intervento a cura di Danilo Sciuto
danilosciuto@libero.it
DOCUMENTI CONTABILI :
PERDITA E TERMINI DI CONSERVAZIONE
Perdita, smarrimento o furto dei documenti e delle scritture contabili.
Un vuoto normativo sul comportamento da tenere.
Il caso della perdita, distruzione accidentale o di
furto dei documenti contabili manca di una norma specifica che ne
disciplini le conseguenze.
L’unico caso preso in considerazione è quello
dell’articolo 39 comma 2 lettera c), che, qualora le scritture contabili
non sono disponibili per "causa di forza maggiore", attribuisce
all’Ufficio il potere di determinazione induttiva del reddito,
avvalendosi anche di presunzioni semplici, nonché prive dei requisiti di
gravità precisione e concordanza.
La causa di forza maggiore è quella in cui l’evento
si manifesta malgrado l’adozione di un comportamento diligente.
Per effetto di tale situazione normativa, è evidente
come sia abbastanza oscuro il comportamento che il contribuente deve
seguire nel caso in cui le scritture, per motivi indipendenti dalla
propria volontà, vengano perdute.
L’unica conclusione che si può trarre, a fronte
della norma succitata, è che, nel caso di smarrimento (ipotesi che non può
certamente annoverarsi tra le cause "di forza maggiore"),
l’Ufficio dovrà applicare l’accertamento analitico e non quello
induttivo.
Ciò non può dirsi, invece, per i casi di furto o di
distruzione per incendio, che possono rientrare nei casi di forza
maggiore.
Questo non vuol dire, ovviamente, che il contribuente,
che nonostante la propria buona volontà abbia avuto distrutti o rubati i
documenti e le scritture contabili, sia esonerato dal fare alcunché per
rimediare al danno.
Al contrario, la giurisprudenza infatti pare concorde
nell’affermare che il contribuente, successivamente all’evento
dannoso, abbia il dovere di adoperarsi per ricostruire i dati e gli
elementi contenuti nelle scritture andate distrutte.
In particolare la R.M. n. 445366 del 27/7/91 ha
previsto l’obbligo di annotare nuovamente le registrazioni sul registro
bollato aziendale, apponendo su ciascuna nuova pagina il riferimento al
numero di foglio corrispondente alla precedente registrazione andata
perduta.
E’ evidente che un comportamento positivo del
contribuente, improntato alla attiva collaborazione nella ricostruzione
delle scritture contabili, non potrà non essere favorevolmente valutato
nell’ambito dell’eventuale contestazione dell’accertamento fiscale.
Una soluzione.
Nella risoluzione di tale problema, però, un aiuto
viene sia dalla considerazione che ormai la contabilità è tenuta in
maniera informatica, sia dalla disciplina che ha semplificato la tenuta
dei libri contabili (Legge n. 383/01, per il cui contenuto rinvio ad un
precedente articolo).
Essa infatti, avendo soppresso l’obbligo della
bollatura e vidimazione dei libri diversi da quelli cc.dd. sociali (quali
ad esempio il libro verbali assemblee, o il libro verbali del C.d.A.),
permette di poter ristampare in qualunque momento le scritture, per cui,
fermo restando che per il passato resta valida la regola disposta dalla
succitata risoluzione ministeriale, oggi si può ammettere una nuova
istituzione del libri mancanti, numerando le pagine necessarie e
provvedendo alla ristampa dei registri smarriti o distrutti.
Tutto ciò, si ribadisce, nei limiti in cui si applica
la nuova norma semplificatrice, ossia in riferimento ai libri contabili, e
non anche a quelli sociali.
E’ utile, comunque, prima di procedere alla ristampa
dei registri che sono andati perduti, procedere con una denuncia alle
competenti autorità di pubblica sicurezza.
Nel diverso caso in cui la perdita riguardi anche le
fatture, e in generale i documenti probatori dei fatti di gestione, il
contribuente avrà l’arduo compito di contattare tutti gli interlocutori
(clienti, fornitori, banche ecc.) per reperirne le copie necessarie.
Si segnala infine che, in base alla sentenza della
Cassazione n. 10238/97, incombe al contribuente l’onere di provare
l’affermata distruzione dei documenti contabili, e ciò in quanto, in
base alle basilari regole processuali, la enunciazione di un fatto
positivo deve essere provata da chi lo adduce.
I tempi di conservazione dei documenti e delle
scritture contabili
Può essere utile, a questo punto, ricordare per quanto
tempo il contribuente ha l’obbligo di conservare i documenti e le
scritture contabili.
Al riguardo, il Codice Civile prevede, all’articolo
2220, il termine di dieci anni decorrente dall’ultima registrazione.
Sotto l’aspetto fiscale, invece, sia ai fini delle
Imposte dirette sia ai fini dell’Iva, è previsto l’obbligo di
conservazione fino a quando non sia scaduto il termine per
l’accertamento del corrispondente esercizio, o, in caso di avvenuto
accertamento, fino a quando esso venga definito, e ciò anche oltre il
termine di cui al codice civile.
Per inciso, si segnala che la possibilità di
conservare le scritture e i documenti contabili solo su supporti
magnetici, ammessa dal punto di vista civilistico dallo stesso articolo
2220 citato, è ampiamente dibattuta sotto l’aspetto fiscale sia in
dottrina sia in giurisprudenza, in attesa di una precisa indicazione da
parte del legislatore.
ottobre 2002
Danilo Sciuto - dottore commercialista in Catania -
danilosciuto@libero.it
Centro
Studi Ragionieri Commercialisti
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