Art. 37.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n.
157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n.
158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a
realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture
indicati come principali anche in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale
quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la
prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati
abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel
caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni
secondarie, la responsabilità e' limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e
nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di
cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari
di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di
lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere
superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle
opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie
di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto,
ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori
riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo,
gli operatori economici devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse,
detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.
La relativa procura e' conferita al legale rappresentante
dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino
alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti,
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la
stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con
altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal presente codice purche' abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante
può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora
si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante
che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e'
tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
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