.......................Normative

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 2-09-1998
REGIONE SICILIA

Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe
dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25
e 3 novembre 1994, n. 43.

ARTICOLO 1
 Procedimenti di aggiudicazione
 1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa
 privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori
 pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui
 all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21
 nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui
 all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
 406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del
 prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara verifica,
 prima dell'apertura delle offerte, la conformità della
 documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di
 palese difformità o di falsità della documentazione
 presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a
 carico delle imprese interessate:
 a) esclusione dalla gara;
 b) incameramento della cauzione provvisoria;
 c) segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale
 costruttori;
 d) esclusione dalle successive gare dell'ente committente
 per un anno a partire dalla data della gara.
 2. Dopo la verifica della documentazione, si procede
 all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle
 escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in
 considerazione solo le offerte ammesse.
 3. Allorché si procede secondo il criterio di cui alla
 lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n.
 14, l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato,
 con le modalità di cui al comma 1, la conformità della
 documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve
 procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma
 dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla
 verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le
 cui offerte sono state ammesse per la determinazione della
 media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove
 si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà
 a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma,
 dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale
 ipotesi la media è rideterminata con le stesse modalità di
 cui sopra.
 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
 concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di
 appalti di lavori pubblici qualora:
 a) a carico dei soggetti dotati, al momento di
 partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con
 incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o
 sia stato emanato un provvedimento definitivo per
 l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
 all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
 successive modificazioni;
 b) a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano
 state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
 per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e
 l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma,
 318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma, 326,
 terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale; c) i
 soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di
 grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori; d)
 si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme
 che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con
 le stazioni appaltanti; e) i soggetti di cui alla lettera a)
 abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
 alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
 concessione; f) sia in stato di fallimento, di liquidazione,
 di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra
 situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la
 legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro
 Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure; g)
 sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le
 dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di
 contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione
 italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero
 abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità.
 Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa
 denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di
 contributi sociali in misura superiore al 20 per cento
 dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di
 un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle
 imposte dovute; h) nell'esercizio della propria attività
 professionale abbia commesso un errore grave accertato con
 qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
 5. Ai fini della partecipazione alle procedure di
 affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti
 presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4
 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti
 il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere
 a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni
 mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b),
 e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a
 quelle previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
 n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti
 con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.
 6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo
 inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che
 presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un
 quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte
 ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero
 delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei,
 all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore
 ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso
 arrotondato all'unità superiore se il numero delle offerte è
 dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta
 che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle
 offerte rimaste in gara.
 7. Sono comunque fatti salvi i bandi di gara già pubblicati
 alla data di entrata in vigore della presente legge.
 8. E' abrogato il comma 2, dell'articolo 14, della legge
 regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo
 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
 9. Il comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 8
 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:
 '4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per
 l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa
 privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui
 all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2
 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le
 offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20
 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte
 le offerte ammesse'.
        
ARTICOLO 2
 Fidejussione provvisoria
 1. L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti
 all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara
 vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi
 fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stessa
 impresa offerente, di fidejussione provvisoria resa a mezzo
 di polizza assicurativa o bancaria per il valore pari al 2
 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2
 miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base
 d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell'1 per cento
 per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire.
          
ARTICOLO 3
 Soppressione del Comitato tecnico amministrativo regionale e
 competenze ad esprimere i pareri tecnici
 1. L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35
 come sostituito e modificato dall'articolo 7 della legge
 regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dagli articoli 7 e 8 della
 legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è sostituito dal
 seguente:
 'Art. 6. (Competenze ad esprimere i pareri tecnici) -
 1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per
 l'esame e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche è
 soppresso, con l'entrata in vigore della presente legge, il
 Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR).
 2. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi
 previsti dalle leggi regionali e secondo la rispettiva
 competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso
 indicati:
 a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra,
 entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente
 alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di
 importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di
 variante o suppletive e nuovi prezzi;
 b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o
 architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio
 comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e
 sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi
 prezzi;
 c) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia
 regionale limitatamente alle opere della propria
 amministrazione su progetti di importo sino a 20 milioni di
 ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi
 prezzi;
 d) dall'ingegnere capo del Genio civile, su progetti di
 importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di
 variante o suppletive e nuovi prezzi;
 e) dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei
 lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, entro i
 limiti delle competenze professionali, su progetti di importo
 sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o
 suppletive e nuovi prezzi;
 f) dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei
 lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su
 progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle
 relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
 g) dai dirigenti tecnici superiori dell'Ispettorato
 tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale
 tecnico, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e
 sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi
 prezzi.
 3. Per le opere di importo superiore ai 20 milioni di ECU
 l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui
 al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
 successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza
 dei servizi. L'Amministrazione procedente è individuata
 nell'Ufficio del Genio civile che inizia il procedimento
 entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
 richiesta degli enti interessati.
 4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve
 dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli
 enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile
 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di
 lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico
 della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso
 contrario il parere viene reso secondo le rispettive
 attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o
 dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, per gli appalti
 di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente
 articolo e purché l'importo nominale complessivo delle
 riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni;
 negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio
 civile competente per territorio.
 5. Le perizie di variante o suppletive in corso di
 approvazione presso il CTAR alla data di entrata in vigore
 della presente legge, vengono restituite agli organi che
 hanno espresso parere tecnico sui progetti originari.
 6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
 per le opere i cui progetti siano all'esame del CTAR e non
 ancora approvati alla data di entrata in vigore della
 presente legge.
 7. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 29
 dicembre 1962, n. 28.
          
ARTICOLO 4
 Termine per l'integrazione delle commissioni edilizie
 1. I comuni debbono provvedere all'integrazione delle
 commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10
 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, entro sessanta
 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
          
ARTICOLO 5
 Completamento strutture portuali
 1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può
 autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della
 legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche
 ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali
 volte al completamento di strutture esistenti alla data di
 entrata in vigore della presente legge, anche se non di
 interesse statale o regionale e realizzate in assenza di
 piano regolatore dei porti.
 2. Il finanziamento di ciascun intervento è subordinato
 alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente
 competente, attestante le condizioni di rischio per la
 sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per
 l'opera esistente.
 3. I progetti da ammettere a finanziamento anche per
 stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento
 delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione
 resa in tal senso dal progettista.
 4. Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la
 stesura delle successive pianificazioni portuali.'
          
ARTICOLO 6
 Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n.
 25
 1. I termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, al
 comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della legge
 regionale 24 luglio 1997, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre
 2000.
          
ARTICOLO 7
 Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della
 legge regionale 3 novembre 1994, n. 43
 1. Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge
 regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione
 da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei
 finanziamenti disposti ai sensi del Titolo II della legge
 regionale 25 marzo 1986, n. 15 prorogato dall'articolo 25
 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'articolo 5
 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente
 prorogato al 30 giugno 1999.
          
ARTICOLO 8
 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
 ufficiale della Regione siciliana.
 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
 farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 2 settembre 1998
          

 

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