Il
comma 13 dell’art. 2 della legge finanziaria stabilisce la
proroga a tutto l’anno 2003 dell’indetraibilità
dell’I.V.A. sugli automezzi. Pertanto anche per il corrente
anno rimarrà la possibilità di recuperare solo il 10%
dell’I.V.A. esposta in fattura, con esclusione dei veicoli che
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per
gli agenti e rappresentanti di commercio per i quali è
consentita, a regime, la detrazione integrale dell’imposta.
Nel
corso dell’anno 2002 vi sono stati
due interventi amministrativi in materia di automezzi che
però hanno una importante rilevanza fiscale.
Il
Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle
Infrastrutture ha varato il decreto dirigenziale 10.12.2002, in
vigore dal 23.12.02, e riguarda la regolamentazione dei
cosiddetti “uffici mobili”.
E’
stata modificata la norma inerente i veicoli ad uso speciale di
cui all’art. 54 comma 1 lett. g Codice della strada, in cui
sono compresi gli autoveicoli ad uso ufficio.
In
base alla nuova normativa, i requisiti obbligatori per
classificare gli autoveicoli uso ufficio sono:
1)
i posti che si possono occupare durante la marcia sono
tre, compreso il conducente e disposti su un’unica fila di
sedili;
2)
dietro i posti occupabili in marcia ci deve essere un
ambiente destinato all’ufficio che può essere utilizzato solo
quando il veicolo è in sosta e che deve avere un’altezza
interna minima di un metro e ottanta;
3)
L’ambiente ufficio deve avere almeno una porta di
accesso dall’esterno autonoma rispetto agli sportelli
d’ingresso ai posti occupabili durante la marcia e larga
almeno mezzo metro, più una finestra apribile di superficie non
inferiore a 0,40 metri quadrati.
4)
Devono essere presenti anche gli impianti elettrico e
rivestimenti a norma.
L’altro
provvedimento è costituito dalla circolare del Dipartimento
Trasporti Terrestri n. 4210M368 del 19.12.02 con decorrenza
01.01.2003, che limita le immatricolazioni degli “autocarri
facili”.
Viene
stabilita una forte limitazione alle trasformazioni di station
wagon, fuoristrada, e monovolume
in autocarro a meri fini fiscali.
Viene
previsto infatti l’annullamento delle omologazioni limitate
per piccole serie, che erano state ottenute negli ultimi anni e
che consentivano di immatricolare vetture i cui costruttori non
avevano originariamente previsto la versione per il trasporto
merci.
In
pratica devono avere la versione trasporto merci all’origine.
Viene
esteso il provvedimento anche nel caso in cui le autovetture
vengano immatricolate all’estero, è previsto che il cambio di
destinazione abbia valore in Italia solo se il peso dei
passeggeri teoricamente trasportabili non superi la portata
massima del bagagliaio.
aprile 2003
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