31/10/2001
Sentenza
Consiglio di Stato Sez. V, n. 200105690
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 1399
del 1999 proposto dalla ditta Sereni S.r.l., in proprio e
quale mandataria dell’associazione temporanea d’impresa costituita con
la Costruzioni generali di Ancona S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero Paoli e
Mario D’Ottavi
, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via del
Banco di Santo Spirito n.48;
CONTRO
Il
Comune di Jesi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avv.ti Ranieri Felici e Sergio Del Vecchio
, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via dei
Prati Fiscali n.158;
e
nei confronti
della
Edil Atellana, società cooperativa di produzione e lavoro a r.l., in
persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice
Laudadio, Ferdinando Scotto e Carlo Russo
, con domicilio eletto in Roma, via Mantegazza n.24,
presso il sig. Luigi Gardin;
per
la riforma
della
sentenza del TAR Marche n. 1322 del 20 novembre 1998;
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi e della Soc. Edil
Atellana;
Esaminate
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 26 giugno 2001
il
Consigliere Aldo Fera;
Uditi
per le parti gli avv.ti D’Ottavi, Del Vecchio e Falorni su delega,
quest’ultimo, dell’avv. Laudadio;
Visto
il dispositivo della decisione n. 375 del 3 luglio 2001;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con
la sentenza appellata il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso
proposto dalla società Sereni, in proprio e quale mandataria del
raggruppamento temporaneo costituito con la società Costruzioni Generali
di Ancona, per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 1247 del 13
ottobre 1997, con la quale la Giunta municipale di Jesi aveva aggiudicato
alla società SO.CO.L.P. l’appalto per l’affidamento dei lavori di
restauro e risanamento conservativo della cinta muraria della città,
nonché di tutti gli atti del procedimento avviato con il bando di gara
pubblicato il 26 giugno 1997.
Il
tribunale, senza entrare nel merito della vicenda, ha ritenuto la tardività
dell’impugnazione in quanto l’atto introduttivo del giudizio era stato
notificato ( 22 dicembre 1997) oltre il termine decadenziale di trenta giorni
( art.19, comma 2, del DL 25 marzo 1998, n.67, convertito nella L 23
maggio 1997, n.135), decorrente dalla data in cui la ricorrente afferma di
aver avuto piena conoscenza dell’atto conclusivo del procedimento.
L'appellante
contesta tale argomentazione osservando come il primo giudice abbia
ignorato la circostanza che l’art.61 della legge 27 dicembre 1997,
n.449, nei confronti dei soggetti, che alla data del 26 settembre 1997
avevano residenza o sede operativa in
comuni o territori delle regioni Umbria e Marche, aveva sospeso, dal 26
settembre al 20 dicembre 1997, il decorso di tutta una serie di termini,
tra i quali quelli “ sostanziali e processuali, anche tributari,
comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.”
L’appellante ripropone,
poi, i motivi di ricorso prospettati in prime cure. Ribadendo, in
particolare, come:
1.
L’offerta presentata dalla ditta Crucianelli Rest/Edile S.r.l.
avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto non riportava il
totale dei prezzi unitari come stabilito dalla lettera d’invito. Ove ciò fosse avvenuto, la gara sarebbe stata
aggiudicata alla ricorrente in quanto la sua offerta sarebbe stata la più
vicina per difetto alla media delle offerte ammesse.
2.
In violazione al divieto sancito dall’art.13, comma 1 lett.a,
della legge 11 febbraio 1994, n.109, la società cooperativa Edil Atellana
ha partecipato alla gara sia come impresa singola che come consorziata al
Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna.
Resiste
all'appello l'amministrazione comunale di Jesi, la quale, con riferimento
alla tardività dell’impugnazione precisa come la sospensione dei
termini processuali, cagionata dagli eventi sismici, dapprima estesa a
tutta la Regione Marche è stata circoscritta, in sede di conversione in
legge del relativo decreto, ai comuni individuati con ordinanze del
Ministro per la Protezione civile. Tra questi non figurano né il comune
di Jesi né quello di Ripe, in cui ha sede la società ricorrente.
Ripropone poi l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di cui al
ricorso di primo grado, sotto il profilo del difetto di interesse, in
quanto la eliminazione dal computo di una sola delle due offerte
contestate non porterebbe all’aggiudicazione in favore della ricorrente.
Nel merito, controbattere le tesi avversarie e conclude per il rigetto
dell'appello.
E’
anche costituita la società cooperativa Edil Atellana, che chiede il
rigetto dell’appello.
All'udienza
del 26 giugno 2001 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.
L'oggetto dell'appello verte intorno alla sentenza specificata in
epigrafe, con la quale il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso
proposto dalla ricorrente (società Sereni), per l'annullamento degli atti
concernenti l’aggiudicazione alla società SO.CO.L.P. dell’appalto per
l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo della
cinta muraria della città di Jesi.
La
tardività dell’impugnazione è stata affermata sull’assunto che
l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato (22 dicembre 1997)
oltre il termine decadenziale di trenta giorni (art. 19, comma 2, del DL
25 marzo 1998, n.67, convertito nella L 23 maggio 1997, n.135), decorrente
dalla data in cui la ricorrente afferma di aver avuto piena conoscenza
dell’atto conclusivo del procedimento.
Sennonché,
come esattamente dedotto con il primo motivo d’appello, l’art.61 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, ha sospeso, dal 26 settembre al 20 dicembre
1997, nei confronti dei soggetti, che (questo è il caso della ricorrente)
alla data del 26 settembre 1997 avevano residenza o sede operativa
in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche, il decorso di
tutta una serie di termini, tra i quali quelli “ sostanziali e
processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione.”
Il
ricorso di primo grado, quindi, alla stregua di tale norma deve ritenersi
tempestivo. In tal senso va riformata la sentenza appellata.
2.
Passando all’esame del merito, con il primo motivo di ricorso la società
Sereni denuncia che illegittimamente l’autorità preposta alla gara ha
ammesso l’offerta presentata dalla ditta Crucianelli Rest/Edile S.r.l.,
giacché questa presentava una irregolarità non sanabile in quanto, in
spregio ad una specifica clausola contenuta nella lettera d’invito, non
riportava il totale dei prezzi unitari.
L’assunto
si dimostra privo di consistenza. Premesso, infatti, che dalle norme di
gara non è dato ricavare una prescrizione puntuale che imponga
l’esclusione delle offerte manchevoli sotto tale profilo, giova
ricordare come, in materia di aggiudicazione dei contratti della pubblica
amministrazione, qualora l'esclusione non sia espressamente prevista da
una clausola del bando, l'inosservanza delle prescrizioni del bando o
della lettera di invito circa le modalità di presentazione dell'offerta
implica l'esclusione dalla gara quando si tratta di prescrizioni
rispondenti ad un interesse dell'amministrazione appaltante e poste a
garanzia della "par condicio" dei concorrenti” (Consiglio
Stato sez. IV, 20 novembre 1998, n. 1619).
Ora,
nel caso di specie, l’irregolarità denunciata non solo non ha inciso su
alcun interesse tutelato dell’amministrazione
ma non ha alterato in alcun modo la “par condicio” tra i
concorrenti. Infatti, come è pacifico tra le parti, l’offerta conteneva
tutti gli elementi dei prezzi unitari, sia in lettere che in cifre, per
cui l’elemento mancante (il totale dei prezzi medesimi) era ricavabile
mediante una semplice operazione aritmetica, senza alcuna necessità di
modificare od integrare la volontà espressa dall’offerente.
D’altro canto, nei procedimenti di gara d'appalto di opera
pubblica mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell'art.5 della
legge 2 febbraio 1973 n. 14, è ammesso un potere dell’amministrazione
appaltante di “verifica dei conteggi presentati dal concorrente
aggiudicatario” e di “rettifica di errori materiali compiuti per
disattenzione dalle ditte diverse dall'aggiudicataria, se si ripercuotono
sul risultato finale.” (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 20 aprile 1999, n.
672 ). Per cui sfugge il senso del rigido formalismo invocato
dall’appellante.
Il
primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
3.
Con il secondo motivo, l’appellante denuncia la violazione del divieto
di presentazione di offerte plurime, di cui all’art.13, comma 1 lett.a,
della legge 11 febbraio 1994, n.109, in quanto la società cooperativa
Edil Atellana avrebbe partecipato alla gara sia come impresa singola che
come consorziata al Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna. La
società Sereni sostiene che, sia nel caso della esclusione dalla gara
della sola offerta presentata dalla società cooperativa Edil Atellana
che in quello dell’esclusione di questa congiuntamente a quella
presentata del Consorzio, “il risultato sarebbe sempre quello
dell’aggiudicazione della gara all’odierna appellante”.
Quest’ultima affermazione è contestata dall’amministrazione
resistente, la quale sostiene che il secondo motivo da solo non
supererebbe la prova di resistenza.
Ai
fini del decidere, occorre acquisire agli atti non solo un documentato
conteggio, dal quale risulti quale ditta risulterebbe aggiudicataria, in
applicazione delle norme di gara, nelle due ipotesi, dell’esclusione
della sola offerta della società cooperativa Edil Atellana ovvero di
questa in unione a quella del Consorzio cooperativo Costruzioni di
Bologna, ma anche la prova che, al momento della presentazione
dell’offerta, la prima società facesse parte del consorzio medesimo.
L’onere
di adempiere all’incombente istruttorio va posto a carico
dell’amministrazione resistente, la quale vi provvederà per mezzo del
funzionario responsabile del
procedimento in questione.
La
pronuncia sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie in
parte l’appello e, per l’effetto, dichiara ricevibile il ricorso in
primo grado. Respinge il primo motivo del ricorso d’appello e, sospesa
ogni pronuncia sulle spese, ordina all’Amministrazione resistente di
depositare gli atti di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla
notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza.
Fissa
l’udienza del 26 febbraio 2002.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2001
, con l’intervento dei signori:
Pasquale
de Lise
Presidente
Pier
Giorgio Trovato
Consigliere
Aldo
Fera
Consigliere est.
Filoreto
D’Agostino
Consigliere
Gerardo
Mastrandrea Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera F.to Pasquale de Lise
IL
SEGRETARIO
F.to
Francesco Cutrupi
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