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LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 2-09-1998
REGIONE SICILIA
Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe
dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25
e 3 novembre 1994, n. 43.
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ARTICOLO 1
Procedimenti di aggiudicazione
1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa
privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori
pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21
nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara verifica,
prima dell'apertura delle offerte, la conformità della
documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di
palese difformità o di falsità della documentazione
presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a
carico delle imprese interessate:
a) esclusione dalla gara;
b) incameramento della cauzione provvisoria;
c) segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale
costruttori;
d) esclusione dalle successive gare dell'ente committente
per un anno a partire dalla data della gara.
2. Dopo la verifica della documentazione, si procede
all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle
escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in
considerazione solo le offerte ammesse.
3. Allorché si procede secondo il criterio di cui alla
lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n.
14, l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato,
con le modalità di cui al comma 1, la conformità della
documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve
procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla
verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le
cui offerte sono state ammesse per la determinazione della
media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove
si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà
a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma,
dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale
ipotesi la media è rideterminata con le stesse modalità di
cui sopra.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici qualora:
a) a carico dei soggetti dotati, al momento di
partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con
incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o
sia stato emanato un provvedimento definitivo per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni;
b) a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano
state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e
l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma,
318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma, 326,
terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale; c) i
soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di
grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori; d)
si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme
che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con
le stazioni appaltanti; e) i soggetti di cui alla lettera a)
abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
concessione; f) sia in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la
legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro
Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure; g)
sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di
contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero
abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità.
Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa
denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di
contributi sociali in misura superiore al 20 per cento
dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di
un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle
imposte dovute; h) nell'esercizio della propria attività
professionale abbia commesso un errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti
presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti
il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere
a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni
mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b),
e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a
quelle previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti
con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.
6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che
presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un
quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte
ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero
delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei,
all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore
ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso
arrotondato all'unità superiore se il numero delle offerte è
dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta
che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle
offerte rimaste in gara.
7. Sono comunque fatti salvi i bandi di gara già pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. E' abrogato il comma 2, dell'articolo 14, della legge
regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo
1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
9. Il comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 8
gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:
'4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per
l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa
privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui
all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2
febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le
offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20
per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte
le offerte ammesse'.
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ARTICOLO 2
Fidejussione provvisoria
1. L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti
all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara
vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi
fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stessa
impresa offerente, di fidejussione provvisoria resa a mezzo
di polizza assicurativa o bancaria per il valore pari al 2
per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2
miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base
d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell'1 per cento
per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire.
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ARTICOLO 3
Soppressione del Comitato tecnico amministrativo regionale e
competenze ad esprimere i pareri tecnici
1. L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35
come sostituito e modificato dall'articolo 7 della legge
regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è sostituito dal
seguente:
'Art. 6. (Competenze ad esprimere i pareri tecnici) -
1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per
l'esame e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche è
soppresso, con l'entrata in vigore della presente legge, il
Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR).
2. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi
previsti dalle leggi regionali e secondo la rispettiva
competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso
indicati:
a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra,
entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente
alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di
importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di
variante o suppletive e nuovi prezzi;
b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o
architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio
comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e
sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi
prezzi;
c) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia
regionale limitatamente alle opere della propria
amministrazione su progetti di importo sino a 20 milioni di
ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi
prezzi;
d) dall'ingegnere capo del Genio civile, su progetti di
importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di
variante o suppletive e nuovi prezzi;
e) dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei
lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, entro i
limiti delle competenze professionali, su progetti di importo
sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o
suppletive e nuovi prezzi;
f) dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei
lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su
progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle
relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
g) dai dirigenti tecnici superiori dell'Ispettorato
tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale
tecnico, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e
sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi
prezzi.
3. Per le opere di importo superiore ai 20 milioni di ECU
l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui
al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza
dei servizi. L'Amministrazione procedente è individuata
nell'Ufficio del Genio civile che inizia il procedimento
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
richiesta degli enti interessati.
4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve
dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli
enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di
lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico
della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso
contrario il parere viene reso secondo le rispettive
attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o
dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, per gli appalti
di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente
articolo e purché l'importo nominale complessivo delle
riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni;
negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio
civile competente per territorio.
5. Le perizie di variante o suppletive in corso di
approvazione presso il CTAR alla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono restituite agli organi che
hanno espresso parere tecnico sui progetti originari.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
per le opere i cui progetti siano all'esame del CTAR e non
ancora approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28.
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ARTICOLO 4
Termine per l'integrazione delle commissioni edilizie
1. I comuni debbono provvedere all'integrazione delle
commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10
della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 5
Completamento strutture portuali
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può
autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della
legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche
ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali
volte al completamento di strutture esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche se non di
interesse statale o regionale e realizzate in assenza di
piano regolatore dei porti.
2. Il finanziamento di ciascun intervento è subordinato
alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente
competente, attestante le condizioni di rischio per la
sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per
l'opera esistente.
3. I progetti da ammettere a finanziamento anche per
stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento
delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione
resa in tal senso dal progettista.
4. Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la
stesura delle successive pianificazioni portuali.'
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ARTICOLO 6
Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n.
25
1. I termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, al
comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre
2000.
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ARTICOLO 7
Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della
legge regionale 3 novembre 1994, n. 43
1. Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge
regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione
da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei
finanziamenti disposti ai sensi del Titolo II della legge
regionale 25 marzo 1986, n. 15 prorogato dall'articolo 25
della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'articolo 5
della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente
prorogato al 30 giugno 1999.
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ARTICOLO 8
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 settembre 1998
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