REPUBBLICA ITALIANA
N. 4591/03
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6298 REG.RIC
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ANNO 2002
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 6298 del 2002 proposto dalla VARIA
COSTRUZIONI s.r.l., quale capogruppo mandataria
dell’associazione temporanea d’imprese fra Varia Costruzioni
s.r.l. e Profacta s.p.a., in
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’avv. Giovanni C. Sciacca
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
della Vite
n. 7,
contro
il
Comune di Lucca, in persona
del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe
Morbidelli ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Roma, Via G. Carducci n. 4,
il
Comune di Lucca - Direzione Generale U.O.03, in persona del Dirigente Responsabile, non
costituito in giudizio,
e nei confronti
della
SEAS s.p.a., in persona del
suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto
Bruni ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio
in Roma, Via G. Carducci n. 4,
per l'annullamento e la riforma
della
sentenza n. 1351 in data 28 giugno 2002 pronunciata tra le parti
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
II;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato e quello
di costituzione ed appello incidentale della Seas s.p.a.;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista
l’ordinanza n. 3477 del 27 agosto 2002, con la quale è stata
respinta la domanda di
sospensione della sentenza appellata;
Visto
il dispositivo di sentenza n. 107 pubblicato in data 11 marzo
03;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
il cons. Corrado Allegretta;
Uditi
alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2003 l’avv. Colarizi
per delega dell’avv. Sciacca,
l’avv.to Morbidelli e l’avv. Righi per delega
dell’avv. Bruni;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione
temporanea d’imprese ricorrente ha partecipato alla gara
d’appalto, indetta dal Comune di Lucca con deliberazione G.M.
21 febbraio 2001 n. 37, per l’affidamento, col sistema della
licitazione privata mediante aggiudicazione al prezzo più
basso, di lavori stradali.
Alla
stessa gara venivano ammesse le offerte di altre cinque
concorrenti, nonostante fossero pervenute oltre il termine
stabilito (ore 12 del 15 ottobre 2001), risultando che i
relativi plichi erano stati fermati dalla polizia postale per
l’espletamento dei controlli di sicurezza. Contro gli atti
dell’appalto e la sua aggiudicazione ad una delle ora dette
concorrenti, la Seas s.p.a., ha adito il Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana la società Varia
Costruzioni s.r.l., anche nella sua qualità di capogruppio
dell’a.t.i. costituita con la ditta Profacta s.p.a., deducendo
sostanzialmente che la lex
specialis concursus non prevedeva l’uso del servizio
postale, donde i ritardi di questo dovevano ritenersi a totale
rischio del soggetto utilizzatore del servizio; che i motivi del
ritardo dell'offerta controinteressata non sono imputabili ai
controlli di polizia postale, ma all'incuria dei mittenti; che
tra i controlli della polizia postale, costituenti ormai una
prassi nel territorio di Lucca, ed il ritardo non è
comprovabile alcun nesso.
Il
ricorso è stato, però, respinto con la sentenza in epigrafe
indicata, per l’annullamento e la riforma della quale la
ricorrente ha avanzato appello, contestando le ragioni sulle
quali si fonda e riproponendo, in sostanza, le censure già
dedotte in primo grado.
Si
sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la ditta
aggiudicataria, resistendo al gravame, al quale hanno
controdedotto, concludendo per la sua reiezione perché
infondato; con ogni conseguente statuizione in ordine a spese e
competenze di giudizio.
L’aggiudicataria
ha altresì proposto appello incidentale, con il quale, per il
caso che quello principale sia ritenuto meritevole di
accoglimento, rinnova i motivi del ricorso incidentale formulato
in prima istanza avverso la normativa di gara ove interpretata
ed applicata nel senso di escludere l’ammissibilità
dell’offerta presentata.
Respinta
la domanda di sospensione
della sentenza appellata con ordinanza n. 3477 del 27
agosto 2002, la causa è stata trattata all’udienza pubblica
del giorno 11 marzo 2003, nella quale, sentiti i difensori
presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello
principale è infondato.
La
controversia ruota attorno al quesito centrale se sia legittima
l’ammissione a pubblica gara di offerte pervenute a mezzo del
servizio postale, di cui la lettera d’invito non prescriva
l’uso esclusivo, oltre il termine di presentazione stabilito,
risultando il ritardo dovuto all’espletamento di controlli di
sicurezza da parte degli organi di polizia.
Sostiene
la ricorrente che, poichè la lex
specialis della gara non indicava alcuna specifica forma
di presentazione delle offerte, i ritardi connessi all'utilizzo
del servizio postale dovevano, ritenersi a totale carico e
rischio di chi avesse deciso di servirsene.
La
censura non è condivisibile.
Appare
corretto ritenere, insieme al giudice di primo grado, che il
principio generale secondo cui il rischio legato al servizio
postale grava sul concorrente mittente, non può trovare
applicazione nelle ipotesi, come il caso in esame, in cui il
rischio di cui si tratta non sia imprescindibilmente inerente al
servizio prescelto, considerato nelle normali ed ordinarie
modalità organizzative che lo contraddistinguono, ma riguardi
eventi o comportamenti ad esso estranei.
Il
controllo degli effetti postali da parte degli organi di
polizia, anche quando assuma carattere di prassi, non può
essere considerato una modalità di svolgimento del servizio
postale, in quanto organizzato da soggetti diversi (Ministero
dell'interno) dal gestore del servizio. Sicché, correttamente
nella sentenza appellata al controllo di sicurezza è stata
attribuita la valenza di evento di forza maggiore o di fatto del
terzo, la cui imprevedibilità assume un grado tale da non poter
essere accollata al concorrente che si avvale del servizio, pena
la violazione del generale principio dell'ordinamento, per il
quale nessuno può essere chiamato a rispondere per fatti che
non dipendono dalla sua volontà e negligenza.
Non
vale in contrario rilevare, come fa l’appellante, che nella
specie tali controlli non possono essere invocati come fatto
straordinario ed imprevedibile, tale da giustificare la tardività
delle offerte, in quanto svolti ormai da tempo con periodicità
e ben noti nel Comune, di tal che le ditte interessate potevano
essere ragionevolmente a conoscenza della loro esecuzione o,
comunque, doveva essere loro premura informarsi. Risulta in
atti, invero, che l’attività di controllo doveva essere
svolta (ovviamente) con modalità (“nei tempi che verranno
comunicati per le vie brevi”, secondo circolare della Questura
di Lucca del 20 luglio 2001) che ne escludevano la prevedibilità.
Né è ragionevole pretendere, in mancanza di alcun avvertimento
nella lettera di invito, che la situazione locale fosse tanto
generalmente nota da far sorgere un particolare onere di
diligenza in capo ai concorrenti.
Poiché
dai documenti versati in giudizio, non adeguatamente contestati
in proposito dalla ricorrente, si ha conferma che, ove non fosse
intervenuta l’ispezione di polizia, il plico della ditta
risultata aggiudicataria sarebbe stato recapitato in tempo utile
alla stazione appaltante e che, pertanto, il ritardo nella
consegna è stato determinato soltanto dal fatto dell’Autorità,
estraneo all’esercizio del servizio postale, l’appello principale deve essere respinto.
Quanto
all’appello incidentale, siccome avanzato dall’impresa
appellata per il caso che quello principale fosse ritenuto
meritevole di accoglimento, ne va dichiarata l’improcedibilità
per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e
competenze del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello
incidentale.
Compensa
tra le parti spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo
2003 con l'intervento dei Signori:
Emidio
Frascione - Presidente
Corrado
Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo
Zaccardi - Consigliere
Marco
Lipari - Consigliere
Marzio
Branca - Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to
Corrado Allegretta
F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.......... ........08/08/2003...................
(Art. 55, L. 27/4/1982,
n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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