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Bozza di regolamento | ||||||||
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Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri edili in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Emana il seguente regolamento: 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
CAPO I - Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere, di concreta fattibilità, e coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il PSC è redatto in un linguaggio facilmente comprensibile sia dai tecnici delle imprese che dai lavoratori ed utilizzabile dalle imprese ai fini della informazione dei lavoratori e della consultazione dei loro rappresentanti per la sicurezza, nonché per integrare, ove necessario , la formazione dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'opera. 2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
3. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell’Allegato I. Art. 3 (Identificazione e descrizione dell’opera e dei soggetti coinvolti) 1. Identificazione e descrizione dell’opera, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), è esplicata con:
2. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la complessità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o al rinvio a specifica relazione se già redatta. 3. L’individuazione dei soggetti con compiti per la sicurezza, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), è esplicata con l’indicazione dei nominativi dell’eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 4. Il coordinatore per l’esecuzione integra il PSC, prima dell’inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, dei datori dei lavori delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. 5. Il coordinatore per l’esecuzione verifica che nei POS redatti dalle singole imprese esecutrici siano indicati i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente ove previsto e degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in riferimento al singolo cantiere interessato. 1. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area di cantiere, sono esplicate con l’analisi degli elementi essenziali di cui all’Allegato II, in riferimento:
2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’individuazione e l’analisi dei seguenti elementi:
3. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai commi 1 e 2, vanno indicate:
4. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni in cantiere sono esplicitate suddividendo le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro. Il coordinamento per la progettazione effettua l’analisi di tutti i possibili rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro, con particolare attenzione:
5. Per ogni elemento dell’analisi di cui al comma 4 vanno indicati:
6. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto ai commi 3 e 5 ed indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. Art. 5 (Contenuti del PSC in riferimento alle interferenze tra lavorazioni ed al loro coordinamento) 1. L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni sono esplicate con la predisposizione del cronoprogramma dei lavori e l’analisi delle loro interferenze. 2. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC le misure preventive e protettive atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza; nel caso in cui permangono rischi di interferenza rilevanti, indica le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e la modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. 3. Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, in collaborazione con le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 ed indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. CAPO II - Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza Art. 6 (Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo) 1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all’articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Art. 7 (Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza) 1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS quando previsto ha gli elementi del POS. CAPO III - Stima dei costi della sicurezza Art. 8 (Stima dei costi della sicurezza) 1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti, delle procedure e delle prescrizioni operative finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori. 3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 5. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato d’avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto. ALLEGATO I - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui all’articolo 2, comma 2. 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; ascensori e montacarichi; macchine movimento terre; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 4. I mezzi e i servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione d’emergenza; i mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. ALLEGATO II - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere, di cui all’articolo 4, comma 1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall’alto.
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