Viene annullata l'aggiudicazione di una gara perchè sei imprese partecipanti , tra cui l'aggiudicataria, hanno presentato offerte redatte dallo stesso professionista , spedite dallo stesso ufficio postale con numerazione progressiva e con ribassi tendenti ad evidenziare l'esistenza di un preventivo disegno ad indirizzare l'assegnazione della gara. |
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sentenza |
sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 5869 del 15/11/2001 |
REPUBBLICA ITALIANA N. REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4684 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2000 ha
pronunciato la seguente DECISIONE sul
ricorso in appello n. 4684/2000
proposto dal Comune di Cerignola, in persona del Sindaco p.t.
, rappresentato
e difeso
dall’Avv.
(.......) con il quale è
elettivamente domiciliato
in Roma,
(............) , c/o il Sig. (...........),
CONTRO la
Società (...........)
, in
persona del legale rappresentante p.t., Sig. (................) ,
rappresentata
e difesa
dall’Avv. (.................)
, con domicilio eletto presso lo studio (.......)
in Roma,
Viale (..............)
, e nei
confronti dell’Impresa (..........) , s.a.s., non costituita, per
l'annullamento della sentenza del T.A.R. della Puglia, Bari, I Sezione
, del 22.3.2000, n. 1182;
Visto
il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio della (............) s.r.l.
in data 13.10.2000
; Viste
le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti
gli atti tutti di causa; Data
per letta, alla pubblica udienza dell’8.5.2001
, la relazione del Consigliere
Claudio Marchitiello; Uditi
l’avv. (............) , su delega dell’avv. (......), e l’avv. (......); Visto
il dispositivo della decisione n. 255 dell’11 maggio 2001; Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO
La
Società (.......), s.r.l., impugnava al T.A.R. della Puglia il
provvedimento del 15.3.1999, n. 285, del Dirigente del 4° Settore del
Comune di Cerignola, di approvazione del verbale della gara per
l’appalto dei “lavori di manutenzione degli immobili di proprietà
comunale o tenuti in locazione – I Lotto” e di aggiudicazione dei
lavori alla Impresa (.......), s.a.s., del Sig. (...........). La
ricorrente impugnava altresì il verbale di pubblico incanto del
29.12.1998, il bando di gara e le deliberazioni della Giunta Municipale
del 23.11.1988, n. 1404 e n. 1405 di approvazione del bando. La
Società ricorrente deduceva: 1.- eccesso di potere per mancato esercizio
del potere di autoannullamento in presenza di turbativa d’asta; 2.-
violazione della Legge regionale 13.8.1998, n. 24, della deliberazione
della Giunta regionale del 28.10.1998, n. 4028 e del bando di gara;
violazione dell’art.2 della legge n. 46 del 1990; violazione del bando
di gara sotto vari profili: 3.- violazione del bando e degli artt. 32.35 e
36 della legge n. 142 del 1990; incompetenza. Si
costituivano in giudizio il Comune di Cerignola e la controinteressata
Impresa (.......), opponendosi all’accoglimento del ricorso. Il
T.A.R. della Puglia, Bari, I Sezione
, con la sentenza del 22.3.2000, n. 1182, accoglieva
il ricorso per il primo motivo, assorbendo gli altri. Appella
la sentenza il Comune di Cerignola deducendone la erroneità e chiedendone
la riforma con eccezioni in rito e nel merito. Resiste
all’appello la Società (..........) chiedendo la conferma della sentenza
appellata e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado. Con
scambio di memorie le parti hanno confermato con ulteriori argomenti le
rispettive tesi difensive. All’udienza
pubblica dell’8.5.2001
il ricorso è stato ritenuto per la decisione. DIRITTO 1.- Il
Comune di Cerignola appella la sentenza del 22.3.2000, n. 1182, con la
quale la I Sezione del T.A.R. della Puglia, Sede di Bari, in accoglimento
del ricorso proposto dalla (.......), s.r.l., ha annullato il
provvedimento del 15.3.1999, n. 285, del Dirigente del 4° Settore del
Comune di Cerignola di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione
dell’appalto dei “lavori di manutenzione degli immobili di proprietà
comunale o tenuti in locazione – I Lotto” alla Impresa (.........), s.a.s.,
del Sig. (........). L’appello
va respinto. 2.- Si
rivela infondata, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità del
ricorso originario della (..........) per carenza di interesse, respinta dal
T.A.R. e riproposta dal Comune appellante. Il
T.A.R. ha ritenuto l’esistenza di circostanze gravi, precise e
concordanti rivelatrici di un accordo tra sei delle imprese concorrenti
finalizzato all’aggiudicazione della gara alla Impresa (......). Il
Comune eccepisce che la (.........) avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare
che dalla eliminazione delle offerte indicate come colluse avrebbe
conseguito l’aggiudicazione della gara. Osserva
in contrario la Sezione che, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, vi è interesse a ricorrere non solo nel caso che
dall’annullamento dell’atto impugnato derivi un immediato vantaggio,
ma anche nell’ipotesi in cui il vantaggio sia solo successivo ed
eventuale, sicché il richiesto annullamento si riveli meramente
strumentale rispetto ad un’ulteriore attività dell’amministrazione
dalla quale il ricorrente potrebbe conseguire un risultato positivo (V,
2.9.1993, n. 841; 30.12.1995, n. 1412; 9.10.1997, n. 1116; 15.2.1999, n.
154; 7.10.2000, n. 5342). Più
specificamente, in materia di procedure contrattuali ad evidenza pubblica,
è stato rilevato come l’impresa non aggiudicataria abbia interesse a
ricorrere contro l’aggiudicazione anche e soltanto sulla base
dell’effetto favorevole dato dalla rinnovazione del procedimento di
gara, a nulla rilevando la circostanza che, per tale rinnovazione,
potrebbero risultare avvantaggiate altre imprese, essendo sufficiente la
sola possibilità che, in quella sede, la gara possa concludersi a favore
del ricorrente se effettuata con l’osservanza delle regole del giusto
procedimento (C.G.A. 13.10.1998, n. 618). Correttamente,
pertanto, il T.A.R. ha ritenuto sussistente e meritevole di tutela
l’interesse strumentale all’annullamento degli atti della gara di cui
trattasi fatto valere dalla (........). 3.- Nel
merito, la sentenza appellata deve ritenersi immune dalle censure proposte
dal Comune appellante. Sei
delle imprese partecipanti alla gara - tra le quali l’aggiudicataria –
hanno presentato offerte redatte e sigillate da uno stesso professionista
(il consulente del lavoro (...............)), spedite dal medesimo ufficio
postale, lo stesso giorno e con raccomandate a numerazione progressiva. Le
offerte di queste sei imprese, inoltre, presentano ribassi superiori al 30
per cento ed in progressione: 30, 31, 34, 35, 36 e 37 per cento (mentre le
altre imprese hanno offerto ribassi non superiori al 22 per cento). L’entità
insolitamente elevata di tali ribassi ha l’evidente fine di innalzare la
media delle offerte e di rendere di conseguenza altamente probabile
l’aggiudicazione a favore di una delle offerte più alte, come poi in
concreto si è verificato con l’aggiudicazione della gara alla
(..........). Sono da
condividere, pertanto, le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi
giudici che hanno rinvenuto nella fattispecie l’esistenza di indizi
gravi, precisi e concordanti atti ad evidenziare l’esistenza di un
disegno preordinato ad indirizzare l’assegnazione della gara. L’aggiudicazione
che è conseguita all’avveramento di tale disegno, pertanto, è da
ritenere irrimediabilmente illegittima (indipendentemente dalla
configurabilità della fattispecie anche come un’ipotesi di turbativa
d’asta) risultando palesemente violati sia il principio della libera
concorrenza sia quello della par condicio. L’appello
del Comune di Cerignola, in conclusione, risultando confutate nelle
considerazioni che precedono tutti i rilievi già proposti in primo grado
e reiterati in appello, va respinto. Va
dichiarato improcedibile per difetto di interesse di conseguenza
l’appello incidentale proposto dalla (.......).
4.- Le
spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono
compensarsi fra le parti. P.Q.M. Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta
l’appello principale, dichiara improcedibile l’appello incidentale. Compensa
le spese del secondo grado del giudizio. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così
deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada,
nella Camera di Consiglio tenutasi l’8.5.2001
, con l'intervento dei signori: Pasquale de Lise
Presidente Pier Giorgio Trovato
Consigliere Corrado Allegretta
Consigliere Claudio Marchitiello
Consigliere Estensore Vincenzo Borea
Consigliere L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.to
Claudio Marchitiello
F.to Pasquale de Lise IL SEGRETARIO F.to Francesco Cutrupi
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