Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 20 settembre 2006 n. 5491
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.3
In presenza dell’annullamento del solo subprocedimento di verifica
dell’anomalia delle offerte (oltre che degli atti conseguenti) è
del tutto contraria ai principi di economicità, speditezza ed
adeguatezza dell’azione amministrativa (oltre che di quello della
par condicio) l’eventuale determinazione dell’Amministrazione di
chiedere la conferma delle offerte, atteso che ciò che occorre
rivalutare, al fine della corretta e legittima individuazione
dell’impresa aggiudicataria dei lavori, è soltanto se le
giustificazioni delle offerte già presentate in sede di gara e
sospettate di anomalia risultino adeguate.
Sebbene la valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale
costituisca espressione di discrezionalità tecnica
dell’amministrazione appaltante, con la conseguenza che detta
valutazione si sottrae al sindacato giurisdizionale di legittimità,
salvo le ipotesi di irragionevolezza o arbitrarietà manifeste ovvero
di evidente travisamento di fatti, è anche vero che la giurisprudenza
ha chiarito che proprio la discrezionalità tecnica che caratterizza
l’operato dell’amministrazione appaltante, nella fase di verifica
dell’anomalia delle offerte, esige che il giudizio finale
sull’anomalia dell’offerta sia congruamente e dettagliatamente
motivato, dando conto dell’esame di tutti gli elementi
dell’offerta e delle ragioni dell’attendibilità (o della
inattendibilità) dei singoli elementi e dell’offerta nel suo
insieme (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 751). Più
precisamente è stato affermato (Cons. Stato, Sez. V, 11 novembre
2004, n. 7346) che la motivazione della valutazione effettuata circa
l’anomalia delle offerte in una gara di appalto costituisce
l’elemento decisivo ai fini della verifica giurisdizionale, in
quanto permette un controllo sulla logicità della stessa senza
possibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi alla
pubblica amministrazione e di trasmodare in determinazioni che
appartengono al merito dell’azione amministrativa. Il sindacato del
giudice amministrativo, sotto tale profilo, se può limitarsi al
controllo formale dell’iter logico seguito nell’attività
amministrativa (se ciò può essere sufficiente per valutare la
legittimità del provvedimento impugnato), può anche consistere, se
necessario, nella verifica della attendibilità delle operazioni
tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio
tecnico e procedimento applicativo, fermo restando - in ogni caso -
che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome
valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’amministrazione
sulla base delle cognizioni tecniche acquisite.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 20 settembre 2006 n. 5498
Articolo 21 - Codice 21.3
In sede di verifica dell’anomalia delle offerte presentate nelle
gare per l’aggiudicazione di appalti, compito primario del giudice
amministrativo è quello di accertare se il potere della stazione
appaltante sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche
conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto
apprezzamento dei fatti. In tale ottica, il superamento - grazie anche
alle novità introdotte dall’ art. 16 della legge 21 luglio 2000, n.
205 in tema di consulenza tecnica - degli ostacoli di ordine
processuale capaci di limitare in astratto la latitudine della
verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle
procedure in cui si concreta il giudizio tecnico non toglie che, anche
in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della
funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice
non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio formulato
dall’organo amministrativo cui la legge affida la tutela
dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto,
salvo il caso in cui tale giudizio risulti inficiato da evidenti
sintomi di inattendibilità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7346 del
2004).
In ordine all’effettiva incidenza delle voci di prezzo per la
parte non giustificata deve ritenersi che, quando gli importi rimasti
non giustificati hanno dimensione percentualmente assai modesta non
risulta inficiato il giudizio positivo formulato
dall’amministrazione sull’attendibilità dell’offerta
complessiva. Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti,
nell’aggiudicazione dei contratti di appalto di opere pubbliche, la
ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica delle offerte
anomale è quello di assicurare la piena affidabilità della proposta
contrattuale. Pertanto, anche se ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. le giustificazioni
relative all’offerta anomala debbono riguardare le “voci di
prezzo” più significative che concorrono a formare l’offerta, ciò
non vuol dire che in un appalto a corpo i singoli prezzi debbano
essere giustificabili in sé e per sé, a prescindere dalla loro
incidenza sull’offerta complessiva, essendo invece necessario tener
conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai
quali valutare la congruità dei prezzi offerti (ad es. Cons. Stato,
Sez. VI, n. 6217 del 2001).
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 14 settembre 2006 n. 5323
Articolo 21 - Codice 21.4
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i criteri di aggiudicazione
definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono essere
collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla
suddetta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, devono
essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando
di gara e devono rispettare i principi fondamentali di parità di
trattamento e trasparenza (in tal senso sentenza 17 settembre 2002,
causa C 13/99, Concordia Bus Finland Racc. pag. I- 7213, punto 64). In
particolare, la Corte ha evidenziato che il dovere di rispettare il
principio di parità di trattamento corrisponde all’essenza stessa
delle direttive in materia di appalti pubblici (v. sentenza Concordia
Bus Finland punto 81) e che i concorrenti devono trovarsi su un piano
di parità sia nel momento in cui essi preparano le loro offerte sia
nel momento in cui queste sono valutate (v. sentenza 18 ottobre 2001
causa 19/00 SIAC Construction Racc. pag. I-7725, punto 34 ). Tutti i
criteri presi in considerazione devono, inoltre, essere espressamente
menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se possibile
nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita,
affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro
esistenza e la loro portata (sentenza Concordia Bus Finland, cit.).
Parimenti, per garantire il rispetto dei principi di parità di
trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in
considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare
l’offerta economicamente più vantaggiosa e, se possibile, la loro
importanza relativa siano noti ai potenziali concorrenti al momento
della preparazione delle loro offerte (v. in tal senso, sentenze 25
aprile 1996, causa C 87/94, Commissione / Belgio ; racc. I – 2043,
punto 88, e 12 dicembre 2002 , causa C- 470/99 Universale Bau ed a.,
Racc. pag. I -11617, punto 98)
Ciò premesso, la Corte ha chiarito che spetta al giudice nazionale
valutare se, alla luce di tali norme e principi, il diritto
comunitario risulti violato dalla previsione, da parte della
Commissione giudicatrice, di una ponderazione dei vari sub-elementi di
un criterio di aggiudicazione precedentemente stabilito e, a tal fine,
ha indicato l’iter logico che deve essere seguito dal giudice
nazionale. In primo luogo, secondo la Corte, occorre verificare se,
tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti della causa principale,
la decisione che prevede tale ponderazione modifichi i criteri di
aggiudicazione definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara.
In secondo luogo occorre valutare se tale decisione contenga elementi
che, se fossero stati noti al momento della redazione delle offerte
avrebbero potuto influenzare detta preparazione. In terzo luogo
occorre verificare se la Commissione aggiudicatrice abbia adottato la
decisione che prevede una ponderazione tenendo conto di elementi che
possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei
concorrenti.
E’ illegittimo l’operato della Commissione di gara che ha
graduato le sottovoci previste dal disciplinare di gara, attribuendo,
a suo insindacabile giudizio i punti previsti dal bando fra dette
sottovoci, che, pur specificate dal disciplinare, per essere relative
all’organizzazione ed alle strutture logistiche e di supporto da
utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto,
ovviamente sono direttamente attinenti le caratteristiche aziendali
dei partecipanti alla gara. L’importanza relativa delle predette
sottovoci avrebbe dovuto essere nota ai potenziali concorrenti già al
momento della produzione delle loro offerte, al fine di evitare il
pericolo che la Commissione potesse orientare a proprio piacimento ed
a posteriori l’attribuzione di tale determinante punteggio e, quindi
l’esito stesso della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi
concorrenti.
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 7 settembre 2006 n. 5191
Articolo 21 - Codice 21.3
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto di
opere pubbliche costituisce una tipica valutazione
tecnico-discrezionale dell’amministrazione ed è sindacabile solo
ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità
o evidenti contraddizioni logiche. Ciò nonostante deve ritenersi che
il giudice amministrativo non invade la sfera riservata
all’amministrazione, che è e rimane di merito, anche quando rileva
la chiara incongruità della motivazione circa l’apprezzamento
dell’anomalia.
La motivazione dell’atto che conclude il giudizio di anomalia
deve essere di norma particolarmente approfondita solamente nel caso
in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa perdere
all’aggiudicatario la posizione di vantaggio provvisoriamente
conseguita, non richiedendosi una diffusa motivazione (che può
trovare sostegno per relationem nelle giustificazioni presentate dal
concorrente) quando il giudizio, invece, valga a confermare la già
disposta aggiudicazione, salvo che ci si trovi di fronte alla
peculiarità di un ribasso decisamente più consistente rispetto alle
altre imprese offerenti a fronte del quale l’amministrazione ha
deciso, non certo irrazionalmente di sottoporre l’offerta a verifica
ma, a tal punto, occorreva un’istruttoria particolarmente rigorosa
ed una conseguente motivazione congrua e dettagliata.
TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 6 settembre 2006 n. 2851
Articolo 21 - Codice 21.1
Il fatto che l’apertura delle buste contenenti l’offerta
tecnico-economica (busta B) avvenga in seduta riservata, non sembra
arrecare un vulnus ai principi di pubblicità e della parità di
condizioni tra i concorrenti, poiché la Commissione non potrebbe
essere influenzata dal fatto che dette buste non siano state aperte in
seduta pubblica, a meno che non si voglia sostenere che in seduta
segreta ne abbia alterato o addirittura manipolato il contenuto. Ciò
che conta, infatti - atteso che il momento formale della completezza
dell’offerta rileva in sede di apertura della busta contenente i
documenti (busta A) - è l’esame e la valutazione dei vari aspetti
tecnici e concreti dell’offerta tecnico-economica ai fini
dell’attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria
che, legittimamente, avviene in seduta riservata.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 21 agosto 2006 n. 4942
Articolo 21 - Codice 21.3
Non è conforme al diritto comunitario la facoltà prevista
dall’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.,
che consente alla stazione appaltante di limitare il controllo
dell’anomalia delle offerte al 75% delle voci che la compongono (Cons.
Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 543). La predetta disposizione
legislativa nazionale nonché l’art. 30, n. 4, della direttiva n.
93/37 del Consiglio CE del 14 giugno 1993 devono essere interpretati
nel senso di garantire una effettiva fase di valutazione
dell’anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio tra
stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente
all’apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni
previamente fornite in sede di presentazione delle offerte (C.d.S.,
sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232; 21 agosto 2002, n. 4266).
In particolare, l’art. 30.4 della direttiva 93/37/CEE del 14
giugno 1993 impone, a pena di illegittimità, che l’offerta
sospettata di anomalia sia oggetto di verifica in contraddittorio e
cioè impone l’instaurazione di un sub-procedimento all’interno
del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase
dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione
dell’appalto, che si articola in tre fasi: richiesta delle
giustificazioni delle offerte da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice; presentazione dei chiarimenti, precisazione degli
eventuali elementi giustificativi dell’offerta da parte della ditta
la cui offerta è stata sospettata di anomalia; verifica e valutazione
delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio
2004, n. 5013).
TAR Campania, Sez. VIII Napoli - Sentenza 9 agosto 2006 n. 7916
Articolo 21 - Codice 21.5
Determina il travolgimento dell’intera procedura la violazione
dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che
espressamente prevede, al comma 5, che “La commissione è presieduta
da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore”, e al comma 6, che “I commissari sono scelti
mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie
...”, nonché la violazione dell’art. 92 del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 e s.m., attuativo del citato art 21, che disciplina le
modalità di scelta dei componenti la commissione.
TAR Lazio, Sez. III ter Roma - Sentenza 8 agosto 2006 n. 7108
Articolo 21 - Codice 21.3
Il sistema previsto dalla stazione appaltante di chiedere
preventivamente la giustificazione del 100% dei prezzi non esclude di
certo la possibilità di chiedere giustificazioni successive in sede
di subprocedimento di verifica dell’anomalia, svuotandosi altrimenti
di contenuto lo stesso procedimento di verifica, in violazione dei
principi comunitari sul contraddittorio successivo (direttiva n.
93/37/CE), richiamati più volte dalla giurisprudenza comunitaria e da
quella italiana (Corte Giust. C.E. 27/11/01 cause C 285.99 e 286.99;
Cons. Stato, Sez. IV, 14/12/04 n. 8028; Cons. Stato, Sez. V, 29/4/03
n. 2157; ecc.). Pertanto, in presenza di giustificazioni non
sufficientemente dettagliate, in ossequio al principio del
contraddittorio, correttamente la stazione appaltante chiede
chiarimenti ed integrazioni documentali relativamente a documenti
tempestivamente prodotti.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Sez. giurisdizionale - Sentenza 26 luglio 2006 n. 399
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.3
E’ legittima la clausola del bando di una gara per l’affidamento
di lavori pubblici che impone alle imprese, a pena di esclusione, di
allegare all’offerta le giustificazioni preventive; tali
giustificazioni, anche se preventive, sono infatti coerenti con la
normativa comunitaria e trovano riscontro nella legge nazionale.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 25 luglio 2006 n. 4666
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
La legittimità e la razionalità di una regola di gara che imponga
determinate modalità di presentazione delle offerte (a mezzo posta o
tramite corriere) sono state già riconosciute in precedenti pronunce
giurisprudenziali (cfr., ex multis, la recente decisione della stessa
Sez. V, n. 82 del 13 gennaio 2005 e, ancor prima, la n. 2291 del 30
aprile 2002). Il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli
uffici della stazione appaltante contribuisce evidentemente ad
assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la
par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte (Cons.
Stato, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1411), scongiurando in radice il
rischio di una dispersione di notizie riservate.
TAR Lombardia, Sez. III Brescia - Sentenza 21 luglio 2006 n.
1858
Articolo 21 - Codice 21.1
L’Amministrazione non deve certo ingerirsi nelle offerte dei
concorrenti, modificandole, ma questo non può voler dire escludere
che la stazione appaltante possa, ed anzi debba, emendare i meri
errori di calcolo, al fine di far emergere quello che è il prezzo
globale realmente offerto sulla base dei prezzi unitari - essi certo
intangibili - indicati dai concorrenti e per effetto di mere
operazioni matematiche effettuate partendo dagli stessi. Un intervento
di tal fatta appare funzionale non solo alle esigenze di ampia
partecipazione alle procedure concorsuali, ma anche di correttezza
nello svolgimento della funzione amministrativa, riportabile al canone
di imparzialità amministrativa di cui all’art. 97 Cost..
TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 11 luglio 2006 n. 5765
Articolo 21 - Codice 21.3
La Corte di Giustizia ha stabilito alcuni principi generali per la
legittimità del procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta: il primo è l’inammissibilità dell’esclusione
automatica dalla gara di un’offerta superiore alla soglia
dell’anomalia e il secondo è la necessità che l’impresa abbia la
concreta possibilità di fornire gli opportuni chiarimenti e gli
elementi giustificativi dell’offerta, che saranno valutati da parte
della stazione appaltante. Non sussiste, invece, un obbligo a carico
dell’amministrazione di procedere all’audizione orale del
rappresentante dell’impresa, come ha affermato la giurisprudenza
amministrativa, che ha precisato che la normativa vigente impone
“espressamente che l’esclusione dalla gara di una offerta sospetta
di anomalia può avvenire solo all’esito di una procedura di
verifica dell’offerta stessa da effettuare in contraddittorio, ai
sensi dell’art. 30, n. 4, della direttiva CEE 93/37/CEE del 14
giugno 1993, senza tuttavia prevedere in alcun modo che il
procedimento in contraddittorio presupponga anche l’audizione della
ditta la cui offerta è stata sospetta in anomalia” (Cons. Stato,
Sez. IV, n. 5013/2004).
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 6 luglio 2006 n. 4276
Articolo 21 - Codice 21.3
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell’art. 89 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e s.m., ai fini del calcolo dell’anomalia
delle offerte per gli appalti a misura occorre tener conto, in caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, del solo dato
costituito dalla percentuale di ribasso. Tale percentuale di sconto
sul prezzo richiesto è l’unico dato che, nella valutazione del
legislatore, è ritenuto idoneo a rappresentare la volontà
dell’offerente e ad esso soltanto occorre far riferimento per
determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente
offerti dai concorrenti. Né il principio indicato può ritenersi
derogabile per il fatto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 del
citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., l’importo dei lavori a misura,
come quello a corpo o in economia, deve essere suddiviso in importo
per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei
piani di sicurezza, per i cui oneri, ai sensi dell’art. 31 della
legge n. 109/94 e s.m., non è ammesso ribasso. Anche in tal caso,
infatti, nella valutazione del legislatore l’unico dato che assume
rilevanza ai fini dell’individuazione della portata dell’offerta
del concorrente è sempre quello della percentuale di ribasso sul
prezzo complessivo dell’appalto, sia pure depurato dai costi
relativi alla sicurezza.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 5 luglio 2006 n. 4267
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5
La verifica dell’offerta anomala, sulla base delle giustificazioni
presentate dai ricorrenti, è compito che spetta alla Commissione
giudicatrice e non ad un ufficio dell’Amministrazione, anche se tale
ufficio risulta competente nel settore al quale attiene l’oggetto
della gara. L’ufficio può, infatti, dare pareri di ordine tecnico,
ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte, ma
non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla
congruità delle offerte, allorché sia costituita una apposita
Commissione.
TAR Umbria - Sentenza 30 giugno 2006 n. 335
Articolo 21 - Codice 21.3
Una volta riconosciuta la regolarità dell’individuazione della
soglia di anomalia, è altresì incontestabile la presunzione di
antieconomicità delle offerte che si collocano oltre tale limite.
Beninteso, si tratta di una presunzione che ammette prova contraria (e
a questo appunto è preordinata la fase delle giustificazioni e del
loro esame), ma l’onere della prova grava su chi ha presentato
l’offerta sospetta di anomalia, non sull’amministrazione
appaltante.
E’ principio consolidato in giurisprudenza che le valutazioni
della commissione giudicatrice sugli aspetti di anomalia delle offerte
costituiscono espressione di un potere di natura
tecnico-discrezionale, i cui limiti di sindacato sono correlati alla
manifesta illogicità, alla incongruità della motivazione e
all’errore di fatto (Consiglio Stato, sez. VI, 31 maggio 2005, n.
2868). In altre parole, al giudice amministrativo compete, di regola,
verificare che non sussistano vizi tipici quali la manifesta illogicità,
l’errore di fatto, e simili, e non gli compete, invece, sostituirsi
all’amministrazione nel rinnovare autonomamente la valutazione
dell’anomalia.
Un utile previsto dello 0,5% (calcolato non sulla base d’asta, ma
sull’importo dell’offerta) è praticamente solo simbolico. Al
riguardo un’assai meditato e ben argomentato indirizzo
giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2296), ha
affermato che, ai fini della verifica dell’anomalia un utile
d’impresa pari al 4% al netto delle imposte dirette va considerato
il minimo giustificabile, osservando fra l’altro che l’utile
normale previsto negli appalti di lavori è del 10% e che un utile del
4% al lordo dell’imposizione fiscale è, secondo le nozioni di
comune esperienza, accettabile (da un investitore) solo per
investimenti del tutto sicuri, quali quelli in immobili, titoli di
Stato od in obbligazioni di primarie società.
Non si può condividere la tesi secondo cui la riduzione
dell’utile ad un importo simbolico (o quasi) sia giustificabile, ai
fini della verifica dell’anomalia, quale espressione della scelta di
“politica aziendale” di rinunciare agli utili pur di acquisire
ulteriori contratti e ampliare il proprio giro d’affari. Ciò in
quanto il sottinteso di tutta la normativa che consente (anzi impone)
alle stazioni appaltanti di escludere le offerte “anomale”
(ancorché meno dispendiose e in apparenza più vantaggiose per il
committente) è che un contratto non può essere vantaggioso per
l’appaltante se non è, in pari tempo, giustamente remunerativo per
l’appaltatore. In caso contrario, infatti, l’appaltante sarebbe
esposto al rischio di una non corretta esecuzione dei lavori e/o della
ricerca, da parte dell’appaltatore, di espedienti (quali
contestazioni e riserve pretestuose, etc.) per recuperare
l’equilibrio economico del contratto. In questo contesto, peraltro,
sembra evidente che, a questi fini, il carattere remunerativo o meno
del contratto debba essere valutato oggettivamente e applicando le
corrette regole economiche. Se si ammettesse che l’appaltatore
pratichi il dumping, rinunciando agli utili o addirittura accettando
di lavorare in perdita, tanto varrebbe abbandonare il concetto di
“prezzo anomalo” e l’inerente disciplina. A questa stregua,
infatti, tutte le offerte, anche le più rovinose, risulterebbero
giustificabili in nome di una strategia aziendale rivolta alla
conquista del mercato. D’altra parte, la direttiva comunitaria n. 37
del 1993, cui si uniforma la disciplina nazionale, è esplicita nel
senso che “l’amministrazione aggiudicatrice può prendere in
considerazione [solo] giustificazioni riguardanti l’economia del
procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per
eseguire i lavori o l’originalità del progetto dell’offerente”.
Non rientra, dunque, fra le giustificazioni ammissibili la scelta
imprenditoriale di rinunciare agli utili. Sono ammesse invece quelle
giustificazioni che consistono nella dimostrazione che una determinata
impresa, per particolari circostanze, ha la possibilità di
risparmiare oggettivamente sui costi (al netto degli utili) e, di
conseguenza, di praticare un miglior prezzo.
TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 19 giugno 2006 n. 1494
Articoli 8 - 21 - Codici 8.3 - 21.1
È ritenuto in giurisprudenza che la “qualificazione
maggioritaria” debba essere riferita esclusivamente all’importo
dei lavori a base d’asta ed intesa nel senso che la mandataria debba
essere in possesso di una qualifica adeguata con riferimento ad una
quota superiore (o comunque non inferiore) a quella assunta dalle
altre partecipanti (in tal senso da ultimo C.G.A., 8 marzo 2005, n.
97; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 ottobre 2004, n. 2908).
Il principio, normativamente sancito, della prevalenza
dell’offerta espressa in lettere su quella espressa in cifre
risponde all’esigenza di chiarezza ed univocità che sta alla base
della fissazione (con l’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
e s.m.) di un tassativo criterio di individuazione dell’offerta da
considerare prevalente, sollevando la stazione appaltante da
un’improponibile indagine circa l’effettiva volontà
dell’offerente.
TAR Puglia, Sez. II Lecce - Sentenza 10 giugno 2006 n. 3371
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
Nel caso in cui il bando di gara rimetta alla libera scelta degli
offerenti le modalità di trasmissione dei plichi i quali, pertanto,
devono pervenire tramite raccomandata con o senza ricevuta di ritorno,
ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, con l’unico limite
consistente nella necessità della ricezione, da parte
dell’amministrazione, entro il termine ivi indicato, proprio tale
facoltà di scelta comporta la inevitabile conseguenza che il rischio
del mancato o tardivo recapito deve ritenersi incombente sul
partecipante alla gara.
E’ vero che l’art. 36 del D.P.R. n. 655/1982 disciplina la
distribuzione della posta ordinaria o raccomandata, disponendo che ciò
avvenga presso l’ufficio postale, sicché un plico perviene nella
disponibilità dell’amministrazione quando l’ufficio postale di
destinazione ne rende attuale la distribuzione (questo significa che,
in caso di coincidenza fra l’ufficio postale di ricezione e quello
di destinazione, la disponibilità da parte dell’amministrazione si
verifica quando la posta “ricevuta” è stata “lavorata” e
messa in distribuzione). E’ tuttavia altrettanto vero che nulla
impedisce all’amministrazione di stabilire che la partecipazione ad
una gara debba materializzarsi facendo pervenire le offerte
all’ufficio allo scopo destinato entro una data fissata. Le due
disposizioni operano in ambiti diversi: l’amministrazione
presumibilmente conscia del contenuto dell’art. 36 citato e quindi
del momento in cui, per l’ordinario, ha la disponibilità della
posta, impone ai concorrenti un onere ulteriore al fine di ottenere la
disponibilità delle offerte presso i propri uffici per una certa
data, per ragioni di speditezza dell’azione. Se il bando prevede più
modalità di invio, la scelta costituisce una decisione
dell’offerente che ne assume la piena responsabilità, anche per i
disguidi e i ritardi. Se il bando prevede, invece, una sola modalità
di inoltro, la determinazione della stazione appaltante è logica (e
quindi legittima) solo alla luce di una corretta ripartizione delle
responsabilità: l’offerente che può inoltrare la propria offerta
in un solo modo, da un lato, non è tenuto a comportamenti più
diligenti che per l’ordinario (in base al canone generale
dell’art. 1176 c.c.), dall’altro non è esonerato da responsabilità
per fatti cui abbia concorso a dare causa, tenendo comportamenti non
improntati all’ordinaria diligenza; lo stesso vale per
l’amministrazione. L’offerente deve quindi inoltrare l’offerta
tempestivamente, in modo che la stessa giunga a destinazione, tenendo
conto dei tempi di norma occorrenti per tutte le operazioni, d’altro
canto l’Amministrazione deve curare di ritirare dall’ufficio
postale i plichi entro l’orario utile in riferimento ai tempi
necessari per la successiva protocollazione.
TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 8 giugno 2006 n. 699
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
Il bando, inteso come dichiarazione negoziale, deve essere
interpretato secondo le consuete regole sancite dal codice civile in
materia di contratti, privilegiando il criterio di interpretazione
oggettiva (e primo fra tutti quello di buona fede oggettiva tratto
dall’art. 1366 c.c.) rispetto a quello di matrice soggettiva, teso a
ricostruire la volontà delle parti anche in contrasto con il dato
letterale. Il principio dell’incolpevole affidamento del futuro
contraente si individua, infatti, principalmente per ciò che
espressamente si enuncia per iscritto con conseguente esonero da ogni
ricostruzione attraverso indagini ermeneutiche ed integrative di
ulteriori ed inespressi significati delle formule contrattuali (in
claris non fit interpretatio).
In linea generale rientra sicuramente nella discrezionalità
dell’Amministrazione modellare una gara d’appalto in modo da
prevedere due differenti prestazioni, di cui una principale, di sicura
esecuzione, l’altra eventuale ed accessoria, vincolante per
l’offerente ma non per l’Amministrazione (che si riserva di
stipulare il relativo contratto, ad una determinata scadenza, ove lo
ritenga opportuno). Tuttavia il contemporaneo svolgimento di due
diverse gare nell’ambito di un’unica procedura deve
necessariamente contemplare meccanismi volti ad evitare il rischio di
indebite interferenze, che possano condurre alla scelta di quella meno
vantaggiosa quanto alla prestazione principale dell’appalto, per il
rilievo di un punteggio, che non può che restare isolato e comunque
con effetti ricadenti sulla sola prestazione accessoria e meramente
eventuale. Inoltre, l’attribuzione dei relativi punteggi deve tener
conto, come punto di partenza, del diverso valore economico delle
prestazioni, salvo poi operare ponderati bilanciamenti in ragione
dell’interesse in concreto perseguito nello svolgimento della
procedura, ma avendo comunque cura di non rendere tra loro del tutto
svincolati quelli attribuibili rispetto al valore delle prestazioni, e
salvaguardando in ogni caso l’obiettivo di assicurare una
tendenziale omogeneità e comparabilità tra le rispettive offerte. Il
punteggio attribuito alla miglior offerta economica relativa alla
prestazione accessoria, ove non corrispondente ad un rilevante
interesse dell’amministrazione, deve quindi essere modulato in
termini tali da non costituire in modo ingiustificato l’elemento
discriminante principale e - per la sua oggettiva portata -
tendenzialmente risolutivo dell’intero iter concorsuale. Nel caso di
specie, è stata all’opposto illogicamente prevista la stretta
correlazione, nell’ambito di un’unica gara, tra due diverse
prestazioni, la prima volta ad affidare l’esecuzione di opere con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la seconda
pertinente, nel quadro di una gara esplorativa, la manutenzione, per
un valore considerevolmente inferiore, di per sé idonea ad influire
in modo decisivo sull’esito della gara, a causa da una parte della
sproporzione tra il punteggio attribuitole, non commisurato al grado
di definizione della prestazione, né all’attualità ed alla
rilevanza dell'interesse della stazione appaltante, e dall’altra,
dall’obiettiva massima aleatorietà di un’offerta economica priva
di base d’asta. Una clausola siffatta è, quindi, illegittima, perché
ex ante potenzialmente idonea a frustrare lo scopo di consentire la
scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
prestazione principale (avente un valore economico di sessanta volte
superiore) e in quanto comunque incapace di offrire un concreto,
apprezzabile riferimento per quella accessoria ed eventuale. Posto che
ai criteri di selezione delle offerte deve essere riconosciuta una
funzione meramente strumentale, il cui scopo non può che consistere
nel supportare l’amministrazione nella selezione dell’offerta
economicamente o tecnicamente più vantaggiosa, la lex specialis della
gara non può legittimamente prevedere meccanismi che compromettano
tale interesse sostanziale cui sono preordinate le procedure ad
evidenza pubblica.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 16 maggio 2006 n. 2787
Articolo 21 - Codice 21.3
L’utilizzo delle prime due cifre decimali nelle operazioni
matematiche di calcolo per determinare la soglia di anomalia risponde
al fine di semplificare l’operato della commissione senza aggravarlo
di troppi decimali, rendendo più agevole, trasparente e percettibile
il risultato finale. Nell’assenza di precise indicazioni dell’art.
21, comma 1bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. il committente
può stabilire procedure più semplici nel calcolo della soglie, purché
non distorsive dei risultati della gara. È evidente la
semplificazione che si ottiene adoperando nelle operazioni matematiche
due decimali anziché tre, in quanto un numero minore di cifre dà
meno adito a possibilità di errori di trascrizione e di calcoli
specie in presenza di una considerevole quantità di imprese
partecipanti alla gara.
Nella meccanica del citato art. 21, comma 1bis, legge n. 109/1994 e
s.m. costituiscono operazioni matematiche di calcolo la determinazione
del ribasso medio delle offerte dopo il “taglio delle ali”,
consistente nel dividere la somma dei ribassi delle offerte per il
numero delle ditte rimaste in gara (necessaria ad individuare la prima
soglia di anomalia ed escludere le offerte con ribassi superiori)
nonché l’individuazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi
che superano la media suindicata, consistente nel determinare la
differenza fra la percentuale di ribasso di ciascuna offerta e la
percentuale di ribasso medio, sommarle fra loro e dividerle per il
numero delle ditte ancora rimaste. Il carattere di “operazione
matematica” proprio di entrambe è dovuto al procedimento logico che
esse richiedono per arrivare alla media finale, consistente
nell’individuazione di un dividendo (i ribassi delle offerte e lo
scarto complessivo dei ribassi) e di un divisore (il numero delle
ditte rimaste in gara dopo ciascuna operazione) per poi determinare il
rispettivo quoziente.
L’individuazione del ribasso definitivo, pur essendo
un’operazione di calcolo, non è un’operazione matematica,
trattandosi, più semplicemente, di assemblare due addendi, la
percentuale media delle offerte e quella degli scarti, per poi
stabilire l’offerta meritevole di aggiudicazione, che è quella
portante il ribasso più vicino alla somma dei predetti.
Alla discrezionalità del committente è dunque rimesso di
semplificare le operazioni matematiche di determinazione delle medie,
ma non il calcolo per l’individuazione del ribasso definitivo, che
deve rispecchiare un prezzo quanto più possibile vicino a quello
reale, nell’interesse dell’amministrazione alla buona esecuzione
dell’opera, da non compromettere con un prezzo troppo basso. Da qui
il principio che nell’aggiudicazione in favore dell’offerta che
eguaglia o più si avvicina per difetto alla media, si deve tenere
conto della effettiva entità dell’offerta in rapporto alla media,
comprensiva delle cifre decimali superiori a tre.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 15 maggio 2006 n. 2711
Articolo 21 - Codice 21.5
L’art. 21, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.
stabilisce che “La commissione è presieduta da un dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”.
Qualora la norma citata venga violata, oltretutto con una motivazione
generica e fittizia, fondata su possibili future incompatibilità dei
dirigenti in servizio, sono invocati invano i principi di terzietà
degli organi giudicanti nelle procedure concorsuali. Va tenuto conto,
al riguardo, del fatto che il contemperamento tra le opposte esigenze
di terzietà complessiva dell’organo giudicante e di presenza
dell’amministrazione non è necessariamente il medesimo nelle
procedure di concorso per posti d’impiego e in quelle di gara per la
scelta di un contraente. Occorre tenere conto, inoltre, del fatto che
la legge disciplina distintamente la posizione del presidente da
quella degli altri componenti della commissione giudicatrice e che le
incompatibilità stabilite per questi ultimi non sono necessariamente
riferibili al presidente che, appunto, deve essere un dirigente
dell’amministrazione appaltante (fattispecie nella quale era stato
nominato presidente della gara un funzionario della regione - il
segretario generale della giunta regionale - anziché un dirigente
dell’amministrazione appaltante).
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 11 maggio 2006 n. 2612
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.2
Qualora l’esame della documentazione integrativa di un partecipante
alla gara venga pretermesso, per mero ed incontestato errore
materiale, non sussiste l’onere di ripetere l’intera gara previo
annullamento, ma di riprendere il procedimento dal punto in cui si è
verificato l’errore, laddove le stesse modalità della gara -
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, senza prefissione di alcun limite di
ribasso - non sono tali da alterare le condizioni con il riesame
dell’offerta non considerata nella precedente sessione di lavoro
della commissione né sotto l’aspetto della segretezza né sotto
quello della continuità delle operazioni. Il principio della
segretezza delle offerte è infatti rivolto (unitamente alle altre
caratteristiche quali la compiutezza, la completezza, la serietà e
l’indipendenza) ad assicurare il gioco della libera concorrenza e
del libero confronto attraverso cui può giungersi ad individuare il
miglior contraente possibile (Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2004, n.
5185).
L'esigenza di tutela della segretezza delle offerte impone il
rinnovamento dell'intero procedimento nei soli casi in cui alla
commissione giudicatrice sia richiesto l’esercizio del potere di
discrezionalità tecnica nel visionare e valutare le offerte e la
commissione vi abbia inoltre già proceduto, con l’apertura delle
buste contenenti le relative offerte economiche (Cons. Stato, Sez. IV,
10 giugno 2004, n. 3731). Nella gara, che si svolge con il criterio
del maggior ribasso rispetto al prezzo predeterminato
dall’amministrazione, la commissione deve procedere alle sole
operazioni aritmetiche di calcolo, priva di qualsivoglia
discrezionalità, trattandosi semplicemente di determinare quali fra
le imprese ammesse alla gara avesse la più elevata percentuale di
ribasso rispetto al prezzo base fissato dall’amministrazione.
L’esigenza della segretezza dell’offerta opera, pertanto, sino al
momento in cui le relative buste entrano nella disponibilità
dell’amministrazione, onde evitare che ciascuna impresa venga a
conoscenza del ribasso della concorrente, ma non oltre. Acquisiti i
plichi, il contenuto delle offerte unitamente ai singoli ribassi entra
nella disponibilità della stazione appaltante, cui spetta garantire
che non si verifichino alterazioni nel loro contenuto, volte a falsare
i risultati della gara in spregio della par condicio dei concorrenti.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Sez. giurisdizionale - Sentenza 8 maggio 2006 n. 182
Articolo 21 - Codice 21.1
L’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità
generale dello Stato), che ammette il ricorso al sorteggio nel caso di
offerte di eguale importo nelle gare di appalto solo “ove nessuno di
coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l'offerta”, trova applicazione generalizzata
indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara, e non è stato
abrogato né implicitamente né esplicitamente dalla successiva
normativa in materia di appalti.
La clausola del bando di gara secondo cui, in caso di offerte
economiche uguali, si procederà a sorteggio, va interpretata e
integrata alla stregua dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, il quale,
prima del sorteggio, prevede l’esperimento migliorativo.
Ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 deve ritenersi che,
nel caso in cui in una gara di appalto siano state presentate offerte
uguali, il sorteggio costituisce il metodo di aggiudicazione meramente
residuale, applicabile solo qualora non sia possibile l’esperimento
migliorativo; tale preventivo esperimento deve ritenersi rispondente
ad un principio generale, in quanto consente all’Amministrazione,
nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la
prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di
mercato.
Non è necessaria la presenza di tutti i concorrenti classificatisi
in parità per procedere all’esperimento migliorativo previsto
dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, atteso che quest’ultima norma
inibisce l’esperimento della procedura migliorativa solo “ove
nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti
non vogliano migliorare l’offerta”.
L’esperimento migliorativo previsto dall’art. 77 del R.D. n.
827/1924 è del tutto compatibile in caso di gare per appalti sopra
soglia. In essi il limite di anomalia non determina di per sé alcuna
esclusione delle offerte in sospetto di anomalia, imponendo solo la
loro verifica intesa ad accertare se il ribasso è giustificato alla
stregua degli elementi evidenziati (dopo contraddittorio) dalla ditta
interessata.
La disciplina di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924 è
compatibile con la vigente normativa in tema di esclusione delle
offerte anomale negli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria (art. 21bis, Legge n. 109/1994 e s.m., recepito dalla L.R.
Sicilia n. 7/2002), avuto in particolare riguardo alla concreta
possibilità che l’offerta migliorativa si mantenga entro la soglia
di anomalia, salvo comunque ed impregiudicato il potere-dovere
dell’Amministrazione di procedere a verifica in contraddittorio nel
caso in cui l’offerta migliorativa superi la predetta soglia.
TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 26 aprile 2006 n. 802
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.5
Sussiste la violazione dell’art. 21, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell’art. 92 del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 e s.m. nel caso in cui i due commissari esterni della
commissione giudicatrice non siano stati scelti pubblicamente mediante
sorteggio nonostante il rinvio nella lex specialis a tali
disposizioni. Infatti, qualora il procedimento si sia svolto secondo
modalità del tutto diverse da quelle alle quali aveva inteso
autovincolarsi la stazione appaltante (procedendosi alla richiesta di
due nominativi alla Soprintendenza Beni Archeologici ed alla
conseguente nomina dei due commissari da questa indicati), non rileva
la circostanza evidenziata in ordine alla elevata qualificazione e
competenza tecnica dei due commissari. Rileva, invece, che la stazione
appaltante, dopo aver dettato precise norme di garanzia in ordine al
procedimento di nomina della commissione giudicatrice, le ha
disattese, integrando, per ciò solo, una illegittimità suscettibile
di viziare in via derivata l’intera procedura concorsuale.
TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 12 aprile 2006 n. 636
Articoli 13 - 21 - Codici 11.3 - 21.1
E’ legittima l’esclusione fondata sul fatto che l’impegno a
costituirsi in associazione temporanea d’imprese è stato formulato
in un documento apposito, inserito nella busta contenente i documenti
di gara, anziché nella stessa offerta economica, come prescritto
dall’art. 13, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m. La disposizione (nella specie richiamata dal bando) non prevede
un inutile formalismo, atteso che il suo significato consiste
nell’imporre alle imprese ancora non associate di assumere il
relativo impegno anche nei confronti della stazione appaltante, e di
assumerlo unitamente a quello relativo allo svolgimento della
prestazione richiesta per il prezzo offerto. La diversità di
trattamento nei confronti delle associazioni temporanee costituite
appare ragionevole, atteso che queste ultime costituiscono
organizzazioni i cui partecipanti hanno già assunto rispettive
obbligazioni, mentre nelle associazioni costituende gli impegni
assunti dagli associandi devono essere concretizzati.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 11 aprile 2006 n. 2021
Articolo 21 - Codice 21.3
In sede di verifica della congruità dell’offerta presentata in una
gara di appalto di lavori pubblici, il principio del contraddittorio
successivo (come imposto dalle regole comunitarie interpretate dalla
Corte di giustizia con la sentenza 27 novembre 2001 n. 285) mira a
consentire un fisologico arricchimento degli elementi dedotti in
origine e quindi incontra un limite nel divieto - immanente al sistema
- di trasformazione dell’offerta originaria in un quid
sostanzialmente nuovo o diverso per mezzo delle ulteriori
giustificazioni. Come chiarito dalla stessa Corte di giustizia (cfr.
sentenza citata paragrafo n. 51) la normativa comunitaria impone
infatti all’Amministrazione di chiedere precisazioni sugli elementi
dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente dato
luogo a dubbi da parte sua e di valutare successivamente questa
offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente
interessato in risposta a tale richiesta. Oggetto di valutazione in
base alle precisazioni è quindi l’offerta nella sua originaria
composizione (par. 4 dell’art. 30 della Dir. N. 93/37/CEE), da
ritenersi insuscettibile - in conclusione e per quanto qui rileva - di
modificazioni per l’effetto di tardivi ripensamenti e correzioni ad
opera dell’impresa partecipante. Diversamente ragionando, infatti,
l’espletamento del dovuto contraddittorio finirebbe per stravolgere
i connotati salienti del procedimento di evidenza pubblica, innestando
in questo, a seguito di sollecitazione da parte
dell’Amministrazione, elementi di negoziazione sul contenuto
strutturale dell’offerta del tutto incompatibili con la garanzia di
par condicio tra i partecipanti alla selezione.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 11 aprile 2006 n. 2024
Articolo 21 - Codice 21.3
Non è conforme al diritto comunitario la facoltà, prevista
dall’articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e s.m., che consente alla stazione appaltante di limitare il controllo
dell’anomalia delle offerte al 75% delle voci che la compongono (Cons.
Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 543) e, per altro verso, il
predetto articolo 21, comma 1bis, della citata legge n. 109/1994 e
s.m. nonché l’articolo 30, n. 4, della direttiva n. 93/37/CEE
devono essere interpretati nel senso di garantire una effettiva fase
di valutazione dell’anomalia delle offerte, da svolgersi in
contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente,
successivamente all’apertura delle buste ed indipendentemente dalle
giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle
offerte (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232; 21 agosto
2002, n. 4266).
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 6 aprile 2006 n. 1862
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
In una gara di appalto l’unico termine di scadenza per la
presentazione delle offerte non può che esser quello fissato dal
bando e la previsione del disciplinare non può che regolare le
modalità delle varie forme di presentazione delle offerte. Pertanto,
qualora il disciplinare preveda, per fini evidentemente organizzativi,
che la consegna a mano debba avvenire nei tre giorni antecedenti il
termine di scadenza, nel computo dei tre giorni va incluso anche il
termine di scadenza fissato dal bando, perché altrimenti si
giungerebbe ad un inammissibile contrasto tra bando e disciplinare.
Del resto anche il criterio di ragionevolezza conduce a tale
conclusione, non essendo ipotizzabile che si sia voluto distinguere in
sede di disciplinare in modo da prevedere, in contrasto con il bando,
un termine diverso per la sola consegna a mano. Intesa in tal modo
l’indicazione del disciplinare non è pleonastica, in quanto
finalizzata a prevedere che solo negli ultimi tre giorni (per ragioni
di tipo organizzativo) l’amministrazione ha predisposto tutto
l’occorrente per la ricezione delle offerte a mano. (Non sussiste
contrasto con il precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 3806/02, in
quanto in quel caso era direttamente il bando a prevedere una diversa
modalità per la consegna a mano).
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 6 aprile 2006 n. 1862
Articolo 21 - Codice 21.3
Il sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica
dell’amministrazione (tale dovendosi considerare la fase della
verifica dell’anomalia dell’offerta) è pieno e non incontra
limiti, potendo il giudice anche utilizzare una CTU per verificare la
correttezza delle valutazioni della Commissione. Tuttavia, la
consulenza tecnica, pur disposta d’ufficio, non è certo destinata
ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e
posti a base delle proprie richieste (Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo
2004, n. 1261).
In materia di accertamento dell’anomalia dell’offerta risulta
essere del tutto razionale la giustificazione del prezzo
particolarmente conveniente di un materiale (calcestruzzo) con il
fatto che tale materiale venga fornito da una delle imprese
partecipanti all’ATI. La partecipazione all’ATI del fornitore,
infatti, consente a questo di offrire il materiale anche a prezzo di
costo, potendo confidare nella ripartizione degli utili dell’appalto
(ovviamente nella misura della propria partecipazione all’ATI).
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Sez. giurisdizionale - Sentenza 31 marzo 2006 n. 122
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
La circostanza che l’art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come integrato dall’art. 17 della legge regionale Sicilia n.
7/2002, mentre dispone espressamente che le offerte di ribasso debbano
essere formulate con due sole cifre decimali, nulla dispone circa
eventuali arrotondamenti ai fini del calcolo delle medie, non
autorizza di per sé a ritenere illegittime le previsioni dei bandi o
disciplinari di gara con cui le singole amministrazioni, portando ad
ulteriore conseguenza la logica di semplificazione e moralizzazione
sottesa all’innovazione legislativa sopra menzionata, estenda anche
al calcolo delle medie la regola dell’arrotondamento dei decimali. A
ciò si aggiunga che nel sistema legislativo della Regione Siciliana
la scelta a favore dell’arrotondamento delle medie era formulata
anche a livello di bando tipo regionale, le cui previsioni sono
espressamente dichiarate vincolanti per le singole amministrazioni, in
sede di redazione dei bandi di gara, dall’art. 16, comma 4, della
citata legge regionale n. 7/2002. Ragioni di coerenza sistematica
inducono, pertanto, a ritenere che la clausola del bando tipo,
ritenuta illegittima dal giudice di primo grado, costituisca invece
mero sviluppo logico della previsione della stessa fonte legislativa
primaria, mantenendosi entro i limiti della potestà regolamentare da
questa conferita al competente assessorato regionale al fine di
omogeneizzare il contenuto degli atti delle procedure di gara indette
dalle singole amministrazioni.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 24 marzo 2006 n. 1534
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
La consegna del plico ad un ufficio diverso da quello espressamente
menzionato nel bando o nella lettera di invito viola la parità delle
condizioni di partecipazione alla gara perché difforme ad una
prescrizione imposta a tutti i concorrenti. Sussiste,
infatti,l’obbligo di osservare le disposizioni poste a presidio del
corretto espletamento delle gare, stabilite dalla stessa
amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale di
autovincolarsi (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4456). Una
volta che la stazione appaltante abbia imposto l’osservanza di
determinate regole a tutti i concorrenti non può permetterne la
deroga se non in circostanze del tutto eccezionali e imprevedibili,
fra le quali non rientra la chiusura degli uffici comunali per
l’ordinaria scadenza dell’orario di lavoro o per il normale riposo
festivo o domenicale. Non rappresenta, quindi, un valido motivo per
derogare alla regola imposta dalla lettera di invito e consegnare il
plico contenente l’offerta al comando dei vigili urbani e non agli
uffici del comune, la chiusura degli uffici nella giornata del sabato.
È infatti regola di comune esperienza la chiusura degli uffici
amministrativi durante le giornate prefestive come è regola di comune
esperienza dover consegnare la corrispondenza diretta all’ente
presso gli uffici amministrativi e non a quelli di polizia urbana.
TAR Lazio, Sez. IIter Roma - Sentenza 24 marzo 2006 n. 2110
Articolo 21 - Codice 21.5
Qualora la riformulazione della graduatoria sia avvenuta in assenza di
un componente della commissione di gara, ma le operazioni effettuate
in tale sede si siano tradotte in mere operazioni di rettifica dei
conteggi già effettuati e viziati da mero errore materiale, la natura
del tutto vincolata dell’attività svolta ed il carattere oggettivo
dei metodi matematici applicati non rendono necessaria la presenza del
plenum dei componenti della commissione di gara. Tale presenza,
infatti, come affermato da un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, è necessaria solo per le attività di natura
discrezionale o tecnica.
TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 23 marzo 2006 n. 3136
Articolo 21 - Codice 21.5
Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa la commissione
giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto e
deve perciò operare con il plenum dei suoi componenti, fatto salvo
che per le attività preparatorie ed istruttorie vincolate e
verificabili anche a posteriori. Le determinazioni assunte in merito
all’ammissione delle offerte consegnate non sono di natura meramente
materiale, istruttoria o preparatoria, trattandosi di attività di
contenuto decisorio che, in quanto tale, va svolta dalla commissione
in composizione piena, nel rispetto del principio della collegialità
perfetta (C.d.S., Sez. V, 23 luglio 2002, n. 4022).
Nei collegi perfetti la presenza di tutti i componenti è richiesta
per quorum strutturale e non può essere sopperita da
un’acquisizione postuma di assenso e ancor meno da una mera presa
d’atto da parte del membro assente; ciò in quanto è nel contributo
dialettico alla discussione ed alla decisione da parte di ciascun
componente che risiede la specificità del metodo collegiale.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 marzo 2006 n. 1444
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.5
Nell’attuale assetto ordinamentale degli Enti locali può
validamente sussistere la concentrazione, da parte del dirigente
comunale, dei ruoli di presidente della commissione di gara e
responsabile del procedimento, che procede all’approvazione
definitiva degli atti della stessa. Ciò in considerazione del fatto
che l’attività di approvazione definitiva degli atti di gara non può
più essere qualificata alla stregua dell’attività di controllo e
che la disposizione specifica di settore di cui all’art. 107, comma
3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 267/2000 prevale sulla norma
generale di cui all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6029; 28 giugno
2004, n. 4772; 1° aprile 2004, n. 1812; 18 settembre 2003, n. 5322;
21 giugno 2002, n. 3404).
In presenza di criteri di assegnazione dei punteggi caratterizzati
da significativi margini di discrezionalità tecnica, ma non
sufficientemente definiti dalla lex specialis della gara o dalla
Commissione valutatrice (in sede di determinazione di sottocriteri
valutativi), quest’ultima deve fornire adeguata motivazione in
merito alle ragioni che, sul piano tecnico, hanno indotto a
differenziare i detti punteggi discrezionali. Ne discende che può
essere omessa la motivazione del punteggio assegnato solo allorché i
criteri di massima siano tali, per il loro carattere puntuale e
stringente, da consentire essi stessi la ricostruzione dell’iter
logico che ha portato la Commissione a conferire detti punteggi
espressi in termini esclusivamente numerici (cfr. le decisioni della
Sezione 16 novembre 2005, n. 6399; 6 ottobre 2003, n. 5899; Sezione
VI, 7 settembre 2004, n. 5830; 10 gennaio 2003, n. 67; 4 novembre
2002, n. 6004).
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 marzo 2006 n. 1445
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1
Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del
contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro
inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso),
almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei
plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta
economica e relativa apertura (cfr. le decisioni n. 388 dell’11
febbraio 2005; n. 1077 del 16 marzo 2005; n. 1427 del 18 marzo 2004;
n. 4586 del 3 settembre 2001; n. 1067 del 27 febbraio 2001; n. 2884
del 7 maggio 2000; n. 576 del 30 maggio 1997). Al fine di stabilirne
la portata occorre però distinguere tra procedure di aggiudicazione
automatica (sulla base della disciplina di gara, che tiene conto
unicamente dell’aspetto economico) e quelle che richiedono una
valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell’offerta più
vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base di una pluralità di
elementi tecnici ed economici. Per le prime (sistema dell’asta
pubblica e delle licitazioni private, salvo quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa), la pubblicità delle sedute è
generalmente totale per consentire il controllo delle varie fasi di
svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo
alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare. Ciò è
connaturale al sistema dell’asta pubblica (cfr. la decisione di
questa Sezione n. 661/2000), ma vale anche per la licitazione privata
con scelta automatica del contraente, giusta art. 89 del R.D. n.
827/1924. La conferma della vigenza di detto principio si rinviene
nella recente normativa di cui al Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e s.m. che distingue tra sedute riservate per la
valutazione delle offerte tecniche e sedute pubbliche per la verifica
della documentazione, apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e lettura dei ribassi offerti, con determinazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
prefissati (art. 64, comma 5; art. 67, comma 5; art. 91, comma 3).
Non può, peraltro, ritenersi che la mancata pubblicità delle
sedute di gara non rileverebbe di per sé come vizio della procedura,
occorrendo un’effettiva lesione della trasparenza della gara e della
par condicio tra i concorrenti, in quanto trattasi di un adempimento
(pubblicità delle sedute) posto a tutela non solo della parità di
trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell’interesse
pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione
amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente
apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in
mancanza di un riscontro immediato (ad es. regolarità della chiusura
dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza
della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto). La
sussistenza di tale vizio procedurale non può che comportare, quindi,
l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara (cfr., sul punto,
anche la decisione della sezione n. 855 del 12 luglio 1996).
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 febbraio 2006 n. 690
Articolo 21 - Codice 21.1
Va esclusa la società la cui offerta sia stata presentata non già
dal legale rappresentante ma da un suo procuratore generale, nel caso
in cui la procura rilasciata contempli la possibilità per il
procuratore di compiere qualunque atto di ordinaria amministrazione ed
atti di straordinaria amministrazione specificamente elencati, tra i
quali non figura la presentazione di offerte alle gare pubbliche.
Il potere di presentare offerte non può ritenersi compreso in
quello di “Partecipare in … associazioni anche temporanee di
imprese” previsto dalla procura generale.
TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 6 febbraio 2006 n. 290
Articolo 21 - Codice 21.3
Nella fase di esclusione delle offerte ricadenti automaticamente oltre
la soglia di anomalia ogni arrotondamento non previsto dalla lex
specialis costituisce una deviazione dalle regole matematiche da
applicare in via automatica. Pertanto, deve ritenersi che gli
arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle
norme speciali della gara.
TAR Calabria, Sez. Catanzaro - Sentenza 1 febbraio 2006 n. 80
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
L’esclusione da una gara di pubblico appalto può essere disposta
soltanto con riferimento all’inosservanza di specifici requisiti o
formalità espressamente indicati dalla legge o dal bando di gara o
dalla lettera di invito, non essendo a ciò sufficiente una generica
comminatoria di esclusione allorché l’irregolarità constatata non
sia rilevante per l’interesse dell’amministrazione o a tutela
della “par condicio” dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, 13
giugno 2000, n. 3290).
La mancata indicazione dell’oggetto della gara sulla busta
dell’offerta non può essere causa di esclusione, nonostante tale
indicazione sia prevista dal bando. Non può, infatti, ritenersi che
una tale omissione possa far insorgere dubbi in ordine alla
provenienza dell’offerta o in altro modo incidere sul corretto
svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 2000, n. 3255).
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Sez. giurisdizionale - Sentenza 26 gennaio 2006 n. 27
Articolo 21 - Codice 21.2.2
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
e s.m., in caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti,
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. Costituisce
presupposto indefettibile per l’applicazione di tale disposizione la
circostanza che nel corpo dell’offerta siano indicati sia il prezzo
complessivo in numerario sia la percentuale di ribasso, ed esista
discordanza tra i due dati.
Qualora (come nel caso di specie) le imprese offerenti non siano
tenute, in base alle previsioni del bando, ad indicare la percentuale
di ribasso, e questa sia soggetta a determinazione da parte dello
stesso seggio di gara sulla base di una semplice operazione aritmetica
di conversione del prezzo complessivo indicato dall’offerente, si
versa evidentemente in fattispecie del tutto diversa da quella
normativamente regolata. In tal caso deve farsi applicazione della
disciplina di cui ai commi 2 e 5 del citato art. 90 del D.P.R. n.
554/1999 e s.m., la quale, in caso di offerte a misura o di parti a
misura di offerte miste, accorda prevalenza ai prezzi unitari rispetto
al prezzo complessivo, imponendo al seggio di gara di procedere alle
correzioni degli eventuali errori di calcolo commessi dall’impresa
al fine di rideterminare il prezzo complessivo in rapporto
all’effettiva entità dei prezzi unitari e di commisurare quindi al
valore in tal modo rideterminato la corrispondente percentuale di
ribasso sulla base d’asta.
TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 25 gennaio 2006 n. 33
Articoli 10 - 21 - Codici 10.3 - 21.1
Le formalità di presentazione delle offerte nelle pubbliche gare di
appalto - ove non espressamente previste a pena di esclusione -
rilevano quali cause di esclusione dalla gara solo quando rispondano
ad un particolare interesse dell’amministrazione (suscettibile come
tale di apprezzamento discrezionale).
Non sussiste alcun interesse dell’Amministrazione ad indagare
sulla sussistenza o meno di precedenti penali di soggetti
indubitabilmente estranei alle imprese partecipanti in quanto privi di
cariche societarie (ancorché indicati ancora come direttori tecnici
in carica dal certificato di iscrizione all’Albo Regionale
Appaltatori).
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 23 gennaio 2006 n. 205
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
A parte l’incongruità della qualificazione di “eccessivamente
oneroso” dell’obbligo di servirsi esclusivamente del servizio
postale, trattandosi di un servizio che non è gravoso, perché di
facile utilizzazione, né può dirsi oneroso sotto il profilo
economico rispetto ad altri servizi alternativi, la cui onerosità è
addirittura superiore, va confermata la giurisprudenza formatasi al
riguardo, per cui tale prescrizione non può ritenersi irragionevole
quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la
presentazione delle offerte (Sez. V, 30.4.2002, n. 2291; 31.8.2000, n.
4617; la IV Sezione, con la decisione del 20.9.2000, n. 4934, ha
annullato la clausola di un bando di gara che imponeva l’uso del
servizio postale in quanto assegnava il termine di soli tre giorni per
fare pervenire l’offerta tramite detto servizio).
TAR Lombardia, Sez. III Milano - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 93
Articoli 19 - 21 - Codici 19.5 - 21.1
L’art. 83 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prevede che,
qualora le offerte pervenute riguardano: “... la sola acquisizione
del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione
del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del
bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati
alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente
delle due migliori offerte separate. In caso contrario,
l’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa
all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei
lavori”. Il comma 4 dello stesso art. 83 dispone altresì che
“L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora
nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del
bene”. In altre parole, la possibilità che venga presa in
considerazione l’offerta separata di sola esecuzione dei lavori è
subordinata alla presenza di una proposta (allo stesso tempo separata)
riguardante la sola acquisizione dell’immobile tanto che, in caso
contrario, la gara viene aggiudicata alla migliore offerta congiunta.
Nel caso in cui nessun concorrente ha presentato offerta per la
sola acquisizione dell’immobile né le ditte partecipanti con
proposta congiunta hanno manifestato disponibilità a “dividerla”
nel caso di accertata incongruità dei prezzi proposti per la parte
relativa all’esecuzione dei lavori, non può ritenersi che la
stazione appaltante avrebbe dovuto comunque scindere le offerte
congiunte (quelle giudicate anomale) in modo tale da scegliere la
proposta in assoluto più conveniente per l’amministrazione, poiché
ciò si scontra, oltre che con la ratio della norma più volte citata,
con l’esigenza di salvaguardare l’autonomia imprenditoriale delle
imprese concorrenti. Sembra, invero, paradossale costringere
l’impresa partecipante ad assumersi un onere contrario (nel caso di
specie, la sola acquisizione dell’immobile) alla volontà espressa
in sede di gara, atteso che, nel partecipare alla procedura selettiva,
l’impresa concorrente effettua preventivamente proprie valutazioni
di convenienza, che non possono essere stravolte
dall’amministrazione in mancanza di una dichiarazione di
disponibilità dalla stessa chiaramente manifestata. Ritenere il
contrario non coincide neppure con la ratio della previsione normativa
in esame, atteso peraltro che la procedura delineata dal citato art.
83 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. è finalizzata alla
conclusione di un contratto basato, come noto, sull’accordo
raggiunto su un assetto di interessi concordato tra
l’amministrazione e la parte privata, la cui volontà manifestata in
sede di offerta (che deve formarsi in totale autonomia) non può
essere stravolta neanche nell’ottica di una maggiore convenienza per
la stazione appaltante.
TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 42
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5
Le funzioni affidate alla commissione, concernenti la valutazione di
anomalia dell’offerta devono essere circoscritte a quelle di natura
meramente amministrativo-procedurale, dovendosi invece demandare
all’esclusiva competenza del RUP (e del relativo personale di
supporto) la valutazione tecnico-economica delle giustificazioni così
come prescrive l’art. 89, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554 e s.m.. In particolare, sono demandati alla commissione (o
all’autorità che presiede o svolge la gara) solo compiti di natura
procedurale, volti alla determinazione della soglia di anomalia
(attraverso la mera operazione matematica di cui all’art. 21, comma
1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) e
all’individuazione delle offerte che presentano un ribasso
percentuale superiore alla stessa (attraverso altra operazione
meramente aritmetica), mentre le verifiche tecniche, in
contraddittorio con l’offerente, sono demandate all’organo dotato
della relativa competenza, cioè al RUP che si avvale degli organismi
tecnici della stazione appaltante. Occorre, inoltre, osservare che la
verifica di anomalia dell’offerta costituisce un subprocedimento che
formalmente ha un rilievo preciso e distinto rispetto al procedimento
di evidenza pubblica diretto all’aggiudicazione (anche se ad esso
collegato), che si connota per contenuti sostanzialmente di merito
tecnico ed economico sull’offerta in esame. Qualora la stazione
appaltante non disponga di propri organismi tecnici, la stessa si può
avvalere di altri soggetti competenti, estranei alla propria
struttura, cui demandare tale verifica (cfr. TAR Brescia 25.10.2005 nn.
1048 e 1049). Una volta che la commissione abbia acquisito le
valutazioni dell’organismo tecnico di supporto (interno o esterno
che sia), il ricorso alla motivazione per relationem può costituire
una prassi del tutto legittima anche in materia di verifica di offerte
anomale, così come riconosciuto da un consolidato orientamento
giurisprudenziale (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 3.3.2002 n. 1853;
Sez.VI, 6.8.2002 n. 4094; Sez. VI, 10.4.2002 n. 1929; Tar Brescia
25.10.2005 nn. 1048 e 1049).
TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 42
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1
Il principio di continuità delle procedure di gara (ricavabile
dall’art. 71, R.D. 23 maggio 1924, n. 827) esige, in linea di
massima, che le stesse siano espletate in unica seduta o in più
sedute immediatamente consecutive. La regola è volta a garantire la
celerità delle operazioni, in ossequio ai principi del buon andamento
e di efficienza dell’amministrazione, e l’assoluta indipendenza di
giudizio della commissione di gara, per sottrarla a possibili
influenze esterne. Essa mira altresì ad impedire che i criteri di
valutazione delle offerte vengano formulati dopo la conoscenza delle
stesse e a salvaguardare la correttezza e genuinità della
documentazione prodotta dagli offerenti (che solo l’esame
contestuale e cronologicamente coevo assicura).
La giurisprudenza ha, tuttavia, rilevato che il principio di
continuità viene parimenti rispettato anche qualora le operazioni di
gara si svolgano con ragionevole celerità in pochi giorni
consecutivi, purché la fissazione dei criteri di valutazione delle
offerte preceda la conoscenza delle offerte medesime e venga
rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara fino
alla enunciazione dell’esito della stessa. Si è anche affermato che
il principio anzidetto può subire deroghe in ragione della complessità
delle operazioni di gara che renda necessarie sospensioni o
interruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7.5.1994 n. 442; TAR Piemonte,
Sez. II, 11.4.1995 n. 233), ovvero in presenza di situazioni
particolari che impediscano la concentrazione delle operazioni di gara
in una sola seduta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23.2.1990 n. 129; TAR
Lazio, Sez. II, 6.12.1994 n. 2040), o per garantire ai dipendenti
comunali il periodo di ferie (cfr. C.G.R.S., 16.9.1998 n. 477). In
particolare è stata ritenuta ammissibile l’interruzione del
procedimento di gara nei casi in cui ricorreva la necessità, da parte
della commissione, di acquisire riscontri professionali qualificati su
punti, ritenuti a discrezione della commissione stessa, controversi
del procedimento, dal momento che in tali casi le esigenze di celerità
e di regolarità delle operazioni di gara, sottese al principio di
continuità delle stesse, non vengono lese (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
12.10.2004, n. 6568). Ne consegue che il principio di continuità
della gara di appalto, la cui osservanza comporta la concentrazione
delle operazioni in un’unica seduta o, al massimo, in poche sedute
vicine, è solo tendenziale, ben potendo verificarsi talune
circostanze impeditive della concentrazione, e comunque va
interpretato con una certa elasticità in relazione alle gare da
aggiudicarsi previa verifica, in contraddittorio con l’offerente,
dell’offerta ritenuta anormalmente bassa, in quanto caratterizzata
dalla valutazione di una pluralità di elementi tecnico-progettuali in
cui è connaturale quella complessità di giudizio che giustifica la
deroga al principio stesso.
TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 42
Articolo 21 - Codice 21.3
Secondo la vigente normativa di diretta derivazione comunitaria, il
sub-procedimento di verifica delle offerte anomale non può essere
condotto sulla base di alcuna automaticità, bensì nel pieno e
completo contraddittorio con l’offerente, chiamato a fornire tutte
le giustificazioni ed integrazioni che la stazione appaltante, e
l’offerente stesso, ritengano necessarie. Si tratta, in sostanza, di
garantire, da una parte, l’interesse dell’impresa
all’aggiudicazione dell’appalto sulla base dell’offerta
risultata vittoriosa nel confronto concorrenziale (condotto sulla base
del prezzo più basso) e, dall’altra, l’interesse della stazione
appaltante ad aggiudicare i lavori al minor costo senza tuttavia
rinunziare a standard ottimali di qualità dell’esecuzione e dei
materiali. La verifica di anomalia costituisce, pertanto, un
procedimento che vede prioritariamente coinvolti due soggetti
(offerente e stazione appaltante), sulla base di un’offerta che, per
definizione, si differenzia dalle altre, non solo per il prezzo, ma
anche per i suoi contenuti che ne consentano la sostenibilità tecnica
ed economica (economia del procedimento di costruzione, soluzioni
tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l’offerente, così come stabilisce l’art. 30, par. 4,
della Direttiva 93/37/CEE). Appare quindi evidente che, proprio perché
si tratta di approfondire questioni tecniche ed economiche di
differente contenuto e giustificazione, la fase del contraddittorio può
svolgersi in modo diverso tra offerente ed offerente. Occorre inoltre
considerare che il risultato ultimo non è tanto quello di individuare
l’anomalia del prezzo offerto per la singola lavorazione, bensì
l’anomalia dell’intera offerta, ossia del prezzo complessivo
chiesto all’impresa per l’esecuzione dell’opera. Rientra
pertanto nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione
individuare quali giustificazioni chiedere all’offerente in
relazione alla composizione della relativa offerta e come svolgere il
conseguente processo di verifica. Per tale specifica ragione, dunque,
quando l’amministrazione svolge la valutazione di anomalia, non
sempre il confronto comparativo tra i prezzi delle altre offerte può
offrire elementi risolutivi per giudicare congruo un prezzo, poiché
quest’ultimo dipende dalle condizioni organizzative, economiche,
produttive e commerciali dell’offerente, come pure dall’offerta
nel suo complesso, in cui possono coesistere voci economicamente
sottostimate compensate da voci economicamente sovrastimate, che
rendono congrua l’offerta complessiva. Ne consegue che il principio
di par condicio è in concreto vulnerato non tanto dalle diverse
modalità attraverso cui si svolge il contraddittorio tra offerente e
stazione appaltante, quanto dal risultato che ne potrebbe conseguire,
ossia quello di ritenere incongrua un’offerta identica, per
contenuto e giustificazioni, ad altra ritenuta invece congrua, poiché,
in questo caso, l’amministrazione avrebbe adottato diversi e
inaccettabili parametri di fronte, sostanzialmente, alla medesima
offerta.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 29 novembre 2005 n. 6759
Articolo 21 - Codice 21.4
Il deficit motivazionale, che inficia l’assegnazione dei punteggi in
forma soltanto numerica, è stato escluso quando il numero delle
sottovoci (con i relativi punteggi) entro le quali ripartire i
parametri di valutazione di cui alle singole voci sia talmente
analitica da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito di
un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente
l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il
profilo tecnico, nonostante la mancanza di una motivazione discorsiva.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 29 novembre 2005 n. 6773
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
E’ illegittimo l’operato della Commissione giudicatrice che fissa
sub-elementi di valutazione, procedendo ad un’indebita integrazione
della lex specialis in onta a quanto stabilito dall’art. 91 del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. circa l’obbligo di indicare
nel bando tutti gli elementi di valutazione qualitativa delle offerte,
tra cui eventuali “sub-elementi”, “sub-pesi” o
“sub-punteggi”. Come precisato dalla giurisprudenza, i
sub-elementi, affinché siano tali, devono incidere in maniera
significativa sui criteri indicati nel bando e non essere semplici
specificazioni o chiarimenti in merito alla metodologia usata
nell’attribuzione del punteggio secondo pesi da stabilire sui
singoli elementi tecnici che compongono l’offerta, la cui
valutazione rappresenta l’oggetto dell’attività della commissione
stessa, che può discrezionalmente organizzare i propri lavori anche
in base a tale metodologia. Conseguentemente, l’illegittimità non
sussiste quando la Commissione giudicatrice si limita a porre in
essere una mera esplicazione dei criteri generali di valutazione delle
offerte già indicati nella lex specialis, in maniera tale da rendere
la scelta maggiormente aderente alle effettive esigenze della stazione
appaltante.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 28 novembre 2005 n. 6638
Articoli 20 - 21 - Codici 20.2.3 - 21.1
Di portata generale è la considerazione che nell’appalto concorso,
a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei
plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la
valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta, che certamente deve
essere effettuata in seduta riservata, al fine di evitare influenze
esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice (Sez. V,
n. 5421 del 2002). Siffatta esigenza di riservatezza delle sedute
della commissione, per ciò che concerne la valutazione dell’offerta
tecnico-qualitativa dei singoli concorrenti, si coniuga con
l’esigenza ulteriore di segretezza dell’offerta economica, fintato
che le valutazioni in parola non siano state portate a compimento. La
regola della continuità e l’esigenza di speditezza consentono
dunque - in assenza di una norma che fissi l’inderogabilità della
seduta pubblica per l’apertura delle buste contenti l’offerta
economica - di proseguire, in seduta riservata, anche all’apertura
delle buste contenti l’offerta economica, in quanto, come già
osservato dalla Sezione (nella richiamata decisione n. 2235 del 14
aprile 2000) “la loro consistenza risulta dagli atti scritti che le
contengono ai quali, insieme ai verbali da cui risulta la loro
comparazione, la legge assicura l’accesso a chi vi abbia
interesse”.
TAR Sicilia, Sez. Catania IV - Sentenza 28 novembre 2005 n. 2187
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
In una gara di appalto di opere pubbliche la disposizione del
disciplinare di gara relativa alla diversità dei termini di scadenza
per la presentazione dell’offerta a seconda della modalità di
presentazione scelta dal concorrente (a mano o a mezzo del servizio
postale) è immune da vizi logici, essendo funzionale ad assicurare il
principio della “par condicio” tra i concorrenti e per garantire
la contestualità della predisposizione e presentazione delle offerte
da parte dei concorrenti, al fine di evitare il fenomeno distorsivo
delle cordate, di modo che coloro i quali non intendono correre il
rischio connesso all’invio della offerta a mezzo del servizio
postale devono fruire di un termine più breve per la consegna a mani,
che compensa il maggior tempo necessario occorrente a coloro che
scelgono di presentare l’offerta a mezzo del servizio postale. Deve,
pertanto, ritenersi legittima la clausola del bando che, nel caso in
cui l’impresa partecipante intenda avvalersi della facoltà di
consegna a mani del plico contenente l’offerta, indica, quale
termine ultimo speciale, i tre giorni antecedenti quello ultimo utile
per la presentazione delle offerte a mezzo posta (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3806; T.A.R. Catania, Sez. I, 11 gennaio
2005, n. 18).
Nel caso in cui il bando di gara preveda che l’offerta deve
pervenire agli uffici della P.A. appaltante a mezzo di raccomandata
entro un giorno ed un’ora prefissati, legittimamente la stazione
appaltante esclude un’offerta pervenuta oltre il termine fissato (a
pena di esclusione) dal bando stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26
maggio 1999, n. 693).
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 22 novembre 2005 n. 6496
Articolo 21 - Codice 21.5
E’ illegittimo l’operato di una giunta comunale che, pur
esplicitamente richiamando l’art. 21 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e s.m. in ordine alla composizione della commissione, nomina,
oltre ai cinque componenti (ossia il numero massimo di commissari
previsto dal citato art. 21) ulteriori due membri, nelle persone di
professionisti (un avvocato ed un commercialista), qualificati come
“consulenti esterni”, incaricati di offrire alla commissione il
necessario “supporto amministrativo”, laddove emerge dagli atti
che tali “consulenti”, in luogo di limitarsi a prestare ai membri
della commissione l’assistenza professionale loro eventualmente
richiesta (come è giuridicamente possibile), presenziarono a tutte le
sedute di gara, ivi incluse quelle riservate. E’ evidente, infatti,
che tale partecipazione è indice di un apporto attivo che travalica
il circoscritto concetto di “consulenza” e che conduce,
conseguentemente, all’invalidazione di tutti gli atti posti in
essere dalla commissione. Se, infatti, i “consulenti esterni”
hanno operato come veri e propri componenti, risulta violato sia il
dettato normativo dell’art. 21, comma 5, della citata legge n.
109/1994 e s.m., relativamente al numero massimo di cinque commissari
da esso previsto, sia il principio di perfetta collegialità delle
sedute della commissione di gara, sotto il profilo dell’illegittima
presenza alle sedute, ivi comprese quelle svoltesi in maniera
riservata, di persone non aventi titolo a parteciparvi.
TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 19 novembre 2005 n. 3743
Articolo 21 - Codice 21.1
Come più volte affermato in giurisprudenza, è legittima l’offerta
presentata in busta “a sacchetto” sigillata nell’unico lembo
aperto, essendo gli altri già chiusi dal fabbricante della busta, in
quanto sono raggiunte le finalità (segretezza delle offerte e
impossibilità di manomissione del plico) cui sono preordinate le
modalità di presentazione dell’offerta richieste dal bando di gara
(cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 1 giugno 1998, n. 243). Ciò
vale soprattutto nelle ipotesi (come quella di specie) in cui non
emergano dal procedimento di gara concreti elementi indicativi di una
possibile manomissione delle buste contenenti l’offerta; in questi
casi, infatti, la rigida applicazione delle norme di gara, che
richiedano sottoscrizione e sigillatura di ogni lembo della busta, si
risolverebbe in un puro formalismo, disancorato da qualunque esigenza
di tutela della correttezza di gara, che si pone in diretto contrasto
con il principio di massima concorrenzialità e partecipazione cui
deve essere improntata la procedura selettiva.
TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria - Sentenza 15 novembre 2005
n. 2045
Articolo 21 - Codice 21.3
Relativamente alle offerte anomale, le giustificazioni in contrasto
con le indicazioni fornite in sede di offerta concretizzano una
modifica della composizione dell’offerta e, conseguentemente,
un’alterazione della par condicio (così Tar Reggio Calabria, 3
ottobre 2005, n. 1744; Tar Catania, III, 15 marzo 200, n. 516; Cons.
Stato, IV, 25 luglio 2001 n. 4082).
TAR Sicilia, Sez. Palermo III - Sentenza 11 novembre 2005 n.
5232
Articolo 21 - Codice 21.1
Alla fattispecie dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m., coordinata con la legge regionale Sicilia n.
7/2002 e s.m., si correla l’inapplicabilità della disposizione
dell’art. 77, primo comma, del R.D. n. 827/1924, (vale a dire il
sub-procedimento di licitazione privata mediante offerte
migliorative), e si rende invece applicabile quella del secondo comma
dello stesso art. 77, laddove questo prevede il ricorso direttamente
al sorteggio tra le offerte uguali nei casi di appalti con limite
prefissato di massimo aumento o massimo ribasso. Ciò in quanto
all’ipotesi suddetta - fissazione di un limite di ribasso
insuperabile - è senz’altro assimilabile quella del limite di
ribasso percentuale costituito dalla c.d. soglia di anomalia.
Diversamente opinando, potrebbe addivenirsi all’aggiudicazione
sulla base di un’offerta complessiva di ribasso (determinata dalla
somma, a quella originaria, dell’offerta migliorativa), uguale o
superiore al limite di ribasso segnato dalla soglia di anomalia: vale
a dire, sulla base di un’offerta che potrebbe recare una percentuale
di ribasso addirittura superiore ad offerte (legittimamente) escluse
come anomale per avere superato tale soglia. Ciò non sembra
compatibile con la ratio della delineata disciplina di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia
comunitaria, basata sull’esclusione automatica delle offerte
individuate come anomale all’esito dello specifico procedimento a
tal fine stabilito.
TAR Sicilia, Sez. Palermo I - Sentenza 9 novembre 2005 n. 4992
Articolo 21 - Codice 21.5
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale la commissione di
gara costituisce organo speciale e temporaneo dell’Amministrazione,
la cui legittimazione ad operare in via collegiale, nonché in persona
del presidente, è necessariamente subordinata alla pendenza del
procedimento di gara e sino al limite funzionale e temporale del suo
esaurimento (cfr. C.G.A. 30 settembre 1998 n. 581), oltre il quale il
presidente del seggio cessa la propria funzione, non potendo quindi
disporre in alcun modo la riapertura delle operazioni concorsuali.
TAR Sicilia, Sez. Palermo I - Sentenza 9 novembre 2005 n. 4992
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
L’inosservanza delle prescrizioni del bando circa la modalità di
presentazione delle offerte, implica l’esclusione dalla gara
medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un
particolare interesse dell’Amministrazione, ovvero quando siano
poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano
preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo
svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2001 n. 5690 e
30 giugno 1995 n. 936).
Nel caso in cui il prezzo complessivo omesso è facilmente
ricavabile da una semplice operazione aritmetica, in ragione della
percentuale di ribasso offerto sull’importo a base d’asta, va
considerato che è stato affermato in giurisprudenza il principio che
individua nella percentuale di ribasso il parametro per riparare ad
eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la
detta percentuale, adeguando i primi a quest’ultima (Cons. Stato,
sez. V, 30 ottobre 2003 n. 6767), onde la mancata indicazione del
prezzo complessivo, facilmente determinabile come in premessa, non può
essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata
indicazione del medesimo. In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva
ai fini della individuazione certa dell’offerta è l’indicazione
della percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta (in modo
conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).
TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 8 novembre 2005 n. 3441
Articolo 21 - Codice 21.3
La funzione delle Tabelle di giustificazioni preventive è quella di
far avere alla stazione appaltante una prima indicazione relativamente
all’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 21bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. La mancata compilazione di alcuna
delle voci ivi elencate, tuttavia, non può determinare, ex se,
l’esclusione di un’offerta, potendo essere scelte dalle imprese
concorrenti modalità di esecuzione dei lavori che non comportino
l’indicazione di prezzo per tutte le voci presenti nelle Tabelle
medesime. Si rileva peraltro che, se è vero che, ai sensi del
richiamato art. 21bis della legge n. 109/1994 e s.m., le
giustificazioni dell’impresa nel corso del procedimento per la
valutazione delle offerte anomale devono riguardare le voci di prezzo
più significative che concorrono a formare l’offerta, in un appalto
“a corpo” (quale quello di cui si tratta) ciò non significa che
debbono essere giustificati i singoli prezzi a sé stanti, ma deve
invece tenersi conto della loro incidenza sull’offerta complessiva,
avendo il detto procedimento di verifica delle offerte anomale
propriamente il fine di accertare l’affidabilità delle offerte e di
garantire quindi una seria esecuzione dei lavori in appalto (in tal
senso vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2908). Ciò
a motivo della distinzione tra appalti a corpo e appalti a misura,
caratterizzandosi i primi per il fatto che l’offerta presentata dal
privato non necessita della specificazione di tutte le singole voci di
prezzo, ma viene espressa con riferimento all’intera opera da
realizzare che l’appaltatore si impegna ad eseguire al prezzo
offerto, senza possibilità di mutamenti in corso d’opera ad
eccezione del limitato e specifico caso della necessità di varianti.
TAR Basilicata - Sentenza 7 novembre 2005 n. 995
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
Sia le Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici (art. 7
Direttiva n. 18/2004 e art. 16 Direttiva n. 17/2004) sia la normativa
nazionale di recepimento, quando fanno riferimento agli importi a base
di gara, specificano sempre che tali importi sono al netto dell’IVA.
Deve pertanto ritenersi che, in caso di mancata specificazione da
parte del bando di gara o del partecipante ad un procedimento di
evidenza pubblica, il prezzo offerto deve intendersi formulato al
netto dell’IVA. Sul punto va, inoltre, precisato che la Commissione
giudicatrice, una volta che sono state aperte le buste contenenti le
offerte economiche, non può chiedere all’offerente di specificare
se il prezzo offerto sia comprensivo o meno di IVA, in quanto in tal
modo verrebbe manifestamente violato il principio della par condicio
tra i concorrenti, poiché verrebbe consentito all’offerente di
rispondere in un senso o in un altro a secondo della possibilità di
scavalcare o meno il potenziale aggiudicatario dell’appalto.
TAR Lazio, Sez. II ter Roma - Sentenza 12 ottobre 2005 n. 8409
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.2.2
L’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. ha inteso
risolvere in modo chiaro tutti i problemi connessi alle discordanze
tra le varie parti dell’offerta, indicando come criterio unificatore
e vincolante quello della percentuale di ribasso (in precedenza non
prescritta), onde considerare irrilevanti i possibili errori che il
concorrente in una gara di appalto abbia commesso nell’indicazione
del prezzo complessivo offerto per l’esecuzione di un’opera
pubblica. In base alla norma sopra citata il dato decisivo di
riferimento per la determinazione dei prezzi unitari negli appalti di
lavori pubblici è, pertanto, rappresentato dal ribasso percentuale,
in base al quale non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si
effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi
unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a
quest’ultima (T.A.R. Abruzzo Pescara, 8 luglio 2004, n. 696; T.A.R.
Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 1; Consiglio Stato, sez. V, 30
ottobre 2003, n. 6767).
Legittimamente il disciplinare di gara dispone circa il calcolo
delle medie fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque, allo scopo di precisare e chiarire che, in caso di differenze
minime tra le offerte, non debba delle stesse tenersi conto, dovendosi
invece fare esclusivo riferimento ai ribassi percentuali approssimati
fino alla terza cifra. Sostenere la necessità di estendere oltre la
terza cifra decimale il calcolo dell’effettivo ribasso condurrebbe
all’assurda conseguenza di ritenere diverse due offerte che si
differenziano minimamente, in contrasto con i criteri assunti dal
bando, che, nel prevedere l’aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere, deve intendersi nel senso che tenda
ad evitare scelte basate su pretese convenienze di migliori offerte
(in termini di importi meramente numerici) che in realtà appaiono
pretestuose ed illogiche (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 2003, n. 5032).
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 5 ottobre 2005 n. 5315
Articolo 21 - Codice 21.3
In base all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la
sentenza 27 novembre 2001, resa nelle cause XC-285/99 e 286/99, la
previsione di giustificazioni preventive contemplata dall’art. 21,
comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non deve
incidere sul diritto dell’offerente sospettato di avere presentato
un’offerta anormalmente bassa, di presentare successivamente
giustificazioni, in omaggio al principio del contraddittorio che
ispira la disciplina comunitaria nella specifica materia. Ne deriva,
con riferimento al caso di specie, che la pretesa insufficienza delle
giustificazioni preliminari non avrebbe potuto incidere
sull’esplicazione di una successiva fase di approfondimento delle
giustificazioni al fine di consentire l’integrazione delle
originarie indicazioni (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n.1072).
La possibilità di rimodulare gli elementi economici dell’offerta
in sede di giustificazioni sull’anomalia è stata pacificamente
ammessa dalla giurisprudenza, con il solo ovvio limite di non alterare
il quantum iniziale dell’offerta medesima - considerata nella sua
globalità - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Infatti, è possibile un aggiornamento degli elementi originari al
fine di sincronizzarne la valutazione con il momento dell’analisi
delle giustificazioni definitive (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n.
1072/2004 cit.).
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 5 ottobre 2005 n. 5315
Articolo 21 - Codici 21.2.2 - 21.3
L’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., rubricato
“aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari”, prevede che i concorrenti, al momento della
presentazione delle loro offerte, sono tenuti ad indicare, oltre ai
singoli prezzi unitari sulla base della scheda all’uopo predisposta
dalla Stazione appaltante, anche il prezzo complessivo offerto “...unitamente
al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo
posto a base di gara...”. La verificazione, da parte della Stazione
appaltante, della congruità (o della soglia di anomalia)
dell’offerta nella sua interezza, sulla base del combinato disposto
dell’art. 21, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e s.m. e
dell’art. 90, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con
il D.P.R. n. 554/1999, deve, dunque, avere riguardo non ai singoli
prezzi unitari contenuti nell’elenco predisposto per la
presentazione delle offerte per l’ammissione alla partecipazione
alla gara, bensì all’importo complessivo posto a base d’asta,
rispetto al quale le imprese concorrenti, sempre all’atto della
presentazione della loro offerta, sono tenute a specificare il ribasso
percentuale offerto.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 5 ottobre 2005 n. 5360
Articoli 21 - 26 - Codici 21.5 - 25.1
La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo
dell’amministrazione aggiudicatrice e non già una figura
organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa, la cui attività
acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata
dagli organi competenti della predetta amministrazione appaltante.
Infatti, essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con
funzione preparatoria e servente, rispetto all’amministrazione
appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e
valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla
individuazione del miglior contraente possibile, attività che si
concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria. Come è intuitivo, la
funzione di detta commissione si esaurisce soltanto con
l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti
dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di
c.d. aggiudicazione definitiva; nel periodo intercorrente tra tali
atti non può fondatamente negarsi il potere della stessa commissione
di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il
procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento
di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità
verificatesi, anche in relazione all’eventuale illegittima
ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente. Tale
potere di riesame, infatti (che potrebbe essere esercitato anche
indirettamente, informando del dubbio di legittimità del proprio
stesso operato l’organo dell’amministrazione appaltante investito
del potere di approvazione degli atti di gara e invitandolo, pertanto,
a sospendere il procedimento finalizzato all’aggiudicazione
definitiva e a rimettere gli atti alla stessa commissione di gara per
il riesame delle questioni dubbie) costituisce concreta attuazione dei
principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento
(consacrati dall’articolo 97 della Costituzione) che devono
informare qualsiasi attività della Pubblica Amministrazione e che
impongono, conseguentemente, l’adozione di atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire (C.d.S., sez. V, 2 luglio 2001, n.
3610) e che, nel caso di specie, si configura proprio come autotutela
(C.d.S., sez, V, 28 febbraio 2002, n. 1224; 3 febbraio 2000, n. 661).
TAR Lazio, Sez. III Roma - Sentenza 4 ottobre 2005 n. 7719
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 21.4
In una gara per l’affidamento della progettazione definitiva e dello
studio di impatto ambientale, indetta con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è
di per se stessa automaticamente illegittima la circostanza che né
nel bando né nella lettera di invito siano rinvenibili criteri
oggettivi di valutazione degli elementi richiesti a ciascun
concorrente per la presentazione dell’offerta tecnica, con la
conseguenza che l’attribuzione dei punteggi massimi previsti per
ciascuna delle due macro voci (p. 40 per il merito tecnico e p. 30 per
la metodologia), resta affidata all’esclusiva ed amplissima
discrezionalità della Commissione Tecnica di gara. Tale circostanza,
tuttavia, si traduce in una previsione illegittima nel momento in cui
(come nel caso di specie) ad essa si accompagna un espresso divieto
della lettera di invito di attribuire sub punteggi, rispetto a quelli
complessivi individuati per le due macro voci dalla stessa lettera di
invito e detto divieto venga, inoltre, interpretato come ostativo
anche della definizione di preventivi criteri specifici di valutazione
degli elementi richiesti in offerta tecnica a ciascun concorrente.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 5267
Articolo 21 - Codice 21.5
La norma di cui all’art. 55 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e
s.m. è tassativa e non ammette deroghe, né nella parte in cui
stabilisce il numero minimo (almeno tre) dei componenti della
commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di
progettazione e per gli appalti di servizi, né circa la
qualificazione che i tre membri necessari devono possedere (tecnici
esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto), né,
infine per quanto riguarda il rapporto di dipendenza con la stazione
appaltante di almeno uno dei membri con qualificazione di tecnico
esperto.
La norma regolamentare in parola non si pone in contrasto con
l’art. 21 della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che
fissa il numero massimo dei componenti della commissione, lasciando
alla stazione appaltante la scelta di costituire commissioni con un più
ridotto numero di componenti.
Ove la committente preferisca optare per una commissione di tre
membri, dovrà avere l’accortezza di individuare il dirigente
chiamato a presiedere fra quanti possano qualificarsi fra i tecnici
esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto,
altrimenti, in difetto di specifiche professionalità nell’ambito
della dirigenza, dovrà fare ricorso ad una commissione di cinque
membri.
La formula secondo cui deve trattarsi di tecnici esperti della
materia “oggetto” della gara deve essere intesa nel senso che è
necessario individuare lo specifico bene che la committente mira a
perseguire attraverso la gara ed a ciò deve inerire, anche secondo
l’insegnamento desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 453 del 15 ottobre 1990, il bagaglio di conoscenza ed esperienza
richiesto dalla normativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004 n.
1408).
TAR Calabria, Sez. Catanzaro - Sentenza 3 ottobre 2005 n. 1591
Articolo 21 - Codice 21.3
Al fine di contestare il calcolo della soglia di anomalia, alla quale
viene raffrontata l’offerta dei partecipanti ad una gara, non è
sufficiente limitarsi a dedurre che se una determinata ditta non fosse
stata esclusa la soglia sarebbe stata diversa e quindi anche
l’aggiudicazione sarebbe stata differente, senza esporre in alcun
modo gli elementi del calcolo in base al quale si verificherebbe detta
divergenza, che sarebbe comunque più favorevole all’interessato.
Laddove non è possibile indicare il valore dell’offerta della ditta
esclusa, a causa della circostanza che le buste dell’offerta
economica delle ditte escluse non sono state per nulla aperte e che,
quindi, non è stato possibile ricavare il loro ammontare, il
ricorrente non può dimostrare il suo interesse, dal momento che non
può calcolare la nuova soglia di anomalia che, con la presenza della
concorrente esclusa, gli avrebbe consentito di vedersi aggiudicare la
gara, secondo l’ipotesi argomentativa.
TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 16 settembre 2005 n.
1604
Articolo 21 - Codici 21.1 - 21.2.1
Alla fattispecie dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m., coordinata con la legge regionale n. 7/2002 e s.m.,
si correla la inapplicabilità della disposizione dell’art. 77,
comma 1, del R.D. n. 827/1924, (vale a dire il sub-procedimento di
licitazione privata mediante offerte migliorative), e si rende invece
applicabile quella del comma 2 dello stesso art. 77, laddove questo
prevede il ricorso direttamente al sorteggio tra le offerte uguali nei
casi di appalti con limite prefissato di massimo aumento o massimo
ribasso. Ciò in quanto, trattandosi di appalti sotto soglia
comunitaria da aggiudicarsi, ai sensi del citato art. 21, comma 1-bis,
della legge n. 109/1994 e s.m., al prezzo più basso previa
determinazione della soglia di anomalia e conseguente esclusione
automatica delle offerte risultate anomale, con la licitazione
integrativa-migliorativa si verrebbe a consentire l’aggiudicazione
ad una offerta ulteriormente ribassata (a “carte scoperte”)
rispetto alla percentuale già valutata come anomala secondo parametri
ben determinati che inderogabilmente fissano la percentuale di massimo
ribasso consentito. Né, al riguardo, può farsi riferimento al
vantaggio economico che l’Amministrazione potrebbe conseguire
dall’offerta migliorativa, dal momento che tali oggettivi ed
automatici parametri scaturiscono dalla ratio sottesa al suddetto art.
21, comma 1 bis, della legge quadro, finalizzata, come è noto, ad
evitare che le offerte disancorate dal mercato e scarsamente
affidabili possano incidere negativamente sul conteggio (in tal senso,
fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2001, n. 3861).
La possibilità di presentare offerte migliorative, inoltre,
verrebbe ad alterare il sistema di aggiudicazione delineato dal citato
art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 e s.m., in quanto
l’esperimento migliorativo presuppone una flessibilità di
contrattazione del tutto incompatibile con il rilevato automatismo che
si fonda anche sul principio di immodificabilità della proposta
contrattuale inizialmente formulata che, nell’impedire di rendere
valida una offerta diversamente invalida (attraverso ripensamenti e
riformulazioni da parte di alcuni concorrenti), esclude ogni margine
di ulteriore miglioramento delle offerte e di conseguente
trasformazione di una originaria selezione aperta in una procedura
negoziata, trasmodando nello schema della trattativa privata (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2002, n. 6281, secondo cui “va
negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di
affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di
un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni
caso…vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità
di condizioni fra i partecipanti alle gare pubbliche”).
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 9 settembre 2005 n. 4685
Articoli 1 - 17 - 21 - Codici 1.1 - 17.3.3 - 21.5
L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. riguarda le
commissioni aggiudicatrici negli appalti di lavori pubblici.
In caso di appalto pubblico di servizi indetto (in applicazione
dell’art. 17, comma 10, della citata legge n. 109/1994 e s.m.) ai
sensi del D.Lgs. n. 157/1995, rileva l’art. 55, comma 1, del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., secondo cui “la commissione
giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione
e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri
tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del
concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione
appaltante”.
L’art. 21, comma 5, della legge n. 109/1994 e s.m. codifica un
principio immanente nell’ordinamento generale, che trascende il
settore dei lavori pubblici, per rendersi operativo in qualsiasi gara,
in quanto risponde ai criteri di rango costituzionale di buon
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, solo
relativamente all’esigenza che la commissione giudicatrice sia
composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica
competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale
competenza facciano presumere.
I criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono
essere previamente stabiliti anche con riguardo al così detto
confronto a coppie. Ciò a garanzia dell’imparziale svolgimento di
procedure selettive e per un’oggettiva verifica delle stesse, nonché
in attuazione del principio di correttezza dell’azione
amministrativa. Ne consegue che la commissione aggiudicatrice,
nell’applicazione del metodo a coppie, può attribuire i punteggi
solo dopo avere fissato i criteri di valutazione delle offerte.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4413
Articoli 20 - 21 - Codici 20.2.3 - 21.1
Nella materia dell’appalto concorso, nei limiti imposti dal
capitolato speciale, l’Amministrazione ha piena discrezionalità
nella scelta delle soluzioni tecniche alternative, che non contrastino
con i criteri fondamentali fissati dal bando, indicate dalle ditte
offerenti, ed il provvedimento con il quale viene giudicato
l’appalto è incensurabile se la valutazione tecnica del progetto
prescelto è immune da vizi logici (Sez. IV, n. 651 del 19 agosto
1994, Sez. IV, n. 1212 del 10 luglio 1999; sez. V, n. 1233 dell’ 11
ottobre 1996). Nel caso di specie assume rilievo la circostanza che il
capitolato speciale, piuttosto che fissare, in puntuali previsioni
progettuali, limiti invalicabili ai quali la Commissione giudicatrice
fosse tenuta ad attenersi, ha fissato obiettivi da perseguire,
stabilendo indicatori di massima rispetto ai quali l’eventuale
elemento singolo di scostamento del progetto-offerta non avrebbe
costituito motivo di esclusione dalla gara, neanche per ciò che
riguarda la parte costruttiva, per la quale i servizi tecnici
dell’Amministrazione hanno elaborato un progetto guida. In tale
circostanza compito precipuo della Commissione giudicatrice è dunque
accertare con riferimento a ciascuno dei tre sub-elementi, sui quali
doveva articolarsi l’offerta, se le soluzioni proposte dalle
concorrenti non si discostassero sensibilmente dalle linee guida
fissate dalla stazione appaltante, se fossero più o meno in
condizione di realizzare gli obiettivi perseguiti e se gli eventuali
scostamenti riscontrati introducessero, rispetto alle indicazioni,
elementi migliorativi o peggiorativi, confrontando poi fra di loro, ai
fini dell’attribuzione del punteggio, le differenti previsioni
progettuali.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4413
Articolo 21 - Codice 21.1
La normativa di cui all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e s.m. non può trovare applicazione alla procedura di aggiudicazione
di un appalto misto con prevalenza di servizi, la quale, invece, nelle
linee generali è governata dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (come
modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 65). Nel nostro diritto
positivo, in particolare dopo l’adeguamento della normativa interna
a quella comunitaria, è infatti netta, nella regolamentazione delle
procedure di gara, la distinzione delle norme applicabili a seconda
dell’oggetto contrattuale. Non è, pertanto, corretta una operazione
di trasposizione di alcune disposizioni da un settore all’altro, in
quanto ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi che
attengono specificamente al settore considerato (in termini, la
decisone della Sez. V, n. 350 del 2003). Può anche essere ammessa una
prescrizione di bando che integri la disciplina di settore, quando non
collida con aspetti fondamentali di quest’ultima o con disposizioni
puntuali. Al contrario, non è possibile trasferire i principi o
singole disposizioni di dettaglio dalla disciplina di un oggetto
contrattuale ad un differente ambito senza una esplicita norma di
bando che lo consenta.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4423
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.4
Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare
gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto
nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito
specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale
criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una
valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente
discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza
dell’azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di
evidenza pubblica, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali
procedimenti ed al fine di consentire la verifica del comportamento
dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato sia ad
opera del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di
poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, n. 2379; Cons. Stato, Sez. V, 28
maggio 2004, n. 3471).
All’assenza di criteri predefiniti non può sopperire il
cosiddetto “confronto a coppie”. Tale metodo - introdotto con il
d.p.c.m. 27 febbraio 1997, n. 116 (abrogato con legge n. 39 del 2002)
e con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 61, all. C ed A) - con
il quale è possibile mettere a raffronto, a due a due, gli elementi
delle offerte presentate, sì da trarne, poi, una graduazione che è
il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di
preferenze che vanno da un minimo ad un massimo di punti
predeterminati, non influisce in alcun modo sulle regole proprie della
motivazione. Invero, sia nell’allegato A, sopra citato, sia, con
maggior analisi, nel predetto DPCM, all’art. 2, non si rinvengono
elementi circa i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per
formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei
punteggi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, cit.).
TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 1 agosto 2005 n. 1402
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1 - 21.3
Il mancato richiamo nella lex specialis all’art. 77 del r.d. 23
maggio 1924, n. 827 preclude la possibilità di verificare, in sede di
gara, la disponibilità delle imprese presenti a formulare
un’offerta migliorativa. Ciò in quanto l’individuazione, quale
criterio di aggiudicazione finale, del mero sorteggio potrebbe aver
disincentivato la partecipazione alla seduta di gara di talune imprese
che hanno presentato offerta, inducendo in esse la convinzione della
superfluità della presenza fisica del proprio legale rappresentante,
così ledendo la par condicio che deve essere garantita a tutte le
imprese.
Il sistema migliorativo dell’offerta non può comunque trovare
applicazione laddove, dovendosi applicare il sistema automatico di
esclusione delle offerte anomale, il tentativo del suo esperimento
porterebbe all’aberrante risultato dell’aggiudicazione ad
un’offerta di importo pari o inferiore a quello di altre
legittimamente escluse in quanto al di sotto della soglia di anomalia,
offerta che, quindi, se presentata originariamente sarebbe stata per
tale ragione essa stessa esclusa (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n.
977/05).
TAR Lombardia, Sez. III Milano - Sentenza 1 agosto 2005 n. 3521
Articoli 10 - 21 - Codici 10.1 - 21.1
E’ illegittima la condotta della stazione appaltante la quale,
durante la seduta della Commissione di gara nella quale sono state
aperte le offerte (dopo, quindi, il termine perentorio di
presentazione delle stesse da parte dei concorrenti), consente al
legale rappresentante di una società concorrente di produrre in
quella sede la copia del documento di identità. Ciò in quanto il
predetto inadempimento, non potendo essere considerato alla stregua di
una mera irregolarità (trattandosi di una procedura ad evidenza
pubblica), avrebbe dovuto essere sanzionato con l’esclusione dalla
gara della società stessa.
TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria - Sentenza 27 luglio 2005 n.
1293
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
La prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la
trasmissione dei plichi contenenti le offerte risponde all’interesse
pubblico di conseguire certezza circa gli estremi della spedizione
anche in sede di ricezione e di attribuire il compito di registrare
tali informazioni al servizio postale pubblico.
Tale ricostruzione logica non esime, però, dal dover giudicare la
portata delle conseguenze dell’uso di una modalità di recapito
apparentemente difforme da quella prescritta con esclusivo riferimento
agli interessi dell’Amministrazione. In ogni caso, qualora sia stato
comunque utilizzato dall’impresa concorrente un servizio assicurato
da Poste Italiane S.p.A. (nel caso di specie la posta prioritaria),
non è condivisibile la conclusione nel senso della doverosità
dell’esclusione dell’offerta trasmessa dall’impresa medesima,
atteso che l’obiettivo prefissato dall’interesse pubblico è stato
comunque conseguito e deve affermarsi l’equipollenza del mezzo usato
a quello richiesto nel bando, per tacere del necessario privilegio
dell’interesse pubblico per la più ampia partecipazione dei
concorrenti alle procedure concorsuali.
TAR Liguria, Sez. I - Sentenza 15 luglio 2005 n. 1075
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1
La partecipazione ad una gara importa che l’offerta tecnico
progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato
dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa
rispetto alle offerte degli altri concorrenti, con la conseguenza che
la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla
documentazione afferente le offerte presentate in vista della tutela
dei propri interessi giuridici, nè a ciò si oppongono ragioni di
tutela della “privacy”. Tuttavia, a fronte di un contrapposto
diritto alla riservatezza paventato dall’impresa aggiudicataria (nel
caso di specie, relativa a beni della vita tutelati da altre norme
dell’ordinamento, quale il “know how” industriale), il diritto
di accesso è idoneo a prevalere nella menzionata forma attenuata
della visione degli atti solo in relazione a quegli atti o a quelle
parti di documenti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per
difendere gli interessi giuridici del richiedente (cfr. Consiglio
Stato, sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14).
TAR Puglia, Sez. I Bari - Sentenza 13 luglio 2005 n. 3255
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5
In sede di gara per l’aggiudicazione di un appalto di lavori
pubblici la verifica della congruità dell’offerta va riferita a
tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti,
analiticamente considerati, ma una volta che l’impresa sia stata
ammessa a giustificarsi in modo analitico e che l’Amministrazione
abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di prezzo non
occorre una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto l’offerta
nella sua globalità (Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2001 n. 4082, 5
aprile 2003 n. 1787 e 7 giugno 2004 n. 3554).
La Commissione legittimamente dichiara incongrua l’offerta
sospettata di anomalia se l’impresa che l’ha presentata non
fornisce all’organo collegiale i chiarimenti da esso richiesti
ovvero se gli stessi sono giudicati non esaustivi (Cons. Stato, IV
Sez., 17 settembre 2004 n. 6183) a conclusione di una valutazione che
soggiace solo entro limiti ridottissimi al sindacato del giudice della
legittimità (T.A.R. Bologna, I Sez., 21 agosto 2002 n. 1091).
TAR Sicilia, Sez. III Palermo - Sentenza 24 giugno 2005 n. 1084
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
Laddove l’impresa, sia pure per una “semplice svista”, ha
inserito la documentazione a corredo dell’offerta direttamente nel
plico senza previamente predisporre l’apposita busta “A”, con le
specifiche modalità di chiusura prescritte dagli atti di gara, non
par dubbio che la stessa deve essere esclusa. Al riguardo, è appena
il caso di rilevare come le prescrizioni contenute nella lettera di
invito non possono essere disattese o disapplicate neppure dalla
stessa amministrazione appaltante (cfr., fra le tante, Cons. Stato,
Sez. VI, 1 ottobre 2003, n. 5712; 2 novembre 1998, n. 1485) e che le
clausole di un bando che prevedono ipotesi di esclusione dalla gara di
appalto, incidendo sul contenuto e sulla serietà dell’offerta e
quindi sulla par condicio dei concorrenti, sono di stretta
interpretazione (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2001,
n. 5397; Sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3900). Va ancora osservato che il
c.d. criterio teleologico, secondo cui nelle gare per
l’aggiudicazione dei pubblici contratti le prescrizioni sulle
formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini
dell’esclusione dalla gara medesima, quando rispondono ad un
particolare interesse dell’amministrazione e garantiscono la parità
dei concorrenti, ha carattere suppletivo, in quanto opera soltanto là
dove una formalità non sia espressamente prevista a pena di
esclusione. In quest’ultimo caso, infatti, prevale il principio
dell’imperatività del provvedimento amministrativo ed il criterio
teleologico recede di fronte al criterio formale (cfr., fra le tante,
Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6440; Cons. Giust. Amm.
Sicilia, 19 aprile 2002, n. 195; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 giugno
2004, n. 6186).
TAR Sicilia, Sez. I Palermo - Sentenza 20 giugno 2005 n. 1016
Articoli 21 - 37bis - Codici 21.1 - 37/bis.1
Le disposizioni normative dettate dall’art. 37bis e s.s. della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non prevedono alcun procedimento di
gara per l’individuazione del soggetto che assume la veste del
“promotore” nel procedimento ivi previsto. Ciò considerato, si può
ritenere ammissibile che, attraverso una sostanziale autolimitazione
dei propri poteri, l’amministrazione ritenga di dover bandire una
gara per l’individuazione del soggetto “promotore” dell’opera
che intende realizzare. Ma, anche in considerazione della natura
dell’operazione in cui tale procedimento si viene ad inserire, volto
ad acquisire “proposte” soggette anche a poter essere integrate,
rimodulate ed adeguate alle esigenze rappresentate
dall’amministrazione, risulta poco ragionevole imporre, a pena di
esclusione, particolari adempimenti formali che vadano oltre le
ragionevoli esigenze di garantire la par condicio dei concorrenti.
In particolare, è evidente che risulta poco congruente richiedere,
quale elemento indefettibile per la regolarità dell’offerta, la
traduzione in italiano di tutti gli atti presentati, considerato che
la sua eventuale mancanza non può costituire ostacolo all’esame
della proposta da parte della commissione, che potrebbe comunque
richiedere l’integrazione della documentazione depositata,
attraverso l’allegazione della traduzione mancante, ovvero
provvedere autonomamente a tale traduzione. Inoltre, una volta
garantita l’integrità del plico generale, contenente le varie
buste, non risulta chiaro il motivo per il quale viene richiesta anche
la sigillatura delle buste in esso contenute e, comunque, perché non
vengono ammesse forme di chiusura, che ne garantiscano comunque
l’impossibilità di manomissione, diverse dalla chiusura con
ceralacca.
TAR Puglia, Sez. I Bari - Sentenza 7 giugno 2005 n. 2778
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.3
Ai sensi dell’art. 30, n. 4 della Direttiva 93/37/CE,
l’amministrazione è tenuta ad ammettere le imprese a far valere
utilmente e dialetticamente il loro punto di vista su ciascuno dei
vari elementi di prezzo proposti, consentendo che tale facoltà possa
essere esercitata dalle imprese nel modo più ampio e completo
possibile, in modo che esse possano presentare tutte le
giustificazioni a sostegno delle offerte, senza alcuna limitazione. La
discrezionalità tecnica che connota l’operato della stazione
appaltante non esclude, e anzi, al contrario, impone, la necessità
che il giudizio finale di anomalia/non anomalia dell’offerta debba
essere congruamente e dettagliatamente motivato, dando conto
dell’esame di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni di
attendibilità/inattendibilità dei singoli elementi e dell’offerta
nel suo insieme. L’obbligo di motivazione si impone non solo nel
caso di giudizio finale negativo, ma anche nel caso di giudizio finale
positivo, sia in ossequio all’obbligo generale di motivazione dei
provvedimenti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990. n. 241) sia
a tutela, negli appalti, della “par condicio” dei concorrenti (Cons.
Stato, Sez. VI, 21 agosto 2000, n. 4502). Se, infatti, è interesse
dell’escluso poter controllare il giudizio di anomalia negativo, è
interesse dei non aggiudicatari poter controllare il giudizio
positivo.
Le valutazioni operate dall’amministrazione nell’ambito del
subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte
costituiscono espressione di un potere di natura tecnico -
discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale,
richiedendo la conduzione di un’analisi su elementi di natura
tecnica, che presenta o può presentare, in relazione a talune voci,
margini di opinabilità, fatta salva ovviamente l’ipotesi in cui
dette valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su
insufficiente motivazione o errori di fatto (Cons. Stato, Sez. IV, 29
ottobre 2002, n. 5945; Cons. Stato, Sez.V, 1 ottobre 2001, n.5188; 6
agosto 2001, n. 4228; 5 marzo 2001, n. 1247; Cons. Stato, Sez.VI, 11
dicembre 2001, n. 6217 - punto 3.4 -).
L’obbligo di disapplicazione del diritto interno in contrasto con
il diritto comunitario fa carico non solo al Giudice, ma anche agli
organi della Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro
attività amministrativa, anche d’Ufficio ed indipendentemente da
sollecitazioni o richieste di parte (ex pluirimis: Cons. Stato, Sez.
IV, 18 gennaio 1996, n. 54; 28 agosto 1997, n. 927; sez. V, 6 aprile
1991, n. 452; Cassaz.SS.UU., 10 agosto 1996, n. 7410).
Non può ritenersi scusabile l’omessa disapplicazione dell’art.
21, comma 1bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
[fattispecie relativa alla norma transitoria di cui all’ultimo
periodo del comma 1bis dell’art.21 della legge n. 109 del 1994 -nel
testo allora vigente-, la quale andava disapplicata
dall’Amministrazione appaltante, in base a principi già noti ed
affermati da risalente e consolidata giurisprudenza anche del giudice
delle leggi (Corte Cost., sent.: 11 luglio 1989, n. 389; 18 aprile
1991, n. 168; 7 novembre 1995, n. 482; Cons. Stato: Sez. V, 6 aprile
1991, n. 452; Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54; 28 agosto 1997, n. 927;
Cassaz., SS.UU., 10 agosto 1996) secondo cui, in caso di contrasto tra
diritto interno e diritto comunitario, la prevalenza spetta al diritto
comunitario anche se la norma interna confliggente sia stata emanata
in epoca successiva, con conseguente obbligo, non solo in capo al
Giudice, ma anche in capo agli organi della Pubblica Amministrazione,
di disapplicare le norme di diritto interno)].
TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 23 maggio 2005 n. 555
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1 - 21.4
Il rispetto dei generalissimi ed inderogabili principi della par
condicio tra i concorrenti e del regolare, trasparente ed imparziale
svolgimento della gara esige che sia garantita l’assoluta segretezza
delle offerte economiche fintanto che non siano state valutate
l’ammissibilità dei partecipanti e le componenti
tecnico-qualitative dell’offerta. Tale rigoroso formalismo - che non
tollera equipollenti - si spiega con l’esigenza di evitare che a
seguito di un’indebita ed intempestiva conoscenza delle offerte
economiche possano avanzarsi contestazioni per la concreta possibilità
di prendere visione del contenuto della documentazione tecnica
racchiusa nei plichi e di provvedere alla sua sostituzione
“mirata” (Consiglio di Stato, sez. V – 31/12/1998 n. 1996; sez.
VI – 3/6/1997 n. 839; sez. VI – 12/12/2002 n. 6795; sez. VI –
10/7/2002 n. 3848).
La separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta
tecnica e dal resto della documentazione amministrativa persegue lo
scopo di garantire un ordinato svolgimento della gara e di
salvaguardare l’esigenza di obiettività e di imparzialità nella
disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi documenti
probatori e dei contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo
al contempo di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti
tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà
l’ammontare delle offerte economiche (T.A.R. Sardegna – 14/5/2003
n. 605).
E’ stato così statuito che costituisce violazione degli
essenziali principi della “par condicio” e di segretezza delle
offerte - nella fase di valutazione dei requisiti tecnici -
l’inserimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, di elementi
concernenti l’offerta economica all’interno della busta contenente
l’offerta tecnica, in quanto la commistione così introdotta tra
profilo tecnico ed economico è di per sè idonea ad introdurre
elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della
Commissione di gara (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II –
15/10/2001 n. 751). Si è altresì evidenziato che ove un concorrente,
in contrasto con le prescrizioni del bando, inserisca nella busta
destinata a contenere la documentazione amministrativa un piano
finanziario ed un riepilogo da cui risulta l’offerta economica,
viola i principi posti a tutela della correttezza delle gare e, in
primis, quelli della segretezza dell’offerta e dell’imparzialità
(T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 13/6/2003 n. 3977).
La regola generale così enucleata deve poi applicarsi in modo
rigoroso alle procedure di aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle quali ampio
spazio è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione
appaltante nella valutazione di elementi e parametri ulteriori
rispetto a quello meramente automatico del prezzo più basso (tali ad
esempio il termine di consegna, la qualità, l’assistenza tecnica,
ecc.). In tale contesto procedimentale il principio di segretezza
risponde all’esigenza, ancora più avvertita, di evitare sospetti di
parzialità a favore dell’impresa della cui offerta economica si sia
presa cognizione, poiché in base al suo scostamento dal prezzo base
indicato dall’amministrazione nel bando si potrebbe intraprendere un
intervento “compensativo” teso a far recuperare, con un punteggio
più elevato riservato agli elementi non matematici, l’eventuale
minore convenienza dell’offerta medesima (Consiglio Stato, sez. II
– 30/4/2003 n. 1036).
TAR Lombardia, Sez. Brescia - Sentenza 23 maggio 2005 n. 555
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 21.1
L’art. 64, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e
s.m., nel prescrivere gli elementi che vanno racchiusi all’interno
della busta contenente l’offerta economica, impone un adempimento
volto di per sé a garantirne la segretezza, e quindi ad impedire che
la Commissione aggiudicatrice possa prendere contezza del prezzo
offerto o di altri elementi automatici prima di aver verificato
l’ammissione dei concorrenti o prima di aver espresso il proprio
giudizio tecnico-qualitativo.
La stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella
deliberazione n. 133 adottata nella seduta del 14 luglio 2004, ha
puntualizzato che - in caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di una
procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria - la
Commissione “in una o più sedute riservate, …….. valuta le
offerte tecniche, ed assegna i relativi punteggi; successivamente, in
seduta pubblica, dà lettura di questi ultimi e procede alla apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei
ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta
economicamente più vantaggiosa”. Ha aggiunto l’Autorità che il
ribasso percentuale sul tempo di esecuzione deve essere inserito nella
busta contenente l’offerta economica e non già in quella relativa
all’offerta tecnica, “a nulla rilevando la presenza, in quest’ultima,
del cronoprogramma legato alla relazione metodologica che, invece,
costituisce parte integrante della documentazione tecnica relativa
all’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico”.
Nel caso in cui l’offerta economica è formata da tre parametri:
- il tempo di consegna del progetto definitivo, il tempo di consegna
del progetto esecutivo ed il prezzo - per i quali il capitolato
speciale ha dettato un criterio meccanico e vincolato di
determinazione del punteggio, la riduzione sui tempi per
l’espletamento dell’incarico è uno degli elementi dell’offerta
economica cui la lex specialis ricollega un valore numerico ottenuto
attraverso un semplice calcolo matematico. Risulta pertanto evidente
come l’anticipata conoscenza di uno dei componenti dell’offerta
economica di un concorrente - quale il tempo di consegna dei progetti
- sia suscettibile di influenzare il giudizio tecnico della
Commissione, il cui potere discrezionale è ulteriormente ampliato dal
peso assegnato agli aspetti qualitativi (nel caso di specie per tali
aspetti il bando prevedeva fino a 60 punti sui 100 complessivi).
TAR Lazio, Sez. Iter Roma - Sentenza 20 maggio 2005 n. 4001
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
L’offerta del concorrente, che non ha apposto il prescritto segno
sulla sigillatura in ceralacca e si è limitato invece a firmare i
lembi della busta, è legittimamente esclusa laddove il bando
prescriveva che “l’offerta ed i documenti allegati dovranno
pervenire in apposito plico chiuso e sigillato con ceralacca e con
impresso un segno non facilmente contraffabile”.
Non è condivisibile la tesi che ravvisa nella prescrizione in
questione un inutile formalismo, che mai avrebbe potuto condurre a
conseguenze tanto penalizzanti. Le finalità di segretezza ed
autenticità del plico recante l’offerta volute
dall’Amministrazione sarebbero state, infatti, vanificate se sulla
sigillatura in ceralacca non fosse stato apposto un segno certo.
Non è parimenti convincente la tesi che ritiene sufficiente la
firma sulla busta, perché il bando, usando l’espressione
“impresso”, non poteva che riferirsi al sigillo, e non alla busta
(posto che la firma si appone, non si imprime).
La necessità che la chiusura con sigillo speciale debba essere
perfezionata con un’impronta sul sigillo stesso e non sui lembi di
chiusura della busta è stata peraltro ritenuta essenziale dalla
giurisprudenza (qualora il bando e la lettera di invito non consentano
forme equipollenti o interpretazioni univocamente più liberali) anche
con riguardo alla regola generale dettata dall’art. 75 r.d. 23
maggio 1924 n. 827 (Consiglio Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n. 1222, 3
novembre 2000 n. 5906 e 20 novembre 1996 n. 2291).
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Sez. giurisdizionale - Sentenza 18 maggio 2005 n. 349
Articolo 21 - Codice 21.3
La mancata produzione di giustificazioni preventive necessarie
costituisce ragione di immediata esclusione ove l’offerta risulti
sospetta di anomalia ex art. 21 comma 1bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m. e si accerti che le giustificazioni, richieste a
pena di inammissibilità, non sono state prodotte.
In caso di carenza di giustificazioni necessarie preventive i
principi generali di partecipazione privata all’azione
amministrativa - che nella disposizione richiamata e nelle normative
comunitarie trovano ripetute sottolineature - rendono quanto meno
opportuna una preventiva contestazione, utile se non altro ad
instaurare un contraddittorio sulla effettiva carenza della
documentazione obbligatoria e sulla possibilità di ricavare i dati
richiesti da altri documenti prodotti a corredo della offerta.
Le giustificazioni preventive obbligatorie, già previste nel
sistema antecedente alla legge citata, sono coerenti con la normativa
comunitaria e trovano ora nella legge un preciso riscontro esegetico (Cons.
Stato, VI, 17 febbraio 2004, n. 613). E’ dunque conforme al diritto
comunitario la clausola del bando o della lettera di invito che
preveda l’esclusione per le offerte sospette di anomalia ove le
medesime risultino prive di giustificazioni preventive. In questa
prospettiva correttamente i bandi e le lettere di invito prescrivono
che le giustificazioni vengano inserite in una busta chiusa, destinata
ad essere aperta solo per le offerte sospette di anomalia. La
normativa comunitaria non sembra, infatti, di ostacolo alla previsione
di deposito documentale preventivo, a pena di inammissibilità. E’
invece incompatibile con un sistema che, a fronte di una preventiva
documentazione completa rispetto agli adempimenti imposti dal bando e
dalla lettera invito, consenta di addivenire ad esclusioni per
anomalia non giustificata senza sentire l’impresa interessata e
senza consentirle di depositare eventuali documenti integrativi
(originariamente non necessari e comunque utili a chiarire i contenuti
della documentazione obbligatoria regolarmente prodotta con
l’offerta).
TAR Puglia, Sez. II Lecce - Sentenza 16 maggio 2005 n. 2775
Articolo 21 - Codice 21.1
Coerentemente con il dettato normativo di cui all’art. 69 del R.D.
23 maggio 1924 n. 827 costituisce: regola generale la necessità di
una pluralità di offerte al fine di una corretta aggiudicazione;
circostanza eccezionale la possibilità di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida, ove prevista espressamente
dall’Amm.ne procedente. La necessità della presenza di almeno due
offerte valide costituisce un principio di carattere generale
applicabile in tutte le procedure concorsuali e risulta preordinata a
coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed
effettivo, e non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi
altrettanto generali di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa.
Anche la giurisprudenza amministrativa ritiene che, in mancanza di
espressa previsione nel bando di aggiudicazione, in presenza di una
sola offerta i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove
non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte
valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata
l’effettività del confronto fra più soggetti (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 8 luglio 1995, n. 703). A tale conclusione, sia pur in
riferimento ad appalti di opere pubbliche e con le precisazioni rese
necessarie dall’analisi della normativa di settore, è di recente
pervenuta anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con
richiami estesi alla consolidata giurisprudenza comunitaria
intervenuta sul punto (determinazione n. 17 del 26 luglio 2001).
TAR Sicilia, Sez. II Palermo - Sentenza 9 maggio 2005 n. 733
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
Conformemente ad un condiviso orientamento giurisprudenziale deve
ritenersi illegittima la clausola del bando di gara la quale,
uniformandosi al bando tipo regionale, disponga che in caso di offerte
uguali venga effettuato il sorteggio, senza la possibilità di
presentazione di offerte migliorative da parte delle imprese presenti
(TAR Sicilia Sede di Catania, I, 5 agosto 2004, n. 2055 e 11 gennaio
2005, n. 19). Tale clausola contrasta, infatti, con l’art. 77,
ultimo comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale ammette il
ricorso al sorteggio solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte
uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare
l’offerta”.
La disposizione suddetta - che è contenuta nel regolamento di
contabilità generale dello Stato, il quale trova applicazione
generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara -
non è stata abrogata né implicitamente né esplicitamente dalla
successiva normativa in materia di appalti, con la conseguenza che
deve trovare applicazione in tutte le procedure di gara (TAR Sicilia
Palermo, II, 17 maggio 2001, n. 739). Conseguentemente, in caso di
offerte uguali, il sorteggio è un metodo di aggiudicazione meramente
residuale, esperibile solo qualora non sia possibile l’esperimento
migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente ad un principio
generale (in tal senso C.G.A., 19 marzo 2002, n. 144), in quanto
consente alla Amministrazione, nel rispetto anche della libera
concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle
migliori condizioni di mercato (vedi C.G.A. 19 marzo 2002, n. 144 e 15
febbraio 2005, n. 61).
TAR Piemonte, Sez. II - Sentenza 30 aprile 2005 n. 1332
Articolo 21 - Codice 21.3
L’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109,
modificato dalla legge 18 novembre 1998 n. 415 (“Relativamente ai
soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria l’Amministrazione interessata procede all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo
del presente comma”), ha la funzione di consentire l’esclusione
automatica delle offerte anomale negli appalti di inferiore alla
soglia comunitaria (al contrario di quanto avviene negli appalti
eccedenti la soglia medesima) ma non quella di imporne tassativamente
l’esclusione automatica. Ciò si ricava, tra l’altro,
dall’ultima parte della disposizione in esame, ove si precisa che
l’esclusione automatica non è “esercitabile” nel caso che le
offerte siano meno di cinque, a conferma che la norma ha inteso
autorizzare la procedura più snella e non quella certo di imporne
l’utilizzo, tanto che tale speciale “autorizzazione” viene
espressamente limitata ai soli casi in cui le offerte valide siano
almeno cinque.
Tale impostazione non è smentita dalla sentenza 5 marzo 1998, n.
4, della Corte Costituzionale, poiché oggetto di quella pronuncia -
peraltro intervenuta quando l’art. 21, comma 1bis, della legge n.
109/1994, ancora non esisteva - era il distinto problema della
legittimità o meno dell’esclusione automatica nelle procedure di
importo “sotto soglia”, per cui la Corte Costituzionale non ha
affatto esaminato l’obbligatorietà o meno di tale più sbrigativo
meccanismo procedimentale; e neppure assume rilievo, nel caso di
specie, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 6 aprile
2004, n. 3188, in quanto anche il Consiglio di Stato si è limitato ad
affermare la non obbligatorietà del meccanismo di verifica in
contraddittorio dell’anomalia negli appalti sotto soglia comunitaria
e non ha, invece, sancito l’esistenza di un divieto per la stazione
appaltante di effettuare comunque la verifica stessa (cfr.: T.A.R.
Piemonte, Sezione II, 14 luglio 2004, n. 2190).
TAR Lazio, Sez. II Roma - Sentenza 22 aprile 2005 n. 3085
Articolo 21 - Codice 21.3
L’amministrazione, nell’apprezzamento delle offerte che appaiono
anormalmente basse, deve valutare, in particolare, se, globalmente
considerata, l’offerta stessa sia seria ed attendibile.
Correttamente, pertanto, la stessa non tiene conto nella valutazione
delle giustificazioni delle asserite condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone il concorrente, consistenti - nella specie -
nella contemporanea vigenza di contratti tra il concorrente medesimo e
comuni limitrofi a quello appaltante. Non appare, infatti, né
irrazionale né frutto di una incompiuta percezione degli elementi
costituitivi dell’offerta il giudizio negativo espresso sulle
giustificazioni che concernono elementi estrinseci all’offerta,
tanto da impedire la imputabilità di un costo ad una prestazione e,
conseguentemente, da poter far presumere l’instabilità della
prestazione stessa.
TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 21 aprile 2005 n. 697
Articoli 21 - 35 - Codici 21.3 - 35.1
Ai sensi dell’art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.,
in caso di contratto di appalto di lavori pubblici è possibile il
subentro nella posizione di contraente privato del cessionario di
azienda ovvero del soggetto risultante da operazioni di
trasformazione, fusione, e scissione, con il consenso della stazione
appaltante. Regolando la norma in commento solo l’ipotesi di
cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni, scissioni che si
verificano durante l’esecuzione del contratto di appalto, si pone la
questione se la stessa, ovvero il principio che da essa si desume, sia
estensibile al caso in cui tali vicende dell’impresa si verifichino
mentre è in corso di svolgimento una gara di appalto e, quindi, se
sia cedibile al cessionario di azienda, ovvero al soggetto che risulta
da operazioni di trasformazione, fusione, scissione, anche la
posizione di partecipante ad una gara di appalto pubblico.
La giurisprudenza amministrativa ha, dapprima, espresso un
orientamento negativo al riguardo (C. Stato, sez. V, 13 maggio 1995,
n. 761; C. Stato, sez. V, 10 febbraio 2000, n. 754); successivamente
ha assunto una posizione possibilista, dovendosi valutare caso per
caso se la posizione di partecipante alla gara sia o meno cedibile, in
considerazione delle circostanze concrete e della rilevanza o meno di
specifiche qualità soggettive dell’originario partecipante (C.
Stato, sez. V, 26 settembre 2002, n. 4940). Si ritiene, in
particolare, che l’Amministrazione, in assenza di specifici motivi
contrari (nella specie non indicati), non possa esimersi di dare luogo
ad apposito sub-procedimento, inteso a valutare la posizione del
soggetto che aspira a subentrare nella posizione dell’operatore, che
ha originariamente partecipato alla gara. Ciò anche nel caso in cui
(come nella specie) il subentro avvenga nella fase anteriore alla
aggiudicazione definitiva, a conclusione della fase di verifica
dell’anomalia delle offerte.
TAR Calabria, Sez. II Catanzaro - Sentenza 13 aprile 2005 n. 621
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.1 - 21.5
Non è viziata da incompetenza la decisione della Commissione di gara
di non far luogo all’apertura delle buste e di rimettere gli atti
all’amministrazione comunale qualora la decisione di riapertura dei
termini sia stata assunta dall’organo competente (la Giunta
comunale) alla quale la commissione, sulla base della mancata
chiarezza della clausola contrattuale, si è limitata a rimettere gli
atti, proponendo quattro possibili comportamenti da adottare a fronte
della rilevata dubbia interpretazione. Legittimamente dunque l’atto
con il quale è stata adottata la decisione di riaprire i termini di
gara è stato posto in essere dall’organo competente.
La decisione (assunta dalla Giunta comunale) di riaprire i termini
di gara deve considerarsi legittima, in quanto non viola i principi e
le regole generali relative al corretto svolgimento della procedura
concorsuale, nel caso in cui sia stata assunta a buste chiuse e la
nuova formulazione della clausola sia stata indirizzata a tutti i
partecipanti alla gara. Tali modalità fanno sì che l’operato della
Giunta risulti adottato in conformità ai canoni di imparzialità e di
buon andamento e nel rispetto della par condicio dei concorrenti.
Non vi è norma di legge che faccia divieto alle Amministrazioni
pubbliche di disporre la riapertura dei termini di gara di un pubblico
appalto (non prevedono nulla, al riguardo, né l’art. 66 del R.D.
23.5.1924, n. 827, che disciplina la pubblicazione degli avvisi
d’asta negli appalti pubblici dello Stato, né l’art. 12 del D.Lgs.19.12.1991
n. 406, recante norme comuni di pubblicità per gli appalti comunitari
di opere pubbliche). La giurisprudenza, per converso, ammette in modo
pacifico la possibilità di riapertura dei termini di gara, purché
ovviamente ne sussista la ragione, essa sia esplicitata adeguatamente
nel contesto del provvedimento amministrativo e non sia violata la par
condicio dei concorrenti (cfr.: Cons. Stato IV 29.5.1998 n. 900; idem
13.10.1986 n. 664; T.A.R. Calabria 28.4.1999 n. 519; T.A.R. Lazio II
25.5.1998 n. 996).
TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza 5 aprile 2005 n. 596
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.1
In presenza di cause di esclusione dalla gara previste come tali dalla
lex specialis è preclusa all’amministrazione ogni valutazione della
gravità o meno dell’irregolarità sanzionata configurandosi,
altrimenti, la lesione alla “par condicio” dei concorrenti ed alla
correttezza e serietà della procedura di selezione.
I principi di elaborazione giurisprudenziale secondo cui le
formalità di presentazione delle offerte nelle pubbliche gare di
appalto rilevano quali cause di esclusione dalla gara solo quando
rispondano ad un particolare interesse dell’amministrazione
(suscettibile come tale di apprezzamento discrezionale) non sono
applicabili, stante il loro valore suppletivo, nei casi in cui il
bando stabilisce l’esclusione dalla gara come sanzione per la
mancata osservanza delle formalità predette e rendono, pertanto,
inammissibile ogni valutazione da parte della commissione di gara
circa la rilevanza delle prescritte formalità.
Da quanto sopra discende che, qualora il bando commini
espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di
determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed
incondizionata esecuzione a tale previsione (Cons. Stato, Sez. V, 10
marzo 1999, n. 228), senza alcuna possibilità di valutazione
discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza
di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità
della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza
l’Amministrazione si è, invero, autovincolata al momento
dell’adozione del bando. Conseguentemente, deve essere escluso dalla
gara il concorrente che, in violazione della clausola del bando, non
ha controfirmato sui lembi di chiusura il plico contenente
l’offerta.
La clausola relativa all’obbligo di controfirmare il plico
contenente l’offerta non è illegittima né inutilmente volta a
comportare un aggravio procedimentale, anche in presenza della
previsione della sigillatura delle tre buste recanti la documentazione
amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica. Infatti,
a parte il rilievo che l’estrema semplicità dell’adempimento
richiesto rende evidentemente inconsistente l’eccezione di aggravio
procedimentale, non può revocarsi in dubbio la piena legittimità
della prescrizione relativa alla controfirma del plico contenente
l’offerta e della relativa sanzione di esclusione, trattandosi di
prescrizione razionale intesa a garantire la provenienza
dell’offerta dal concorrente, in funzione di un interesse pubblico
rilevante in ordine alla regolarità dell’offerta e della stessa
procedura di gara, (sulla piena legittimità e razionalità delle
prescrizioni relative alla controfirma del plico si veda in
particolare Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6395 che ha
riformato la contraria decisione del TAR Lombardia, Milano, Sez. III,
n. 4650/2000 del 29 giugno 2000). Va inoltre rilevato che la
sigillatura del plico esterno e quella delle tre buste interne
rispondono a finalità di garanzia parzialmente difformi e, pertanto,
devono esser tutte rigorosamente rispettate.
TAR Puglia, Sez. II Lecce - Sentenza 5 aprile 2005 n. 1863
Articolo 21 - Codice 21.5
Le commissioni di gara sono organi straordinari, che cessano di
esistere nel momento in cui la gara si conclude con l’aggiudicazione
(o con la mancata aggiudicazione, se, ad esempio, non sono pervenute
offerte valide). Pertanto, le attività successive possono e debbono
essere compiute dalla stazione appaltante, a meno che non si tratti di
procedere ad una nuova valutazione delle offerte (ad esempio, in
presenza di reclami da parte delle imprese non aggiudicatarie), ma
sempre che il responsabile del procedimento non sia in grado di
compiere da sé tali atti.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 31 marzo 2005 n. 1434
Articoli 10 - 21 - Codici 10.1 - 21.1
E’ illegittima l’ammissione alla fase della valutazione delle
offerte di un’impresa che sia rimasta estranea alla prima fase di
prequalificazione. Una diversa conclusione, infatti, altererebbe il
principio della par condicio e renderebbe sostanzialmente inutile la
prima fase che, proprio per la procedimentalizzazione e la
formalizzazione che ne fa il bando, non può essere considerata alla
stregua di una mera indagine esplorativa.
Sussiste, peraltro, una netta distinzione tra i criteri soggettivi
di prequalificazione e quelli oggettivi attinenti all’aggiudicazione
vera e propria, con la conseguenza che nella fase
dell’aggiudicazione non possono essere inseriti criteri attinenti
all’individuazione della capacità tecnica dell’impresa né, nella
lettera di invito, possono essere modificati i requisiti di
partecipazione, in quanto, espletata la prequalificazione, sono ormai
noti gli aspiranti concorrenti e i relativi requisiti
Il richiamo al principio che consente alla stazione appaltante di
verificare la sussistenza dei requisiti di ordine soggettivo in capo
alla partecipante a una gara anche nella fase della presentazione
delle offerte non è pertinente, in quanto tale principio si limita a
consentire all’amministrazione di verificare la persistenza dei
requisiti di ordine soggettivo in capo ai partecipanti alla gara, ma
nulla dice sulla possibilità di partecipare alla gara di soggetti
rimasti estranei alla fase della prequalificazione.
TAR Lombardia , Sez. Brescia - Sentenza 21 marzo 2005 n. 168
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1
Con la sentenza 7 ottobre 2004, n. C-247/02, la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, ha dichiarato che l’art. 30, n. 1, della
direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, deve
essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la
quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini
generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere
unicamente al criterio del prezzo più basso. In particolare, la Corte
sottolinea che la citata direttiva mira allo sviluppo di una
concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici e tende ad
organizzare l’attribuzione di appalti pubblici in modo tale da
consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di comparare le varie
offerte e di scegliere quella più vantaggiosa sulla base di criteri
obiettivi. Per tale motivo, osserva la sentenza, la direttiva prevede
i criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si deve basare:
unicamente il prezzo più basso o, quando l’aggiudicazione si fa in
base all’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai diversi
criteri variabili secondo l’appalto (ad esempio: il prezzo, il
termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il
valore tecnico). Secondo la Corte di Giustizia, quindi, la
disposizione della legge italiana che impone il solo criterio del
prezzo più basso, stabilisce senz’altro un criterio obiettivo,
tuttavia la fissazione in termini astratti e generali di un unico
criterio di attribuzione, priva le amministrazioni aggiudicatrici
della possibilità di prendere in considerazione la natura e le
caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il
criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare
la selezione della migliore offerta. (Nel caso di specie, essendo la
realizzazione del parcheggio un’opera complessa, l’amministrazione
aggiudicatrice ha tenuto utilmente conto di tale complessità
scegliendo criteri oggettivi di aggiudicazione dell’appalto, diversi
da quelli del prezzo più basso).
Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale è,
pertanto, necessario disapplicare l’art. 21 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m. nel testo antecedente alle modifiche ad esso
apportate dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, rilevante ratione
temporis per la controversia oggetto del giudizio, in quanto
dichiarato incompatibile con le regole generali dell’ordinamento
comunitario ricavate in sede di interpretazione dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee nell’esercizio dei compiti ad essa
attribuiti dall’art. 234 (ex art. 177) del Trattato.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1077
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.1
Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del
contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro
inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso),
almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei
plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta
economica nonché la relativa apertura.
Al fine di stabilire la portata del suddetto principio della
pubblicità delle sedute di gara occorre, però, distinguere tra
procedure di aggiudicazione automatica (sulla base della disciplina di
gara, che tiene conto unicamente dell’aspetto economico) e quelle
che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta
dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base di
una pluralità di elementi tecnici ed economici. Per le prime (sistema
dell’asta pubblica e delle licitazioni private, salvo quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa introdotto sulla base
della normativa comunitaria dall’art. 24 , comma 1, lett. b, legge 8
agosto 1977, n. 584), la pubblicità delle sedute è generalmente
totale, per consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento
della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna
valutazione tecnico-discrezionale da effettuare. Ciò è connaturato
al sistema dell’asta pubblica, ma vale anche per la licitazione
privata con scelta automatica del contraente (V. art. 89 R.D. n.
827/1924).
La conferma della vigenza del principio in esame si rinviene nella
recente normativa di cui al Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.,
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., che distingue
tra sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e
sedute pubbliche per la verifica della documentazione, apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi offerti,
con determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei criteri prefissati (art. 64, comma 5; art. 67, comma 5;
art. 91, comma 3).
Non può ritenersi che la mancata pubblicità delle sedute di gara
non rileverebbe di per sé come vizio della procedura, occorrendo
un’effettiva lesione della trasparenza della gara e della par
condicio tra i concorrenti, in quanto trattasi di un adempimento
(pubblicità delle sedute) posto a tutela non solo della parità di
trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell’interesse
pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione
amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente
apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in
mancanza di un riscontro immediato (ad es. regolarità della chiusura
dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza
della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto). La
violazione di tale vizio procedurale non può che comportare
l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara. Pertanto, qualora
l’apertura della busta contenente l’offerta economica sia avvenuta
senza che sia stato invitato alcun concorrente e, quindi, in
violazione del principio di pubblicità della seduta di gara, si
determina l’illegittimità della procedura posta in essere, con il
conseguente radicale annullamento della gara.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1080
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
Nell’interpretazione delle clausole di un bando di gara per
l’aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione deve
darsi prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute,
escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa,
diretto ad evidenziare pretesi significati idonei ad ingenerare
incertezze nell’applicazione (per tutte, Sez. VI, n. 1709 del 2
aprile 2003), cui si correla l’altro, consolidato principio
generale, secondo cui le prescrizioni del bando emanato per
l’aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ove
risultino equivoche e diano adito a dubbi interpretativi, vanno
interpretate nel senso di favorire la più ampia partecipazione alla
gara e di realizzare, così, il relativo preminente interesse pubblico
(fra le tante, V Sez., n. 223 del 2 marzo 1999 e n. 5215 del 3 ottobre
2002).
Anche nel differente e specifico ambito del controllo sugli atti
delle pubbliche amministrazioni è pacificamente affermato che, nella
materia dei contratti (che involge anche il bando di gara e la sua
interpretazione) trova applicazione il principio, sancito dall’art.
1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede ), che deve essere
applicato con riferimento, fra l’altro, alla necessità di garantire
l’effettiva possibilità per tutti gli interessati di partecipare
alle gare, conoscendo ciò che l’Amministrazione esattamente
richiede, con la conseguente esigenza di interpretare le singole
clausole non già privilegiando il significato che ad esso può dare
un imprenditore particolarmente avveduto, quanto piuttosto il senso
che determinati termini rivestono obbiettivamente nel linguaggio
comune alla maggior parte dei soggetti che operano in un particolare
settore economico e che siano interessati ad entrare in contatto con
l’Amministrazione (Corte dei conti - Sezione controllo Stato - n.
171 dell’11 dicembre 1996). Ne consegue che la clausola del bando
che consente la consegna del plico contente l’offerta anche
“tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle poste e
telecomunicazioni”, non può essere interpretata altrimenti che nel
senso di abilitare il concorrente ad avvalersi di qualsiasi agenzia,
debitamente autorizzata da detta Autorità, senza distinguere,
nell’ambito delle autorizzazioni al recapito, previste dalla legge,
a seconda che si tratti dell’autorizzazione generale ovvero della
licenza individuale, contemplata da norme diverse del decreto
legislativo n. 261 del 1999, che attribuisce alla suddetta Autorità
la competenza al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
TAR Marche - Sentenza 15 marzo 2005 n. 241
Articolo 21 - Codici 21.1 - 21.5
La Commissione aggiudicatrice di una gara pubblica può legittimamente
introdurre elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti
dal bando di gara o dalla lettera di invito per la valutazione delle
offerte, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie
principali già definite, ove ciò occorra per una più esatta
valutazione delle offerte medesime, a condizione che a tale
determinazione di sottocriteri di valutazioni si addivenga prima
dell’apertura delle buste contenenti le offerte (Cons. St., sez.VI,
20 dicembre 1999, n. 2117; sez.V, 26 gennaio 2001, n. 264).
TAR Puglia, Sez. I Bari - Sentenza 9 marzo 2005 n. 994
Articolo 21 - Codice 21.3
Deve ritenersi che le giustificazioni fornite in sede di
contraddittorio non possano costituire rettifica integrale di quelle
analitiche fornite unitamente all’offerta, in tal senso dovendosi
intendere il limite dello “stravolgimento” dell’offerta, pure
indicato in giurisprudenza, come un quid di sostanzialmente nuovo e
diverso (secondo un) giudizio (che) spetta insindacabilmente
all’amministrazione appaltante (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004,
n. 3554). Le suddette giustificazioni, inoltre, se riferite ai
medesimi elementi di costo già indicati preventivamente non possono
essere di segno completamente contrario rispetto alle precedenti,
altrimenti si verserebbe in un caso di vera e propria modifica
dell’offerta, che, naturalmente, non è possibile per una sola
impresa e dopo lo scrutinio di tutte le offerte presentate (Cons.
Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6183). In altri termini, tra le
giustificazioni originarie e quelle successive in contraddittorio deve
pur sempre intercorrere un rapporto di specificazione delle seconde
rispetto alle prime, non potendo le analisi successive sostituirsi
all’analisi preliminare mediante la prospettazione di elementi di
analisi dei costi del tutto nuovi e diversi, che revocano in dubbio la
congruità e serietà dell’offerta stessa nel suo complesso in
funzione della conclamata carenza di una puntuale e attendibile
analisi originaria dei costi.
TAR Sicilia, Sez. III Catania - Sentenza 7 marzo 2005 n. 392
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.3
Nella delicata fase di individuazione dell’offerta più bassa e di
esclusione automatica delle offerte ricadenti oltre la soglia di
anomalia ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole
matematiche da applicare in via automatica. Ciò non esclude,
tuttavia, che l’Amministrazione possa dettare un’apposita
disciplina degli arrotondamenti, introducendola con le norme speciali
della gara, così evitando qualsiasi situazione di incertezza sul
punto.
E’, pertanto, legittimo il bando tipo regionale con il quale è
stata dettata una specifica disciplina degli arrotondamenti delle
medie delle offerte, dovendosi riconoscere all’Amministrazione, a
tutti i livelli, il potere di disciplinare la modalità di
arrotondamento della media delle offerte, all’evidente fine di porre
un limite al numero dei decimali derivanti dal calcolo della media
stessa, che nel caso di numeri periodici tende addirittura
all’infinito.
TAR Calabria, Sez. I Catanzaro - Sentenza 3 marzo 2005 n. 331
Articolo 21 - Codice 21.5
La formale chiusura della gara pubblica segna il discrimine tra la
competenza dell’organo straordinario costituito dalla Commissione di
gara e gli organi ordinari dell’Amministrazione appaltante. Prima di
tale momento è la Commissione a dover provvedere a tutti gli
adempimenti necessari, ivi compresa l’eliminazione di eventuali
errori commessi; dopo riprendono vigore le normali competenze degli
organi ordinari dell’Amministrazione. Con la formale chiusura della
gara, infatti, l’organo temporaneo si estingue e, in conseguenza,
riprendono vigore le norme che disciplinano le competenze degli organi
ordinari dell’ente.
TAR Veneto, Sez. I - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 727
Articoli 7 - 21 - Codici 7.3 - 21.5
In applicazione dell’art. 21, comma 6, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e s.m., da individuarsi quale principio generale là dove
afferma che: “I commissari non debbono avere svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico o amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura”, il responsabile
del procedimento - figura precipua nella materia degli appalti, avente
un suo preciso ruolo - non può coincidere con il dirigente chiamato a
presiedere la commissione di gara, quando questa sia necessaria. Meno
che mai può pensarsi ad una doppia presidenza.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 536
Articolo 21 - Codice 21.3
Dopo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del
27 novembre 2001, n. 285 il meccanismo del 75% è stato comunque
ritenuto compatibile con la normativa comunitaria, purché inserito
nel più generale contesto che prevede anche una verifica successiva
dell’anomalia verificata.
TAR Emilia Romagna, Sez. II Bologna - Sentenza 17 febbraio 2005
n. 286
Articolo 21 - Codice 21.3
Il ricorso a “consulenti esterni” (anche privati) ai fini di
verifica dell’anomalia è legittimo - oltre che consentito in linea
di principio - laddove risulta non espressamente escluso da contrarie
disposizioni della lex specialis.
Il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione
nell’esame delle giustificazioni delle offerte anomale costituisce
il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità del
procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale,
atteso che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito
dei giudizi espressi dall’Amministrazione circa le giustificazioni
fornite dai singoli partecipanti. Ne consegue il riconoscimento al
giudice amministrativo di un c.d. “sindacato debole” sulla
discrezionalità tecnica esercitata in materia, limitato alla verifica
della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, ma
esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto.
Si appalesa corretto il modus operandi della stazione appaltante
che si fonda: - su di un’ampia ed estesa applicazione della regola
del contraddittorio ; - su di una analitica disaggregazione
dell’esito finale della valutazione effettuata, dopo le
giustificazioni, in relazione ad ogni singola voce inizialmente
sospettata di anomalia e su di un’altrettanto analitica
disaggregazione, della differenza, per ogni singola voce, tra
l’importo offerto e quello ritenuto congruo.
TAR Emilia Romagna, Sez. II Bologna - Sentenza 17 febbraio 2005
n. 286
Articolo 21 - Codice 21.3
E’ legittimo il ricorso a “consulenti esterni” (anche privati)
ai fini della verifica dell’anomalia - oltre che consentito in linea
di principio - laddove risulta non espressamente escluso (come nel
caso di specie) da contrarie disposizioni della lex specialis.
Il metro di valutazione adottato dall’Amministrazione
nell’esame delle giustificazioni delle offerte anomale costituisce
il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità del
procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale,
atteso che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito
dei giudizi espressi dall’Amministrazione circa le giustificazioni
fornite dai singoli partecipanti. Ne consegue: il riconoscimento al
giudice amministrativo di un c.d. “sindacato debole” sulla
discrezionalità tecnica esercitata in materia, limitato alla verifica
della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, ma
esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto; la
declaratoria di inammissibilità delle censure volte - in relazione a
determinate voci di prezzo - a contestare il merito
dell’apprezzamento tecnico, nel tentativo di sovrapporre la propria
valutazione tecnica a quella compiuta dalla Stazione appaltante.
Si appalesa corretto il modus operandi della stazione appaltante
che si regge: su di una ampia ed estesa applicazione della regola del
contraddittorio; su di una analitica disaggregazione dell’esito
finale della valutazione effettuata, dopo le giustificazioni, in
relazione ad ogni singola voce inizialmente sospettata di anomalia e
su di un’altrettanto analitica disaggregazione, della differenza,
per ogni singola voce, tra l’importo offerto e quello ritenuto
congruo.
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 16 febbraio 2005 n. 491
Articoli 1 - 21 - Codici 1.1 - 21.2.2
E’ principio fondamentale delle pubbliche gare che prevedono
l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante offerta di prezzi unitari, che le offerte, al fine di
garantire la par condicio dei concorrenti e la trasparenza della
comparazione, devono rispettare i contenuti previsti dal bando di
gara. Ne consegue che l’offerta, in quanto recante un contenuto
diverso dallo schema predisposto dalla stazione appaltante, si
presenta, per ciò stesso, inammissibile, senza necessità di
un’espressa clausola di esclusione, essendo la conformità a tale
schema il presupposto condizionante la validità della manifestazione
di volontà della partecipante alla gara.
La difformità, derivante dall’aggiunta di un elemento di prezzo
non richiesto, non può essere considerata dalla stazione appaltante
alla stregua di una mera irregolarità, sanabile mediante una semplice
operazione matematica di sottrazione. E’ sufficiente considerare,
infatti, che una siffatta operazione comporterebbe, attraverso
l’eliminazione di una categoria di lavori e del relativo prezzo
unitario, la rettifica d’ufficio anche del prezzo complessivo ossia
la correzione, ad opera dell’Amministrazione, dell’elemento
fondamentale dell’offerta economica, da prendere a riferimento per
l’individuazione dell’aggiudicatario.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 476
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.4
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale le “clausole di
sbarramento” - come la previsione nel capitolato speciale di appalto
dell’esclusione automatica degli offerenti che non abbiano raggiunto
nel giudizio di qualità almeno il 50% del punteggio attribuibile -
sono illegittime, anche alla luce del noto principio secondo cui, in
materia di esclusione da gare di appalto, deve prevalere l’interesse
pubblico alla più ampia partecipazione e selezione dei concorrenti,
in vista del perseguimento dell’interesse dell’amministrazione al
confronto tra le offerte ed alla scelta di quella più vantaggiosa.
La clausola in questione, in particolare, determina un effetto
distorsivo tale da attenuare sensibilmente ed ingiustificatamente il
rilievo della valutazione economica. La stessa entità così elevata
della soglia (pari al 50%) stabilita nel capitolato speciale per il
giudizio di qualità, si rivela, inoltre, illogica, rispetto
all’interesse dell’amministrazione, poiché consente,
nell’ipotesi in cui un partecipante alla gara non raggiunga, seppure
di poco, la soglia stessa, di dover aggiudicare ad altri,
indipendentemente dall’entità del compenso richiesto.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 478
Articoli 21 - 31bis - Codici 21.2.1 - 21.4 - 31/bis.1
La dimostrazione della spettanza dell’appalto all’impresa
danneggiata risulta ovviamente configurabile nei soli casi in cui il
criterio di aggiudicazione si fonda su parametri vincolati e
matematici (come, ad esempio, nel caso del massimo ribasso in un
pubblico incanto in cui l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere
esclusa), mentre si rivela impossibile là dove la selezione del
contraente viene operata sulla base di un apprezzamento
tecnico-discrezionale dell’offerta (come nel caso dell’offerta
economicamente più vantaggiosa).
L’impresa danneggiata che dimostra la spettanza dell’appalto ha
diritto ad un risarcimento pari al 10% del valore dell’appalto (come
eventualmente ribassato dalla sua offerta), ferma restando la
possibilità di conseguire una somma superiore in presenza della
dimostrazione che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello
presunto.
Viceversa, quando l’impresa danneggiata adduce a sostegno della
pretesa risarcitoria solo la perdita di una chance (cioè quando non
riesce a provare che l’aggiudicazione dell’appalto le spettava
secondo le regole di gara), la somma commisurata all’utile di
impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle
concrete possibilità di vittoria risultanti dagli atti della
procedura.
TAR Lazio, Sez. IIter Roma - Sentenza 14 febbraio 2005 n. 1275
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.4
Per pacifico principio giurisprudenziale, negli appalti che vengono
aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, non può procedersi ad una valutazione congiunta del
prezzo (il cui punteggio viene attribuito sulla base di una formula
matematica, che non lascia spazio alla discrezionalità della
Commissione) e degli elementi tecnici (il cui apprezzamento è
effettuato mediante attribuzione di punteggi variabili da un minimo ad
un massimo), poiché la conoscenza del punteggio automatico, nel
momento dell’attività valutativa discrezionale, potrebbe far sì
che un giudizio, che dovrebbe essere formulato solo attraverso
l’autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti
influenzato, anche involontariamente, da fattori di carattere
economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della
trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.
Al fine di evitare che la Commissione tecnica possa venire
anticipatamente a conoscenza di una parte, almeno, dell’offerta
economica, deve essere privilegiato un canone interpretativo della lex
specialis di gara, in relazione agli elementi da inserire
nell’offerta tecnica, in grado di rendere l’apprezzamento della
Commissione il più neutrale possibile rispetto ai valori economici
dell’offerta.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 388
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.2.3 - 21.1
Il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del
contraente da parte della pubblica amministrazione è senz’altro
inderogabile in ogni tipo di gara (compreso l’appalto concorso),
almeno per quanto concerne la fase di verifica dell’integrità dei
plichi, contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta
economica, e la relativa apertura.
Per quanto concerne in particolare l’appalto concorso, cui è
assimilabile la procedura della licitazione privata con l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di
elementi tecnici ed economici, occorre tener presente che a seguito
delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi
presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la
valutazione tecnico-qualititativa dell’offerta, che certamente non
può che essere effettuata in seduta riservata ad evitare influenze
esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice. Né
detta (parziale) pubblicità può essere esclusa per il fatto che la
relativa normativa non la prevede espressamente nell’appalto
concorso, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle
sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è
rivolta a tutelare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità che
deve guidare l’attività amministrativa in tale delicata materia.
TAR Puglia, Sez. II Bari - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 540
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
L’argomentazione secondo cui la lettera di invito andrebbe integrata
con quanto dispone l’art. 36 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in
modo che la ricezione dei plichi venga ricondotta al momento della
consegna all’Ufficio postale, non convince nel caso in cui la lex
specialis di gara sia - come nel caso di specie - inconciliabile con
la disciplina settoriale delle Poste, ponendo la lettera di invito
espressamente a carico del partecipante ogni possibile disguido dovuto
a mancato o ritardato recapito.
La suddetta prescrizione della lex specialis di gara non può
ritenersi sproporzionata in quanto, in caso di applicazione del
richiamato art. 36, del D.P.R. n. 655/1982, le Amministrazioni
sarebbero esposte ad una seria difficoltà in caso di ritardi o
disguidi nella consegna dei plichi, con la conseguente necessità di
riaprire le operazioni di aggiudicazione anche più volte in esito
alla acquisizione tardiva delle offerte di quei concorrenti incorsi,
appunto, nei disservizi.
Nel caso in cui la lettera di invito ammette possibilità
alternative di trasmissione (raccomandata espresso o posta celere) ciò
è sufficiente ad escludere la configurabilità di un ingiustificato
aggravamento della procedura, perché la regola, nella formulazione
riportata, si presenta del tutto ragionevole e proporzionata al fine
pubblico perseguito.
TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria - Sentenza 9 febbraio 2005 n.
89
Articolo 21 - Codici 21.3 - 21.5
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto di
opere pubbliche costituisce una tipica valutazione
tecnico-discrezionale dell’Amministrazione ed è sindacabile solo
ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità
ovvero evidenti contraddizioni logiche. Pertanto, fermo restando che
le determinazioni finali dell’Amministrazione devono basarsi su
un’adeguata istruttoria e su una congrua motivazione (affinché in
sede giurisdizionale possa verificarsi se esse risultano affette da
eccesso di potere), l’Amministrazione deve, a tal fine, prendere
specificamente in considerazione le giustificazioni rese
dall’impresa, la cui offerta sia assoggettata alla verifica di
anomalia, e deve chiaramente esporre le ragioni per cui le abbia poi
considerate insoddisfacenti, convincendosi così che l’offerta
(apparentemente) migliore o più conveniente non sia poi in realtà
tale, in quanto effettivamente anomala e non in grado di dare adeguato
affidamento circa il corretto adempimento del contratto da stipulare.
L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non impone
che la valutazione delle offerte sia affidata obbligatoriamente ad
apposito organo collegiale (commissione giudicatrice) deputato
espressamente alla valutazione delle offerte, come invece prescrive
l’art. 21, comma 4, della medesima legge per l’aggiudicazione
degli appalti mediante appalto-concorso nonché per l’affidamento di
concessioni mediante licitazione privata, ma più genericamente
prevede che il responsabile del procedimento, nell’esercizio del
compito affidatogli dalla norma (“...esamina le giustificazioni
presentate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 21, comma 1bis della
legge, e valuta la congruità delle offerte...”) possa avvalersi di
“...organismi tecnici della stazione appaltante...” dei quali la
stessa norma non definisce né la natura né la composizione.
L’Amministrazione - e per essa il responsabile del procedimento - può,
dunque, avvalersi o di propri organi tecnici, se già
istituzionalmente previsti, ovvero può procedere all’istituzione di
apposito organismo tecnico.
Deve ritenersi ormai consolidato l’avviso secondo cui, alla
stregua della richiamata normativa nazionale e comunitaria, il
giudizio di verifica di un’offerta sospetta di anomalia ha natura
globale e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico sia
delle singole componenti in cui l’offerta si articola sia della
relativa incidenza di dette componenti sulla medesima offerta, ma
considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l’anomalia
riscontrata con riguardo alla singola voce o componente si traduca o
meno nell’inattendibilità dell’offerta nel suo complesso (cfr.
Cons. Stato, VI, 10.2.2000, n. 707; 19.5.2000, n. 2908; 11.12.2001, n.
6217 e 14.1.2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20.2.2003, n.
1357). Giova, dunque, ribadire che il giudizio di anomalia non deve
mirare unicamente a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento,
bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed
attendibile e trovi rispondenza sia nella realtà di mercato sia in
quella aziendale. Tutto ciò, ovviamente, in un quadro che garantisca
la ricerca di un equilibrio tra la convenienza dell’Amministrazione
ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di
evitarne l’esecuzione, qualora il ribasso si attesti al di là del
ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (T.A.R. Lazio, III,
20.2.2003, n. 1537; 2.12.2002, n. 11032).
TAR Marche - Sentenza 4 febbraio 2005 n. 128
Articoli 7 - 21 - Codici 7.3 - 21.5
In base alla normativa vigente, il dirigente o il funzionario
investito della relativa funzione, nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale ex art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, è responsabile sia nella fase istruttoria sia in quella
di emanazione del provvedimento finale del procedimento e non può
sottrarsi a tale responsabilità impostagli dalla legge, astenendosi
da una delle due fasi. E’ legittimo, pertanto, in tali circostanze,
che il responsabile del procedimento sia Presidente della Commissione
giudicatrice e che approvi gli atti della Commissione medesima e
disponga dell’aggiudicazione definitiva della gara.
Consiglio di Stato, Sez. VI - Sentenza 3 febbraio 2005 n. 312
Articolo 21 - Codice 21.2
Il riferimento, ex art. 90, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554 e s.m., all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale si
spiega in ragione della prevalenza accordata dal comma 4 della stessa
norma al ribasso percentuale in caso di discordanza dal prezzo
complessivo. (Nel caso di specie tale ultimo presupposto non ricorre,
non rilevando all’uopo l’approssimazione in termini centesimali
del ribasso ai soli fini di calcolo dell’anomalia).
La traduzione conseguenziale in termini di ribasso percentuale del
prezzo offerto è per definizione un posterius, che non può
provocare, ove discordanza non vi sia, una modificazione
contenutistica del prezzo stesso.
TAR Lazio, Sez. IIIter Roma - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 389
Articolo 21 - Codice 21.3
E’ noto che l’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e s.m., pur prevedendo che le offerte devono essere corredate,
fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle
voci di prezzo più significative che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara, precisa
che “ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non
sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, il
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore
verifica, in contraddittorio”. La norma citata stabilisce quindi la
necessità di un contraddittorio pieno e successivo.
La sentenza della Corte C.E. 27/11/2001 (nei procedimenti riuniti
C-285/99 e C-286/99), nel valutare la compatibilità del diritto
interno con l’art. 30.4 della direttiva n. 93/37, pur esprimendo il
principio della necessarietà di una verifica in contraddittorio delle
offerte considerate anormalmente basse dall’Amministrazione
aggiudicatrice, ha comunque aggiunto che la norma comunitaria non si
oppone ad un obbligo di giustificazione preliminare delle offerte. In
tale contesto normativo sembra effettivamente porsi al limite della
compatibilità sistemica la presentazione di chiarimenti nuovi ed
ulteriori in aggiunta alle giustificazioni preventive; tuttavia non
appare consentito al G.A., in siffatta valutazione delle
giustificazioni, che attiene anche a considerazioni
tecnico-discrezionali, connesse all’interpretazione delle
giustificazioni, sostituirsi alla Stazione appaltante.
Non è rinvenibile, nel sistema legale, un procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta strutturato, o, meglio,
compartimentalizzato, quanto piuttosto un’istruttoria scandita dalle
variabili giuridico-formali proprie di ogni offerta. La norma, sia
comunitaria sia di diritto interno, si limita invero a prevedere
l’applicazione di una procedura di verifica in contraddittorio delle
offerte considerate anormalmente basse dall’Amministrazione
aggiudicatrice, imponendo a quest’ultima l’obbligo, dopo avere
preso conoscenza di tutte le offerte e prima di aggiudicare
l’appalto, di chiedere per iscritto precisazioni sugli elementi
dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano dato luogo a dubbi,
e di valutare successivamente questa offerta in relazione alle
giustificazioni fornite dall’offerente interessato in risposta a
tale richiesta.
E’ noto come, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale,
il sindacato sull’esercizio di apprezzamenti discrezionali da parte
della Commissione di gara in merito alla considerazione delle offerte
anomale è limitato alla correttezza, ovvero, con riguardo alla
motivazione delle determinazioni, ai criteri logici applicati per
seguire le valutazioni occorrenti ed ai fatti considerati,
relativamente all’eventuale travisamento (Cons. Stato, Sez. V,
17/4/2002, n. 2018). In altri termini, il metro di valutazione
adottato dall’Amministrazione nell’esame delle giustificazioni
delle offerte anomale costituisce il principale e pressoché esclusivo
profilo di legittimità del procedimento di verifica suscettibile di
sindacato giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può
addentrarsi nel merito dei giudizi espressi dall’Amministrazione
circa le giustificazioni fornite dai singoli partecipanti (Cons.
Stato, Sez. V, 30/9/2002, n. 5061). Seguendo tale criterio, deve
ammettersi un “sindacato debole” sulla discrezionalità tecnica,
limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della decisione
amministrativa, esteso comunque alla verifica dei presupposti di
fatto.
TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 158
Articoli 1 - 20 - 21 - Codici 1.1 - 20.1 - 21.1
L’art. 9, comma 5bis, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, introdotto
dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, in materia
di attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, prevede - con una
disposizione che sebbene riferita formalmente ai soli appalti pubblici
di servizi deve invece ritenersi di portata generale - che le offerte
siano recapitate o direttamente oppure a mezzo posta, contemplando
altresì la possibilità di prevedere ulteriori modalità di inoltro,
purché vengano salvaguardate specifiche esigenze di riservatezza e
par condicio. Trattasi di una disposizione volta a tutelare la
posizione delle imprese concorrenti, nel senso che impone alle
stazioni appaltanti di prevedere sempre tali due principali modalità
di consegna, di cui, più specificamente, quella per autoproduzione
determina una maggiore garanzia in termini di certezza e tempestività
nella ricezione, i cui potenziali effetti negativi incidenti sul
principio di concorrenzialità e di massimizzazione dell’utile per
l’amministrazione - rischi che si identificano nel pericolo di
aggiustamenti dell’offerta in considerazione del numero di quelle già
pervenute - possono essere comunque scongiurati attraverso
l’adozione di idonee misure correttive, quali ad esempio la
previsione di una consegna obbligatoria anticipata di alcuni giorni
rispetto alla scadenza del termine generale fissato dal bando.
Mentre deve ritenersi senz’altro illegittimo un bando in cui non
siano state previste ambedue le modalità di inoltro richiamate, deve
chiedersi se ad analoghe conclusioni debba pervenirsi nell’ipotesi
in cui la lex specialis di gara non abbia previsto modalità di
consegna ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge come
assolutamente indefettibili. Fermo restando che il principio del favor
partecipationis resta pur sempre assicurato nella sua massima
estensione dalla previsione del sistema dell’autoproduzione, non è
affatto necessario che la stazione appaltante debba introdurre
ulteriori sistemi di inoltro dei plichi e che, in ogni caso, debba
fornire giustificazioni in merito alla loro mancata previsione.
Infatti, ciò che rileva è che il bando abbia previsto quelle modalità
di recapito che la legge considera indefettibili a garanzia della par
condicio e del favor partecipationis, restando del tutto estraneo a
qualsiasi logica di aggravamento del procedimento la mancata
previsione di ulteriori sistemi di inoltro, evenienza che non è
destinata in alcun modo ad incidere sulla possibilità delle imprese
di partecipare utilmente alla gara.
TAR Campania, Sez. I Napoli - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 160
Articoli 1 - 10 - 21 - Codici 1.1 - 10.1 - 21.1
In materia di procedimenti ad evidenza pubblica costituisce
consolidato principio di derivazione nazionale e comunitaria quello
del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e
criteri di valutazione dell’offerta (Consiglio di Stato Sezione V
16.4.2003 n. 1993; Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237;
T.A.R. Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania Sezione
I 9.9.2002 n. 4670). La ratio è da ravvisarsi nella stessa finalità
del procedimento di selezione che consiste non già nella competizione
tra più imprese - la cui necessaria ed astratta idoneità ad eseguire
l’appalto è previamente valutata in sede di qualificazione - ma tra
le offerte da queste presentate, intese nel senso di concrete proposte
contrattuali riferibili all’oggetto di gara. Ne consegue che già in
linea di principio i criteri di ammissione e quelli di valutazione
delle offerte devono essere mantenuti nettamente distinti sia sotto un
profilo ontologico che funzionale, come del resto chiaramente previsto
in materia di servizi pubblici dagli artt. 13 e ss. e 23 del D.Lgs. 17
marzo 1995, n. 157, né se ne può ammettere una loro eventuale
commistione o doppia valenza, nel senso di un impiego per finalità
diverse dalla loro intrinseca natura, oppure come possibilità di
utilizzarli contestualmente sia a scopi di selezione in termini di
partecipazione che di valutazione delle offerte.
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 13 gennaio 2005 n. 82
Articolo 21 - Codice 21.1
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’inosservanza
delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di
presentazione delle offerte, implica l’esclusione dalla gara stessa
solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare
interesse della Pubblica Amministrazione appaltante o poste a garanzia
della par condicio dei concorrenti. Tuttavia, in presenza di una
espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione
alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate
prescrizioni, non è consentito al giudice amministrativo di
sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione,
dato che il c.d. criterio teleologico ha un valore esclusivamente
suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere
utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia
prevista espressamente a pena di esclusione (Cons. Stato, sez. V,
29/07/2003, n. 4326).
La prescrizione di servirsi, per la partecipazione alla gara,
esclusivamente del servizio pubblico postale - assistita da espressa
comminatoria di esclusione in caso di inosservanza - cioè del più
tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve l’Amministrazione
per la ricezione degli atti, che consente anche, a parità di
condizioni, una più ampia partecipazione di concorrenti, non può
essere ritenuta irrazionale, quando l’amministrazione stabilisce un
termine congruo per la presentazione delle offerte. Il servizio
postale, inoltre, per la sua neutralità nei confronti della gara può
meglio garantire i concorrenti sul rispetto dei termini stabiliti per
la presentazione delle offerte. L’interesse pubblico sotteso alla
prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione
dei plichi contenenti le offerte va senz'altro riconosciuto
nell’esigenza di conseguire pubblica certezza circa gli estremi
della spedizione (data di invio, identificazione del mittente e data
della ricezione) e di attribuire l’esclusivo compito di registrare e
documentare tali informazioni al servizio postale pubblico
(nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che
garantisce tali attestazioni).
Può condividersi la tesi secondo cui l’uso del servizio postale
in via esclusiva è destinato ad impedire che le imprese possano
utilizzare per proprie finalità le notizie sul numero e
sull’identità dei partecipanti alla gara, che possono apprendersi
presso l’ufficio e determinare in base ad esse la loro condotta.
Pertanto, ove il bando di gara abbia definito come unica modalità di
presentazione delle offerte, il servizio postale, la violazione della
prescrizione va sanzionata con la prescritta esclusione (cfr.: Cons.
Stato, sez. V, 30/04/2002, n. 2291). Tale onere non risulta
particolarmente vessatorio, costoso, discriminatorio o di difficile
attuazione, ma si connette ad una prassi diffusissima, ragionevole e
perfettamente attendibile.
Le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente
l’operato dell’Amministrazione appaltante, la quale deve
applicarle senza che abbia alcun margine di discrezionalità nella
loro interpretazione (specie quando il significato delle clausole è
chiaro) e nella loro attuazione. Ciò sia per il principio di tutela
della par condicio delle imprese concorrenti e sia per il principio
generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui
l’Amministrazione si è in origine autovincolata (Cons. Stato, sez.
IV, 20/12/2002, n. 7258; Cons. Stato, sez. V, 20/05/2002, n. 2717;
art. 12, comma 1, disp. prel.), con la conseguenza che qualora nel
bando sia previsto che l’offerta e gli altri documenti debbano
pervenire per posta, l’uso di quell’avverbio deve far ritenere
precluse (indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura formale
o sostanziale del fine garantistico che si intendeva conseguire con la
specifica clausola) la possibilità e la legittimità di altre forme
di invio, le quali, dunque, se adottate, comportano la necessaria
esclusione dalla gara del concorrente inadempiente.
Consiglio di Stato, Sez. IV - Sentenza 12 gennaio 2005 n. 43
Articoli 17 - 21 - Codici 17.1 - 21.3
Nelle gare aventi ad oggetto l’affidamento di incarichi di
progettazione di lavori pubblici, l’art. 64, comma 6, del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e s.m. stabilisce modalità di attuazione della
procedura di verifica della congruità con riferimento all’offerta
economicamente più vantaggiosa diverse da quelle previste nell’art.
25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 cui, in via generale, fa rinvio
l’art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai
fini dell’espletamento di dette gare. Tali modalità differiscono
nella individuazione delle offerte che devono essere assoggettate a
verifica. Dette offerte, nella prima norma, sono quelle in cui “i
punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, mentre,
nella seconda norma, sono quelle “che presentano una percentuale di
ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle
offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in
aumento”. Le due norme, pur concernendo entrambe le modalità di
svolgimento delle gare per l’affidamento di incarichi di
progettazione di lavori pubblici, hanno un ambito di applicazione
diverso. La prima, disposizione, infatti, inserita nel Capo IV del
Titolo TITOLO IV (“Affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”) del citato D.P.R. n. 554/99
e s.m., riguarda le sole gare relative all’“Affidamento dei
servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP”
- e cioè le gare di valore inferiore alla c.d. “soglia”
comunitaria, - per le quali è l’unica procedura di verifica delle
offerte anomale possibile e legittima. La seconda disposizione,
invece, in virtù del rinvio che il citato art. 17 contiene alle
disposizioni del D.Lgs. n. 157/95 (che, com’è noto, reca
disposizioni di “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi”), concerne, con tutta evidenza, le sole
procedure per l’aggiudicazione degli appalti di siffatti servizi
“il cui valore di stima, al netto dell’IVA, al momento della
pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro
di 200.000 diritti speciali di prelievo” (art. 1, comma 1, del
citato D.Lgs. n. 157/95). Le due norme differiscono tra loro anche
quanto all’ambito di discrezionalità, che lasciano alle
amministrazioni aggiudicatrici nell’applicazione della rispettiva
disciplina di verifica delle offerte anormalmente basse. La prima
disposizione, nello stabilire che “le stazioni appaltanti possono
prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, com’è evidente
dal tenore letterale della norma, lascia alle stesse la decisione se
attuare o meno, nella specifica gara, la suddetta procedura (che, in
caso positivo, si attuerà secondo le successive prescrizioni), così
che, in caso di mancato esercizio della “facoltà”, a dette gare
non si applicherà, poi, alcuna procedura di tal fatta (del resto,
versandosi fuori dell’ambito comunitario, non è configurabile alcun
contrasto tra la stessa ed i principi o le disposizioni delle
direttive comunitarie in materia di appalti ). La seconda
disposizione, invece, rende, per così dire, “automatica” e dovuta
detta procedura di verifica, che deve ritenersi applicabile anche in
assenza di espresso richiamo nelle disposizioni di gara.
Erroneamente l’amministrazione, per una gara di servizi di
progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie, fa
applicazione della previsione dell’art. 64, D.P.R. n. 554/1999 e s.m.,
atteso che, trattandosi di gara di rilievo comunitario, l’unica
disciplina applicabile è quella di cui all’art. 25 del D.Lgs. n.
157/95. Tale errata interpretazione del quadro normativo di
riferimento non autorizza peraltro l’amministrazione a disapplicare
la pur erronea ed illegittima, ma esplicita, previsione della lex
specialis.
Alla stregua dei principi generali, secondo cui l’Amministrazione
appaltante è vincolata, nello svolgimento delle procedure di gara (e
dunque anche della particolare procedura di valutazione delle offerte
anomale), dalle disposizioni che provengano da una fonte normativa e
dalle prescrizioni (non vaghe, né generiche) contenute nel bando di
gara formato per l’aggiudicazione del relativo contratto (sì che
alle stesse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della
procedura, senza che in capo all’organo amministrativo residui alcun
margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del
procedimento) e in considerazione che, nel caso (che ricorre appunto
nella fattispecie) che con la lex specialis l’Amministrazione si sia
pur illegittimamente autovincolata mediante esplicito rinvio ad una
fonte normativa, il bando stesso (in quanto, appunto, legge della
gara) non è suscettibile di disapplicazione né da parte
dell’Amministrazione né da parte del Giudice (dovendo esso essere
invece eliminato previamente dal mondo giuridico in sede di autotutela
od in sede giurisdizionale previa impugnazione, con ricorso
incidentale radicato nel giudizio proposto da chi invece
l’applicazione della regola del bando invochi), deve conclusivamente
ritenersi che l’offerta, incontestatamente collocantesi fuori
dall’area di verifica come individuata dal citato art. 64 richiamato
dal bando, alla stessa non dovesse essere assoggettata.
TAR Sicilia, Sez. I Catania - Sentenza 11 gennaio 2005 n. 18
Articoli 20 - 21 - Codici 20.1 - 21.1
E’ infondata la censura con la quale si lamenta l’illegittimità
dell’esclusione dalla gara e del disciplinare di gara nella parte in
cui prevede termini diversificati con riguardo alla presentazione
delle offerte a mano o a mezzo servizio postale.
La disposizione del disciplinare di gara relativa alla diversità
dei termini di scadenza per la presentazione dell’offerta a seconda
della modalità di presentazione scelta dal concorrente è,
conformemente ad un costante indirizzo giurisprudenziale, immune da
vizi logici, essendo funzionale ad assicurare il principio della par
condicio tra i concorrenti. Tale disposizione del disciplinare di gara
(che peraltro è conforme ai bandi tipo regionali) è finalizzata ad
assicurare la contestualità della predisposizione e presentazione
delle offerte da parte dei concorrenti, per evitare il fenomeno
distorsivo delle cordate, con la conseguenza che coloro i quali non
intendono correre il rischio connesso all’invio dell’offerta a
mezzo del servizio postale devono fruire di un termine più breve per
la consegna a mano, che compensa il maggior tempo necessario
occorrente a coloro che scelgono di presentare l’offerta a mezzo del
servizio postale (Consiglio di Stato V, 8 luglio 2002 n. 3806; TAR
Campania; Napoli, I, 17 luglio 2001, n. 3411; TAR Sicilia Palermo, II,
4 giugno 2004, n. 959).
L’art. 8 del D.Lgs. 261 del 1999 nell’ambito della riforma del
servizio postale in recepimento della direttiva comunitaria 97/67,
dispone che “è consentita senza autorizzazione la prestazione di
servizi postali da parte di persona fisica o giuridica che è
all’origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte
di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse
dell’autoproduttore”. Tale modalità di invio consiste nella
consegna diretta al ricevente previa affrancatura del plico in base
alle vigenti tariffe del “corriere prioritario”, annullata con
“bollo a data” da un qualsiasi ufficio postale. Il rispetto della
procedura indicata è ovviamente necessario per distinguere, come
correntemente avviene nell’ambito delle gare ad evidenza pubblica,
fra spedizione dell’offerta mediante “autoprestazione postale” e
“consegna a mano” (Nella fattispecie in cui l’offerta è
consegnata a mano, ma non è affrancata né riporta bollo a data di
alcun ufficio postale, la relativa consegna non può essere equiparata
a quella mediante il servizio postale).
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