Chiarimenti in merito agli arrotondamenti dei decimali nelle offerte in euro: le stesse vanno arrotondate ai due numeri dopo la virgola ciò perchè gli importi in Euro devono essere arrotondati al centesimo per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta previsione della circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998; |
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sentenza |
sentenza TAR Campania n.2647 del 10/05/2002 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Prima - composto
dai Magistrati 1)
dr. Giancarlo Coraggio
- Presidente 2)
dr. Luigi Nappi
- Consigliere 3)
dr. Arcangelo Monaciliuni
- 1^ Referendario, relatore ha
pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso n. 3000/2002 Reg. gen., proposto dall’Istituto di vigilanza
privata “La Vigilante s.r.l.”, in persona del legale rappresentante,
Salvatore D’Emilio, rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto
introduttivo del giudizio, dall’avv. Antonio Giasi, insieme al quale è
elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesareo Console, n. 3 contro l’Azienda
Universitaria Policlinico – Università degli studi di Napoli “Federico
II”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,
per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall’avv.
Luigi Napolitano, con domicilio eletto in Napoli, via Cesareo Console, n. 3,
presso lo studio dell’avv. Marone e
nei confronti dell’Istituto di vigilanza privata “La Leonessa s.p.a”, in persona del legale rappresentante, dott. Mario Cicala, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall’avv. Enrico Soprano, presso il cui studio in Napoli, via Melisburgo, n. 4, è elettivamente domiciliato per l’annullamento (previa sospensiva) - del verbale di aggiudicazione, in data 26.2.2002, con cui si è proceduto ad aggiudicare il servizio di vigilanza armata dell’Azienda Policlinico alla società La leonessa; - di tutti gli atti della Commissione di gara che hanno condotto alla stessa aggiudicazione; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visto il ricorso e l’atto contenente i motivi aggiunti, entrambi ritualmente notificati e depositati, con le annesse produzioni; Visti
gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione e della
controinteressata; Viste
le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive
ragioni; Visti
gli atti tutti di causa; Relatore
il 1^ Referendario, dr. Arcangelo Monaciliuni; Uditi
i procuratori delle parti costituite, come da verbale di udienza, nel corso
dell’adunanza camerale dell’8.5.2002, nel cui ruolo è ricompresa, fra
le altre, la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti qui
impugnati; Ritenuto, dopo aver sentito sul punto i procuratori delle parti costituite che non hanno sollevato obiezioni, che sussistano i presupposti di cui all’art. 21 e 26 della l. 1034/71 per trattenere la causa per il merito e pronunciare definitivamente in questa sede; Considerato che parte ricorrente si duole delle conclusioni della stazione appaltante che ha ritenuto di aggiudicare il servizio oggetto della procedura in discorso (vigilanza armata presso i varchi ed alcuni edifici dell’Azienda per il periodo di un mese) all’Istituto di vigilanza controinteressato che ha offerto, quale prezzo ora/agente, Euro 16,65573; e ciò a fronte di un’offerta della stessa ricorrente pari ad Euro 16,656 (nonchè di altre pari ad Euro 16,66); Che, sul punto, la tesi attorea, quale prospettata nei motivi aggiunti (parte finale), si sostanzia nell’assunto che, effettuati gli arrotondamenti dovuti, le offerte sono pari, dovendo entrambe essere ricondotte al valore di Euro 16,66; ciò perchè gli importi in Euro devono essere arrotondati al centesimo per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta previsione della circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998; Che tale tesi convince il Collegio, spiegando pieno effetto (anche) a regime avuto presente che l’unità monetaria vigente è l’Euro e che lo stesso è diviso in cento cent (art. 2 Regolamento Ce n. 974/1998); Che, in ogni caso -ed è notazione dirimente-, è pacifico dalla documentazione in atti e dalla stessa prospettazione delle parti che entrambe le offerte qui in esame hanno inteso fare riferimento all’importo ora/agente quale (ancora) fissato in lire dalla tariffa prefettizia (in lire 32.250) operandone solo una conversione in Euro, le cui infinitesimali differenze, dovute alla diversa modalità utilizzata, non possono infirmare l’univoca manifestazione di volontà di offrire il ripetuto importo nel suo attuale valore in Euro senza collocarsi al di sotto del minimo fissato dal Prefetto; Che,
quindi, il rispetto della previsione di gara, secondo cui il servizio andava
aggiudicato a favore della società che avesse offerto il prezzo più
basso ora/agente rispetto alle tariffe prefettizie, comunque non al di sotto
della “tariffa di legalità”, imponeva di considerare pari le
offerte e procedere in conseguenza; Che la cennata conclusione fa venire meno l’interesse attoreo alla ulteriore doglianza relativa alla utilizzazione della procedura ristretta, cui peraltro, nelle condizioni date, si è fatto ricorso legittimamente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e, siccome tale, va accolto, con le conseguenziali statuizioni di cui in dispositivo e con compensazione di spese per giusti motivi; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa fra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Napoli, in Camera di consiglio, addì
8.5.2002. dott.
Giancarlo Coraggio,
Presidente dott. Arcangelo Monaciliuni, 1^ referendario, est.
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