Concessione e project financing
nell’impostazione della L.
109/1994
di Lino
Bellagamba
(linobellagamba@katamail.com)
Studio Professionale di Consulenza e Docenza
in pubblici appalti
Consulenza integrale per enti pubblici e
privati sulla finanza di progetto
La regola della licitazione
– La modalità di scelta del contraente è comunque la licitazione
privata in ambedue le gare delle quali si tratta, basata su un progetto
preliminare (L. 109/1994, art. 20, comma 2).
Il preliminare a base di gara
– Da chi viene predisposto il preliminare? La risposta a questa
fondamentale domanda serve a differenziare la gara di sola concessione e
gestione – che stiamo esaminando – dalla gara che prende le mosse
dal promotore (project financing).
Infatti, mentre in quest’ultima è posto “a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore” (L. 109/1994, art. 37-quater,
comma 1, lett. a)), nella
prima il preliminare è predisposto a cura dell’Amministrazione
appaltante (L. 109/1994, art. 20, comma 2).
Tale
progetto deve essere corredato anche degli “elaborati relativi alle
preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e
sismiche” (L. 109/1994, art. 20, comma 2) ().
Si ribadisce anche per la concessione il principio ordinario –
già previsto per gli appalti dall’art. 19, comma 5-bis,
della L. 109/1994 – che per potersi iniziare i lavori occorre che
il progetto esecutivo predisposto dal concessionario ormai
aggiudicatario sia comunque approvato dall’Amministrazione
aggiudicatrice (L. 109/1994, art. 20, comma 2).
L’offerta più
vantaggiosa – Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (L. 109/1994, art. 20,
comma 2) ().
Essa
ha pertanto ad oggetto i seguenti elementi (L. 109/1994, art. 21, comma
2, lett. b)):
1) prezzo, inteso quale
contributo della stazione appaltante alla gestione;
2)
valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3)
tempo di esecuzione dei lavori;
4)
rendimento;
5)
durata della concessione;
6)
modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe
per l’utenza;
7)
ulteriori elementi propri del tipo di lavoro da realizzare.
A
questi elementi che compongono l’offerta sono da aggiungere
“eventuali proposte di varianti” al preliminare posto a base di gara
(L. 109/1994, art. 20, comma 2).
C’è
da chiarire, ora, il valore da dare all’elemento: “valore tecnico ed
estetico dell’opera progettata”. Infatti, tale elemento di
valutazione ben si addice all’appalto-concorso (L. 109/1994, art. 21,
comma 2, lett. a), n. 2), dove “l’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo
ed il prezzo” (L. 109/1994, art. 20, comma 4). Ma, nella concessione,
il progetto esecutivo non è elemento di composizione dell’offerta
presentata da ogni concorrente e soggetta a valutazione. Esso è oggetto
del contratto di concessione che sarà stato stipulato fra stazione
appaltante e aggiudicatario (“le concessioni (…) sono contratti
(…) aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva”).
Anzi,
finanche la progettazione definitiva dovrebbe essere oggetto di
contratto. Ma così, evidentemente, non può essere.
La
conclusione giuridica più ragionevole è che nella gara di concessione
il “valore tecnico ed estetico dell’opera progettata” deve
necessariamente riferirsi a un progetto definitivo, che quindi va
presentato in sede di offerta ().
Tale
affermazione è stata espressa anche dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici nel parere del 29 marzo 2000, che si riporta integralmente ().
“Si
osserva che, per quanto riguarda il progetto, il disposto regolamentare
fa riferimento esclusivamente (lett. g)
alle “eventuali varianti al progetto posto a base di gara”, cioè al
progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione appaltante,
quasi che i concorrenti non dovessero proporre in sede di offerta anche
un progetto.
A
tal riguardo si rileva che l’art. 19, comma 2, della legge-quadro, nel
definire l’oggetto della concessione, enumera la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione e la gestione.
Inoltre
l’art. 20, comma 2, nel fissare gli elementi dell’offerta, nel caso
di licitazione privata relativamente alle concessioni, rinvia all’art.
21, comma 2 lett. b), che fa
riferimento, a sua volta, al “valore tecnico ed estetico dell’opera
progettata”.
Se
ne deduce che oggetto dell’offerta debba essere anche la progettazione
definitiva, oltre che le eventuali varianti rispetto al progetto
preliminare posto a base dell’affidamento in concessione. In tal senso
devono essere integrati i contenuti dell’offerta elencati
nell’articolo in argomento”, che è l’art. 87 del D.P.R. 554/1999.
Il
capitolato speciale e comunque il bando devono indicare l’ordine di
importanza degli elementi previsti dall’art. 21, comma 2, lett. b) della Legge. La Legge fa poi rinvio alle metodologie definite dal
Regolamento generale, finalizzate a individuare l’offerta più
vantaggiosa con un “unico parametro numerico finale” (L. 109/1994,
art. 21, comma 3).
La commissione
“giudicatrice” – è da
ritenere che l’espressione di “commissione giudicatrice” (art. 21,
comma 4) sia puntualmente corretta per la procedura (nazionale)
dell’appalto-concorso, dove propriamente la “commissione” di gara
esprime soltanto un parere (basato sia su “discrezionalità”
tecnica, sia su “accertamento” tecnico), mentre è del competente
organo dell’Amministrazione – a seguito di quel parere comunque non
vincolante – l’attribuzione di affidare
l’appalto, cioè di individuare con atto amministrativo il soggetto
con cui stipulare il contratto. È per questo motivo che il principio
del verbale di gara che tenga luogo di contratto è inapplicabile
all’appalto-concorso. Proprio perché non c’è aggiudicazione,
neanche provvisoria, occorre sempre la stipula di un contratto.
Nella
normativa comunitaria la figura dell’appalto-concorso non esiste. Ed
infatti tale istituto nazionale sarebbe applicabile solo per importi
sottosoglia comunitaria. In caso di adozione del criterio dell’offerta
più vantaggiosa, applicabile tanto alla procedura “ristretta”
quanto a quella “aperta”, il contraente viene individuato
direttamente in gara, secondo lo schema logico della procedura ad
aggiudicazione meccanica. La stipulazione del contratto – a ragione di
quella che è la nozione comunitaria di appalto – è però sempre
necessaria.
Sarebbe pertanto corretto distinguere fra “affidamento”
(proprio dell’appalto-concorso) e “aggiudicazione” (propria della
licitazione, o anche dell’incanto). Senonché, la Legge inverte i
riferimenti e parla di “aggiudicazione” per l’appalto-concorso e
di “affidamento” per la concessione (art. 21, comma 2).
A prescindere dalla predetta inversione, non dovrebbe comunque
considerarsi corretta l’adozione
univoca del termine di “commissione giudicatrice” (art. 21, comma
4). Più correttamente, la commissione è giudicatrice
nell’appalto-concorso, mentre dovrebbe essere aggiudicatrice nella licitazione di concessione.
Questa
distinzione non è però affatto accolta nella Legge. L’esito è
quello dell’assimilazione procedurale della licitazione di concessione
all’appalto-concorso. “La commissione giudicatrice”
è, infatti, quella “nominata dall’organo
competente ad effettuare la
scelta dell’aggiudicatario od
affidatario dei lavori” (art. 21, comma 5). Questo sta a
significare che, nella licitazione di concessione, la “commissione
giudicatrice” non opera neanche l’aggiudicazione provvisoria (che è
l’individuazione del contraente operata dall’organo di gara, e
soggetta a controllo finale di regolarità da parte del Dirigente
preposto ad esprimere la volontà finale dell’Amministrazione). In tal
caso, la commissione determina soltanto una graduatoria di concorrenti
in base ai punteggi conferiti. L’atto amministrativo di scegliere il
soggetto con cui contrarre la concessione spetta al competente
responsabile del servizio.
Se
però si considera che quest’ultima figura non può diversamente
determinarsi rispetto alla graduatoria formata dalla commissione, se non
per motivi di illegittimità oppure per una nuova valutazione
amministrativa di merito inerente all’intervento di cui si tratta in
relazione all’interesse pubblico attuale, ben si comprende come di
fatto sia la commissione a
individuare il contraente finale.
Società di progetto. - Il
bando di gara deve necessariamente prevedere che l’aggiudicatario ha
la “facoltà” (art. 37-quinquies,
comma 1, prima parte) oppure addirittura l’”obbligo” (ultima parte
del comma) di costituire proprio dopo l’aggiudicazione una “società
di progetto”.
Tale
società, una volta costituita, subentra all’aggiudicatario nel
rapporto contrattuale di concessione. Diventa essa la concessionaria.
Non
si tratta di sub-concessione quale rapporto assimilabile al subappalto
(ed infatti la norma dice che non sussiste “necessità di (…)
autorizzazione”). Si tratta di subentro di un altro soggetto nel
rapporto principale di concessione. Il subentro è automatico (ed
infatti si dice che non vi è “necessità di approvazione” da parte
dell’altro contraente, e cioè l’Amministrazione).
Pertanto “tale subentro non costituisce cessione di
contratto”, in quanto l’automatismo legale di successione nel
rapporto originario esclude la necessità civilistica che “l’altra
parte vi consenta” (C.C., art. 1406).
Deve trattarsi di “società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile”.
In
bando deve essere previsto:
a) l’ammontare minimo di capitale sociale; b) che, “in caso di concorrente costituito da piú soggetti”,
nell’offerta andrà indicata
la quota di partecipazione di ciascun soggetto. L’indicazione sub lett. b) non va
ovviamente operata in sede di offerta, se il bando di gara ha previsto
soltanto la “facoltà” di dar luogo a società di progetto e il
concorrente plurisoggettivo non intenda darvi seguito.
L’istituto
della società di progetto si applica “anche
alla gara di cui all’articolo 37-quater”.
Ciò è una conferma ulteriore della non sussumibilità sotto unica
fattispecie della gara ordinaria
per l’affidamento di concessione – prevista dall’art. 20, comma 2
della Legge – e della gara attivata dal promotore
(di cui si dirà in successivo articolo).
Le
due gare hanno in comune il sistema
di realizzazione
dei lavori, e cioè sono preordinate alla stipulazione del contratto di concessione
di costruzione e gestione di cui all’art. 19, comma 2 della Legge,
tuttavia costituiscono appunto due
procedimenti diversi. La diversità è genetica.
In un caso l’attivazione è dell’Amministrazione,
nell’altro (project financing)
è di una figura privata.
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Se non dovesse essere questa l’interpretazione, si dovrebbe allora
dedurre che l’elemento da valutare sia il “valore tecnico ed
estetico” delle “eventuali proposte di varianti al progetto
[preliminare] posto a base di gara”.
()
Citato anche in claudio
guccione, in aa.vv.,
Il Regolamento della legge sui lavori pubblici, Milano, 2000,
293-294.
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