IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
D
E C I S I O N E
sul
ricorso in appello numero di registro generale 7128 del 2001,
proposto dall’Istituto Autonomo per le Case popolari della
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, per delega
, dall’Avv.
Nicola Morgani, ed elettivamente domiciliato presso
in
Roma, al Corso Trieste, n. 87;
contro
la
SI.E.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per delega
,
dall’Avv. Raffaele Ferola, ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Roma, alla via Barnaba Oriani, n. 85,
e nei confronti
della
Kone Ascensori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita nel grado di giudizio;
per la riforma
della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
Roma, 27 settembre 2001, numero 7819,
non
notificata
,
resa tra le parti, di accoglimento del ricorso numero di quel
T.a.r. 5268 del 2001, proposto dalla S.I.E.R. S.r.l.
Visto
il ricorso con i relativi allegati.
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti
gli atti tutti della causa.
Relatore,
alla pubblica udienza del 22 ottobre 2002, il Consigliere Paolo
Troiano.
Uditi
per la parte appellante l’Avv. Nicola Morgani e per la parte
appellata l’Avv. Raffaele Ferola.
Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio la S.I.E.R. S.r.l. impugnava:
-
il provvedimento 13 aprile 2001 di esclusione della S.I.E.R.
dalla gara bandita dall’IACP della Provincia di Roma per la
conduzione e manutenzione di n. 388 impianti ascensori per n.
2102 fermate e di n. 1 impianto servoscala istallati negli
immobili IACP siti in Provincia di Roma;
-
per quanto occorra, del bando di gara MO-11-A, pubblicato in
data 17 marzo 2001 di cui alla determinazione direttoriale 14
febbraio 2001, n. 1563, nella parte in cui dispone l’irricevibilità
dei plichi privi della indicazione della data fissata dal bando
per l’inizio della gara;
-
nonché di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale,
incluso in particolare il provvedimento del 23 aprile 2001 di
aggiudicazione della gara in favore della ditta Kone Ascensori
S.p.a.
Con
decisione 27 settembre 2001, numero 7819 il T.a.r. adito
.
Avverso
detta pronuncia interponeva appello l’Istituto Autonomo per le
Case popolari della Provincia di Roma, impugnando prima il
dispositivo della decisione, con atto notificato il 20 giugno
2001 e depositato in data 4 luglio 2001,
e poi, con memoria aggiunta notificata il 24 dicembre
2001 e depositato in data 8 gennaio 2002, la sentenza, deducendo
le seguenti doglianze:
1)
La violazione contestata alla S.I.E.R. – consistente nella
mancata indicazione della data di inizio della gara sul plico
contenente i documenti e l’offerta – è sanzionata dal bando
con la esclusione dalla gara stessa e non configura, quindi, una
mera irregolarità.
2)
La previsione delle indicazioni relative all’oggetto della
gara, e “al giorno e all’ora dell’espletamento della
medesima” e l’obbligo di “verificare la correttezza
formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo
di escluderle dalla gara” sono posti nella bozza del
disciplinare di gara di cui alla determinazione 4 settembre
2000, pubblicata nella G.U. 4 settembre 2000, n. 206,
dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, alla
quale si è adeguata l’Amministrazione procedente.
3)
Nel caso di specie l’indicazione del giorno e dell’ora della
gara sulla busta recante l’offerta erano necessari al fine di
consentire una tempestiva dislocazione delle buste stesse –
che potevano utilmente pervenire fino alle ore 12.00 del giorno
precedente - prima dell’inizio della gara, fissato per le ore
9.30.
Resisteva
all’appello la S.I.E.R., e con memoria depositata il 16
ottobre 2002, al cui tardivo deposito consentiva la controparte,
rassegnava le conclusioni
insistendo
per il rigetto dell'appello
.
Con
ordinanza collegiale n. 1906 del 2002, veniva rigettata la
domanda di sospensione della esecuzione del dispositivo
dell’impugnata sentenza.
DIRITTO
1.
L’appello è infondato.
Giova
premettere che, con bando MO-11-A, pubblicato in data 17 marzo
2001 di cui alla determinazione direttoriale 14 febbraio 2001,
n. 1563, era indetta dall’IACP della Provincia di Roma una
gara per la conduzione e manutenzione di n. 388 impianti
ascensori per n. 2102 fermate e di n. 1 impianto servoscala
istallati negli immobili IACP siti in Provincia di Roma.
Il
predetto bando prevedeva, fra l’altro, all’articolo 2, comma
3, che “sul piego –
oltre all’indicazione dell’impresa mittente – si dovrà
riprodurre il codice alfanumerico del Bando di gara al quale
l’offerta si riferisce, e riportare la data fissata nel Bando
stesso per l’inizio della gara”, mentre il comma 7 dello
stesso articolo sancisce l’irricevibilità dei plichi nel caso
di “inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, e
6”.
Con
provvedimento 13 aprile 2001 era, pertanto, disposta esclusione
dalla gara dell’offerta presentata dall’odierna appellata,
in quanto il plico, pur recando l’indicazione del codice
alfanumerico della gara, non indicava anche il giorno fissato
per l’inizio della stessa.
Con
la decisione impugnata il Tribunale amministrativo regionale, in
accoglimento del ricorso proposto dalla Società esclusa avverso
il provvedimento di esclusione ed avverso la relativa clausola
del bando, annullava tali atti qualificando quale mera causa di
irregolarità dell’offerta il vizio riscontrato
dall’Amministrazione, in quanto il codice alfanumerico era
sufficiente a consentire senza possibilità di equivoci
l’identificazione della gara.
L’Amministrazione
procedente chiede la riforma della predetta decisione deducendo,
in primo luogo, che non può qualificarsi quale causa di mera
irregolarità dell’offerta un vizio che il bando espressamente
configura come causa di irricevibilità della stessa.
Tale
censura non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale
amministrativo regionale è pervenuto a qualificare l’offerta
valida, ancorché irregolare, a seguito della declaratoria di
illegittimità e dell’annullamento della clausola del bando di
cui al citato articolo 2, comma 7.
Non
si è in presenza, quindi, di un’inammissibile disapplicazione
del bando di gara da parte del Giudice di prime cure, bensì
della conseguenza dell’annullamento di una clausola della lex
specialis della gara specificamente e tempestivamente
impugnata dall’originaria ricorrente.
2.
Infondato si appalesa anche il secondo mezzo di gravame, con cui
l’appellante deduce che le indicazioni relative all’oggetto
della gara, e “al giorno
e all’ora dell’espletamento della medesima” sono
necessarie in base alla bozza del disciplinare di gara di cui
alla determinazione 4 settembre 2000, pubblicata nella G.U. 4
settembre 2000, n. 206, dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici, che prevede inoltre l’obbligo di “verificare
la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in
caso negativo di escluderle dalla gara”.
A
tale riguardo va osservato che la predetta bozza non ha natura
regolamentare né valore vincolante per le Amministrazioni
procedenti, perché, come reso palese nelle premesse della
determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori
pubblici, l’Autorità ha inteso offrire un semplice “contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli
di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le
stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase
dell’affidamento”. Tale contributo è stato predisposto
dall’Autorità nell’esercizio del compito alla stessa
assegnato dall’articolo 4, comma 16, lett. g)
della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, che
concerne la “formazione
di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate”;
va, inoltre, osservato che i compiti attribuiti all’Autorità
sono compiutamente e tassativamente elencati all’articolo 4,
comma 4 della legge n. 109 del 1994, non potendosi riconoscere a
tale Autorità competenze ulteriori rispetto a quelle alla
stessa puntualmente assegnate (cfr. C. conti, sez. contr. Stato,
8 maggio 2000, n. 40).
3.
Non può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame, con
cui l’Amministrazione appellante deduce che nel caso di specie
l’indicazione del giorno della gara sulla busta recante
l’offerta era necessaria al fine di consentire una tempestiva
dislocazione delle buste stesse – che potevano utilmente
pervenire fino alle ore 12.00 del giorno precedente - prima
dell’inizio della gara, fissato per le ore 9.30.
In
proposito è opportuno premettere che, in via generale, devono
ritenersi in contrasto con il principio di ragionevolezza e,
pertanto, illegittime le prescrizioni del bando di gara che
aggravino immotivatamente le condizioni della stessa, ponendo a
carico dei partecipanti a pena di esclusione oneri non necessari
(in tal senso Sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4934, con riguardo
ad una clausola del bando che imponeva la trasmissione
dell’offerta solo mediante servizio postale e non mediante
consegna diretta o altro mezzo più rapido).
Nel
caso di specie l’indicazione sul piego contenente l’offerta
del codice alfanumerico del bando di gara è di regola
sufficiente a consentire una rapida ed inequivoca individuazione
della gara cui si riferisce l’offerta, sicché la previsione
di oneri formali ulteriori, quali l’indicazione sul plico
anche del giorno fissato per la gara, si risolve in un non
motivato aggravamento delle condizioni di gara. La clausola del
bando di gara di cui al citato articolo 2, comma 7, configurando
quale causa di irricevibilità dell’offerta un onere formale
non indispensabile, si appalesa, quindi, illegittima.
A
diverse conclusioni può pervenirsi solo nell’ipotesi – non
rilevante rispetto alla fattispecie in esame - in cui, in
relazione alla natura della gara, indicazioni ulteriori rispetto
al predetto codice alfanumerico si rendano indispensabili per
evitare incertezze, come ad esempio nel caso, contemplato
all’articolo 2, comma 5 del bando di gara, in cui sia prevista
l’aggiudicazione di più lotti di appalto (rendendosi allora
necessaria anche l’indicazione del singolo lotto cui ciascuna
offerta si riferisce).
Per
le suesposte considerazioni, l’appello va respinto e, per
l’effetto, va confermata l’impugnata decisione
.
Sussistono
fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione quarta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la decisione
impugnata.
Compensa
tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 22 ottobre 2002, dalla IV Sezione del
Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con
l’intervento dei signori magistrati:
Gaetano
Trotta
|
Presidente
|
Costantino
Salvatore
|
Consigliere
|
Giuseppe
Carinci
|
Consigliere
|
Bruno
Mollica
|
Consigliere
|
Paolo
Troiano
|
Consigliere
estensore.
|
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL
SEGRETARIO
|