NULLITA' DEL LICENZIAMENTO PER CAUSA DI
MATRIMONIO - CONSEGUENZE
(Sezione Lavoro - Presidente G. Ianniruberto - Relatore B.
Balletti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al
Pretore-Giudice del Lavoro di Siracusa G. P. conveniva in
giudizio la s.r.l. omissis esponendo: di avere lavorato
alle dipendenze della società convenuta dal 2 novembre 1990 con
le mansioni e la qualifica di biologa; di avere contratto
matrimonio con S. J. in data 20 giugno 1994; di essere stata
licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 15 giugno
1994; di ritenere tale licenziamento nullo e illegittimo in
quanto intimato in violazione della legge n. 7/1963 e per
l'insussistenza delle ragioni addotte a giustificazione dello
stesso. La ricorrente richiedeva, quindi, la dichiarazione di
nullità e di illegittimità del licenziamento e la conseguente
condanna della società datrice di lavoro alla reintegra nel
posto ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. omissis che impugnava
integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Giudice del lavoro accoglieva la domanda dichiarando la
nullità del licenziamento e, per l'effetto, ordinando alla
convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e
condannando la stessa al pagamento delle retribuzioni dal giorno
del licenziamento a quello dell'effettiva riassunzione in
servizio -, ma il Tribunale di Siracusa - a seguito di
impugnativa della s.r.l. omissis - accoglieva l'appello,
"limitando" la condanna della società "al
pagamento in favore dell'appellata di dodici mensilità della
retribuzione di fatto goduta, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha
rimarcato che: a) "secondo l'art. 1 della legge n. 6/1973
si presume per causa di matrimonio il licenziamento comminato
nel periodo decorrente dalla pubblicazione e sino ad un anno
dalla celebrazione del matrimonio e la sanzione prevista dalla
legge è la nullità (art. 1 commi 2 e 3)"; b) "nel
caso di specie, non è contestato dall'appellante che il
licenziamento sia intervenuto nel periodo assistito dal divieto,
né si impugna la sentenza nella parte in cui ritiene non
provate le circostanze dedotte dall'appellante in primo grado
come rientranti nella deroga prevista dalle lettere a), b) e c)
del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 860 del 26/8/1950
(art. 1 comma 5)"; c) "il problema posto
dall'appellante concerne, invece, il tipo di conseguenza
scaturenti dalla pronunzia di nullità ... [idest:] se la norma
comporti il diritto alla corresponsione della retribuzione sino
all'effettiva riammissione in servizio in qualunque momento essa
avvenga ed in caso negativo sine die oppure se tale diritto sia
limitato nel tempo"; d) "la seconda opzione appare
preferibile, in quanto la nullità comminata dall'art.1(comma 2)
deve necessariamente essere coordinata con la durata della
presunzione di natura relativa prevista dal comma 3: tale
presunzione non opera, quindi, soltanto sul piano probatorio,
esonerando la lavoratrice dall'onere di provare che il
licenziamento è dipendente da causa di matrimonio in deroga
alla disciplina generale in tema di licenziamento nullo (v., ad
esempio, il licenziamento discriminatorio) ma anche sul piano
sostanziale, nel senso che il divieto deve ritenersi operante e
sussistente solo nel periodo decorrente dalle pubblicazioni ad
un anno dalla celebrazione del matrimonio ... quindi un divieto
temporaneo correlato ad una nullità temporanea del
licenziamento" ... [con la conseguenza che] il
licenziamento comminato nel periodo decorrente dalle
pubblicazioni di matrimonio e sino ad un anno dalla celebrazione
dello stesso è in sostanza temporaneamente inefficace con
diritto alle retribuzioni mancanti sino al compimento di un anno
dalla celebrazione delle nozze".
Per la cassazione di tale sentenza G. P. propone ricorso
affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod.
proc. civ..
L'intimata s.r.l. omissis si è costituita in giudizio ex
art. 370 (ultima parte del primo comma) cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I -. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunziando
"violazione ed omessa e/o errata applicazione degli artt. 1
e 2 della legge n. 7/1963 in relazione anche agli artt. 1418 e
1423 cod. civ. e 18 della legge n. 300/1970" - addebita al
Tribunale di Siracusa "di avere evocato, nella sentenza
impugnata, una inesistente categoria giuridica e cioè quella
della "nullità temporanea" del licenziamento" e
censura la cennata decisione per non avere il Giudice di appello
considerato che "il divieto e la nullità statuite nella
legge n. 7/1963 furono adottati dal legislatore (in uno alla
rigorosissima presunzione probatoria dei commi 3 e 4 dell'art. 1
della legge n. 7/1963, vincibile soltanto nelle tassative
ipotesi del quinto comma, ricalcante quelle ipotesi dell'art. 2
della legge n. 1204/1971), quali norme necessarie per assicurare
proprio il rispetto del divieto, del tutto analogo e mirato alla
tutela degli stessi valori assunti come fondamentali con cui il
legislatore colpiva di nullità i licenziamenti di lavoratrici
in gravidanza assistendole con il medesimo tipo di tutela"
e, inoltre, per avere il Tribunale di Siracusa "violato,
disapplicando, il disposto dell'art. 1418 cod. civ. nonché
dell'art. 1423 cod. civ., poiché aveva negletto di considerare
come la nullità degli atti in violazione di norma inderogabile
(come non può disconoscersi essere il licenziamento a causa di
matrimonio) sono colpiti da nullità assoluta, e insuscettibili
di sanatoria; ciò che accadrebbe se il licenziamento, nullo
perché investito dalla presunzione juris et de jure di
intimazione a causa di matrimonio perché nel periodo di
divieto, fosse "convalidato" riacquistando efficacia
non appena cessato il periodo di divieto - che si riferisce,
invece, per certo all'intimazione -".
Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "vizi di
motivazione, in relazione all'art. 113 cod. proc. civ., sul
punto decisivo degli effetti della nullità del licenziamento
intimato a causa di matrimonio" - rileva che "la
sentenza del Tribunale è errata, illogica e insufficiente nella
motivazione laddove, pur partendo dalla premessa che il
licenziamento è nullo per legge, ne fa conseguire - con la
delimitazione temporale degli effetti - che la lavoratrice
nullamente licenziata a causa del matrimonio, non conseguirebbe
la riammissione in servizio, operando la nullità del
licenziamento solo per un anno dalla data del matrimonio al
compimento appunto del detto anno (e poi evidentemente
riprendendo valore l'atto risolutivo), sicché si finirebbe per
tal via per sopprimere il diritto alla riammissione in servizio,
privandone la lavoratrice ed esonerando il datore di lavoro
dall'obbligo di legge in tal senso, oltre che dal connesso
pagamento delle retribuzioni: argomento questo in contrasto con
l'espresso disposto di legge e con la riconosciuta nullità del
licenziamento".
II -. I cennati motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente
in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano fondati.
La questione oggetto della presente controversia attiene
all'interpretazione da dare ai primi tre commi dell'art. 1 della
legge 9 gennaio 1963 n. 7 ("Divieto di licenziamento delle
lavoratrici per causa di matrimonio") - secondo cui:
"la clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti
individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano
comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici
in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non
apposte (primo comma). Del pari nulli sono i licenziamenti
attuati a causa di matrimonio (secondo comma). Si presume che il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal
giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in
quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione
stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio (terzo
comma)" - ed all'art. 2 (primo comma) della stessa legge -
secondo cui "la nullità dei licenziamenti di cui all'art.
1 importa la corresponsione, a favore della lavoratrice
allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino
al giorno della riammissione in servizio" -.
L'interpretazione della summenzionata normativa deve avvenire
alla stregua dei principi fissati dall'art. 12 delle "preleggi",
secondo cui "alla legge non può attribuirsi altro senso se
non quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse e dalla intenzione del
legislatore" sicché, quando l'interpretazione di una norma
di legge è sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed
univoco, il relativo significato e la connessa portata
precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio
ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame
complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso
siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di
modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente
espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della
norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì
infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico
sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore,
insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un
ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il
secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare
all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine,
assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione
letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto
giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia
incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito
all'interprete correggere la norma nel significato tecnico
proprio delle, espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui
ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità
pratica cui la norma stessa è intesa (Cass. n. 5128/2001).
Nella specie, il significato chiaro ed univoco della cennata
normativa non può che essere che il licenziamento intimato alla
lavoratrice nel periodo del giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione
dello stesso è nullo e che la cennata nullità comporta
l'obbligo della corresponsione - a carico del datore di lavoro
ed a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro - della
retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione
in servizio. -
Quindi - in forza della cennata norma - il licenziamento della
lavoratrice per causa di matrimonio è, ripetesi, radicalmente
nullo e la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio
(scilicet: la reintegra nel posto di lavoro di cui all'art. 18
della successiva legge n. 300/1970) ed al risarcimento del danno
costituito tout court dall'importo della retribuzione globale di
fatto dal licenziamento alla riammissione (questo a differenza
della più articolata disciplina di cui all'art. 18 cit. ed alla
legge n. 108/1990 in merito all'indennità" dovuta per il
licenziamento illegittimo).
La chiarezza della cennata normativa non può dare luogo a dubbi
interpretativi nel senso che la legge n. 7/1963 commina la
sanzione della nullità ai licenziamenti delle lavoratrici
fondata sulla presunzione assoluta che siano stati "attuati
a causa di matrimonio" solo che si fornisca la prova di due
fatti oggettivi: la loro intimazione "nel periodo
intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio a un anno dopo la celebrazione" e l'avvenuta
celebrazione.
Ma, nonostante tale chiarezza, il Tribunale di Siracusa ha
inteso erroneamente limitare la portata applicativa della norma
affermando che "la prescrizione di cui al terzo comma non
opera soltanto sul piano probatorio ... ma anche sul piano
sostanziale nel senso che il divieto deve ritenersi operante e
sussistente solo nel periodo summenzionato" e facendo
derivare da tale affermazione - di per sé condivisibile in
quanto il divieto di licenziamento per causa di matrimonio opera
di per sé nel periodo suindicato - l'inesatta conclusione che
il divieto sarebbe "temporaneo correlato ad una nullità
temporanea del licenziamento".
In questo modo il Giudice di appello ha impropriamente
modificato la formulazione tecnica della norma da interpretare e
da applicare sostituendo al termine "nullità del
licenziamento" quello di "inefficacia temporanea del
licenziamento" e, quindi, forgiando sostanzialmente una
nuova norma nell'ambito di un'operazione falsamente ermeneutica
e, come tale, sicuramente non consentita all'interprete e, men
che meno, al giudice.
Che la differenza tra "nullità" e "inefficacia
temporanea" sia di solare (ovvia) evidenza è confermato
proprio nella normativa a tutela delle lavoratrici per le quali
l'ipotesi di tutela "in gravidanza od in puerperio"
(diversa rispetto a quella della tutela "per causa di
matrimonio") viene disciplinata dall'art. 2 della legge n.
1204/1971 ove si accennava genericamente ad un "divieto di
licenziamento" senza che venisse specificamente sancito che
il licenziamento "vietato" fosse da considerarlo
nullo.
Su tale norma è dovuta intervenire la Corte Costituzionale che
- partendo dall'interpretazione di detta norma quale accolta
dalle Sezioni Unite, che, nel comporre un precedente contrasto
di giurisprudenza, avevano optato per la tesi della temporanea
inefficacia del licenziamento respingendo quella della nullità
dell'atto (Cass. Sez. Un. n. 8535/1990) - ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma così interpretata,
nella parte in cui non comminava la più radicale sanzione della
nullità del licenziamento intimato in periodo di interdizione
(Corte Cost. n. 61/1991).
Con la cennata decisione della Consulta la tutela della
lavoratrice in gravidanza od in puerperio nei confronti del
licenziamento intimato in violazione del divieto temporale
(dall'inizio della gestazione fino al compimento del periodo di
interdizione obbligatoria dal lavoro, nonché fino al compimento
di un anno di età del bambino) stabilito dal primo comma
dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, ha acquistato nuova
consistenza ed effettività.
Mentre, quindi, per il caso della lavoratrice in gravidanza od
in puerperio l'effettività della tutela contro un licenziamento
discriminatorio ha richiesto (data la non esplicita formulazione
della norma sulle relative conseguenze) l'intervento della Corte
Costituzionale - che ha statuito che "un divieto che
comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento
anziché la nullità radicale di esso rappresenta una misura di
tutela insufficiente rispetto alle direttive dell'art. 37 Cost."
-, per il divieto di licenziamento "per causa di
matrimonio" la sanzione della nullità è stata già
espressamente sancita dal legislatore come ha rilevato la stessa
Corte Costituzionale secondo la quale "considerate le
esigenze ed i principi di rango costituzionale sottesi al
divieto di licenziamento della lavoratrice, ne deriva essere
essenziale che tale divieto sia assistito da quelle misure
idonee ad impedire che l'atto vietato sia ugualmente compiuto e
sia ugualmente conveniente per chi lo compie: ciò richiede, sul
piano civile, che, se il licenziamento vietato viene ugualmente
disposto, l'ordinamento giuridico, di cui esso costituisce una
violazione, non lo recepisca in alcuna misura e cioè lo
consideri totalmente improduttivo di effetti, come del resto è
disposto per l'ipotesi, per certi aspetti analoga, del
licenziamento per causa di matrimonio, di cui alla legge n.
7/1963, che peraltro è anche funzionalmente connessa alle
concrete esigenze di tutela della maternità (Corte Cost. n.
61/1991 cit.).
Dalla sancita nullità del recesso datoriale consegue che,
decorso il periodo di interdizione, il licenziamento non
riprende efficacia, ma il rapporto deve considerarsi normalmente
in corso e quindi il datore di lavoro, che intenda recedere
dallo stesso, deve comunicare un nuovo licenziamento,
assoggettato all'ordinario regime sia legale che eventualmente
contrattuale; è in tale momento che va valutata la legittimità
di questo nuovo licenziamento anche se è possibile che il
datore di lavoro adduca lo stesso giustificato motivo allegato a
fondamento del precedente licenziamento nullo, sempre che esso
di fatto persista ancora e non sia venuto meno per una qualche
ragione.
Specificati così quelli che possono essere tutti gli aspetti
conseguenti alla radicale nullità del licenziamento della
lavoratrice per causa di matrimonio, non regge, pertanto, la
ragione alla base della sentenza impugnata - secondo cui la
presunzione, che il licenziamento w si considera a causa di
matrimonio se intimato nel periodo indicato dal terzo comma
dell'art. 1 della legge n. 7/1963, "non opera soltanto sul
piano probatorio ma anche sul piano sostanziale" - in
quanto, proprio con riferimento al cd. "piano
sostanziale", il divieto di licenziamento vale ex se e la
sanzione all'uopo prevista è quella della nullità.
In conclusione, il licenziamento della lavoratrice "per
causa di matrimonio" non è temporaneamente inefficace,
bensì è radicalmente nullo e comporta la riammissione in
servizio della lavoratrice illegittimamente licenziata
nell'ambito di un rapporto di lavoro mai validamente interrotto,
con tutte le conseguenze relative.
III -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte,
deve essere accolto il ricorso proposto da P. G., sicché la
sentenza del Tribunale di Siracusa va cassata A), decidendo
"nel merito" ex art. 384, secondo alinea del primo
comma, cod. proc. civ. (non essendo necessari sul punto
ulteriori accertamenti di fatto) in ordine al capo
dell'originaria domanda giudiziale dell'odierna ricorrente
concernente la declaratoria di nullità del licenziamento
intimato in data 15 giugno 1994 e la reintegra nel posto di
lavoro - per cui deve essere dichiarata la nullità del cennato
licenziamento e deve essere disposta la riammissione in servizio
ex artt. 1 e 2 della legge n. 7/1963, di P. G., nel suo posto di
lavoro presso la s.r.l. omissis - e B) rimettendo la
causa ad altro giudice ex art. 384, primo alinea, del primo
comma, cod. proc. civ. limitatamente al "capo"
dell'originaria domanda giudiziale concernente la richiesta di
risarcimento dei danni conseguenti alla nullità del
licenziamento come dinanzi dichiarata - per cui deve essere
demandato al designato Giudice di rinvio di quantificare il
risarcimento del danno fino all'effettiva riammissione in
servizio della ricorrente ex art. 2 della legge n. 7/1963 -.
Il Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di
Catania - provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese
dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo "nel merito", dichiara la nullità del
licenziamento intimato a P. G. dalla s.r.l. omissis e
dispone l'immediata riammissione in servizio della P.; rinvia la
causa - limitatamente alla domanda risarcitoria dell'originaria
ricorrente conseguente alla statuita nullità del cennato
licenziamento fino alla riammissione in servizio - alla Corte di
Appello di Catania che provvederà anche alla liquidazione delle
spese dell'intero processo. |