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Indetraibilità IVA sulle autovetture e altre novità in materia di automezzi
Art. 2 comma 13 FINANZIARIA 2003

Il comma 13 dell’art. 2 della legge finanziaria stabilisce la proroga a tutto l’anno 2003 dell’indetraibilità dell’I.V.A. sugli automezzi. Pertanto anche per il corrente anno rimarrà la possibilità di recuperare solo il 10% dell’I.V.A. esposta in fattura, con esclusione dei veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio per i quali è consentita, a regime, la detrazione integrale dell’imposta.

Nel corso dell’anno 2002 vi sono stati  due interventi amministrativi in materia di automezzi che però hanno una importante rilevanza fiscale.

Il Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture ha varato il decreto dirigenziale 10.12.2002, in vigore dal 23.12.02, e riguarda la regolamentazione dei cosiddetti “uffici mobili”.

E’ stata modificata la norma inerente i veicoli ad uso speciale di cui all’art. 54 comma 1 lett. g Codice della strada, in cui sono compresi gli autoveicoli ad uso ufficio.

In base alla nuova normativa, i requisiti obbligatori per classificare gli autoveicoli uso ufficio sono:

1)      i posti che si possono occupare durante la marcia sono tre, compreso il conducente e disposti su un’unica fila di sedili;

2)      dietro i posti occupabili in marcia ci deve essere un ambiente destinato all’ufficio che può essere utilizzato solo quando il veicolo è in sosta e che deve avere un’altezza interna minima di un metro e ottanta;

3)      L’ambiente ufficio deve avere almeno una porta di accesso dall’esterno autonoma rispetto agli sportelli d’ingresso ai posti occupabili durante la marcia e larga almeno mezzo metro, più una finestra apribile di superficie non inferiore a 0,40 metri quadrati.

4)      Devono essere presenti anche gli impianti elettrico e rivestimenti a norma.

 

L’altro provvedimento è costituito dalla circolare del Dipartimento Trasporti Terrestri n. 4210M368 del 19.12.02 con decorrenza 01.01.2003, che limita le immatricolazioni degli “autocarri facili”.

Viene stabilita una forte limitazione alle trasformazioni di station wagon, fuoristrada, e monovolume  in autocarro a meri fini fiscali.

 

Viene previsto infatti l’annullamento delle omologazioni limitate per piccole serie, che erano state ottenute negli ultimi anni e che consentivano di immatricolare vetture i cui costruttori non avevano originariamente previsto la versione per il trasporto merci.

In pratica devono avere la versione trasporto merci all’origine.

Viene esteso il provvedimento anche nel caso in cui le autovetture vengano immatricolate all’estero, è previsto che il cambio di destinazione abbia valore in Italia solo se il peso dei passeggeri teoricamente trasportabili non superi la portata massima del bagagliaio.

aprile 2003

 

http://www.commercialistatelematico.com/  

 

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