Sentenza
n. 6377 del 19 aprile 2003
INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI
LAVORO E COLPA DEL DIPENDENTE.
(Sezione Lavoro - Presidente G. Prestipino - Relatore
N. Capitano)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 settembre 1997 B. S.
conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino M.G.,
titolare dell'omonimo panificio; ed esponendo che a
seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in data 31
agosto 1994 aveva riportato un danno valutabile nella
misura del 100°/a, chiedeva la condanna della convenuta
al pagamento in suo favore del risarcimento del danno.
A sostegno della domanda il ricorrente , dipendente
della convenuta dal 1971 in qualità di operaio
impastatore, deduceva che la macchina, a cui era stato
addetto al momento dell'infortunio, era nuova e quel
giorno veniva utilizzata la prima. volta.
Aggiungeva che egli aveva tentato di eliminare i residui
di pasta con i rulli del nastro trasportatore in
movimento, come sempre aveva fatto, perché tale
macchina, pur dovendo essere autopulente, in realtà li
tratteneva.
Tuttavia a causa dell'improvviso incremento di velocità
di rotazione i suoi arti superiori erano stati
risucchiati e schiacciati dai rulli della. macchina
impastatrice.
A seguito del suo infortunio la macchina era stata
dotata di griglia di protezione.
La G. si costituiva eccependo che erano state fornite al
personale le istruzioni per l'uso del nuovo macchinario
e che lo Stornello aveva bloccato con nastro adesivo il
microinterruttore che avrebbe dovuto arrestare la
macchina .
Concludeva, pertanto, per il rigetto.
Con sentenza in data 15 settembre 1998 il Pretore adito
rigettava la domanda..
A seguito di appello del lavoratore il Tribunale
confermava la sentenza pretorile osservando che
l'azienda aveva fornito al personale le istruzioni
necessarie per la messa in produzione della nuova
macchina. predisponendo allo scopo alcune giornate di
informazione tenute dai tecnici della ditta
costruttrice, che l'infortunio si era verificato
soltanto perché lo S. aveva volontariamente e
consapevolmente isolato il microinterruttore di
sicurezza al fine di pulire in modo più completo dai
residui di pasta i rulli della macchina impastatrice e
che la griglia apposta al nuovo macchinario dopo
l'infortunio non sarebbe stata idonea a evitarlo, poiché
era stata predisposta per evitare il contatto con i
rulli a una persona che passasse vicino alla macchina e
non ci stesse lavorando.
Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi.
Resiste con controricorso la G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando
violazione e falsa applicazione dell'art. 2487 c.c.
circa l'insussistenza della responsabilità del datore
di lavoro in presenza di una condotta imprudente del
lavoratore al di là delle ipotesi della condotta dolosa
del dipendente o del rischio elettivo,deduce altresì
sul punto omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione della sentenza. impugnata.
In particolare il ricorrente rileva che il Tribunale
aveva erroneamente individuato l'elemento soggettivo del
dolo del lavoratore idoneo ad escludere la responsabilità
della datrice di lavoro, identificandolo con la
coscienza e volontà dell'azione, senza considerare che
in materia infortunistica l'elemento soggettivo del dolo
del lavoratore si estrinseca nella forma
dell'autolesionismo.
Il ricorrente osserva, altresì, che nella specie non
era configurabile nemmeno l'ipotesi del rischio
elettivo,essendo questo collegabile a una scelta
arbitraria del lavoratore diretta a soddisfare impulsi
personali generati da un'attività che non abbia
rapporto con l'attività lavorativa e non già con un
inadempimento del datore di lavoro in materia di
sicurezza del lavoro, come nella specie.
La datrice di lavoro, invece, aveva a lungo tollerato,
quando veniva utilizzato il precedente macchinario, che
il lavoratore pulisse il nastro trasportatore con la
macchina in movimento.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione
del dovere di sicurezza specifico ex art. 63 D.P.R. n.
547 del 1955 , con omessa e insufficiente motivazione
sul punto, deducendo che il Tribunale non aveva preso in
considerazione il profilo dell'omissione di cautela
dell'imprenditore in riferimento alle misure di
sicurezza da adottare, così come impone la norma
indicata, al fine di evitare l'infortunio mediante
separazione degli organi lavoratori della macchina dal
lavoratore che vi era addetto,ciò che in effetti aveva
fatto con la griglia di protezione che, però, aveva
applicata gialla macchina il giorno successivo
all'infortunio.
Il Tribunale non aveva, poi, compiutamente esaminato il
contenuto delle deposizioni di alcuni testi ( L.,
ufficiale di P.G. ) e, per contro, non aveva spiegato
perché non dovesse ravvisarsi responsabilità alcuna
nel comportamento dell'imprenditore che in presenza di
un nuovo macchinario aveva omesso di adottare tutte le
cautele tecniche necessarie possibili come quella della
collocazione della griglia, posto che l'eventuale
concausa della condotta imprudente del lavoratore
rimaneva assorbita da tale omissione datoriale.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione
degli artt. 21 e 22 d.Lgs. n. 62 del 1994 in riferimento
alle norme adottate dal legislatore italiano in
attuazione delle direttive comunitarie affinché il
datore di lavoro si adoperi a fornire ai lavoratori
tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo di nuovi
macchinari in modo che i lavoratori vengano
adeguatamente istruiti su tale utilizzo con conseguente
eliminazione del pericolo di infortuni sul lavoro.
Nella specie, aggiunge il ricorrente, il Tribunale non
aveva spiegato perché avesse ritenuto che il corso di
appena due giorni tenuto per i lavoratori fosse stato
sufficiente per spiegare le caratteristiche dei nuovo
macchinario, nonostante gli stessi lavoratori avessero
dichiarato di non avere fatto alcun corso sulla
sicurezza e sulle caratteristiche tecniche del nuovo
impianto e nonostante lo stesso datore di lavoro avesse
dichiarato di avere consentito l'utilizzo del
macchinario senza un preventivo suo collaudo.
Infine con il quarto e ultimo motivo il ricorrente
denunzia violazione dell'art. 2087 c.c. in ordine alla
sussistenza della responsabilità del datore di lavoro
per omissione della doverosa attività di controllo
diretta a impedire comportamenti dei lavoratori tali da
rendere inutili le cautele tecniche apprestate per la
tutela della salute e l'integrità fisica del lavoratore
con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
sul punto.
In particolare il ricorrente si duole che la G. per il
passato avesse tollerato le condotte imprudenti dei
propri dipendenti nell'esecuzione del lavoro in
violazione del generico dovere di vigilanza sulla
sicurezza dei lavoratori su essa incombente ex art. 2087
c.c. mediante l'utilizzo dei predisposti e adeguati
mezzi di protezione.
Proprio l'omissione da parte della convenuta degli
appositi controlli sull'attività dei dipendenti che si
esponevano al rischio di intervenire sui precedenti
macchinari quando gli organi motori erano in movimento,
aggiunge il ricorrente, aveva determinato quella
situazione di pericolo che aveva reso possibile il
verificarsi dell'infortunio.
I dedotti quattro articolati motivi, in quanto
logicamente connessi tra loro, vanno esaminati
congiuntamente.
Va, intanto , premesso che " la responsabilità
dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure
idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore
discende o da norme specifiche o, quando queste non
siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui
all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore
l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte
quelle misure che , secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica lavorativa si rendano
necessarie a tutelare l'integrità fisica ( oltre che la
personalità morale) dei lavoratori.
Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di dolo
del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del
lavoratore e cioè di rischio generato da un'attività
che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività
lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti
di essa .
L'eventuale colpa del lavoratore per negligenza,
imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità
del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di
provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il
danno.
Altresì non esclude la responsabilità del datore di
lavoro il concorso o la cooperazione colposa del
lavoratore nella causazione del danno, valendo tale
concorso o tale cooperazione a ridurne la
quantificazione in misura proporzionale all'accertata
cooperazione o all'accertato concorso colposo del
lavoratore. Il preventivo accertamento del concorso di
cause colpose o di cooperazione colposa del lavoratore
è rilevante per l'indagine sull'accertamento del nesso
di causalità ai fini della prova, giacchè nel concorso
la condotta del datore di lavoro determina l'evento con
un nesso di causalità autonomo rispetto alla
concomitante condotta colposa del lavoratore ; mentre
nella cooperazione colposa sia datore di lavoro e sia
lavoratore, avendo entrambi consapevolezza della comune
condotta colposa, determinano contestualmente la
realizzazione dell'evento."
Nella specie il Tribunale, in applicazione dei sopra
virgolettati principi di diritto( peraltro affermati da
questa Corte con altre decisioni : v. per tutte : Cass.
15 aprile 1996 n. 3514 ) doveva, in primo luogo
escludere che nella fattispecie fosse ravvisabile un
dolo del lavoratore, tale da rendere superflua la prova
circa la condotta colposa della datrice di lavoro ossia
circa il nesso di causalità tra l'infortunio occorso al
lavoratore e la condotta della datrice di lavoro.
Quest'ultima in tal modo era stata erroneamente
esonerata dall'onere di provare di avere fatto tutto il
possibile per evitare il danno ( con conseguente
esclusione del nesso di causalità e liberazione della
datrice di lavoro da ogni responsabilità ).
Il giudice di appello, infatti, incorrendo in un
evidente errore di diritto, aveva ritenuto che la
coscienza e volontà, ossia la consapevolezza della
condotta che aveva tenuto il lavoratore nel ripulire
manualmente dai residui di pasta gli organi rotatori
della machina mentre erano in movimento, integrasse gli
estremi del dolo che escludeva il nesso di causalità
tra l'infortunio e la eventuale condotta omissiva della
datrice di lavoro.
La coscienza e volontà, invece, secondo i principi
penalistici ai quali nella specifica materia del
rapporto di causalità occorre richiamarsi, costituisce
il presupposto dell'elemento soggettivo addebitabile a
titolo di dolo o di colpa al soggetto la cui condotta
non sia idonea a interrompere il nesso di causalità. (
v. art. 42 primo comma , riferibile all'imputabilità
del fatto sia a titolo di dolo e sia a titolo di colpa
).
Esclusa, quindi, la configurabilità in capo al
lavoratore della ipotesi del dolo ( sussistente, come ha
rilevato il ricorrente, in materia di infortunio,
nell'ipotesi dell'autolesionismo del lavoratore che
vuole lucrare nel conseguimento della rendita da
infortunio ), il Tribunale doveva indagare, nella
specie, in ordine alla sussistenza eventuale in via
esclusiva o in via di concorso o di cooperazione colposa
delle condotte, da una parte, della datrice di lavoro,
dall'altra, del lavoratore con riferimento al
determinismo causale che ciascuna delle condotte avesse
eventualmente avuto per proprio conto oppure in concorso
o cooperando con l'altra.
Invero nello svolgimento di tale indagine il Tribunale
è incorso non solo in errori di diritto, ma anche in
evidenti vizi di motivazione in relazione
all'accertamento degli obblighi specifici che
incombevano sulla datrice di lavoro ai sensi dell'art
.68 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 (" gli organi
lavoratori delle macchine e le relative zone di
operazione, quando possono costituire un pericolo per i
lavoratori, devono per quanto possibile essere protetti
o segregati oppure provvisti di dispositivi di
sicurezza. " ) e degli artt. 21 e 22 del d.lgs 19
novembre 1994 n. 626, emanato in attuazione di direttive
della C.E.E. sulla sicurezza dei lavoratori ( art 21
primo comma : "il datore di lavoro provvede affinchè
ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su :
.....lett. c) i rischi specifici cui è esposto in
relazione all'attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia "
; art. 22 primo comma : " Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 1 comma. 3, riceva una
formazione sufficiente e adeguata in materia di
sicurezza e di salute , con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni." )
.
In particolare il Tribunale di Torino aveva accertato
che la macchina, prima del giorno dell'infortunio, non
era mai stata utilizzata per la produzione e che,
quindi, il suo funzionamento era stato spiegato al
lavoratore soltanto in via teorica e non pratica.
Inoltre aveva ritenuta provata la circostanza che gli
addetti alla lavorazione erano soliti pulire i
precedenti macchinari senza arrestare il movimento degli
organi rotatori.
In relazione a tale circostanza, allora, doveva
approfondire l'indagine, di cui doveva dar conto con
motivazione adeguata e immune da vizi logici, circa
l'avvenuta osservanza della datrice di lavoro delle
citate norme, che prevedono specifici obblighi di
informazione verso i lavoratori, posti a tutela della
loro sicurezza, così come alla luce della circostanza
medesima doveva eseguire l'indagine sulla eventuale
sussistenza della condotta colposa del lavoratore
nell'eseguita manovra di ripulitura della macchina e sul
determinismo causale che essa eventualmente aveva avuto
sull'infortunio da sola o in concorso eventuale con la
condotta colposa della datrice di lavoro.
Del pari il Tribunale non ha adeguatamente motivato
sulla eventuale rilevanza causale della adozione da
parte della datrice di lavoro prima dell'infortunio di
una apposita griglia di protezione, che, tuttavia,
era stata applicata alla nuova macchina il giorno
successivo a quello in cui ebbe a verificarsi
l'infortunio allo S..
La motivazione offerta dal giudice di merito,secondo cui
la griglia non sarebbe stata idonea a prevenire
l'infortunio perché avrebbe potuto proteggere soltanto
gli operai che si fossero trovati a passare nelle
vicinanze della macchina e non già quelli che vi
lavoravano stabilmente, appare illogica.
Invero l'eseguita applicazione di tale dispositivo di
protezione appariva in sintonia con le misure
antinfortunistiche specificamente previste dai citati
artt. 68 e 21 , con la conseguenza che andava, allora,
dimostrato se l'adozione della griglia non rientrasse
tra gli obblighi specificamente previsti dalle citate
norme ( nel qual caso, però, andava spiegato se tale
adozione non rientrasse nemmeno negli obblighi generici
previsti dall'art. 2087 c.c. ), oppure andava dimostrato
perché, pur rientrando in tali obblighi, non
comportasse la dimostrazione della responsabilità ( in
via esclusiva o, eventualmente, in concorso con quella
del lavoratore ) della datrice di lavoro che aveva
provveduto a proteggere la nuova macchina con una
griglia ( che a chiunque rendeva, quanto meno, difficile
l'accesso agli organi rotatori ) non già prima che il
lavoratore vi fosse adibito, ma il giorno successivo e
cioè dopo l'infortunio. Pertanto il proposto ricorso
appare fondato. Ne consegue che in suo accoglimento la
sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le
spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di
Genova, la quale, uniformandosi ai sopra virgolettati
principi di diritto,con motivazione adeguata e immune
dai segnalati vizi di insufficienza, illogicità e
contrarietà a norme di diritto, definirà la
controversia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova.
|
|