CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE COMMISSIONE DI GARA La Commissione giudicatrice di gare di appalto costituisce un collegio perfetto che, per la determinazione dei criteri di valutazione e di giudizio, nonché per le decisioni conclusive, fasi rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, intendendosi per plenum quello risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina della Commissione (Cons. Stato, VI Sez., n. 6875/2000; n. 566/82 e n. 182/91; V Sez., n. 1392/92 e 83/81). Invero, le operazioni delle Commissioni di gare di appalto devono essere svolte dal plenum e non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative (quale la valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate (Cons. Stato, IV Sez. n. 3819/2000; VI Sez., n. 6857/2000 cit.; V Sez., n. 1392/92; IV Sez. n. 13/99; V Sez., n. 220/89) fermo restando che restano riservate all'intero collegio le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico discrezionale. |
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sentenza |
Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2002, n. 6194 |
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A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D
E C I S I O N E sul
ricorso n. 25/2002, proposto da Hewlett Packard Italiana s.p.a., in
proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con Bull Italia s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Satta e Filippo Lattanzi ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via G.P. da
Palestrina n. 47; contro I.B.M.
Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari
e Luigi Manzi, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via
Federico Confalonieri, n. 5; e nei
confronti di Ministero
della giustizia, non costituito: per
l’annullamento e/o la riforma della
sentenza n.9060/2001, resa inter partes dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio. Roma, Sez.I; Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio della soc. I.B.M.; Viste
le memorie prodotte dalle parti; Visto
il Dispositivo di sentenza n. 287 del 6.6.2002; Visti
gli atti tutti della causa; Nominato
relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2002 il Consigliere Anna
LEONI; Sentiti
per le parti i
difensori indicati nel verbale di udienza; Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue: FATTO 1. La Soc. Hewlett Packard Italiana
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9060/2001 del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sez.I, che ha annullato il
decreto di aggiudicazione al R.T.I. Hewlett Packard Italiana s.p.a. e Bull
Italia s.p.a. della gara di licitazione privata indetta dal Ministero
della giustizia per la prestazione di servizi inerenti la realizzazione di
un ambiente software integrato di "system and network
management" per il controllo e la gestione di reti di comunicazione e
di sistemi in uso presso il predetto Ministero. 2. Con l'appellata sentenza il
Tribunale amministrativo ha sostanzialmente accolto il motivo di ricorso
relativo alla composizione della Commissione aggiudicatrice, nonché
quello relativo alle modalità di valutazione dell'offerta delle società
Hewlett Packard s.p.a.- Bull Italia s.p.a., dichiarando assorbite le
restanti censure. 3. Questi i dedotti motivi di
appello: 3.1. Sulla regolarità della
composizione della Commissione. La
sentenza avrebbe errato nel ritenere che le doglianze relative alla
composizione della Commissione (uno dei cui membri, dimessosi per
incompatibilità, non era stato mai sostituito) andassero svolte in sede
giurisdizionale al termine del procedimento, essendosi, al contrario,
verificato medio tempore un autonomo effetto lesivo, avverso il quale le
società interessate avrebbero dovuto immediatamente attivarsi. Inoltre, la Commissione, una volta
venuto meno un suo membro per dimissioni, non potrebbe ritenersi
irregolarmente composta, operando essa comunque con il plenum dei suoi
componenti. D'altra parte, la strumentalità della Commissione quale
organo tecnico della Pubblica amministrazione non recherebbe in sé
alcunchè di assoluto, di talchè la riduzione dei suoi componenti, salva
diversa disposizione di legge o di regolamento, non potrebbe influire sul
suo funzionamento. Quanto, poi, al fatto che il
capitolato prevedesse una Commissione composta da un numero dispari di
membri, ciò rileverebbe solo nel momento della nomina della Commissione e
non nelle vicende successive. 3.2. Sulla presunta inadeguatezza
dell'offerta della soc. Hewlett
Packard italiana s.p.a. La sentenza avrebbe errato nel
condividere le censure relative alla presunta inadeguatezza dell'offerta
tecnica della indicata società a soddisfare le esigenze della committente
a causa dell'esiguo numero di MLM in essa previsti e dell'insufficiente
affidabilità del nuovo prodotto LanUtil32, ritenendo che, a seguito di
richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione, il R.T.I. Hewlett
Packard- Bull Italia avesse sostanzialmente introdotto inammissibili
modifiche sostanziali alla propria offerta, sia con riferimento al numero
di MLM originariamente indicati come massimale, sia con riferimento alla
manifesta disponibilità a fornire, in luogo del prodotto offerto
LanUtil32, la "suite open view". Invero, circa l'affidabilità del
prodotto LanUtil 32 non vi sarebbero state perplessità, sotto il profilo
della qualità tecnica, ma solo richiesta di chiarimenti in relazione alla
recente commercializzazione del prodotto. Circa, poi, il fatto che la
disponibilità ad offrire la "suite open view" costituirebbe una
offerta sostanzialmente nuova, si oppone che, al contrario, ciò
costituirebbe una definizione di dettaglio dell'offerta originaria. Circa l'esiguità del numero di MLM
offerti, formulati in modo non predeterminato, senza previsione di
invarianze di corrispettivo, l'appellante fa rilevare che proprio tale
circostanza renderebbe ragione del fatto che la soc. Hewlett Packard
italiana s.p.a. si era impegnata a garantire all'Amministrazione un numero
potenzialmente illimitato di MLM al costo indicato nell'offerta, senza
oneri aggiuntivi. 3.3. Sulle residue censure dichiarate
assorbite dalla sentenza del Tribunale amministrativo, vengono richiamate
le considerazioni già svolte a suo tempo nelle memorie difensive
depositate in I grado. In particolare, sarebbero infondate
le censure di irregolarità della offerta economica del R.T.I. Hewlett
Packard- Bull Italia e di presunto difetto della certificazione necessaria
per l'esecuzione dell'appalto in capo alla soc. Bull Italia. 4. Si è costituita in giudizio
l'appellata soc. I.B.M. Italia, contestando con apposita memoria la
fondatezza dell'appello proposto. 5. Anche la Soc. Hewlett Packard ha
depositato memoria difensiva in vista dell'udienza pubblica di
discussione. 6. L'appello è stato discusso
all'udienza del 4 giugno 2002. DIRITTO 1. La controversia all'esame del
Collegio attiene alla procedura di aggiudicazione della gara di
licitazione privata ex art. 6 D.L.vo n. 358/92, indetta dal Ministero
della giustizia con bando pubblicato in G.U.C.E. e in G.U.I. il 28
novembre 2000, per la prestazione di servizi inerenti la realizzazione di
un ambiente software integrato di system and network management per il
controllo e la gestione di reti di comunicazione e di sistemi in uso
presso la predetta amministrazione. Il sistema di aggiudicazione era
quello dell'offerta più vantaggiosa ex art. 19 comma I, lett.b), D.L.vo
n. 358/92, scaturente dalla valutazione separata del prezzo e della qualità
della fornitura. Il T.A.R del Lazio, I Sez., con
sentenza n.9060/2001 ha accolto il gravame proposto in I grado dalla
società I.B.M. Italia s.p.a., ritenendo fondate le censure relative alla
composizione della Commissione aggiudicatrice, nonché alle modalità di
valutazione dell'offerta presentata dal R.T.I. Hewlett Packard Italiana
s.p.a.- Bull Italia s.p.a., dichiarando assorbite le restanti censure. Ha proposto appello la Hewlett
Packard Italiana s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo
mandataria del R.T.I. con Bull Italia s.p.a., evidenziando l'illegittimità
della decisione appellata sia sotto il profilo della ritenuta irregolarità
della composizione della Commissione aggiudicatrice per effetto delle
dimissioni di uno dei suoi membri, sia sotto il profilo della ritenuta
inadeguatezza dell'offerta presentata dal R.T.I. Hewlett Packard Italiana
s.p.a.- Bull Italia s.p.a. La società, in relazione alle
censure dichiarate assorbite dalla decisione impugnata, ha richiamato le
censure già svolte in I grado. 2. Al riguardo, in punto di diritto,
il Collegio osserva quanto segue. Con il primo mezzo la società
appellante lamenta che non sussisterebbero i lamentati vizi in ordine alla
regolarità della composizione della Commissione di gara (uno dei cui
membri, dimessosi per incompatibilità, non era mai stato sostituito),
anzitutto in quanto le relative doglianze avrebbero dovuto essere proposte
al momento del verificarsi dell'effetto lesivo e non al termine del
procedimento concorsuale e, in secondo luogo, in quanto la Commissione,
una volta uscito il membro dimissionario, avrebbe potuto comunque operare
nel plenum dei suoi residui componenti, non ostando alla riduzione dei
suoi membri diversa disposizione di legge o regolamentare. Quanto, poi, al fatto che il
capitolato di gara prevedesse nella composizione della Commissione un
numero dispari di membri, ciò rileverebbe solo nel momento della nomina
della Commissione e non nelle vicende successive. Il mezzo è infondato. La Commissione giudicatrice di gare
di appalto costituisce un collegio perfetto che, per la determinazione dei
criteri di valutazione e di giudizio, nonché per le decisioni conclusive,
fasi rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi
componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione
della volontà collegiale, deve operare con il plenum e non con la
semplice maggioranza dei suoi componenti, intendendosi per plenum quello
risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina della
Commissione (Cons. Stato, VI Sez., n. 6875/2000; n. 566/82 e n. 182/91; V
Sez., n. 1392/92 e 83/81). Invero, le operazioni delle
Commissioni di gare di appalto devono essere svolte dal plenum e non
possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni, soprattutto
per quel che riguarda le attività propriamente valutative (quale la
valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al
principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o
strumentali vincolate (Cons. Stato, IV Sez. n. 3819/2000; VI Sez., n.
6857/2000 cit.; V Sez., n. 1392/92; IV Sez. n. 13/99; V Sez., n. 220/89)
fermo restando che restano riservate all'intero collegio le attività
implicanti valutazioni di carattere tecnico discrezionale. Nel caso di specie, emerge dai
documenti di causa ed è altresì incontestato fra le parti che
l'Amministrazione, dopo le dimissioni per incompatibilità sopravvenuta di
uno dei suoi membri esperti, l'ing. Gastreghini, indicato dalla Direzione
nazionale antimafia, non aveva mai provveduto alla sua sostituzione. La Commissione, da allora, aveva
proseguito i suoi lavori fino a portarli a compimento sempre agendo in
carenza di uno dei suoi membri e, quindi, in composizione diversa da
quella integrale originaria e in violazione della prescrizione del
capitolato di gara che esigeva la presenza di un numero dispari di
componenti (esperti di comprovata esperienza). Tale ultima circostanza non può non
essere stigmatizzata dal Collegio quale vizio di illegittima composizione
della Commissione, tenuto conto che la valutazione delle offerte delle
ditte partecipanti alla gara, tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto
quello economico, con attribuzione dei relativi punteggi ed aggiudicazione
alla ditta che aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa
per l'Amministrazione è avvenuta in mancanza di uno dei membri previsti
di Commissione. E ciò, oltre ad apparire in violazione della disposizione
del capitolato, la cui ratio era evidentemente quella di consentire che,
anche in caso di disaccordo fra Commissari, si pervenisse comunque alla
formazione di una maggioranza, assume ancora maggiore rilievo, quale
violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento (Corte cost.,
15 novembre 1990 n. 453) ove si consideri che si trattava di un membro
esperto, designato dalla Direzione nazionale antimafia, al fine di
rappresentare all'interno del collegio, in forza della esperienza maturata
nello specifico settore, le esigenze tecnico-informatiche della Direzione
stessa, la cui assenza ha significato il venir meno di quella garanzia
individuata dal capitolato quale opportuna e necessaria per una corretta
ponderazione delle esigenze dell'Amministrazione e, di conseguenza, per
una corretta formazione della volontà collegiale. Né vale affermare, come fa la parte
appellante, che vi sarebbe stata acquiescenza da parte della soc. I.B.M.
all'attività svolta dalla commissione aggiudicatrice in composizione
ridotta, attesa la attestata presenza dei suoi rappresentanti ai lavori
della commissione stessa e, quindi, tardività nella proposizione del
gravame. Invero, pur tenendo conto
dell'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, IV Sez., n. 1217/99; V
Sez., N. 1998/2001)secondo cui ai fini del decorso del termine per
l'impugnazione in tema di contratti della Pubblica amministrazione, la
presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara
integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle imprese medesime
degli atti che vengono adottati durante le sedute, va rilevato, che nella
fattispecie la società I.B.M. è venuta a conoscenza delle dimissioni
rassegnate dall'ing. Gastreghini solo al momento in cui ha,
incontestatamente, avuto per la prima volta accesso agli atti di gara e
segnatamente ai verbali delle operazioni della Commissione. Solo dal verbale del 20/2/2001 si
evince, infatti, che il suddetto aveva comunicato alla commissione la
propria decisione di rimettere l'incarico assegnatogli su designazione
della Direzione nazionale antimafia, laddove la presenza ai lavori di
rappresentanti della società I.B.M. è avvenuta in momento successivo
(seduta del 13/3/2001), di talchè non appare comprovato che gli stessi
fossero a conoscenza del mutamento intervenuto nella composizione della
commissione stessa. Correttamente, quindi, la società
I.B.M. ha impugnato le operazioni di gara successive alle dimissioni del
Gastreghini nel momento in cui è venuta a conoscenza della intervenuta
modificazione nella composizione della commissione, cioè dopo
l'aggiudicazione dell'appalto a favore del R.T.I. Hewlett Packard
Italiana- Bull Italia, costituente il vero momento lesivo per la società
soccombente e l'accesso agli atti richiesto dalla stessa società I.B.M. 3. In conclusione, l' appello va
respinto, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate Sussistono, tuttavia, giusti motivi
per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio. P.Q.M. il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez.IV, respinge l'appello
proposto dalla Hewlett Packard s.p.a. e , nei termini di cui in
motivazione, conferma la sentenza n. 9060/2001 del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione I. Spese
compensate. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Roma, addì 4 giugno 2002, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez.IV) riunito in Camera di consiglio, con l'intervento
dei seguenti signori: Gaetano
TROTTA
Presidente Dedi
RULLI
Consigliere Antonino
ANASTASI
Consigliere Aldo
SCOLA
Consigliere Anna
LEONI
Consigliere, est. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE IL
SEGRETARIO
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