DOTAZIONE STABILE DI ATTREZZATURA uno dei requisiti richiesti dal Regolamento sulla qualificazione (D.P.R. 34/2000) per partecipare alle gare dappalto (per le imprese non ancora in possesso dell'Attestato SOA) č ladeguata attrezzatura tecnica, consistente nella dotazione stabile di attrezzatura (art.18 comma 8 DPR 34/2000) la dotazione stabile di attrezzatura č costituata da: 1) Ammortamenti, canoni di locazione e di noleggio, (per i beni il quale non č ancora terminato il piano di ammortamento o che sono tuttora in locazione o con contratto di noleggio) 2) ammortamenti figurativi, (per i beni quali č terminato il piano di ammortamento) il valore risultante dai sopracitati valori deve essere non inferiore al 2% della cifra daffari in attivitā diretta o indiretta conseguita nell'ultimo quinquennio, quindi se per esempio la cifra daffari dellultimo quinquennio dellimpresa X č di 2 miliardi, la dotazione stabile di attrezzatura deve essere non inferiore a: (2.000.000.000*2%)= 40.000.000 quaranta milioni per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore della dotazione stabile di attrezzatura non deve essere inferiore al 1% della cifra d'affari (lett. d comma 1 art.31 D.P.R. 34/2000), quindi in relazione ad una cifra d'affari di 2.000.000.000 nell'ultimo quinquennio il valore della dotazione stabile di attrezzatura non deve essere inferiore a 20 milioni. va precisato che almeno la metā di detto valore deve essere di ammortamenti, e da canoni di locazione finanziaria. come si calcolano i valori della dotazione stabile di attrezzatura:
la risultanza dei due valori sopracitati , costituisce la dotazione stabile di attrezzatura ai fini della dimostrazione del requisito della dotazione stabile di attrzzatrura vanno consegnati all'ente appaltante (in caso di richiesta) copie delle dichirazioni dei redditi degli ultimi 5 esercizi, copia del registro dei beni ammortizzabili e schemi degli ammortamenti figurativi realizzati dall'impresa. va precisato che l'attrezzatura stabile č composta da beni che si utilizzano direttamente per la realizzazione dei lavori, quindi non si possono considerare mobili per ufficio, macchine altro simile
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