.......................Normative
Normative
Decreto 27 ottobre 2004

Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'
amianto. (GU n. 295 del 17-12-2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n.
271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti
all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero
periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti
all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n.
257 del 1992;

Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione
presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non
coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio
consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione
all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza
per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della
certificazione di esposizione all'amianto;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di
attuazione;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le
citate disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle
modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli
enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto
assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della
certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati
esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici
previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e
con le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi
lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL,
che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto
al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si
applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando,
qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della
domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 2.
Determinazione del beneficio pensionistico
e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati
occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attivita'
lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto
ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di
esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini della
determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il
coefficiente di 1,25.
2. Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si
intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali
amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di
manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di
manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti
contenenti amianto.
3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita'
effettivamente svolta.


Art. 3.
Procedura
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono
accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto,
predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere
presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai
benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di
presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede
INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato
domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del
2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e'
subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato,
del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti
l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attivita'
lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti
l'esposizione all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei
curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di
lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma
3 e' rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe
apposite indagini.
6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il
datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i
documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso
dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli
incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi
di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda
e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell'azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati
delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della
letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da
situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni
altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio
sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole
verosimiglianza.
8. La certificazione della sussistenza e della durata
dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro
un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a
trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione
all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo
restando, per coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo
di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di
180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata
dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di
appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico
con i benefici di cui al presente decreto.


Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita
con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti
dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a
quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai
regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che
comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento
dell'anzianita' contributiva e' data facolta' di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda
di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della


Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282

 

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