.......................Normative

Viene respinto il ricorso di un Impresa partecipante a gara d'appalto in cui contesta, oltre ad altro, che l'impresa aggiudicataria non aveva riportato il totale dell'offerta a prezzi unitari. La sentenza cita che non può essere esclusa una offerta per prezzi unitari mancante del totale perchè sussiste il potere dell’amministrazione appaltante di verificare i conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario e di rettificare gli errori materiali compiuti per disattenzione dalle ditte concorrenti.

in neretto la parte di interesse.


31/10/2001 Sentenza Consiglio di Stato Sez. V,  n. 200105690

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1399 del 1999 proposto dalla ditta Sereni S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea d’impresa costituita con la Costruzioni generali di Ancona S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero Paoli e Mario D’Ottavi , con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via del Banco di Santo Spirito n.48;

CONTRO

Il Comune di Jesi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici e Sergio Del Vecchio , con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via dei Prati Fiscali n.158;

e nei confronti

della Edil Atellana, società cooperativa di produzione e lavoro a r.l., in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Carlo Russo , con domicilio eletto in Roma, via Mantegazza n.24, presso il sig. Luigi Gardin;

per la riforma

della sentenza del TAR Marche n. 1322 del 20 novembre 1998;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi e della Soc. Edil Atellana;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 2001  il Consigliere Aldo Fera;

Uditi per le parti gli avv.ti D’Ottavi, Del Vecchio e Falorni su delega, quest’ultimo, dell’avv. Laudadio;

Visto il dispositivo della decisione n. 375 del 3 luglio 2001;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla società Sereni, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con la società Costruzioni Generali di Ancona, per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 1247 del 13 ottobre 1997, con la quale la Giunta municipale di Jesi aveva aggiudicato alla società SO.CO.L.P. l’appalto per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo della cinta muraria della città, nonché di tutti gli atti del procedimento avviato con il bando di gara pubblicato il 26 giugno 1997.

Il tribunale, senza entrare nel merito della vicenda, ha ritenuto la tardività dell’impugnazione in quanto l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato ( 22  dicembre 1997) oltre il termine decadenziale di trenta giorni ( art.19, comma 2, del DL 25 marzo 1998, n.67, convertito nella L 23 maggio 1997, n.135), decorrente dalla data in cui la ricorrente afferma di aver avuto piena conoscenza dell’atto conclusivo del procedimento.

L'appellante contesta tale argomentazione osservando come il primo giudice abbia ignorato la circostanza che l’art.61 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei confronti dei soggetti, che alla data del 26 settembre 1997 avevano residenza o sede operativa  in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche, aveva sospeso, dal 26 settembre al 20 dicembre 1997, il decorso di tutta una serie di termini, tra i quali quelli “ sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.”  L’appellante  ripropone, poi, i motivi di ricorso prospettati in prime cure. Ribadendo, in particolare, come:

1.     L’offerta presentata dalla ditta Crucianelli Rest/Edile S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto non riportava il totale dei prezzi unitari come stabilito dalla lettera d’invito.   Ove ciò fosse avvenuto, la gara sarebbe stata aggiudicata alla ricorrente in quanto la sua offerta sarebbe stata la più vicina per difetto alla media delle offerte ammesse.

2.     In violazione al divieto sancito dall’art.13, comma 1 lett.a, della legge 11 febbraio 1994, n.109, la società cooperativa Edil Atellana ha partecipato alla gara sia come impresa singola che come consorziata al Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna.

Resiste all'appello l'amministrazione comunale di Jesi, la quale, con riferimento alla tardività dell’impugnazione precisa come la sospensione dei termini processuali, cagionata dagli eventi sismici, dapprima estesa a tutta la Regione Marche è stata circoscritta, in sede di conversione in legge del relativo decreto, ai comuni individuati con ordinanze del Ministro per la Protezione civile. Tra questi non figurano né il comune di Jesi né quello di Ripe, in cui ha sede la società ricorrente. Ripropone poi l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di cui al ricorso di primo grado, sotto il profilo del difetto di interesse, in quanto la eliminazione dal computo di una sola delle due offerte contestate non porterebbe all’aggiudicazione in favore della ricorrente. Nel merito, controbattere le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.

E’ anche costituita la società cooperativa Edil Atellana, che chiede il rigetto dell’appello.

All'udienza del 26 giugno 2001 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto dell'appello verte intorno alla sentenza specificata in epigrafe, con la quale il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente (società Sereni), per l'annullamento degli atti concernenti l’aggiudicazione alla società SO.CO.L.P. dell’appalto per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo della cinta muraria della città di Jesi.

La tardività dell’impugnazione è stata affermata sull’assunto che l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato (22 dicembre 1997) oltre il termine decadenziale di trenta giorni (art. 19, comma 2, del DL 25 marzo 1998, n.67, convertito nella L 23 maggio 1997, n.135), decorrente dalla data in cui la ricorrente afferma di aver avuto piena conoscenza dell’atto conclusivo del procedimento.

Sennonché, come esattamente dedotto con il primo motivo d’appello, l’art.61 della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha sospeso, dal 26 settembre al 20 dicembre 1997, nei confronti dei soggetti, che (questo è il caso della ricorrente) alla data del 26 settembre 1997 avevano residenza o sede operativa  in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche, il decorso di tutta una serie di termini, tra i quali quelli “ sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.”

Il ricorso di primo grado, quindi, alla stregua di tale norma deve ritenersi tempestivo. In tal senso va riformata la sentenza appellata.

2. Passando all’esame del merito, con il primo motivo di ricorso la società Sereni denuncia che illegittimamente l’autorità preposta alla gara ha ammesso l’offerta presentata dalla ditta Crucianelli Rest/Edile S.r.l., giacché questa presentava una irregolarità non sanabile in quanto, in spregio ad una specifica clausola contenuta nella lettera d’invito, non riportava il totale dei prezzi unitari.

L’assunto si dimostra privo di consistenza. Premesso, infatti, che dalle norme di gara non è dato ricavare una prescrizione puntuale che imponga l’esclusione delle offerte manchevoli sotto tale profilo, giova ricordare come, in materia di aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, qualora l'esclusione non sia espressamente prevista da una clausola del bando, l'inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera di invito circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione dalla gara quando si tratta di prescrizioni rispondenti ad un interesse dell'amministrazione appaltante e poste a garanzia della "par condicio" dei concorrenti” (Consiglio Stato sez. IV, 20 novembre 1998, n. 1619).

Ora, nel caso di specie, l’irregolarità denunciata non solo non ha inciso su alcun interesse tutelato dell’amministrazione  ma non ha alterato in alcun modo la “par condicio” tra i concorrenti. Infatti, come è pacifico tra le parti, l’offerta conteneva tutti gli elementi dei prezzi unitari, sia in lettere che in cifre, per cui l’elemento mancante (il totale dei prezzi medesimi) era ricavabile mediante una semplice operazione aritmetica, senza alcuna necessità di modificare od integrare la volontà espressa dall’offerente.  D’altro canto, nei procedimenti di gara d'appalto di opera pubblica mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell'art.5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, è ammesso un potere dell’amministrazione appaltante di “verifica dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario” e di “rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione dalle ditte diverse dall'aggiudicataria, se si ripercuotono sul risultato finale.” (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 20 aprile 1999, n. 672 ). Per cui sfugge il senso del rigido formalismo invocato dall’appellante.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

3. Con il secondo motivo, l’appellante denuncia la violazione del divieto di presentazione di offerte plurime, di cui all’art.13, comma 1 lett.a, della legge 11 febbraio 1994, n.109, in quanto la società cooperativa Edil Atellana avrebbe partecipato alla gara sia come impresa singola che come consorziata al Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna. La società Sereni sostiene che, sia nel caso della esclusione dalla gara della sola offerta presentata dalla società cooperativa Edil Atellana  che in quello dell’esclusione di questa congiuntamente a quella presentata del Consorzio, “il risultato sarebbe sempre quello dell’aggiudicazione della gara all’odierna appellante”. Quest’ultima affermazione è contestata dall’amministrazione resistente, la quale sostiene che il secondo motivo da solo non supererebbe la prova di resistenza.

Ai fini del decidere, occorre acquisire agli atti non solo un documentato conteggio, dal quale risulti quale ditta risulterebbe aggiudicataria, in applicazione delle norme di gara, nelle due ipotesi, dell’esclusione della sola offerta della società cooperativa Edil Atellana ovvero di questa in unione a quella del Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna, ma anche la prova che, al momento della presentazione dell’offerta, la prima società facesse parte del consorzio medesimo.

L’onere di adempiere all’incombente istruttorio va posto a carico dell’amministrazione resistente, la quale vi provvederà per mezzo del funzionario  responsabile del procedimento in questione.

La pronuncia sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, dichiara ricevibile il ricorso in primo grado. Respinge il primo motivo del ricorso d’appello e, sospesa ogni pronuncia sulle spese, ordina all’Amministrazione resistente di depositare gli atti di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Fissa l’udienza del 26 febbraio 2002.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2001 , con l’intervento dei signori:

Pasquale de Lise             Presidente

Pier Giorgio Trovato           Consigliere

Aldo Fera                       Consigliere est.

Filoreto D’Agostino           Consigliere

Gerardo Mastrandrea          Consigliere

 

L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera      F.to Pasquale de Lise

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi