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LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.)

  DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

L’Associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo A.T.I.) è un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa infatti nasce dalla convenienza, per due o più imprese che partecipano ad una gara d’appalto (o che stipulano contratti di grande valore con la pubblica amministrazione), a collaborare tra loro, al duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera, e dall’altro, di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esito negativo della gara, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con dei costi peraltro difficilmente recuperabili.

In altre parole, si tratta di una joint venture, di cui poi costituisce l’ipotesi più rilevante, che si è diffusa maggiormente nel settore dei lavori pubblici, sopratutto a partire dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, da quando cioè si è introdotta proprio la figura del "raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l’esecuzione delle opere pubbliche".

Con la costituzione dell’associazione temporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, possono quindi formulare un’offerta congiunta, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente. Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo si identifica con la figura del mandato collettivo con rappresentanza. Prima della presentazione dell’offerta, infatti, le imprese associate devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale formula l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le associazioni temporanee vengono solitamente distinte in orizzontali , verticali e miste.

Nel primo caso, (associazioni orizzontali) il rapporto di collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori e così ottenere, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto. Nel secondo (associazioni verticali), invece, tale omogeneità tra le attività delle associate non esiste, e un’impresa che svolge la categoria di attività principale oggetto della gara assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti che svolgano attività corrispondenti a parti dell’opera che il bando definisce come scorporabili; al riguardo, infatti, l’art. 13, comma 8, della legge n. 109/94 (c.d. legge Merloni) fornisce una definizione legale di tale genere di associazione temporanea.

  ASPETTI CIVILISTICI

L’associazione costituisce un’entità di fatto, dotata di struttura unitaria nei soli rapporti derivanti dall’appalto.

Come già anticipato, lo strumento tecnico utilizzato per dare luogo a tale forma di associazione è quello del mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una società capogruppo che rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’A.T.I. operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese, anche individuali e artigiane, oppure da società commerciali e cooperative, anche in forma di consorzio.

Per quanto riguarda il soggetto giuridico, l’aggregazione non costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sicchè ogni impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In altre parole, non vi è una organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

I concorrenti associati, con la presentazione dell’offerta, assumono la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori; peraltro gli assuntori di lavori scorporabili sono responsabili nei limiti dell’esecuzione dei lavori di loro rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della capogruppo.

La legge Merloni, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. legge Merloni ter), ha dettato una nuova ed organica disciplina della materia, ma rinvia a numerosi regolamenti ancora da emanare per quanto concerne la piena attuazione delle sue disposizioni.

  ASPETTI FISCALI

Poiché si tratta di figure giuridiche con caratteristiche che le differenziano dalle forme tipiche delle società di capitali e personali, il relativo regime fiscale deve essere ricavato dalle elaborazioni della prassi e della giurisprudenza, prima ancora che dalla normativa.

In riferimento al soggetto passivo di imposta, si conferma che con l’associazione temporanea non nasce un nuovo soggetto fiscale, tranne il caso in cui si ravvisi la presenza di una società di fatto.

In particolare, se oggetto dell’appalto è un’opera indivisibile, non frazionabile in parti distinte, autonomamente eseguibili da ciascuna delle imprese associate, si determina l’esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto (R.M. n. 9/782/1983).

Se invece l’opera dell’appalto è frazionabile in parti fisicamente distinte, eseguite autonomamente da ciascuna delle associate, non nasce un nuovo soggetto fiscale, e le imprese associate sono soggette ad imposizione per la parte loro spettante.

In questo contesto, ben si colloca, anche per chiarezza, l’affermazione contenuta nella Risoluzione del 28/06/1988 prot. 550231, laddove si è rimarcato che l’elemento determinante per l’esistenza di un nuovo soggetto distinto dalle singole imprese formanti il gruppo, e come tale titolare di autonomi rapporti giuridici ed economici, non è dato dalla circostanza che per la natura delle spese emerga l’impossibilità di attribuire a ciascuna impresa i costi e i ricavi derivanti dall’esecuzione unitaria dell’opera, bensì dal fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine, assume determinante rilievo la circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale

 

Per quanto riguarda gli obblighi facenti capo all’A.T.I. quale società di fatto, ad essa vanno imputati i costi e ricavi relativi all’esecuzione dei lavori appaltati.

È poi soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all’esecuzione dei lavori appaltati.

Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.

Ai fini Iva, sono considerate rilevanti le operazioni intercorrenti tra: il soggetto collettivo e l’ente appaltante; le imprese mandanti e capogruppo; le singole imprese partecipanti alla riunione e l’ente appaltante. In tal caso non è riconosciuta soggettività tributaria alla società di fatto (R.M. prot. 384989/1981)

Nel caso in cui le opere siano indivisibili, o le imprese si comportino in modo unitario, l’associazione è considerata autonomo soggetto IVA (R.M. prot. 363406/1986).

Le specifiche prestazioni di servizio effettuate dalle imprese associate nei confronti dell’associazione devono comunque essere assoggettate ad IVA (R.M. prot. 550231/1988).

febbraio 2004

Autore: Danilo Sciuto - www.commercialistatelematico.com

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