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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Circolare 22 giugno 2000 n. 823/400/93 prot. - Oggetto: Dpr 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dellarticolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori indicazioni interpretative e operative. Con la circolare esplicativa 1 marzo 2000 n. 182/400/93 questo Ufficio ha fornito prime indicazioni interpretative utili per limmediata applicazione delle nuove norme in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al Dpr 34/2000 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. A seguito delle numerose richieste
pervenute, sono emerse ulteriori questioni che
necessitano di essere opportunamente chiarite, almeno per
quanto concerne aspetti che presentano spiccato interesse
generale. Larticolo 28 del Dpr 34/2000 in attuazione di quanto previsto dal comma 11-quinquies dellarticolo 8 della Legge - quadro, stabilisce i requisiti di ordine generale, tecnico e organizzativo, che le imprese devono possedere per lesecuzione dei lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, per i quali non è obbligatoria la qualificazione disciplinata dal nuovo sistema. Il livello di requisiti dettato dal citato articolo 28 deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati dalla norma, come peraltro previsto esplicitamente dallarticolo 1 comma quattro del Regolamento n. 34/00. La stazione appaltante deve specificare nel bando le caratteristiche del lavoro richiesto, al fine di consentire anche la partecipazione di imprese che abbiano eseguito lavori diversi, che presentino tuttavia una correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire. Sono lavori utili ai fini dellammissione alla gara non solo quelli effettivamente svolti dallimpresa, ma anche quelli eseguiti da altro soggetto, sotto la responsabilità del direttore tecnico dellimpresa richiedente, qualora limpresa abbia assunto tale figura professionale nel proprio organico. Infatti, il requisito è di natura tecnico organizzativa e pertanto la sua sussistenza, ai sensi del comma 3 dellarticolo 28, è determinata e documentata secondo quanto previsto dal titolo III del regolamento di qualificazione. Allinterno del titolo III ora citato, larticolo 18, comma 14, consente la dimostrazione dei lavori eseguiti attraverso lesperienza professionale del proprio direttore tecnico. La facoltà di avvalersi dellesperienza del direttore tecnico vale anche con riferimento allimporto dei lavori eseguiti, ai fini della determinazione del diverso requisito del costo del lavoro di cui allarticolo 28, comma 1, lettera b, salvi in ogni caso gli abbattimenti ivi previsti. Inoltre, sempre relativamente allimporto dei lavori eseguiti, sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente al fatto che larticolo 28 si riferisce allimporto «del contratto da stipulare», laddove in altre norme del regolamento (articoli 31 e 32) il requisito della cifra di affari è rapportato allimporto «dellappalto da affidare». Nel suddetto contesto, le due espressioni «contratto da stipulare» e «appalto da affidare» si riferiscono in modo unitario ed equivalente al dato economico, valore dellappalto, posto a base della procedura, concorsuale o negoziata che sia. Nonostante la formulazione della norma, vale in ogni caso il principio per cui i requisiti vanno determinati ed accertati con riferimento alla dimensione economica dellappalto fissata al momento dellavvio della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante. Per quanto riguarda il requisito dellattrezzatura tecnica, larticolo 28, comma 1, lettera c) prescrive che essa debba essere "adeguata" senza fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di valutazione. Si ritiene che la sussistenza del requisito non deve essere necessariamente verificata in termini di relazione proporzionale tra ammortamento e cifra daffari, come avviene, nella fase transitoria, per i lavori di importo superiore, ma può essere valutata in rapporto alla natura ed allimporto dellappalto da affidare. Naturalmente, a regime, le stazioni appaltanti non saranno tenute a valutare ladeguatezza dellattrezzatura posseduta dalle imprese che abbiano lattestazione rilasciata dalle Soa per la partecipazione ad appalti di valore superiore ai 150.000 euro, dovendosi ritenere senzaltro adeguata lattrezzatura di tali imprese anche per la realizzazione di lavori di importo inferiore alla soglia di qualificazione. Poiché è possibile che lassenza di
un chiaro parametro di "adeguatezza" possa
generare difficoltà in sede di gara, nella concreta
valutazione della sussistenza del requisito, con
inevitabile contenzioso, si suggerisce alle
amministrazioni appaltanti di inserire nel bando una
specifica descrittiva dellattrezzatura tecnica che
si ritiene "adeguata" per la realizzazione dellintervento
e che limpresa può avere, indifferentemente, in
proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.
Ovviamente, al fine di non rendere eccessivamente rigido
il criterio di valutazione, è opportuno che le
amministrazioni appaltanti, sempre nel bando di gara,
precisino che è consentito alle imprese candidate che
non siano in possesso dellattrezzatura specificata,
di dimostrare con la produzione di idonea relazione
tecnica lequivalenza dellattrezzatura
posseduta rispetto a quella richiesta. È stato formulato a questo Ufficio un quesito circa la sostituibilità dellattestato di buon esito dei lavori eseguiti sui beni sottoposti a tutela previsto dal comma 7 dellarticolo 22 e dal comma 2 dellarticolo 28, in considerazione delle difficoltà spesso incontrate dalle imprese nellottenere tempestivamente il rilascio del documento da parte delle autorità competenti. Interpellato al riguardo lUfficio centrale per i beni artistici, architettonici, archeologici e storici, si ritiene che, sulla base della vigente legislazione, possa essere seguita anche la procedura di seguito specificata. Il rappresentante legale dellimpresa candidata potrà trasmettere alla competente Soprintendenza lautocertificazione di buon esito dei lavori effettuati, indicando esplicitamente gli estremi della gara (in particolare, lamministrazione procedente e il termine di presentazione delle offerte) per la quale la dichiarazione è resa, invitando la suddetta Soprintendenza a far pervenire alla stazione appaltante leventuale rettifica rispetto a quanto dichiarato. In sede di gara limpresa candidata dovrà dare evidenza documentale dellavvenuta trasmissione alla Soprintendenza della suddetta autocertificazione, oltre a produrre il certificato o la dichiarazione contenenti i dati relativi ai lavori eseguiti, secondo quanto previsto dal decreto n. 34/2000, rilasciati dal comittente. Limpresa assume piena responsabilità della veridicità di quanto dichiarato. Sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in ordine ai certificati di esecuzione dei lavori di cui allarticolo 22, comma 7. Al riguardo si ricorda che detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui allallegato D, dovranno essere rilasciati dalla amministrazione committente, anche in relazione a lavori in corso o lavori ultimati, anche se non ancora collaudati. Lattestazione del buon esito dei lavori stessi, infatti, prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi siano stati eseguiti «a regola darte ed in conformità al progetto e al contratto», ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (articolo 124 del Dpr n. 554/1999 e articolo 3 Rd n. 350/1895). Va inoltre precisato che ai sensi dellarticolo 25 del Dpr n. 34/2000, la qualificazione dellimpresa viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente risultante dal certificato di esecuzione lavori. Tuttavia è evidente che, nellipotesi di lavori effettuati in associazione di tipo verticale, la qualificazione delle imprese sarà fatta per la mandataria, in rapporto alla categoria prevalente, per le mandanti in rapporto alle categorie relative alle lavorazioni scorporate da esse assunte. Analogamente, per limpresa singola che abbia eseguito i lavori nella categoria pevalente e in alcune o tutte le categorie scorporate, la qualificazione sarà effettuata nelle relative categorie per i rispettivi importi. Relativamente allallegato D si osserva quanto segue. Innanzitutto al quadro A si precisa che la
voce «importo complessivo dellappalto» si
riferisce allimporto a base dasta indicato
nel bando di gara, mentre la successiva voce «importo
del contratto», posta alla fine nel quadro B, riguarda limporto
contrattuale totale, comprensivo delle eventuali perizie
di varianti. Al riguardo si ritiene che nulla osti a
che il responsabile del procedimento esplichi nel
certificato i dati concernenti le voci «lavorazioni,
importi, categorie imprese, sede» disaggregandoli ed
indicandoli in due distinte tabelle, luna con
riferimento al subappalto o assegnazione effettuati dal
consorzio, laltra con riferimento alleventuale
subappalto operato dallassegnataria; in tale
ipotesi potrà altresì intendersi superata la necessità
di indicazione dellimporto al netto dei subappalti
e delle assegnazioni. Da più parti è stato sollecitato un chiarimento in ordine alla effettiva valutabilità dei canoni di noleggio ai fini della determinazione del requisito delladeguatezza della attrezzatura tecnica. Larticolo 18, comma 8, con riferimento al requisito utile ai fini della qualificazione, specifica che ladeguata attrezzatura tecnica consiste nella «dotazione stabile di attrezzature, mezzi dopera ed equipaggiamento tecnico in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio». Il medesimo comma precisa che limporto degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio deve rappresentare un valore almeno pari al 2% della cifra daffari dellimpresa e deve essere «costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria». Sembrerebbe pertanto che i canoni di noleggio non possano essere considerati unitamente agli ammortamenti e ai canoni di locazione finanziaria al fine di contribuire a raggiungere il valore minimo dell1% richiesto dalla norma. Tuttavia va considerato che il tetto minimo dell1% fissato dallarticolo 18, comma 8, ha il fine di identificare lattrezzatura "stabilmente" in possesso dellimpresa, escludendo quei mezzi dopera e quegli equipaggiamenti tecnici che, attraverso brevi noleggi, entrano solo occasionalmente e incidentalmente nella disponibilità dellimprenditore, al limitato fine di eseguire un particolare appalto, senza quindi concorrere alla determinazione della effettiva consistenza del "parco attrezzature" ordinariamente nella disponibilità dellimpresa. Inoltre, il regolamento intende evitare la possibilità di raggiungere il requisito richiesto per legge mediante laccensione di consistenti contratti di noleggio, provvedendo poi alla risoluzione e/o al recesso dagli stessi non appena raggiunto lobiettivo della qualificazione. Alla luce delle finalità della norma, pertanto, deve concludersi che i noleggi che il Regolamento prescrive di contenere entro l1% sono i noleggi finalizzati allacquisizione temporanea dellattrezzatura da destinare ad una determinata commessa. Al contrario, tutte le forme di noleggio di attrezzatura stabilmente connessa allorganizzione aziendale non presentano, relativamente agli aspetti che interessano, alcuna effettiva differenza con la locazione finanziaria. Difatti, il "noleggio" definito dal regolamento va ricondotto alla fattispecie tipica della locazione di cosa mobile (articolo 1571 Codice civile), finalizzata ad assicurare il godimento di un bene verso il pagamento di un corrispettivo. Per "locazione finanziaria" ci si riferisce normalmente alla fattispecie del contratto di leasing, finalizzato al finanziamento di un soggetto, allo scopo di consentirgli il godimento di un determinato bene, con la facoltà per lutilizzatore di "riscattare" la proprietà stessa del bene al termine del contratto. La locazione finanziaria cui si riferisce il requisito non ha invece come obiettivo finale lacquisto della proprietà del bene acquisto che resta una facoltà e non un obbligo per lutilizzatore ma unicamente il godimento, con la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste per legge. Per le specifiche finalità dellarticolo 18, comma 8, pertanto, non sussiste alcuna sostanziale differenza tra la locazione stabile di una attrezzatura e la locazione finanziaria della stessa senza esercizio della facoltà di riscatto. Quindi, sarebbe illogico trattare differentemente, ai fini dellaccertamento del requisito di qualificazione, il noleggio inteso come locazione di attrezzatura stabilmente connessa allorganizzazione aziendale rispetto alla locazione finanziaria. Di conseguenza, si ritiene che, al fine di
costituire la metà del valore del 2%, possano essere
validamente considerati gli ammortamenti, i canoni di
locazione finanziaria, nonché i canoni di leasing
operativo e i canoni di locazione (noleggio) purché
relativi ad attrezzatura stabilmente connessa allorganizzazione
aziendale. Nel rispetto del comma 3, punto 1), dellarticolo 18 in questione, il concorrente deve indicare nellofferta tutti i lavori che intende subappaltare. Se un concorrente omette di rendere la
dichiarazione, da un lato lautorizzazione al
subappalto non potrà essere accordata in corso dopera,
dallaltro lato la stazione appaltante al momento
della gara dovrà verifìcare il possesso da parte dellimpresa
dei requisiti di qualificazione necessari nel caso
in cui questi fossero obbligatori per eseguire le
lavorazioni non oggetto di subappalto. Per quanto riguarda la licitazione privata
semplificata, ad integrazione e parziale modifica della
precedente circolare, si suggerisce alle Stazioni
appaltanti che annoverino negli elenchi costituiti ai
sensi dellarticolo 23 comma 1-ter della legge-quadro
un numero elevato di imprese, di non procedere ad una
preventiva qualificazione generalizzata di queste ultime,
ma di effettuare tale verifica nella singola gara
utilizzando il meccanismo del controllo a campione di cui
allarticolo 10, comma 1 quater, della legge 109/1994.
Naturalmente, dellavvenuta verifica positiva dei
requisiti dovrà tenersi conto per le successive
procedure avviate dalla medesima stazione appaltante, che
potrà escludere dal sorteggio le imprese già
precedentemente verifìcate. In ordine alle problematiche emerse relativamente alla verifica a campione da eseguirsi ai sensi dellarticolo 10, comma 1 quater della legge quadro, si richiama quanto esposto nelle precedenti circolari 11285/ 508/333 del 25 ottobre 1999 e 182/400/93 del 1° marzo 2000, con le seguenti ulteriori precisazioni. La verifica a campione in senso stretto riguarda i soli requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, benché le Stazioni appaltanti abbiano facoltà, ai sensi della normativa vigente, di disporre la contemporanea verifica a campione anche dei requisiti di carattere generale; solo per questi ultimi si ribadisce che la verifica dovrà svolgersi nel rispetto delle norme sulla semplificazione contenute nella legge n. 127/1997 e nel Dpr n. 403/98. Tornando alla verifica a campione in senso stretto, concernente i soli requisiti economico-finanziari, si osserva che gli stessi vengono dimostrati mediante documenti che ai sensi della speciale disciplina di cui allarticolo 10, comma 1 quater, della legge n. 109/1994, debbono essere presentati dai concorrenti sorteggiati. Tuttavia non possono ignorarsi alcuni dati di fatto. Ad esempio limpresa individuale deve comprovare alcuni requisiti mediante produzione delle dichiarazioni fiscali, il cui originale si trova presso lamministrazione delle finanze, che non ne rilascia copia autentica. In tal caso, si ritiene ammissibile ai fini delladempimento dellonere probatorio che le stazioni appaltanti accettino come documenti validi, le copie fotostatiche delle dichiarazioni presentate dallinteressato ovvero dei bilanci depositati, corredate da una dichiarazione impegnativa di conformità da parte del concorrente, nonché da copia della ricevuta di presentazione ovvero della nota di deposito, con indicazione dellamministrazione presso la quale gli originali stessi si trovano. Tale procedura è in linea con il disposto dellarticolo 18, comma 2, della legge n. 241/1990. Al riguardo si ritiene opportuno chiarire, a precisazione dellorientamento espresso dallAutorità di vigilanza per i lavori pubblici nellatto di regolazione n. 15/2000, che detta disposizione prevede che il responsabile del procedimento debba provvedere dufficio allacquisizione diretta dei documenti comprovanti fatti, stati e qualità dichiarati dallinteressato non solo quando la suddetta documentazione si trovi presso lamministrazione procedente, ma anche quando si trovi presso qualunque "altra pubblica amministrazione". Trattandosi, pertanto, di facoltà garantita al cittadino da una legge ordinaria dello Stato, la stessa non appare derogabile da una pubblica amministrazione in una procedura di verifica che può condurre a gravi conseguenze sanzionatorie. Una volta accertata leventuale falsità dei documenti prodotti in copia, ancorché esaurita la procedura di verifica, la stazione appaltante potrà procedere alla denuncia allautorità giudiziaria. Infine, è opportuno che le singole stazioni appaltanti non sottopongano a controllo le imprese che risultino essere già state sottoposte a verifica, con esito positivo, in occasione di altra procedura bandita nellanno precedente dalla medesima amministrazione per laffidamento di lavori di valore uguale o superiore rispetto a quello oggetto di gara. A tal fine, le imprese stesse potrebbero dichiarare la circostanza allatto della dichiarazione del possesso dei requisiti, salva comunque la responsabilità delle stesse per eventuali difformità sopravvenute. |
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