LE
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.)
DEFINIZIONE E
CARATTERISTICHE
L’Associazione
temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo A.T.I.) è
un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo
svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo
necessario per il suo compimento. Essa infatti nasce dalla
convenienza, per due o più imprese che partecipano ad una gara
d’appalto (o che stipulano contratti di grande valore con la
pubblica amministrazione), a collaborare tra loro, al duplice
scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione
integrale e a regola d’arte dell’opera, e dall’altro, di
non essere costrette a ricorrere alla costituzione di
un’impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esito
negativo della gara, sarebbe destinato a scomparire
immediatamente, con dei costi peraltro difficilmente
recuperabili.
In
altre parole, si tratta di una joint venture, di cui poi
costituisce l’ipotesi più rilevante, che si è diffusa
maggiormente nel settore dei lavori pubblici, sopratutto a
partire dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, da quando cioè si è
introdotta proprio la figura del "raggruppamento delle
imprese per la partecipazione agli appalti e per l’esecuzione
delle opere pubbliche".
Con
la costituzione dell’associazione temporanea, le imprese
associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti,
possono quindi formulare un’offerta congiunta, obbligandosi a
realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per
il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste
di impresa capogruppo e si assume l’impegno di curare i
rapporti tra il raggruppamento ed il committente. Il rapporto
esistente tra le associate e la capogruppo si identifica con la
figura del mandato collettivo con rappresentanza. Prima della
presentazione dell’offerta, infatti, le imprese associate
devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale formula
l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Le
associazioni temporanee vengono solitamente distinte in
orizzontali , verticali e miste.
Nel
primo caso, (associazioni orizzontali) il rapporto di
collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano
attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i
lavori e così ottenere, grazie al cumulo delle iscrizioni, i
requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto. Nel
secondo (associazioni verticali), invece, tale omogeneità tra
le attività delle associate non esiste, e un’impresa che
svolge la categoria di attività principale oggetto della gara
assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese
mandanti che svolgano attività corrispondenti a parti
dell’opera che il bando definisce come scorporabili; al
riguardo, infatti, l’art. 13, comma 8, della legge n. 109/94
(c.d. legge Merloni) fornisce una definizione legale di tale
genere di associazione temporanea.
ASPETTI
CIVILISTICI
L’associazione
costituisce un’entità di fatto, dotata di struttura unitaria
nei soli rapporti derivanti dall’appalto.
Come
già anticipato, lo strumento tecnico utilizzato per dare luogo
a tale forma di associazione è quello del mandato con
rappresentanza, anche processuale, ad una società capogruppo
che rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti necessari
per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di
ogni rapporto. Il
mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
L’A.T.I.
operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese,
anche individuali e artigiane, oppure da società commerciali e
cooperative, anche in forma di consorzio.
Per
quanto riguarda il soggetto giuridico, l’aggregazione non
costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni
giuridiche soggettive, sicchè ogni impresa conserva la propria
autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali. In altre parole, non vi è una
organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
I
concorrenti associati, con la presentazione dell’offerta,
assumono la responsabilità solidale nei confronti
dell’Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese
subappaltanti e dei fornitori; peraltro gli assuntori di lavori
scorporabili sono responsabili nei limiti dell’esecuzione dei
lavori di loro rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale della capogruppo.
La legge Merloni, come modificata
dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. legge Merloni ter),
ha dettato una nuova ed organica disciplina della materia, ma
rinvia a numerosi regolamenti ancora da emanare per quanto
concerne la piena attuazione delle sue disposizioni.
ASPETTI
FISCALI
Poiché si tratta di figure giuridiche
con caratteristiche che le differenziano dalle forme tipiche
delle società di capitali e personali, il relativo regime
fiscale deve essere ricavato dalle elaborazioni della prassi e
della giurisprudenza, prima ancora che dalla normativa.
In
riferimento al soggetto passivo di imposta, si conferma che con
l’associazione temporanea non nasce un nuovo soggetto fiscale,
tranne il caso in cui si ravvisi la presenza di una società di
fatto.
In
particolare, se oggetto dell’appalto è un’opera
indivisibile, non frazionabile in parti distinte, autonomamente
eseguibili da ciascuna delle imprese associate, si determina
l’esistenza di un organismo associato che opera come una
società di fatto (R.M. n. 9/782/1983).
Se
invece l’opera dell’appalto è frazionabile in parti
fisicamente distinte, eseguite autonomamente da ciascuna delle
associate, non nasce un nuovo soggetto fiscale, e le imprese
associate sono soggette ad imposizione per la parte loro
spettante.
In
questo contesto, ben si colloca, anche per chiarezza,
l’affermazione contenuta nella Risoluzione
del 28/06/1988 prot. 550231, laddove si è rimarcato che
l’elemento determinante per l’esistenza di un nuovo soggetto
distinto dalle singole imprese formanti il gruppo, e come tale
titolare di autonomi rapporti giuridici ed economici, non è
dato dalla circostanza che per la natura delle spese emerga
l’impossibilità di attribuire a ciascuna impresa i costi e i
ricavi derivanti dall’esecuzione unitaria dell’opera, bensì
dal fatto che le imprese raggruppate si comportino,
nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto,
sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti
dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei
complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine,
assume determinante rilievo la circostanza che l’opera da
eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e
funzionale, potendosi validamente realizzare, in una
ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità
contabile, tecnica e gestionale
Per
quanto riguarda gli obblighi facenti capo all’A.T.I. quale
società di fatto, ad essa vanno imputati i costi e ricavi
relativi all’esecuzione dei lavori appaltati.
È
poi soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali
relativi all’esecuzione dei lavori appaltati.
Le
imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per
le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di
partecipazione.
Ai
fini Iva, sono considerate rilevanti le operazioni intercorrenti
tra: il soggetto collettivo e l’ente appaltante; le imprese
mandanti e capogruppo; le singole imprese partecipanti alla
riunione e l’ente appaltante. In tal caso non è riconosciuta
soggettività tributaria alla società di fatto (R.M. prot.
384989/1981)
Nel
caso in cui le opere siano indivisibili, o le imprese si
comportino in modo unitario, l’associazione è considerata
autonomo soggetto IVA (R.M. prot. 363406/1986).
Le
specifiche prestazioni di servizio effettuate dalle imprese
associate nei confronti dell’associazione devono comunque
essere assoggettate ad IVA (R.M. prot. 550231/1988).
febbraio 2004
Autore: Danilo Sciuto - www.commercialistatelematico.com
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