Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti.
CIRCOLARE 10 marzo 2003, n. 2107
Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, Direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989
Art. 14, comma 3, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
(G.U. n. 126 del 3
giugno 2003)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Alle amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi
1. La direttiva 89/665/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative
all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,
ha disposto che gli Stati membri della Comunità europea
prevedano mezzi di ricorsi efficaci e rapidi tali da consentire
al ricorrente di ottenere una tempestiva ed efficace tutela
dell'interesse ritenuto violato. Ciò, anche al fine di evitare
che la mancanza o l'insufficienza di mezzi di ricorsi siffatti,
in vari Stati membri, possa dissuadere le imprese comunitarie
dal concorrere alle gare di appalto bandite nel relativo Stato.
Le regole poste dalla direttiva 89/665/CEE sono state
successivamente estese alla materia degli appalti di servizi per
effetto della direttiva 92/50/CEE.
2. In conformità alla predetta
direttiva 89/665/CEE, la Corte di giustizia della Comunità
europea, con giurisprudenza costante, ha più volte sottolineato
la necessità che i candidati o gli offerenti in una gara, per
poter presentare utilmente ricorso contro un provvedimento di
aggiudicazione, in una fase in cui la violazione possa ancora
essere sanata, debbano prendere conoscenza di detta decisione in
tempo utile, e quindi anteriormente alla stipula del contratto.
In tal senso devono essere altresì interpretate le Direttive
93/36/CEE 8 (art. 7, paragrafo 2), 93/37/CEE (art. 8, paragrafo
2) e 92/50/CEE (art. 12, paragrafo 2) le quali, pur non
precisando il momento in cui le amministrazioni aggiudicatrici
devono fornire l'informazione sull'esito dell'appalto, tuttavia
impongono una comunicazione all'insegna della rapidità, in
linea con i principi delineati dalla direttiva 89/665/CEE.
3. La Corte di giustizia delle
Comunità europee, con sentenza del 28 ottobre 1999, «Alcatel»,
nella causa C-81/98, ha ulteriormente sviluppato e interpretato
i principi emanati nella direttiva 89/665/CEE ed ha precisato,
fra l'altro, che il provvedimento di aggiudicazione debba essere
comunicato a tutti i partecipanti alla procedura di gara e che
debba esistere un lasso di tempo ragionevole tra la data di
adozione di detto provvedimento e la data di stipula del
relativo contratto. Ciò al fine di evitare che i concorrenti
alla gara eventualmente interessati a chiedere l'annullamento
del provvedimento stesso, possano venire a conoscenza della
suddetta decisione in un momento tardivo per potere utilmente
far valere le proprie ragioni, in quanto l'amministrazione
potrebbe avere già stipulato il contratto oppure quest'ultimo
potrebbe addirittura, in taluni casi, essere stato già eseguito
(es. appalto di forniture da eseguirsi in un'unica soluzione).
In entrambi i casi il ricorrente, ancorché vittorioso, sarebbe
privato della possibilità di essere riammesso alla gara e di
concorrere ad una nuova aggiudicazione.
4. La Commissione europea ha
verificato che la legislazione italiana in materia di appalti
pubblici non prevede l'obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici di notificare i provvedimento di aggiudicazione a
tutti i partecipanti ad una gara di appalto ed ha pertanto
attivato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato
italiano, ai sensi dell'art. 226 del trattato CEE, rilevando il
contrasto normativo esistente con le disposizioni della
direttiva 89/665/CEE (in particolare l'art. 2, paragrafo 1,
lettera b), e delle Direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE.
5. L'art. 14 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante norme di attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge delega al Governo in
materia di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), al terzo comma,
prevede espressamente che «il soggetto aggiudicatore
comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati
almeno trenta giorni prima della firma del contratto». Tale
previsione, sia pure inserita in un contesto normativo
specificamente riferito alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione di infrastrutture e insediamenti
produttivi, appare idonea ad adeguare la normativa italiana a
quella comunitaria e a superare i rilievi sollevati dalla
Commissione europea in ordine alla necessità di rendere
obbligatoria la comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione a tutti i partecipanti ad una gara di appalto,
nonché di prevedere un termine ragionevole tra la predetta
aggiudicazione e la stipula del relativo contratto di appalto.
6. L'art. 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, relativa alla istituzione dei tribunali
amministrativi regionali prevede, come noto, la possibilità di
impugnare gli atti o i provvedimenti della pubblica
amministrazione nel termine di sessanta giorni dal momento in
cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, oppure ne abbia
avuto piena conoscenza. La giurisprudenza amministrativa ha
costantemente individuato «la piena conoscenza» nella
comunicazione e acquisizione del provvedimento relativo.
L'esigenza di dare piena effettività alla norma citata e al
principio di tutela degli interessi del ricorrente ivi
contenuto, impone che l'interessato debba essere messo in grado
di conoscere non solo dell'esistenza, ma anche, e soprattutto,
dei contenuti del provvedimento. D'altra parte la comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione - anche a titolo provvisorio - e'
espressione di un obbligo generale di informativa regolante
tutte le procedure ad evidenza pubblica, nonché principio
immanente nel nostro ordinamento giuridico.
7. In considerazione della
procedura di infrazione già attivata nei confronti dello Stato
italiano sulla questione in argomento, e nelle more
dell'emanazione di apposito provvedimento teso a eliminare il
contrasto normativo rilevato dalla Commissione europea, si
invitano le amministrazioni in indirizzo a tenere presente le
considerazioni fin qui svolte in riferimento a tutte le
procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi. Si sottolinea, infatti, la preminente
esigenza di osservare la normativa comunitaria inerente la
materia e di conformare la disciplina italiana ai principi
sanciti dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza
Alcatel, onde evitare, da parte dell'Unione europea,
l'attivazione di consequenziali provvedimenti sanzionatori nei
riguardi dello Stato italiano.
La presente circolare verrà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti
il 2 aprile 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio
n. 228
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