnico comunale: di tale Ufficio, come da attestazione resa dal sindaco del Comune di Baunei, il ********** era, indipendentemente dal nomen iuris dell' incarico rivestito, il solo ed unico responsabile ed in tale qualità era intervenuto in tutte le fasi dell' appalto e della esecuzione dei lavori, rilasciando i pareri previsti dalla normativa ai fini dell' adozione degli atti deliberativi di Giunta. Appare pertanto evidente all' appellante la gravità della colpa nella sua condotta reiteratamente omissiva e palesemente contrastante con i doveri di controllo, di segnalazione e di denuncia a lui incombenti.
L' appellato ing. ********** Salvatore si è costituito a mezzo del difensore, avvocato Bartolomeo Salone, il quale ha depositato una memoria difensiva che sostanzialmente ripropone la linea argomentativa sostenuta in primo grado, incentrata sulla efficienza causale esclusiva, nella produzione del danno, del comportamento del geometra comunale: il ritardo di soli 20 giorni a lui imputabile non avrebbe infatti avuto conseguenze significative se il ********** si fosse prontamente attivato, come sarebbe stato suo dovere, per richiedere il certificato di regolare esecuzione, non essendo affatto evidente la competenza del direttore dei lavori in ordine alla concreta redazione, di propria iniziativa, di tale certificato.
Anche il difensore del geometra ********** ha depositato una memoria difensiva, con la quale nega la pretesa inerzia del suo assistito, il quale solo cinque giorni dopo l' attribuzione dell' incarico formale aveva provveduto a diffidare il ********** per la consegna della documentazione, scontrandosi peraltro con l' inerzia dell' amministrazione, che sarebbe a sua volta intervenuta risolutivamente solo mesi dopo, sollevando successivamente il ********** dall' incarico di responsabile dell' Ufficio tecnico.
Nella pubblica udienza odierna, dopo l' esposizione del relatore, il Pubblico Ministero ha illustrato i motivi d' appello, riproponendo le tesi già esposte nell' atto scritto; anche l' avvocato Allena, difensore dell' appellante geom. **********, si è riportato alle argomentazioni sviluppate in memoria, sottolineando la circostanza che prima del mese di aprile 1997 non poteva aversi cognizione dell' avvenuta ultimazione dell' opera, non certificata dal direttore dei lavori, mentre già a luglio, intervenuta la delibera che gli conferiva l' incarico, il ********** si era pre**********to di svolgere le sue contestazioni scritte.
Considerato in
DIRITTO
Come evidenziato nella esposizione del fatto, la Sezione giurisdizionale territoriale, avendo analizzato i comportamenti tenuti dal direttore dei lavori e dal geometra responsabile dell' Ufficio tecnico comunale nell' ambito della procedura di esecuzione dell' opera pubblica commissionata, pur avendo riscontrato a carico di entrambi i convenuti colpevoli omissioni e carenze nell' espletamento delle rispettive incombenze, ha tuttavia ritenute le stesse non connotate dal carattere di gravità richiesto per l' affermazione della responsabilità amministrativa, mandandoli conseguentemente assolti dagli addebiti loro ascritti.
Tale soluzione non è stata condivisa dalla Procura regionale appellante, che ha opposto in senso contrario argomentazioni, delle quali si è dato ampiamente conto in narrativa, che il collegio ritiene valide e quindi valuta positivamente, condividendone la fondatezza e la rilevanza ai fini del decidere.
I punti deboli della sentenza impugnata, puntualmente evidenziati dall' appellante Procura regionale, si rinvengono, per ciò che concerne la posizione del **********, nell' artificiosa suddivisione in due tronconi del complessivo periodo di ritardo nella consegna degli elaborati, oltre che nell' evidente obliterazione del disposto dell' articolo 14 del capitolato speciale d' appalto, a mente del quale spetta esclusivamente alla Direzione dei lavori assumere iniziative presso il Comune committente, al fine di comunicare all' impresa appaltatrice le modalità di collaudazione dell' opera e quindi procedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione, se l' opera non è oggetto di formale collaudo; per ciò che concerne la posizione del **********, nella sottovalutazione della sua effettiva - se non di stretto diritto - posizione funzionale nell' ambito della struttura organizzativa del comune di Baunei (con particolare riferimento alla conduzione dello specifico lavoro appaltato) e nella mancata considerazione degli obblighi alla stessa inscindibilmente connessi, non assolti in modo soddisfacente dall' incolpato.
E' innanzitutto esatto, ad avviso del collegio, quanto sostenuto da parte attrice a proposito dell' abnormità del ritardo del direttore dei lavori nell' espletamento delle incombenze inerenti la fase conclusiva dell' incarico ricevuto, dal momento che, dopo la sottoscrizione da parte dell' impresa, in data 2 settembre 1996, del certificato di ultimazione dei lavori, al ritardo per l' emissione del certificato di ultimazione dei lavori di “soli” venti giorni rispetto al termine di sei mesi (previsto peraltro per l' effettuazione del collaudo) si è poi sommato l' ulteriore ritardo nella redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, che è stato rilasciato in data 9 dicembre 1997, e quindi dopo oltre quindici mesi dall' ultimazione dei lavori.
Non è pertanto condivisibile la benevola considerazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che il ritardo del direttore sia stato ancora tanto contenuto da consentire l' emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione dell' opera) “in tempi tali da non comportare significativi oneri aggiuntivi per l' ente”, se non si fosse sommata a tale circostanza l' inerzia dell' altro convenuto (inerzia, peraltro, ritenuta poi, a sua volta, neppure essa ascrivibile a colpa grave).
Il ritardo del direttore dei lavori è stato invece, nel suo insieme, significativo e determinante per la produzione del danno, non potendo neppure condividersi la tesi, sostenuta dal primo giudice, dell' opinabilità di un effettivo obbligo del direttore di procedere autonomamente alla redazione del certificato di regolare esecuzione, in presenza della prescrizione relativa alla previa audizione del committente contenuta nell' articolo 14 del capitolato d' appalto.
Ritiene infatti il collegio, in ciò concordando con l' interpretazione della Procura appellante, che la chiara formulazione dell' articolo 14 del capitolato speciale d' appalto non possa dare adito a dubbi in ordine alla sua interpretazione, spettando alla Direzione dei lavori, in via esclusiva, l' obbligo, se non della redazione diretta del certificato, quanto meno della tempestiva assunzione di idonee iniziative presso il Comune committente, finalizzato alla necessaria comunicazione all' impresa appaltatrice delle modalità da seguire per la collaudazione dell' opera; con conseguente e connesso suo obbligo di procedere senz' altro alla redazione del certificato di regolare esecuzione, nell' ipotesi in cui l' opera non fosse stata ritenuta oggetto di formale collaudo.
La conferma della esattezza di una tale conclusione si ritrae, del resto, dalla lettura della motivazione del lodo arbitrale pronunciato nella vertenza tra la l' impresa e il comune appaltante, laddove la richiesta dell' impresa di conseguire il rimborso degli oneri sostenuti in dipendenza del ritardo con il quale si è provveduto alla certificazione del collaudo ed al conseguente trasferimento delle opere all' amministrazione risulta in concreto accoglibile proprio con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 14, terzo comma del capitolato speciale d' appalto. Ritiene infatti il collegio arbitrale che “in caso di responsabilità dell' amministrazione appaltante per una anomala, ingiustificata e illegittima protrazione dei termini fissati dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741 per il collaudo delle opere (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori) la stessa amministrazione è tenuta al risarcimento dei danni patiti dall' atro contraente”; e soggiunge che nel caso di specie “la negligenza dell' ente è ancora più eclatante se si pensa che il certificato di collaudo poteva essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, atto certamente più immediato, essendo rilasciato dallo stesso direttore dei lavori”.
Passando all' esame della posizione dell' altro convenuto, attuale appellato in quanto prosciolto in prime cure per difetto della gravità della colpa, pur riconosciuta sussistente nella condotta da lui tenuta, il collegio rileva che egli rivestiva nell' ufficio tecnico comunale una posizione di assoluto rilievo, riconosciuta dagli stessi primi giudicanti: di tale ufficio, infatti, egli era, indipendentemente dal nomen iuris dell' incarico rivestito, il solo ed unico responsabile ed in tale qualità era intervenuto in tutte le fasi dell' appalto e della esecuzione dei lavori, rilasciando i pareri previsti dalla normativa ai fini dell' adozione degli atti deliberativi di Giunta.
Alla luce di tale assorbente considerazione, appare evidente al collegio che la sua condotta, reiteratamente omissiva e palesemente contrastante con i doveri di controllo, di segnalazione e di denuncia a lui incombenti, sia gravemente colposa e quindi perseguibile in questa sede di responsabilità amministrativo contabile.
In proposito, non convince la giustificazione addotta dal difensore, allorché sostiene che soltanto con la consegna del certificato di ultimazione dei lavori l' Ufficio tecnico comunale era venuto a conoscenza della circostanza che l' opera era stata ultimata, sicchè solo dopo tale data potrebbe parlarsi di eventuale inerzia da parte del suo titolare: in effetti, trattandosi di lavori inerenti il nuovo impianto di illuminazione pubblica del comune di Baunei, lo stato di avanzamento e l' eventuale ultimazione dell' opera poteva essere agevolmente verificata e pertanto non soltanto il responsabile dell' ufficio tecnico comunale, a ciò tenuto per dovere d' ufficio, ma qualunque residente avrebbe potuto facilmente constatare l' evoluzione dei lavori e la conclusione degli stessi.
Ferma, pertanto, la responsabilità del direttore dei lavori ing. **********, quale principale responsabile del danno prodotto, va affermata anche la responsabilità del rag. ********** che, nella qualità di funzionario comunale, ben avrebbe potuto e dovuto intervenire, con tempestività, al fine di contenere il ritardo, sollecitando chi di dovere alla redazione, entro il termine semestrale previsto, quanto meno di un certificato di collaudo provvisorio o, comunque, alla presa in consegna provvisoria da parte del Comune delle opere eseguite, onde sollevare dall' onere della manutenzione l' impresa appaltatrice.
Il collegio non può a questo punto non constatare che nella vicenda come sopra delineata concorrono certamente responsabilità di altri soggetti, non evocati in giudizio, che, per quelle stesse ragioni che convincono della grave colpevolezza del responsabile dell' ufficio tecnico comunale, dettero senza dubbio un significativo apporto, con i loro comportamenti commissivi ed omissivi, alla produzione del danno: danno scaturito, in definitiva, dalla mancata tempestiva consegna al Comune appaltante dell' opera commissionata, la cui intervenuta ultimazione era, per la sua stessa natura, davvero sotto gli occhi di tutti i residenti.
Ciò comporta che il danno erariale, correttamente quantificato dall' attore nell' importo di euro 50.449,84 (come anche riconosciuto in prime cure), debba essere posto a carico dei convenuti, attuali appellanti, per una quota pari al 50% di detto ammontare, ritenuta da questo collegio coerente con l' apporto causale della loro condotta alla produzione del danno; appare invece corretta, e viene pertanto confermata in questa sede, la ripartizione interna nelle proporzioni di 2/3 e di 1/3 della responsabilità parziaria di ciascuno dei due condannati in questo grado, proposta dalla Procura appellante.
Conclusivamente il collegio, in parziale accoglimento dell' appello, riforma la sentenza impugnata, condannando gli appellati ing. Salvatore Mula e geom. Francesco ********** al pagamento in favore del Comune danneggiato della complessiva somma di euro 25.224,00 da ripartire tra gli stessi nella misura di 2/3 (pari ad euro 16.816,00) per il ********** e di 1/3 (pari ad euro 8.408,00) per il **********. L' importo in questione deve intendersi comprensivo di rivalutazione monetaria, mentre sullo stesso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal deposito in segreteria della presente sentenza.
Il collegio pronuncia altresì condanna in solido dei due appellati al pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d' appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l' appello, e, per l' effetto, riforma la sentenza impugnata, condannando gli appellati ing. Salvatore Mula e geom. Francesco ********** al pagamento, rispettivamente, di euro 16.816,00 e di euro 8.408,00.
Sulle somme in questione, già comprensive di rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dal deposito in segreteria della presente sentenza.
Il collegio condanna i Signori Salvatore Mula e Francesco **********, in parti uguali ma con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese di giudizio relative ad entrambi i gradi di giudizio, che quantifica in euro 1.678, 88 (diconsi EURO milleseicentosettantotto e ottantotto centesimi).
Manda alla Segreteria per le notifiche e per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005.
L' ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Marco Gaetano Pellegrino
Depositata in Segreteria il giorno 4 maggio 2005
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Di Virgilio
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