REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da C.G.X. Costruzioni Generali Xodo
s.r.l., in
persona del
legale rappresentante pro tempore,
rappresentato
e difeso
dagli avv.ti Angelo Clarizia e Alfredo Biagini, ed
elettivamente domiciliato
presso il primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;
contro
Autorità
Portuale di Savona, in
persona del
Presidente pro tempore, costituito
si in giudizio, rappresentato
e difeso
dagli avv.ti Enrica Croci e Guido Francesco Romanelli,
ed elettivamente domiciliato
presso quest’ultimo, in Roma, via Cosseria, n. 5;
e nei confronti
R.C.T. s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I.
costituita con Trevi s.p.a., in persona del legale
rappresentante, costituito
si in giudizio, rappresentato
e difeso
dagli avv.ti Mauro Ciani e Paolo Carbone, ed
elettivamente domiciliato
presso il secondo, in Roma, via Nomentana, n.303;
per l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione
I, n.421/2002 pubblicata in data 11/4/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26-11-2002 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Uditi
l'
Avv.
Clarizia, l’Avv. Romanelli e l'Avv.
Mancini per delega dell’Avv. Carbone;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
il ricorso in appello in epigrafe C.G.X. Costruzioni Generali
Xodo s.r.l. ha chiesto l’annullamento della sentenza n.
421/2002 con la quale il Tar per la Liguria ha respinto
il
ricorso
proposto
avverso il verbale di gara n. 7 del 4-2-2002 ed il
provvedimento di aggiudicazione alla impresa controinteressata
relativo alla procedura concorsuale per i lavori di
ammodernamento delle zone 14 – 16 del bacino portuale di
Savona.
L’appello
viene proposto per i seguenti motivi:
1)
illegittima esclusione dell’impresa ricorrente, fondata
sull’erronea dichiarazione di anomalia dell’offerta,
derivante dal calcolo della soglia di anomalia arrotondato alla
seconda cifra decimale.
L'amministrazione
intimata
e l’impresa controinteressata si sono costituite in
giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.
Con bando di gara pubblicato in data 30 dicembre 2000, l'Autorità
portuale di Savona indiceva una licitazione privata per
l'aggiudicazione dei lavori di ammodernamento delle zone 14 –
16 del bacino portuale di Savona.
Nella
lettera di invito del 24 novembre 2001 era previsto che
l'aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del prezzo
più basso e che, trattandosi di lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria, sarebbero state automaticamente escluse
le offerte con percentuale di ribasso superiore alla soglia
dell'offerta anomala determinata ai sensi dell'articolo 21,
comma 1 bis, della legge n. 109 del 1994.
Nelle
norme ed avvertenze della gara, allegate alla lettera di invito,
era inoltre stabilito che “il
ribasso dovrà essere espresso sino alla seconda cifra
decimale”.
L'amministrazione
determinava la soglia di anomalia ai sensi del citato articolo
21, comma 1 bis, previo arrotondamento alla seconda cifra
decimale della media dei ribassi, della media degli scarti e
conseguentemente anche della stessa soglia di anomalia,
individuata così nel 5,83 % (percentuale corrispondente al
ribasso offerto dalla impresa appellante, che veniva così
esclusa).
Quest'ultima
ha contestato il sub-procedimento di individuazione delle
offerte anomale, proprio sotto il profilo dell'illegittimo
arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Con
l'impugnata sentenza il giudice di primo grado ha respinto il
ricorso, rilevando che la funzione della determinazione della
soglia di anomalia è quella di costituire parametro di
raffronto delle offerte e, quindi, presuppone l'omogeneità dei
criteri di espressione dei dati; nella specie, l'esplicita
previsione nel bando di gara della necessità di indicare il
ribasso offerto sino alla seconda cifra decimale non consentiva
di utilizzare anche la terza cifra decimale per il calcolo delle
medie utili ai fini della determinazione della soglia di
anomalia.
2.
L'oggetto del giudizio di appello è costituito proprio da
questa unica questione: la legittimità dell'arrotondamento alla
seconda cifra decimale, nel calcolo delle medie utili per
determinare la soglia di anomalia, in una fattispecie in cui la lex specialis della gara imponeva l'offerta in ribasso fino alla
seconda cifra decimale.
Il
collegio ritiene di condividere la tesi dell'appellante, secondo
cui, nel silenzio della regolamentazione di gara, la commissione
non avrebbe potuto procedere ad arrotondamenti nel calcolo delle
medie e della soglia di anomalia.
Infatti,
la lex specialis si è
limitata a prescrivere l'indicazione dei ribassi sino alla
seconda cifra decimale, senza formulare regole speciali
afferenti la determinazione della soglia di anomalia.
Si
osserva che, nella delicata fase di individuazione dell'offerta
più bassa e di esclusione delle offerte ricadenti
automaticamente oltre la soglia di anomalia, ogni arrotondamento
costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare
in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli
arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti
dalle norme speciali della gara.
Nel
caso di specie, dette disposizioni prevedevano, come già detto,
la sola indicazione dei ribassi sino alla seconda cifra decimale
(senza peraltro specificare se si trattava di vero e proprio
arrotondamento o di una limitazione nella presentazione
dell'offerta, ferma restando la rispondenza tra prezzo e
ribasso); nessun arrotondamento è stato invece previsto per il
calcolo delle medie utile ai fini della determinazione della
soglia di anomalia.
L'amministrazione
avrebbe quindi dovuto calcolare le medie dei ribassi e le medie
degli scarti senza procedere ad alcun arrotondamento alla
seconda cifra decimale; conseguentemente anche la soglia di
anomalia doveva essere determinata senza il predetto
arrotondamento.
3.
L'Autorità portuale di Savona richiama a sostegno della tesi
adottata la deliberazione 29 aprile 2002 n. 114 dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, sottolineando come anche
detta Autorità abbia affermato che “nel caso in cui i il
bando di gara non preveda esplicita disciplina, non sembra
possano essere posti limiti alle offerte proposte dai
concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovrà
essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al
maggior numero di cifre proposto dai concorrenti”.
L'asserito
contrasto tra la deliberazione dell'Autorità e la tesi, qui
accolta, dell'appellante non sussiste.
Infatti,
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha
correttamente evidenziato la necessità che i bandi di gara
contengano esplicita disciplina relativa agli arrotondamenti ed
al numero di cifre decimali da prendere in considerazione per il
calcolo della soglia di anomalia, consigliando di prevedere che
“le medie siano calcolate fino alla terza cifra decimale
arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a 5 e comunque disponendo che
siano fissati decimali e le modalità di arrotondamento”.
La
stessa Autorità, quindi, sottolinea la necessità che le
modalità di calcolo della soglia di anomalia e gli eventuali
arrotondamento siano fissati nel bando di gara, aggiungendo che,
in assenza di previsione espressa, il calcolo della media dovrà
essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al
maggior numero di cifre proposto dai concorrenti.
Tale
ultima affermazione si riferisce al numero di cifre decimali da
utilizzare per il calcolo delle medie, ma non anche al numero di
cifre decimali in cui deve essere espresso il risultato del
calcolo delle medie (nella sostanza, l'Autorità ha voluto dire
che le offerte presentate in modo non omogeneo con riguardo al
numero dei decimali della percentuale di ribasso devono essere
rese omogenee considerando il numero di cifre decimali pari al
maggior numero di cifre proposto dai concorrenti, senza quindi
procedere ad alcun arrotondamento).
Nel
caso di specie, non si era in presenza di una assenza di
disciplina per quanto concerneva le percentuali di ribasso,
limitate espressamente alla seconda cifra decimale, ma vi era il
solo problema di decidere se procedere o meno ad arrotondamenti
nella fase di determinazione delle medie e della soglia di
anomalia.
Non
essendo previsto alcun arrotondamento nella lex
specialis della gara, l'amministrazione avrebbe dovuto
determinare medie e soglia di anomalia senza fermarsi alla
seconda cifra decimale.
Peraltro,
si osserva che la questione interpretativa che ha dato origine
alla presente controversia non sarebbe sorta se
l'amministrazione avesse seguito le indicazioni della citata
deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, con cui era stata evidenziata l’opportunità di
disciplinare espressamente nel bando sia il numero di decimali
utilizzabili (consigliato in tre decimali e non in due, come
invece previsto dall'amministrazione), sia le modalità di
arrotondamento.
La
questione esaminata dall'Autorità, inoltre, era relativa al
solo quesito posto da alcuni comuni in ordine al calcolo della
soglia di anomalia nel caso in cui le offerte dei concorrenti
non si presentino in modo univoco (questione che non ricorre
nella presente controversia).
Il
caso in esame conduce quindi ad aggiungere a quanto
correttamente affermato dall'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici il seguente principio: in assenza di espressa
previsione nelle norme speciali della gara, non è consentito
all'amministrazione di procedere ad arrotondamenti in sede di
calcolo delle medie e di determinazione della soglia di
anomalia.
Si
concorda infine con l'Autorità anche sull'opportunità di
disciplinare tali questioni in modo espresso nei bandi di gara,
in modo da chiarire sia il numero di cifre decimali utilizzabili
dalle imprese per l'indicazione dei ribassi (con precisazione se
la limitazione debba costituire l’effetto di un arrotondamento
o se comunque vi debba essere perfetta rispondenza tra prezzo
offerto e ribasso), sia le modalità di calcolo delle medie e
della soglia di anomalia.
In
ordine a quest’ultimo punto, appare preferibile l'utilizzo di
un meccanismo che renda neutra la tecnica dell'arrotondamento e
che eviti l'applicazione dell'automatismo delle esclusioni in
presenza di offerte di ribasso percentuale inferiori alla soglia
di anomalia, che solo dopo gli arrotondamenti
(delle medie e della soglia) risultano pari o superiori
alla soglia stessa.
4.
Premesso quindi che l'amministrazione non doveva procedere ad
arrotondamenti in fase di calcolo della soglia di anomalia, si
deve prendere atto che la stessa Autorità portuale di Savona,
in seguito all'accoglimento dell'istanza cautelare di cui
all'ordinanza del 4 giugno 2002 di questa Sezione, ha proceduto
alla rinnovazione del calcolo della soglia di anomalia, che ha
determinato una modificazione dell'esito della gara a favore
dell'impresa appellante, come espressamente affermato
dall'amministrazione nell'ultima memoria del 18-11-2002.
Tale
accertamento esime questo giudice dall'esaminare l'eccezione di
inammissibilità del ricorso, sollevata dalla stessa
amministrazione, secondo cui la rinnovazione del sub
procedimento di individuazione delle offerte anomale avrebbe
comunque condotto alla esclusione dalla gara dell'impresa
ricorrente (tale eccezione si pone in evidente contrasto con
quanto accertato dalla stessa amministrazione in esecuzione
della menzionata ordinanza cautelare della Sezione).
5.
In conclusione, l’appello deve essere accolto
con conseguente annullamento
dell'atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado.
Ricorrono
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,. accoglie
il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata,
annulla
il
provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26/11/2002 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Mario
Egidio SCHINAIA
Presidente
Alessandro
PAJNO
Consigliere
Luigi
MARUOTTI
Consigliere
Carmine
VOLPE
Consigliere
Roberto
CHIEPPA
Consigliere Est.
Presidente
Consigliere
Segretario
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